Consiglio di Stato 2022-”diritto alla ricostruzione della carriera stipendiale dal 13 novembre 1979

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Consiglio di Stato 2022-”diritto alla ricostruzione della carriera stipendiale dal 13 novembre 1979 al 1989, anno del congedo, con attribuzione dei benefici previsti dagli artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458 del 1928 “ Cons. Stato Sez. II, Sent., (ud. 21/06/2022) 18-07-2022, n. 6209 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8558 del 2018, proposto da Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; contro x per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 7404/2018, resa tra le parti. Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di A.C.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2022 il Cons. Stefano Filippini; Uditi per le parti l'Avv. dello Stato Liborio Coaccioli e l'Avv. Luigi Funari;


Svolgimento del processo Con l'originario ricorso al T.A.R. Lazio, il S. Tenente dei carabinieri, in congedo, C.A. ha chiesto l'accertamento del diritto alla ricostruzione della carriera stipendiale dal 13 novembre 1979 al 1989, anno del congedo, con attribuzione dei benefici previsti dagli artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458 del 1928 e conseguente rideterminazione della buonuscita, il tutto con gli interessi legali, la rivalutazione monetaria e le spese di giustizia. Illegittimo, invero, doveva ritenersi l'Atto dispositivo n. 14818 del 2.5.2006 con il quale l'Amministrazione - Arma dei carabinieri - aveva negato la maggiorazione percentuale per scatto anticipato parametrato sul trattamento economico via via spettante ai sensi dell'art. 117 del R.D. n. 3458 del 1928. Il Ministero della Difesa e l'Arma Carabinieri resistevano al ricorso ma il TAR, con l'impugnata sentenza, ha accolto la domanda, accertando l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere "alla ricostruzione della carriera stipendiale dal 13.11.1979 al 1989, con conseguente condanna dell'Amministrazione a provvedere al corretto computo degli incrementi retributivi dovuti nel corso del periodo in trattazione in virtù dell'applicazione degli scatti convenzionali sul trattamento economico via via maturato, in aderenza a quanto prescritto dall'art. 117 del R.D. n. 3458 del 1928, e di rideterminare, altresì, l'indennità di buonuscita sulla base di quest'ultimi", con corresponsione delle somme dovute e non corrisposte, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei termini di legge. Avverso detta sentenza l'Amministrazione ha proposto appello, lamentando, con unico articolato motivo, la contraddittorietà della decisione che "da un lato non afferma la rivalutabilità del beneficio economico di che trattasi, ma d'altro canto, in violazione della


normativa di riferimento applicabile (artt. 117 e 120 R.D. n. 3458 del 1928), in effetti la sancisce". Secondo l'appellante, invero, corretto deve ritenersi il citato atto dispositivo n. 14818 in data 2 maggio 2006 con il quale l'Amministrazione ha attribuito l'emolumento economico ex artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458 del 1928, quale beneficio non rivalutabile e non riassorbibile, a decorrere dal 13 novembre 1979 (data del processo verbale n. 11234 della C.M.O. di Roma, che ha riconosciuto, in costanza di servizio, l'infermità ivi indicata come dipendente da causa di servizio e ascrivibile alla Tabella "A", categoria (...)^), quantificandone l'importo sulla base dello stipendio percepito alla data del precitato processo verbale; atto in forza del quale è stato rideterminato il trattamento pensionistico (con decreto di riliquidazione di pensione ordinaria, n. 301/06 datato 23 giugno 2006 del Comando Regione Carabinieri Lazio), con inclusione "dello scatto art. 117/120 per causa di servizio" per un importo pari a L. 39.375, nonché corrisposti gli arretrati spettanti, ivi compresa la rivalutazione monetaria (cfr. foglio prot. n. (...) del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri, Centro Nazionale Amministrativo in data 27 novembre 2006). Solo in tal modo l'Amministrazione poteva legittimamente operare, dovendo attribuire alla parte il beneficio in modo "non riassorbibile" (trattandosi di scatto di stipendio con effetti permanenti) ma anche "non rivalutabile" (e ciò sulla base del dictum dello stesso Consiglio di Stato, espresso in occasione di un precedente ricorso straordinario proposta dal C.). Invece, sempre secondo l'appellante, la decisione del TAR, impedendo che l'importo dello scatto resti "congelato", ritenendo operanti "incrementi retributivi da


