Tar 2022-Commissione giudicatrice e procedimento concorsuale T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., (

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Tar 2022-Commissione giudicatrice e procedimento T.A.R.concorsualeLazioRoma Sez. II bis, Sent., (ud. 06/07/2022) 10-082022, n. IlINREPUBBLICA11138ITALIANANOMEDELPOPOLOITALIANOTribunaleAmministrativoRegionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente exSENTENZAart.60cod. proc. amm.;sul ricorso numero di registro generale 4941 del 2022, proposto da: L.R., rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Del Vecchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comunecontro di omissis, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato x nei confronti

perx l'annullamento - del provvedimento - Determinazione Dirigenziale n. 58 del 20.12.2021, reg. gen. Nn. 568, pubblicata il 10.1.2022, dell'Area I^ - affari Istituzionali Generali Personale del Comune di omissis con la quale è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di numero 2 (DUE) posti di categoria (...), con profilo professionale "Istruttore Amministrativo-contabile" con riserva di n. 1 (uno) posto per il personale interno e n. 1 (uno) ai sensi D.Lgs. n. 66 del 2010, indetta dallo stesso Comune condetermina n. 52 del 19.11.2020, reg. gen. N. 490, e con Determina 25 del 4.8.21, Reg. Gen. 335, di riapertura termini a concorrere, pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione, nonché di ogni atto presupposto, conseguenziale e connesso, in particolare: a) Determina n. 36 del 5.10.21, reg. gen. 335, Determina n. 37 del 5.10.21, reg. gen. 420, Determina n. 38 del 13.10.21, reg. gen. 432, Determina n. 42 del 22.10.2021, reg. gen. N. 450, elenco candidati ammessi ed esclusi, nomina commissione esaminatrice, rettifica elenco candidati ammessi ed esclusi, ulteriore rettifica elenco candidati ammessi, e di tutti i verbali individuati dal n. 1 al n. 8 indicati nella determina n. 58, di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente. - nonché per la condanna al risarcimento in forma specifica o per equivalente, del danno ingiusto subito dalla ricorrente per effetto dei provvedimenti impugnati.

Deduce che, da verifiche sui verbali riguardanti i requisiti, i titoli ed il relativo punteggio dei partecipanti rispetto a quelli dello stesso ricorrente, non vi sarebbe stata omogeneità dei criteri utilizzati nella valutazione dei titoli e nella assegnazione dei punteggi di tuti i concorrenti, con

Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di omissis e di L.S.; Visti tutti gli atti della causa;

Riferisce di avere chiesto accesso agli atti, ottenuto solo all'esito di un giudizio di fronte a questo TAR conclusosi con sentenza di accoglimento nr. 5186/2022 (notificata al Comune il 3.5.2022).

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2022 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. in ordine alla regolarità e completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, ai fini della decisione della causa nel merito, con sentenza in forma semplificata; Svolgimento del processo - Motivi della decisione L'odierno ricorrente, già dipendente di società concessionaria presso il Comune di omissis, espone di avere preso parte alla procedura selettiva di cui all'epigrafe, classificandosi al 15 posto (non idoneo).

Il giorno13/12/2021, veniva svolta la prova orale, che il ricorrente non superava, collocandosi al 15 posto della graduatoria finale di merito, pubblicata provvisoriamente in data 14.12.2021, prot. N. (...), con allegato B - verbale B n. 8/2021, poi resa definitiva con determina n. 58 del 20.12.2021, n. Reg. Gen. 568.

Veniva espletata la prova scritta, consistente nella somministrazione ai candidati di trenta quesiti a risposta multipla predefinita, prova che il ricorrente superava conseguendo il punteggio di 24,10.

evidente disparita di trattamento e valutazione tra gli Precisastessi. che il bando di concorso prevedeva la sottoposizione ai candidati di due prove: una scritta ed una orale; a tale ultima prova potevano accedere solo coloro che avessero superato la prova scritta con un punteggio di almeno 21/30.

Avverso la graduatoria, che impugna con l'odierno ricorso, deduce articolate ragioni di censura volte a farne valere l'illegittimità per (1) mancata predeterminazione, da parte della commissione esaminatrice del concorso per cui è causa, dei criteri di valutazione degli elaborati dei candidati relativi alla prima prova scritta (detta prova è consistita nella sottoposizione ai candidati di un test con domande a risposte multiple predeterminate, di cui solo una esatta; prima del suo inizio, ai candidati non veniva consegnata alcuna copia del "regolamento" recante "istruzioni generali" per lo svolgimento della prova stessa e non veniva chiarito che le risposte multiple sarebbero state considerate errate); per assenza di un giudizio

Inoltre (2) con riferimento alla prova orale, riferisce che sono state estratte le tre domande seguenti: il CUP (CANONE UNICO PATRIMONIALE), le procedure per entrare nel pubblico impiego, ed il responsabile del trattamento dati; alle prime due afferma di avere correttamente risposto; si sofferma sul modo in cui avrebbe risposto alla terza per poi concludere che l'atteggiamento di uno dei commissari, durante l'esposizione, che contestava, avrebbe creato una situazione di disagio (con il suddetto componente, già Segretario dell'Ente ora in pensione, il ricorrente afferma di avere lavorato in passato ed alla prova orale sarebbe stato presente sia il Sindaco che il Vicesindaco); deduce quindi che:

sintetico esplicativo del voto numerico assegnato, e ciò anche in ragione della mancata predeterminazione da parte della commissione dei criteri di valutazione delle prove; per illogicità, contraddittorietà o travisamento dei fatti nel voto conseguito dal ricorrente, e ciò anche con riferimento ad eventuali disparità di trattamento con gli altri candidati, denunciando esclusivamente la mera carenza di un giudizio sintetico esplicativo anche dei criteri adottati dalla commissione nello svolgimento delle prove, con conseguente conferenza e fondatezza delle eccezioni anche sotto tale profilo; tanto viene dedotto anche in ordine alla mancata assegnazione di un giudizio sintetico in aggiunta a quello numerico con riferimento agli esiti della prova orale sostenuta dal ricorrente; in rapporto alla quale eccepisce anche l'assenza sul foglio recante i tre quesiti sorteggiati del punteggio numerico al medesimo attribuito, essendo lo stesso stato poi puntualmente riportato nel verbale redatto dalla Commissione con riferimento alla predetta prova.

-nella valutazione titoli, il ricorrente, si è visto assegnare titoli di servizio ( dalla Commissione d'esame) non inerenti alle annualità di lavoro effettuate nella PA con società esterne (sono stati presentati documenti per attività svolta di circa 6 anni di servizio nella PA, in due diversi comuni ossia 1 -uno anno a Guidonia e 5 anni a omissis e ne venivano riconosciuti solo quattro);

- ha chiesto anche la valutazione e l'esito della prova orale svolta dal ricorrente, ma non sono state trascritte e verbalizzate le domande e risposte da parte della PerCommissione.tuttequeste ragioni conclude pertanto, chiedendo: "annullare, previa sospensione dell'efficacia, il/i provvedimento/i impugnato/i dall'odierno ricorrente come indicato, condannare le Amministrazioni resistenti al risarcimento in forma specifica e/o anche per equivalente dei danni ingiusti subiti, anche da ritardo".

- ha presentato un ricorso istruttorio in merito, ma senza risultato richiedendo anche spiegazione dell'attribuzione, senza esito; - una diversa valutazione dei titoli con il superamento della prova orale con almeno 18/19 voti, avrebbe comportato per ilo ricorrente l'inserimento in graduatoria; - dopo l'accesso agli atti, verificava che nella prova scritta con quiz a risposta multipla, quella giusta per ogni esame era sempre la risposta individuata al numero 1 in tutte le 60 le domande. (elemento di dubbia applicazione);

