Consiglio di Stato 2022-” premettono di svolgere attività aviolancistica e ritengono di avere conseguentemente titolo all'indennità di aeronavigazione prevista dall'art. 5 della L. n. 78 del 1983” Cons. Stato Sez. II, Sent., (ud. 05/07/2022) 22-07-2022, n. 6474 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6060 del 2019, proposto dai signori D.D.S. ed altri tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Michele OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro il Ministero della difesa, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ed il Centro nazionale amministrativo Ufficio contenzioso dell'Arma dei Carabinieri, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n.12; per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. Seconda bis, n. 12313/2018, pubblicata il 18 dicembre 2018, con la quale è stato rigettato il ricorso n. 7871/2013 proposto dagli odierni appellanti. Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e del Centro nazionale amministrativo - Ufficio contenzioso dell'Arma dei Carabinieri; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2022 il consigliere Giancarlo Carmelo Pezzuto; nessuno presente per le parti; Svolgimento del processo 1. Gli appellanti, tutti militari dell'Arma dei Carabinieri in servizio presso il OMISSIScon il grado da luogotenente a carabiniere ed in possesso del brevetto militare di paracadutista, premettono di svolgere attività aviolancistica e ritengono di avere conseguentemente titolo all'indennità di aeronavigazione prevista dall'art. 5 della L. n. 78 del 1983 quale "compenso per il rischio, per i disagi e per le responsabilità connessi alle diverse situazioni di impiego derivanti dal servizio". I predetti hanno a suo tempo proposto ricorso al T.a.r. per il Lazio avversando le note con cui il Comando Generale dell'Arma ha respinto le istanze finalizzate ad ottenere detta indennità su base tabellare identica e/o comunque adeguatamente commisurata a quella attribuita al personale di grado superiore, salve le differenze retributive dovute allo specifico servizio prestato in unità paracadutisti, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe ignorato, nei vari rinnovi contrattuali, le previsioni di cui all'art. 5, comma 11, del D.P.R. n. 163 del 2002 e della L. n. 78 del 1983 ritenendo erroneamente prorogata la disposizione di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 394 del 1995, estesa al personale dell'Arma medesima in virtù del D.P.R. n. 395 del 1995. In estrema sintesi, gli interessati sostengono che l'indennità in parola dovrebbe essere calcolata: in via
principale, in misura corrispondente a quella adottata per gli ufficiali dell'Arma a prescindere dal grado rivestito e dall'anzianità di servizio maturata in unità di tipo diverso, stante la finalità intrinseca dell'emolumento di remunerare su base asseritamente identica i rischi ed i disagi connessi alla particolare attività; in via subordinata, in base al meccanismo di cui alla tabella I originariamente allegata alla L. n. 78 del 1983, rivalutata in moneta attuale; in ipotesi ulteriormente subordinata, nella misura prevista dal combinato disposto dell'art. 5, commi 1 e 11 del D.P.R. n. 163 del 2002 e della relativa tabella 1, come sostituita dal D.P.R. n. 52 del 2009, ossia nella misura del 190% dell'indennità di impiego operativo di base, tenendo esclusivamente conto dell'anzianità di servizio maturata in unità paracadutiste. Diversamente opinando, le disposizioni in parola sarebbero viziate da illegittimità per contrasto con gli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione. 2. Il T.a.r. per il Lazio ha respinto il ricorso con la sentenza n. 12313/2018, ritenendo, in sintesi, che, in base al D.Lgs. n. 195 del 1995, la materia costituisce oggetto della c.d. contrattazione collettiva anche per il personale militare e che la disamina dei decreti presidenziali approvati nel tempo in base alle relative procedure di concertazione conduce ad escludere che il D.P.R. n. 394 del 1995 sia stato abrogato; al contrario, l'invocata tabella di cui alla L. n. 78 del 1983 risulta espressamente abrogata ad opera dello stesso D.P.R. n. 394 del 1995, che ha provveduto alla sua sostituzione diversificando le somme spettanti in base ai gradi rivestiti e senza attribuire specifica rilevanza all'anzianità di servizio maturata presso le unità paracadutisti. Il primo giudice ha, inoltre, rilevato che in sede di contrattazione collettiva, come riconosciuto anche dalla
