1 minute read
Multe e autovelox Cosa dice il Decreto
by ACI
■ Ai fini della legittimità della sanzione amministrativa le postazioni di rilevamento della velocità (cosiddetti “autovelox”) devono essere preventivamente segnalate e ben visibili?
L’art. 142, comma 6-bis, del d. lgs. n. 285 del 30.4.1992 dispone che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità debbano essere preventivamente segnalate e ben visibili per il tramite di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi.
Così testualmente l’indicata disposizione: “Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno”.
Il decreto del Ministro dei trasporti che stabilisce le modalità di impiego è stato pubblicato in data 15.8.2007 e stabilisce che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità sulla rete stradale possono essere segnalate: a) con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti;
Le
b) con segnali stradali luminosi a messaggio variabile; c) con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli. I segnali stradali di indicazione di cui alla lettera a) che precede devono essere realizzati con un pannello rettangolare di dimensioni e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno installati.
La Corte di Cassazione, a mezzo della recentissima sentenza n. 9556 pubblicata lo scorso 9.4.2023, ha affermato che ai fini della legittimità della sanzione amministrati- va necessita sia la preventiva segnalazione della postazione e sia la visibilità della stessa. La Suprema Corte ha altresì rilevato che la sussistenza di detti presupposti è indispensabile tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili. Ne consegue che l’omessa preventiva segnalazione della postazione di rilevamento della velocità ovvero la sua mancata visibilità rende illegittima la sanzione amministrativa eventualmente irrogata all’automobilista in conseguenza dell’utilizzo dell’indicato dispositivo.