1 minute read

Il trasporto dei minori sui veicoli a motore a due ruote

■ L’art. 170 del d. lgs. n. 285 del 30.4.1992 (cosiddetto “Codice della Strada”) disciplina il trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote.

La menzionata disposizione stabilisce, in primis, l’età minima del minore ai fini del trasporto sui motocicli; così testualmente l’art. 170, comma 1-bis, del Codice della Strada: “Sui veicoli di cui al comma 1 é vietato il trasporto di minori di anni cinque”. Il Codice statuisce, quindi, il requisito minimo di età e cioè l’aver compiuto almeno cinque anni.

L’art. 171 del Codice della Strada prescrive, altresì, che il minore è tenuto ad indossare correttamente un casco protettivo conforme ai modelli omologati in ossequio alla normativa di fonte europea.

Ai sensi dell’art. 170, comma 3, del Codice della Strada il minore, così come qualsiasi altro passeggero, deve poter restare seduto sul motociclo in modo stabile ed equilibrato e nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo. Ne consegue che se il minore ha più di cinque anni ma, nonostante ciò, la statura ovvero la sua costituzione fisica non gli amministrative vanno dalle multe al fermo del motociclo consentono di posizionarsi in maniera stabile ed equilibrata non potrà comunque essere trasportato sul motociclo.

Il Codice della Strada, con riferimento alle sanzioni amministrative da irrogare al soggetto che abbia violato le menzionate disposizioni, stabilisce: a) il pagamento di una somma compresa tra euro 165,00 ed euro 660,00 qualora sia trasportato un minore di età inferiore a cinque anni (art. 170, comma 6-bis); b) il pagamento di un importo com- preso tra euro 83,00 ed euro 332,00 qualora il minore trasportato non sia posizionato in modo stabile ed equilibrato (art. 170, comma 6); c) il pagamento di una somma compresa tra euro 83,00 ed euro 332,00 qualora il minore trasportato non indossi ovvero non indossi regolarmente un casco protettivo conforme alla normativa vigente (art. 171, comma 2). Alla specificata sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni (art. 171, comma 3).

This article is from: