Corte dei Conti 2022- giudicato permanentemente non idoneo al servizio d'istituto, ha impugnato la Determinazione dell'INPS con cui è stata respinta la domanda di trattamento di privilegio Corte dei Conti Sardegna Sez. giurisdiz., Sent., (ud. 12/07/2022) 14-07-2022, n. 171 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA In composizione monocratica nella persona del Giudice Unico
Dr.
Tommaso
Parisi,
quale
Magistrato
a
ciò
delegato; Visto il ricorso in materia di pensioni iscritto al nr. 24808 del Registro di Segreteria, promosso da P. M., nato a omissis il omissis, rappresentato e difeso dall'Avvocato Antonio OMISSIS, presso il cui studio sito in Cagliari, Via OMISSIS,
nr.
29,
ha
eletto
domicilio,
avverso
la
determinazione negativa dell'INPS, sede di Cagliari, nr. 56168 del 27.02.2019; Uditi, nella pubblica Udienza del 12.07.2022, il relatore Dr. Tommaso Parisi, l'Avvocato Antonio OMISSIS e l'Avvocato Alessandro Doa per l'INPS; Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa; Visto il T.U. delle Leggi sulla Corte dei Conti approvato con il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214; Visto il D.L. 15 novembre 1993, n. 453 convertito nella L. 14 gennaio 1994, n. 19;
Visto il D.L. 23 ottobre 1996, n. 543 convertito nella L. 20 dicembre 1996, n. 639; Vista la L. 21 luglio 2000, n. 205; Visti gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui al D.L. 26 agosto 2016, n. 174; ha pronunciato la seguente SENTENZA Svolgimento del processo - Motivi della decisione Il ricorrente, già Sovrintendente della Polizia di Stato e collocato in congedo a decorrere dall'08.09.2010, poiché giudicato
permanentemente
non
d'istituto,
ha
suddetta
dell'INPS
con
impugnato cui
è
la
stata
idoneo
respinta
al
servizio
determinazione la
domanda
di
trattamento di privilegio inoltrata in sede amministrativa il 02.03.2011, chiedendo che sia riconosciuto il proprio diritto a percepire la pensione privilegiata, a vita, anche per cumulo, per le seguenti infermità indicate nell'atto introduttivo: 1) Esiti di distorsione del rachide cervicale; 2)
Esiti
di
distorsione
tibio
tarsica
sinistra;
3)
Spondilodiscoartrosi diffusa con ernie discali multiple. Il tutto a decorrere dalla data di presentazione della domanda, con interessi e rivalutazione monetaria. Dagli atti versati nel fascicolo processuale si evince che le
suddette
tre
infermità
sono
state
riconosciute
dipendenti da causa di servizio, ciò anche per effetto dei pareri resi dal Comitato di Verifica per le cause di servizio nnrr. 125 del 10.04.2007 e 142 del 29.03.2012; la reiezione della
menzionata
istanza
è
stata
motivata
dall'Amministrazione, all'esito della relativa istruttoria,
con riferimento al verbale della C.M.O. di Cagliari del 27.09.2017, poiché le prime due infermità sopra indicate non sono ascrivibili a categoria pensionabile, mentre la terza patologia è ascrivibile alla Tabella B, e, quindi, meritevole di sola indennità "una tantum". Nell'atto introduttivo del giudizio la difesa del ricorrente ha contestato la predetta determinazione di rigetto, in virtù della documentazione sanitaria in possesso del proprio assistito, chiedendo che venisse disposta apposita CTU. L'INPS si è costituito in giudizio con il ministero degli Avvocati Alessandro DOA e Stefania SOTGIA, depositando all'uopo memoria difensiva in data 17.02.2020 con la quale sono state formulate le seguenti conclusioni: a) in caso di accoglimento del ricorso, è stata eccepita la prescrizione quinquennale
dei
ratei
pensionistici
antecedenti
il
quinquennio, rispetto alla data di notificazione del ricorso introduttivo; b) nel merito, in via, principale, è stato chiesto che il ricorso sia respinto, ovvero che sia dichiarato che nessuna responsabilità può essere ascritta all'Ente
previdenziale
rassegnate
convenuto.
