Tar 2022-Abilitazione all'insegnamento T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, Sent., (ud. 08/06/2022) 05-0

Page 1

ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

proc. amm.;sul ricorso numero di registro generale 317 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianmarco OMISSIS e Alessio OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Capitaneriacontro

di Porto di Cagliari, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Cagliari, via Dante, 23; per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - del provvedimento della Capitaneria di Porto di CagliariReparto Tecnico Amministrativo - Servizio Personale Marittimo - Sezione Diporto/Patenti Nautiche prot. n. (...), ricevuto in data 8.3.2022, con il quale il Capo Sezione Patenti Nautiche ha disposto l'archiviazione dell'istanza di ammissione del ricorrente agli esami per il conseguimento della patente nautica per il comando e la condotta delle unità da diporto; - "per quanto occorrer possa" della nota della Capitaneria di Porto prot. n. (...) del 21.3.2022, nonché dei relativi verbali, "ivi richiamati e non conosciuti", n. 78 del 9.12.2021 e n. 1 dell'11.1.2022;

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente exSENTENZAart.60cod.

Tar 2022-Abilitazione all'insegnamento T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, Sent., (ud. 08/06/2022) 05-082022, n. REPUBBLICA573

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali "anche non Visticonosciuti".ilricorsoei

relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Capitaneria di Porto di Cagliari e del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2022 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; Svolgimento del processo - Motivi della decisione -Rilevato:cheilricorrente - premesso di aver presentato istanza di ammissione agli esami per il conseguimento della patente nautica per il comando e la condotta delle unità da diporto e di aver superato in data 23.9.2021 la prova teorica ma non la prova pratica - impugna il provvedimento indicato in epigrafe, con cui la Capitaneria di Porto di Cagliari ha disposto l'archiviazione della sua istanza; - che la domanda di ammissione è stata archiviata ai sensi dell'Allegato II - punto B, comma 3 - di cui all'art. 47 del D.M. 29 luglio 2008, n. 146, secondo il quale "le domande di ammissione agli esami sono archiviate quando, nei successivi sei mesi, non ha fatto seguito la dichiarazione di disponibilità all'esame ovvero quando il candidato, regolarmente convocato, non si sia presentato all'esame per due volte, indipendentemente dai motivi addotti", in quanto il ricorrente, "benché regolarmente convocato, è risultato assente" in due successive sessioni d'esame, nei giorni 9.12.2021 e 11.1.2022, individuate per lo svolgimento della prova pratica; - che il ricorrente lamenta: i) che l'Amministrazione non avrebbe potuto disporre l'archiviazione, avendo essa regolarmente convocato il ricorrente (con raccomandata a.r. a lui diretta) soltanto per la prova d'esame dell'11.1.2022 e non anche per la precedente

ii) che non corrisponderebbe al vero l'affermazione, contenuta nel provvedimento impugnato, secondo la quale il giorno 9.12.2021 l'interessato non sarebbe stato presente per lo svolgimento della prova, poiché lo stesso - ancorché non regolarmente convocato dalla Capitaneria - sarebbe stato comunque presente sul luogo degli esami in quanto avvisato dalla scuola nautica "-OMISSIS-" (come risulterebbe dalle dichiarazioni di alcuni testi prodotte in giudizio dal ricorrente);

iii) che l'Amministrazione, in violazione del principio di buona fede di cui all'art. 1175 c.c., avrebbe illegittimamente disposto l'archiviazione dell'istanza pur avendo omesso di convocare regolarmente l'interessato, attestando falsamente la sua assenza nel giorno 9.12.2021 e confermando la sua convocazione per la prova del giorno 11.1.2022, pur avendo saputo dallo stesso che gravi ragioni di salute gli avrebbero impedito di essere presente; iv) che l'Amministrazione ha omesso di comunicare il c.d. preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 241 del Ritenuto1990; che il ricorso sia pacificamente infondato, atteso -che:lostesso ricorrente riconosce di avere avuto conoscenza, dalla responsabile della scuola nautica "-OMISSIS-", come peraltro era accaduto per lo svolgimento delle precedenti prove di teoria, della data di svolgimento della prova pratica nel giorno 9.12.2021 (prova poi rimandata per avverse condizioni meteorologiche), sicché non ha alcun rilievo la lamentata mancanza di una convocazione formale con raccomandata a.r., perché nella sostanza è stato raggiunto lo scopo della convocazione; - dal verbale n. 78 del 9.12.2021 (all. 7 della produzione ministeriale) risulta che il ricorrente nello stesso giorno era

