Tar 2022-”divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti” T.A.R. Liguria Genova Sez. I, S

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente sulSENTENZAricorsonumero

ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tar 2022-” divieto di detenere armi, munizioni e materie T.A.R.esplodenti”Liguria

Genova Sez. I, Sent., (ud. 17/06/2022) 05-082022, n. REPUBBLICA677

230 del 2021:

di registro generale 230 del 2021, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS OMISSISe OMISSIS OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministerocontro dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Imperia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2; sul ricorso numero di registro generale 461 del 2021, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS OMISSISe OMISSIS OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministerocontro dell'Interno e Questura di Imperia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2; per quantol'annullamentoalricorson.

- del decreto del Prefetto di Imperia prot. n.-OMISSIS- del 17.12.2020, notificato il 16.1.2021, recante il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti; - degli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi inclusa la nota della Questura di Imperia prot. n.-OMISSIS-;dellanota della Prefettura di Imperia prot. n. -OMISSIS-, recante il diniego di annullamento in autotutela; quanto al ricorso n. 461 del 2021: - del decreto del Questore di Imperia -OMISSIS- del 23.3.2021, notificato il 23.3.2021, recante la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia; - degli atti presupposti, connessi e conseguenti; Visti i ricorsi e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Amministrazione dell'Interno; Visti tutti gli atti delle cause; Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2022, la dott.ssa Liliana Felleti e viste le conclusioni delle parti, come da ConSvolgimentoverbale;delprocessoricorsoR.G.n.230/2021, notificato il 17 marzo 2021 e depositato il 30 marzo 2021, il signor -OMISSIS- -OMISSISha impugnato il decreto in data 17 dicembre 2020, con il quale il Prefetto di Imperia gli ha vietato la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, nonché la nota in data 15 marzo 2021, recante il diniego di annullamento in autotutela del provvedimento interdittivo. Il ricorrente ha articolato il seguente motivo: Violazione e/ o falsa applicazione dell'art. 39 t.u.l.p.s. Eccesso di potere per difetto di presupposto, difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento. Con successivo ricorso R.G. n. 461/2021, notificato il 24 maggio 2021 e depositato il 23 giugno 2021, il signor -

OMISSIS- ha impugnato il decreto in data 19 marzo 2021, con il quale il Questore di Imperia ha revocato la sua licenza di porto di fucile per uso caccia. L'esponente ha dedotto il seguente motivo: Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 e 43 t.u.l.p.s. Eccesso di potere per difetto di presupposto, difetto di istruttoria e di motivazione.

si è costituita in entrambi i giudizi, difendendo la piena legittimità dei provvedimenti gravati e chiedendo la reiezione delle impugnative. Le parti hanno ribadito ed ampliato le proprie argomentazioni con successive memorie, insistendo nelle rispettive conclusioni. Le cause sono state assunte in decisione nella pubblica udienza del 17 giugno 2022. Motivi della decisione

1. Preliminarmente, il Collegio dispone la riunione dei due ricorsi ai sensi dell'art. 70 c.p.a., in quanto soggettivamente ed oggettivamente connessi.

2. In entrambi i gravami il signor -OMISSIS-, con unico motivo, sostiene in sintesi che: - l'Amministrazione avrebbe condotto un'istruttoria superficiale e travisato i fatti, non avendo egli abbattuto i caprioli raffigurati nella fotografia del 28 febbraio 2016, che gli sarebbero stati donati dal signor -OMISSIS-, gestore di un'azienda faunistico-venatoria in Francia, come risulterebbe dai braccialetti metallici degli animali e da una dichiarazione dello stesso allevatore; inoltre, nell'immagine fotografica in questione non sarebbe visibile alcun fucile, sì che le bestie morte non potrebbero costituire un trofeo di caccia; - i decreti oppugnati non spiegherebbero per quale motivo la fotografia scattata nell'armeria del signor -OMISSIS-

L'AmministrazioneTravisamento.dell'Interno

sono infondate.

Ai sensi dell'art. 39 t.u.l.p.s., il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti alle persone ritenute capaci di abusarne. Secondo gli artt. 11 e 43, comma 2, t.u.l.p.s., inoltre, il Questore può ricusare o revocare la licenza di porto ai soggetti che, tra l'altro, non hanno tenuto una buona condotta o non danno affidamento di non abusare delle Secondoarmi.