Corte di cassazione, possono ben essere introdotte innovazioni rispetto alla disciplina legislativa precedentemente vigente, poi recepite in appositi decreti del Presidente della Repubblica e che i disagi e le responsabilità connessi alle diverse situazioni di impiego "si profilano inequivocabilmente diversi in relazione alla qualifica posseduta"; inoltre, la mancata maggiorazione dell'indennità di aeronavigazione in relazione agli anni di effettivo servizio in unità paracadutisti costituisce "espressione di una scelta affidata all'autonomia contrattuale, in ordine alla quale non può farsi questione di disparità di trattamento o di manifesta ingiustizia". La sentenza appellata ha, inoltre, ritenuto la non accoglibilità anche dell'ipotesi ulteriormente subordinata di calcolo dell'indennità nella misura del 190% dell'indennità di impiego operativo di base tenendo conto della sola anzianità di servizio come paracadutisti, ritenendo non sussistenti i presupposti di cui all'art. 5, comma 11, del D.P.R. n. 163 del 2002 in quanto non adeguatamente provata da parte dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la prestazione dell'effettivo servizio in qualità di paracadutista. Il primo giudice ha, inoltre, ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta in via ulteriormente subordinata, avendo la Corte costituzionale, con sentenza n. 550/1988, sancito che rientra nella discrezionalità legislativa stabilire la misura delle indennità connesse a particolari prestazioni con riferimento alla qualifica o al grado del pubblico dipendente, come avvenuto nel caso di specie con le modifiche introdotte nel 1995. 3. Gli interessati appellano ora detta pronuncia del Tribunale amministrativo regionale sostenendone
l'erroneità sulla base, in estrema sintesi, delle medesime censure già proposte in primo grado. 4. Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio con atto di stile. 5. La causa è stata chiamata all'udienza pubblica del 5 luglio 2022 e trattenuta in decisione. Motivi della decisione 6. Il Collegio non può preliminarmente esimersi dal dovere di stigmatizzare la prolissità - in parte mascherata da una peraltro non felice scelta di carattere grafico -, nonché la ridondanza e la non sempre chiarissima intellegibilità dell'atto di appello e della memoria depositata il 26 maggio 2022, profili questi che contrastano con il principio di sinteticità degli atti scolpito nel codice del processo amministrativo e nel decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 2016 a presidio del giusto e leale contraddittorio e del principio di non aggravamento del giudizio. 7. Ciò posto e venendo alla controversia, il Collegio concorda con la puntuale ricostruzione dell'evoluzione della disciplina del peculiare settore operata dal giudice di prime cure, secondo cui la specifica disciplina introdotta dal D.P.R. n. 394 del 1995, estesa al personale dell'Arma dei Carabinieri ad opera del coevo D.P.R. n. 395 del 1995, ha significativamente modificato la disciplina precedentemente prevista dalla L. n. 78 del 1983, sostituendo la relativa tabella - non più, quindi, in vigore e prevedendo ai fini dell'indennità in questione la distinzione del personale in fasce correlate ai diversi gradi rivestiti ed alla relativa anzianità di servizio senza ulteriori indicazioni alla tipologia di impiego in cui la stessa risulta essere stata maturata. Come affermato dal primo giudice, tale disciplina deve ritenersi in vigore ed applicabile agli appellanti tenuto
anche conto del fatto che i successivi decreti presidenziali di recepimento degli accordi di concertazione - che, a mente di quanto a tal fine previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 195 del 1995, disciplinano il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare ne richiamano, direttamente o indirettamente, le relative disposizioni qui di interesse. Si conviene anche con le conclusioni del T.a.r. secondo cui non può accogliersi la tesi di parte privata secondo cui l'indennità in questione dovrebbe essere corrisposta indipendentemente dal grado rivestito e su base identica per tutti i militari appartenenti all'unità paracadutisti, e ciò in quanto, come già evidenziato, si tratta di una scelta affidata all'autonomia contrattuale come tale sindacabile solo in caso di manifesta irragionevolezza, circostanza qui non ravvisabile. Né va trascurato che, come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio, le indennità operative sono attribuite "non solo 'quale compenso per il rischio', ma anche 'per i disagi e per le responsabilità connessi alle diverse situazioni di impiego derivanti dal servizio', responsabilità evidentemente diverse in relazione alla qualifica posseduta" (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 6717/2006). Sulla base di tali considerazioni il primo motivo e la prima parte del secondo motivo di appello sono infondati. 8. Manifestamente infondata, anche in questo caso convenendo con le conclusioni del primo giudice, il Collegio ritiene, poi, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 5 della L. n. 78 del 1983 formulata in via subordinata con il terzo motivo di appello. Al riguardo deve in primo luogo ricordarsi che la Corte costituzionale, a suo tempo chiamata ad esprimersi con