prova del 9.12.2021 (della quale l'interessato afferma di avere avuto comunicazione verbale dalla responsabile della Scuola nautica "-OMISSIS-", da lui frequentata per la preparazione agli esami);

assente e il verbale in questione, sottoscritto dal Presidente della commissione d'esame e dal Segretario, costituisce un atto pubblico, assistito da fede privilegiata, idoneo a fare prova sino a querela di falso di quanto in esso attestato (in termini, tra le tante, T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III-bis, n. 783/2022; Cons. Stato, Sez. III, n. 1222/2013 e n. 1690/2012; T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. IV, n. 2338/2013); più precisamente, l'art. 2700 c.c. dispone che l'atto pubblico fa piena prova, sino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, con la conseguenza che è riservata al giudizio di querela di falso la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III, n. -13363/2019);peraltro,ilgiorno

- lo svolgimento della prova pratica programmata per il 9 dicembre 2021 è stata poi recuperata, solo per i presenti, che ne hanno ricevuto avviso seduta stante, il giorno 14 dicembre 2021 (e non in data da destinarsi come sostenuto in ricorso);

9.12.2021, tutti i candidati presenti, previa esibizione del documento di identità, sono stati registrati dal militare in servizio presso il Corpo di Guardia e ad ognuno di essi è stato consegnato il permesso per accedere alla struttura, ma nel registro di quel giorno il ricorrente non risulta essere entrato all'interno della struttura della Capitaneria di Porto (v. all. 8 della produzione ministeriale);

- il giorno 11 gennaio 2022, come da verbale n. 1 in pari data, il Sig. -OMISSIS- è risultato nuovamente assente alla prova; - non risulta provato che la Capitaneria di Porto sia stata tempestivamente resa edotta dell'impossibilità dell'interessato di partecipare alla prova pratica a causa dell'intervento chirurgico al quale era stato sottoposto il 5 gennaio 2022;

non era tenuta a comunicare al ricorrente il c.d. preavviso di diniego, in quanto nella fattispecie l'archiviazione dell'istanza fa seguito alla mancata presentazione dell'interessato per due volte, nel giorno stabilito per lo svolgimento della prova pratica, nonostante la sua convocazione da parte dell'Amministrazione, sicché non viene in rilievo un'ipotesi di diniego di accoglimento dell'istanza cui fa riferimento l'art. 10-bis della L. n. 241 del Ritenuto,1990; in definitiva, che il ricorso deve essere respinto; Considerato che ricorrono i presupposti per l'adozione di una decisione in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.; Ritenuto di poter compensare tra le parti le spese del giudizio, in ragione della peculiarità della vicenda; IlP.Q.M.Tribunale

Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese Ordinacompensate.chelapresente

- dalla documentazione medica prodotta in giudizio dal ricorrente (dimesso il 7.1.2022 dalla C.S.C. da -OMISSIS-) non emerge un assoluto impedimento a recarsi nel giorno 11.1.2022 nella sede indicata per lo svolgimento della prova pratica anche solo per chiederne il rinvio; - il signor -OMISSIS- ha solo affermato (ma non provato) che il successivo 28 gennaio 2022 ha trasmesso alla Capitaneria, tramite la scuola, la documentazione medica comprovante l'impossibilità di essere presente alla prova dell'11 gennaio; - comunque l'Allegato II - punto B, comma 3dell'art. 47 del D.M. 29 luglio 2008, n. 146, stabilisce che "le domande di ammissione agli esami sono archiviate … quando il candidato, regolarmente convocato, non si sia presentato all'esame per due volte, indipendentemente dai motivi -addotti";l'Amministrazione

sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati: Dante D'Alessio, Presidente Tito Aru, Consigliere Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.