il consolidato orientamento giurisprudenziale, in materia di detenzione e porto di armi, l'Amministrazione gode di lata discrezionalità nel valutare la sussistenza dei requisiti di affidabilità del soggetto. L'ampiezza di tale discrezionalità deriva, sotto un primo profilo, dall'assenza, nel nostro ordinamento, di posizioni di diritto soggettivo con riguardo alla detenzione e al porto d'armi, costituendo tali situazioni delle eccezioni al generale divieto di cui all'art. 699 cod. pen. e all'art. 4, comma 1, della L. n. 110 del 1975; sotto altro profilo, dalla circostanza che, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 t.u.l.p.s., i provvedimenti dell'Autorità di pubblica sicurezza in subiecta materia non hanno uno scopo sanzionatorio o punitivo, bensì una finalità cautelare consistente nel prevenire abusi nell'uso delle armi (in tal senso cfr., ex multis, Cons. St., sez. I, parere n. 126 in data 29 gennaio 2021; Cons. St., sez. III, 28 ottobre 2020, n. 6608; Cons. St., sez. III, 24 aprile 2020, n. 2614; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 3 febbraio 2021, n. 748; T.A.R. Liguria, sez.

alcuna prova documentale delle riferite plurime segnalazioni del signor -OMISSIS- per atti di Lebracconaggio.impugnative

costituirebbe indizio di una condotta illecita del -ricorrente;nonesisterebbe

Pertanto, ai fini dell'adozione del provvedimento inibitorio ex art. 39 t.u.l.p.s., non è necessario un accertato impiego improprio delle armi, ma è sufficiente il rischio del relativo abuso, che può essere desunto anche da fatti isolati, ma comunque significativi, non necessariamente di rilevanza penale, per evitare che la disponibilità di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili possa agevolare condotte atte a compromettere i beni dell'ordine pubblico e della pubblica e privata incolumità (in argomento cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 13 novembre 2020, n. 6977; Cons. St., sez. III, 29 ottobre 2020, n. 6614; Cons. St., sez. III, 10 luglio 2020, n. 4449; Cons. St., sez. III, 20 marzo 2019, n. 1843; Cons. St., sez. III, 14 febbraio 2017, n. 649; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 12 ottobre 2020, n. Per1596).quanto

I, 11 febbraio 2021, n. 100; T.A.R. Liguria, sez. I, 25 novembre 2020, nn. 839 e 844).

concerne la licenza di portare armi, ai sensi dell'art. 43, comma 2, t.u.l.p.s. la relativa potestà autorizzatrice è ancorata alla sussistenza, oltre che dell'affidabilità nell'uso delle stesse, anche del requisito della c.d. buona condotta, che presenta una latitudine applicativa maggiormente estesa del pericolo di abuso. Di conseguenza, il titolo di polizia in parola può essere rilasciato (o mantenuto) solo a persona assolutamente esente da mende, che osservi una condotta di vita improntata a puntuale osservanza delle norme penali e di tutela dell'ordine pubblico, nonché delle comuni regole di buona convivenza civile (v., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 1 luglio 2020, n. 4201; Cons. St., sez. III, 23 maggio 2017, n. 2404; Cons. St., sez. III, 8 giugno 2016, n. 2452; Cons. St., sez. III, 1 agosto 2014, n. 4121; Cons. St., sez. III, 29 luglio 2013, n. 3979; T.A.R. Liguria, sez. I, 17 maggio 2021,

35 della L.R. n. 29 del 1994, gli animali della specie in parola sono cacciabili esclusivamente in forma selettiva da parte di cacciatori in possesso di speciale abilitazione (c.d. selecontrollori), sulla base di appositi piani di abbattimento e nei soli periodi dell'anno indicati nel calendario venatorio. In particolare, nei mesi autunnali ed invernali i maschi non possono essere uccisi; inoltre, il -OMISSIS-, pur selecontrollore, non poteva cacciare nemmeno le femmine, non essendo socio del Comprensorio Alpino Imperiese. Nelle more del processo penale la Prefettura e la Questura hanno apprezzato i seguenti elementi a carico dell'esponente:

n. 455; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 18 gennaio 2021, n. 161).

ricorrente è stato sottoposto a procedimento penale per il reato di c.d. bracconaggio, in concorso con i signori -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS-OMISSIS-, con l'accusa di aver abbattuto illecitamente nel febbraio 2016 - unitamente ai due sodali - tre capi di capriolo, un maschio e due femmine (v. avviso ex art. 415bis c.p.p. del 21.9.2020, sub doc. 3 ricorrente nella causa R.G. n. 230/2021, nonché decreto di fissazione dell'udienza preliminare avanti al G.U.P. di Imperia del 29.4.2021, sub doc. 3 ricorrente nella causa R.G. n. Ai461/2021).sensidell'art.

dell'Interno ha vietato al signorOMISSIS- di detenere armi e gli ha ritirato la licenza di porto di fucile per la sua partecipazione a battute di caccia di Segnatamente,frodo.il

3. Alla stregua delle tracciate coordinate ermeneutiche, le valutazioni espresse dalle Autorità di pubblica sicurezza si appalesano immuni dai vizi censurati dal 3.1.ricorrente.L'Amministrazione