riferimento ad un'analoga questione concernente la diversa misura dell'indennità di aeronavigazione prevista per gli appuntati dell'Arma dei Carabinieri in possesso del brevetto militare di paracadutista e chiamati a prestare effettivo servizio presso unità di paracadutisti rispetto a quella corrisposta agli ufficiali e sottufficiali nelle medesime condizioni di impiego, ha espressamente sancito, con ordinanza n. 550/1988, che "rientra nella discrezionalità legislativa, non censurabile in sede di giudizio di legittimità costituzionale, stabilire la misura delle indennità connesse a particolari prestazioni con riferimento alla qualifica o al grado del pubblico dipendente". Ciò posto, si conviene con le conclusioni del T.a.r. secondo cui "si deve, dunque, escludere che la diversa parametrazione dell'indennità di aeronavigazione tra le diverse categorie di personale confrontate risulti inficiata dal vizio di violazione del principio di eguaglianza, di giusta retribuzione e, ancora, del principio di buon andamento; infatti, la disciplina censurata costituisce espressione di una ragionevole, non arbitraria e discrezionale opzione legislativa, nella misura modula un beneficio meramente indennitario, e non retributivo, secondo criteri non omogenei ma specificamente e razionalmente riferiti a categorie di personale titolari di posizioni funzionali e di carriera non uniformi tra di loro". 9. A conclusioni diverse perviene il Collegio con riferimento alla seconda parte del secondo motivo di appello, con il quale gli appellanti sostengono, in via ulteriormente subordinata, la vigenza e l'applicabilità dell'art. 5, comma 11, del D.P.R. n. 163 del 2002, a mente del quale, "Al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso del brevetto militare di paracadutista, chiamato a prestare effettivo
servizio in qualità di paracadutista presso unità paracadutisti ovvero che svolga la prescritta attività aviolancistica continuativa anche presso altri enti o comandi militari, spetta l'indennità mensile di aeronavigazione nella misura del 190 per cento dell'indennità di impiego operativo di base, tenendo conto unicamente dell'anzianità di servizio in qualità di paracadutista", disposizione da ritenersi estesa al personale dell'Arma dei Carabinieri in virtù degli artt. 12 e 15 del D.P.R. n. 301 del 2004. Sul punto, il primo giudice ha concluso per l'infondatezza della relativa censura ritenendo che i ricorrenti non avessero fornito, ai sensi dell'art. 2697 c.c., adeguata prova della prestazione dell'effettivo servizio in qualità di paracadutisti, profilo questo - vale rilevare, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 116 c.p.c. e dall'art. 64 c.p.a. - sul quale le Amministrazioni appellate non hanno formulato alcuna eccezione. Al riguardo gli appellanti, muovendo dalla mancanza di contestazione della parte pubblica, sostengono di aver svolto e svolgere tutti l'attività aviolancistica prestando servizio effettivo in qualità di appartenenti al 1 Reggimento Carabinieri paracadutisti OMISSIS di stanza a Livorno. Ebbene, premesso che la disposizione invocata in via subordinata dagli interessati è successiva al D.P.R. n. 394 del 1995 e che, come correttamente rilevato dagli appellati, i successivi decreti presidenziali di recepimento degli accordi di concertazione hanno costantemente fatto salve le disposizioni precedenti non in contrasto con le nuove previsioni (cfr. artt. 52 e 64 del D.P.R. n. 164 del 2002; art. 37 del D.P.R. n. 170 del 2007; art. 22 del D.P.R. n. 52 del 2009; art. 13 del D.P.R. n. 184 del 2010), il Collegio ritiene non vi sia motivo, sulla base degli atti di causa, per
non ritenere la previsione dell'art. 5, comma 11, del D.P.R. n. 163 del 2002 astrattamente applicabile alla presente fattispecie, e ciò tenuto conto della peculiarità e dei rischi connessi all'attività di aviolancio e della specialità che, quindi, connota la relativa disposizione. Il motivo deve, pertanto, essere accolto limitatamente a tale aspetto, con la necessaria precisazione che sarà preciso onere dell'Amministrazione di appartenenza prima della materiale corresponsione degli emolumenti, comprensivi di interessi legali e rivalutazione, di competenza dei singoli appellanti - verificare la sussistenza di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla norma in questione ai fini della spettanza della speciale indennità e, in particolare, accertare l'effettivo svolgimento in via continuativa dell'attività aviolancistica da parte dei singoli appellanti presso unità paracadutisti ovvero presso altri enti o comandi militari. 10. Per le considerazioni sin qui illustrate l'appello deve essere parzialmente accolto, nei limiti e nei termini innanzi esposti, e, per l'effetto, deve essere in parte qua riformata la sentenza appellata e deve conseguentemente essere in parte e nei medesimi termini accolto il ricorso in primo grado. 11. Considerata la peculiarità della vicenda e l'accoglimento solo parziale del gravame sussistono valide ragioni per compensare le spese di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto (RG n. 6060/2019), lo accoglie in parte nei limiti e nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, riforma in parte la sentenza appellata e accoglie in parte, nei medesimi limiti e termini, il ricorso in primo grado.
Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati: Giancarlo Luttazi, Presidente FF Carla Ciuffetti, Consigliere Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere, Estensore Fabrizio D'Alessandri, Consigliere Stefano Filippini, Consigliere