Si è costituito il Comune intimato che eccepisce la tardività del gravame, oltre a dedurre sulla infondatezza nel Deducemerito.infatto, in particolare, che il 13 dicembre 2021 veniva espletata la prova orale i cui esiti venivano resi pubblici dall'Ente locale sul sito internet il 13.12.2021. L'esito della prova orale, alla quale il Sig. L.R. veniva dichiarato non idoneo, collocandosi al 15 posto della graduatoria di merito, veniva pubblicato provvisoriamente in data 14.12.2021, prot. n. (...), con allegato B - verbale n. 8/2021, poi resa definitiva con determina n.58 del 20.12.2021, Reg. Gen. 568 , pubblicata all'Albo Pretorio comunale in data 10.01.2022. La documentazione del concorso veniva inoltre spedita dal Segretario Generale dell'Ente al ricorrente in data 7 marzo 2021, nelle more del giudizio sul ricorso per l'accesso agli atti che il sig. R. aveva proposto (e che si concludeva in rito con sentenza n.5186/2022 , pubblicata in data 28.04.2022) precisandosi altresì che non sussisteva altra verbalizzazione oltre quella inviata (nota Si21.03.2022).ècostituito anche uno dei due controinteressati, S.L. che resiste al ricorso con memoria di mera forma.

Parte ricorrente l'ammissione al gratuito patrocinio, riproponendo la domanda dichiarata inammissibile dalla Commissione per mancanza di autentica della firma, che questa volta ripropone.

Nella camera di consiglio del 6 luglio 2022, la causa, chiamata per l'esame della domanda cautelare, è stata trattenuta in decisione per essere risolta nel merito, con sentenza in forma semplificata, sentiti sul punto i difensori come da verbale. Il ricorso è sia inammissibile, che infondato nel merito, come dedotto dalle difese dell'Ente che il Collegio Sottocondivide.ilprofilo di rito, la graduatoria del concorso veniva resa pubblica e definitiva con Det. n. 58 del 20 dicembre 2021, n. Reg. Gen. 568, pubblicata all'Albo Pretorio comunale in data 10.01.2022 ed avrebbe dovuto essere tempestivamente impugnata; a nulla rileva la successiva proposizione del ricorso avverso il mancato accesso agli atti, in quanto le censure proposte nell'odierno giudizio prescindono del tutto da elementi conoscitivi specifici riconducibili ai documenti successivamente trasmessi (con particolare riguardo ai profili inerenti la prova orale).

Quanto al primo ordine di motivi (riferito alla censura delle modalità di svolgimento della prova scritta) il gravame è privo di interesse, avendo il ricorrente superato la stessa con votazione maggiore del minimo; non sono comunque dedotte specifiche censure inerenti l'attribuzione di un maggior punteggio; essendo stato il ricorrente dichiarato non idoneo per non aver superato la prova orale (alla quale veniva regolarmente ammesso), nessuna utilità può riconoscersi al ricorso sul punto.

Quanto al secondo gruppo di censure, per lo più genericamente formulate, il gravame è tardivo, in quanto

l'esito delle prove risulta essere stato reso noto immediatamente, nelle forme dedotte dall'Ente, come sopra accennato.

In ogni caso il gravame è anche infondato - in quanto assertivo - nella parte in cui sostiene che solo la risposta alla terza domanda ne avrebbe determinato l'esito (risposta sulla erroneità della quale il ricorrente non deduce alcuna doglianza); le altre circostanze di fatto (atteggiamento di uno dei commissari, precedenti rapporti con lo stesso, presenza di amministratori all'esame) sono dedotte senza svolgimento di argomentazioni e quindi come meri riferimenti storici; la mancata verbalizzazione delle domande, in assenza di un qualsiasi principio di prova circa l'accaduto, non è di per sé ragione di invalidità della prova orale stessa e della conseguente graduatoria; il minor punteggio per titoli, attesa la ragione della non idoneità collegata solo all'esito della prova orale, è Conclusivamente,irrilevante. le censure relative alla prova orale sono generiche, assertive e quindi infondate. Il ricorso è dunque manifestamente infondato e come tale va respinto, con ogni conseguenza anche in ordine all'ammissione al gratuito patrocinio, che non può essere concessa in quanto l'azione va ritenuta priva, ab origine, dei requisiti di sostanza propri dell'istituto. Attesa la particolarità in fatto della fattispecie, le spese possono essere comunque compensate tra le parti. P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Spese Ordinacompensate.chelapresente sentenza sia eseguita dall'autorità Cosìamministrativa.decisoinRoma nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati: Pietro Morabito, Presidente Michelangelo Francavilla, Consigliere Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore

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