corrispondere nel corso del periodo in trattazione in applicazione degli scatti convenzionali sul trattamento economico via via maturato", renderebbe, di fatto, il beneficio economico rivalutabile. Si è costituito l'appellato per resistere al ricorso. Questo Consiglio, con ordinanza in data 22 novembre 2018, ha respinto la richiesta cautelare proposta dall'Amministrazione appellante. Sono state depositate memorie difensive e conclusionali. Sulle difese e conclusioni in atti la controversia è stata trattenuta in decisione all'udienza del 21.6.2022. Motivi della decisione L'appello è infondato. Giova considerare in premessa che il contenzioso in esame è stato preceduto da un ricorso straordinario al Capo dello Stato che ha riconosciuto al C. (sulla base del parere del Consiglio di Stato del 9 marzo 2004) la spettanza del diritto di cui si discute (anche successivamente al 1 febbraio 1981), definito quale "… beneficio relativo all'abbreviazione dell'anzianità di servizio per la maturazione degli aumenti periodici di stipendio…." consistente "… in uno scatto di stipendio che ha effetti permanenti e , quindi, non è riassorbibile né rivalutabile…."(cfr. decreto in data 5.11.2004). Sulla base di tale presupposto il TAR ha correttamente giudicato come accertata, e comunque indiscussa, la titolarità in capo al ricorrente del diritto al beneficio di cui all'art. 117 del R.D. n. 3458 del 1928, ricordando poi che il comma 1 di detta norma configura (in capo alle categorie considerate, tra le quali è pacificamente compreso il C.), agli effetti della determinazione dello stipendio, l'abbreviazione di un anno dell'anzianità di servizio, ossia concretizza - in sintesi - una abbreviazione di carriera.


Ciò posto, il primo giudice ha poi affermato, sulla base di una condivisibile ermeneusi normativa, che tale diritto sorge dal momento in cui si è verificato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità e deve considerarsi non riassorbile nel corso della successiva progressione economica, atteso che , trattandosi di una semplice abbreviazione di carriera, il vantaggio economico derivante a favore del dipendente non è rappresentato dall'astratta attribuzione di una somma di danaro (computabile ex se in un preciso e determinato ammontare), ma si concreta in funzione degli incrementi remunerativi previsti dalla disciplina generale del trattamento economico. Di conseguenza, la norma impone una costante applicazione del beneficio mediante la determinazione, da parte dell'Amministrazione, del trattamento economico con l'anticipazione prescritta. Invero, la necessaria non riassorbibilità del beneficio, in occasione dei successivi incrementi stipendiali, è chiaramente strumentale, come pure affermato anche dal TAR, alla garanzia della funzione indennitaria dell'istituto, che risulterebbe altrimenti frustrata. Del tutto logica, dunque, appare la conclusione del primo giudice, che ha condannato l'Amministrazione a provvedere al corretto computo degli incrementi retributivi dovuti nel corso del periodo in trattazione in virtù dell'applicazione degli scatti convenzionali sul trattamento economico via via maturato, nonché a rideterminare l'indennità di buonuscita sulla base di quest'ultimi (con applicazione altresì degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, nel rispetto del divieto di "cumulo" introdotto dalle L. n. 412 del 1991 e L. n. 724 del 1994). Invece, privo di fondatezza appare l'assunto dell'appellante, atteso che la pronuncia gravata, lungi dal


configurare una ipotesi di rivalutazione del beneficio, è funzionale ad assicurare il rispetto della natura indennitaria del diritto in parola nonché della regula iuris, già fissata nel caso concreto dal richiamato esito del ricorso straordinario al Capo dello Stato secondo il quale al C. compete il "…beneficio relativo all'abbreviazione dell'anzianità di servizio per la maturazione degli aumenti periodici di stipendio…." consistente "… in uno scatto di stipendio che ha effetti permanenti e , quindi, non è riassorbibile né rivalutabile….". Permanenza di effetti e non riassorbibilità che, invece, risultano frustrate nella determina n. 14818 del 2 maggio 2006 con la quale l'Amministrazione ha attribuito un solo scatto aggiuntivo dell'1,25% dello stipendio in godimento al 13.11.1979, per un ammontare di L. 39.375 annue lorde, "non rivalutabile e non riassorbile". Il gravame va dunque respinto; sussistono tuttavia, tenuto conto delle peculiarità della vicenda, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati: Oberdan Forlenza, Presidente FF Antonella Manzione, Consigliere Carla Ciuffetti, Consigliere Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere Stefano Filippini, Consigliere, Estensore


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