conclusioni
è
stato
A
sostegno evidenziato
delle che
l'Amministrazione ha l'obbligo di uniformarsi ai giudizi espressi dalle C.M.O. in materia di ascrivibilità a categoria delle patologie lamentate dai richiedenti. Nella precedente Udienza del 29.10.2020, la Sezione, accogliendo l'istanza istruttoria formulata dalla difesa di parte attrice, ha adottato l'Ordinanza nr. 80/2020 del
29.10.2020, con la quale ha conferito apposita CTU basata sul seguente quesito: Specifichi
il
consulente,
alla
luce
di
tutta
la
documentazione disponibile, compresa quella versata in atti da parte ricorrente il 27.07.2020, e valutate le lamentate infermità, a quale categoria di pensione le stesse fossero astrattamente ascrivibili all'atto della presentazione
della
domanda
pensionistica,
del
02.03.2011, non potendo essere oggetto di valutazione l'eventuale aggravamento delle malattie successivo alla domanda medesima (cfr. sul punto, l'art. 21, Allegato 2, del D.Lgs. n. 174 del 2016, recante "norme di attuazione del Codice della giustizia contabile", che espressamente esclude l'applicabilità dell'art. 149 delle disposizioni di attuazione C.p.c.). A detto scopo, questa Corte ha incaricato il Dirigente Responsabile del Servizio di Medicina Legale, dell'A.S., A.T.S., A. di C., di costituire un Collegio Medico Legale, dandone contestuale comunicazione alla Segreteria della Sezione, previa trasmissione al citato Organo collegiale di tutta
la
documentazione
amministrativa
e
sanitaria
versata in atti; il citato Collegio Medico Legale, dopo alcune richieste di proroga dell'originario termine per la conclusione
delle
operazioni
peritali,
in
funzione
dell'emergenza epidemiologica COVID-19 in atto, accolte dalla Sezione, depositava il richiesto parere con nota nr. 59388/2022
del
19.04.2022,
confermando
il
giudizio
espresso dalla C.M.O. di Cagliari nel richiamato verbale del 27.09.2017, nel senso che le prime due infermità sopra
indicate non sono ascrivibili a categoria pensionabile, mentre la terza patologia è ascrivibile alla Tabella B, e, quindi, meritevole di sola indennità "una tantum". Ciò premesso, il ricorso si appalesa infondato. In merito alla questione controversa sottoposta alla cognizione di questo Giudice, nel contesto della cornice ricostruttiva in rassegna, si stima utile evidenziare che il Collegio Medico Legale presso il S.C. Medicina Legale, A.C., afferma nel suddetto parere, dopo una puntuale ed analitica
ricognizione
della
copiosa
documentazione
sanitaria esaminata, tra cui i molteplici verbali emessi negli anni dal 2003 al 2017 dalla C.M.O. di Cagliari, nonché dei precedenti di servizio del ricorrente, di avere sottoposto il medesimo nel corso della CTU ad una consulenza elementi
specialistica
essenziali
nella
ortopedica, perizia
riportandone
in
parola.
In
gli tale
prospettiva, l'Organo collegiale ha precisato che, per rispondere al quesito formulato nella predetta Ordinanza, occorre tenere conto dei riscontri clinico-documentali, riferiti
in
particolare
amministrativa
alla
presentata
il
data
della
02.03.2011;
domanda
al
riguardo,
soggiunge il CTU, il ricorrente in tale data risultava affetto dalle tre infermità in precedenza descritte. La condizione clinico-funzionale risultava, pertanto, sovrapponibile a quella già verbalizzata in sede di C.M.O. di Cagliari (accertamenti del 2010) e, come evidenziato dalla carenza documentale
quanto
meno
dal
2011
al
2017,
non
necessitava di particolari ulteriori accertamenti o cure; in conclusione,
il
CTU
rappresenta
che
riguardo
alle
infermità "Esiti di distorsione del rachide cervicale" ed "Esiti di distorsione tibio tarsica sinistra", trattasi di quadri già stabilizzati senza esiti di rilievo medico-legale, per
cui
se
CATEGORIA,
ne
conferma mentre
"Spondilodiscoartrosi
diffusa
l'ascrizione
a
riguardo con
ernie
NESSUNA all'infermità discali",
si
conferma l'ascrizione alla Tabella B. Per quanto esposto in narrativa, questo Giudice, alla luce della ricognizione di carattere clinico sopra illustrata, ritiene pienamente condivisibili, in presenza di pareri assolutamente univoci e concordi dei due Organi medicolegali, C.M.O. di Cagliari (verbale del 27.09.2017) e CTU, che si sono pronunciati in merito all'ascrivibilità delle tre patologie da cui risulta affetta parte attrice, le precise valutazioni espresse, da ultimo, dal Collegio Medico Legale presso il S.C. Medicina Legale, A.C., in quanto trattasi
di
giudizio
sorretto
da
valide,
puntuali
ed
esaustive motivazioni circa la suddetta conclusione cui è pervenuto. La richiesta di integrazione istruttoria formulata dal legale nel corso del dibattimento, in quanto il CTU non avrebbe preso in considerazione l'ipotesi del cumulo tra le diverse infermità da cui risulta affetto il ricorrente, non può essere accolta, sul rilievo assorbente che costituisce fatto notorio, valutabile da questo Giudice a tenore dell'articolo 95, comma 2, del Codice della giustizia contabile, quello secondo il quale le patologie non ascrivibili a categoria di pensione non possono formare oggetto di cumulo per una migliore classifica.
Sussistono eccezionali motivi, considerata la natura della presente
controversia
e
le
difficoltà
inerenti
all'accertamento sanitario dell'ascrivibilità a categoria pensionistica delle infermità postulate dal ricorrente, per disporre la compensazione delle spese tra le parti. P.Q.M. La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando RIGETTA Il ricorso proposto da P. M. in quanto infondato. Spese di giudizio compensate. Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio del 12 luglio 2022. Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2022.