- un'informativa dei Carabinieri Forestali di Triora del 22 febbraio 2020, nella quale viene dato atto che il signorOMISSIS-, insieme all'amico -OMISSIS-, è stato ripetutamente segnalato all'ufficio per atti di bracconaggio (doc. 6 ricorrente nella causa R.G. n. 3.2.230/2021).Orbene, ritiene il Collegio che le autorità amministrative abbiano legittimamente posto i richiamati elementi indiziari e, specialmente, le prime due immagini fotografiche a fondamento dei provvedimenti oppugnati, a tutela della sicurezza pubblica e nell'ottica di prevenire ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità. Va invero rammentato che, ai sensi degli artt. 63 e 64 c.p.a., anche nel processo amministrativo (come in quello civile) grava sul deducente l'onere di fornire gli elementi

- una fotografia del 28 febbraio 2016, rinvenuta nel telefono cellulare del signor -OMISSIS-, nella quale il signor -OMISSIS- è ritratto, unitamente ai due compagni di caccia, con i tre caprioli morti, stesi per terra in un'ampia pozza di sangue, sorridendo nell'atto di sorreggere i palchi (le c.d. corna stagionali) dell'esemplare maschio (doc. 4 ricorrente nella causa R.G. n. 230/2021);

- una seconda fotografia, scattata sempre il 28 febbraio 2016, che rammostra i tre sodali nello stesso luogo con alle loro spalle, su un tavolo, un fucile "billing" con il fusto posato affianco (v. doc. 9 resistente nella causa R.G. n. -230/2021);un'altraimmagine, postata sul social network "OMISSIS-" il 22 febbraio 2020, nella quale il signorOMISSIS- è immortalato in un'armeria mentre il titolare dell'esercizio, signor -OMISSIS-, sta riparando il calcio di una carabina, con la didascalia "-OMISSIS--OMISSIS-OMISSIS- -OMISSIS- modifiche in corso" (doc. 5 ricorrente nella causa R.G. n. 230/2021);

di prova dei fatti, posti a fondamento delle domande, che siano nella sua disponibilità, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ. ed in ossequio al c.d. principio di prossimità o vicinanza della prova (mentre il potere di intervento officioso del giudice è volto a temperare il principio dispositivo nelle ipotesi in cui le informazioni e i documenti utili ai fini del decidere siano in possesso della DiP.A.).conseguenza,

l'esponente avrebbe dovuto dimostrare le circostanze allegate, rientranti completamente nella sua sfera di dominio, secondo cui nell'uscita di caccia di selezione del 28 febbraio 2016 non avrebbe abbattuto animali a causa delle avverse condizioni meteorologiche (cfr. memoria endoprocedimentale in data 2.11.2020, sub doc. 7 ricorrente nella causa R.G. n. 230/2021), mentre le carcasse gli sarebbero state regalate dal signor -OMISSIS-OMISSIS-, che avrebbe personalmente ucciso i caprioli nella tenuta "-OMISSIS- (costituente sia azienda di allevamento sia riserva di caccia). Senonché il signor -OMISSIS- non ha assolto all'onere della prova sul punto, rivelandosi inattendibile la dichiarazione del signor -OMISSIS- (doc. 11 ricorrente nella causa R.G. n. 230/2021), perché: - gli animali non erano muniti dei bracciali di plastica verde, che identificavano i capi destinati alla caccia all'interno della riserva d'oltralpe di asserita provenienza, come accertato dalla Polizia Postale tramite la Polizia Ambientale Francese (v. nota Polposta in data 9.12.2020, sub doc. 5 resistente nella causa R.G. n. 230/2021); - i tre braccialetti in acciaio in possesso del deducente (doc. 14 ricorrente), utilizzati per gli animali di proprietà privata dell'impresa di allevamento (sottratti alla disciplina dell'attività venatoria), non sono sufficienti a dimostrare l'appartenenza dei tre caprioli alla tenuta

gestita dal signor -OMISSIS-, risultando a tal fine necessaria almeno la produzione dell'originale (o della copia autenticata) del registro degli animali da allevamento nel quale, secondo la normativa francese, vanno obbligatoriamente segnati i capi che escono dall'azienda con la loro destinazione, come accertato dalla Polizia Postale tramite la Polizia Forestale Francese (v. nota Polposta in data 15.3.2021, sub doc. 9 resistente nella causa R.G. n. 230/2021).

Del resto, appare inverosimile che proprio il giorno in cui il signor -OMISSIS- ed il signor -OMISSIS- hanno accompagnato il signor -OMISSIS- ad una battuta di caccia di selezione, come ammesso dal ricorrente (seppur negando l'uccisione degli animali: v. doc. 7 ricorrente), il signor -OMISSIS- abbia effettuato un viaggio di piacere aOMISSIS- e consegnato loro i tre caprioli da poco abbattuti in territorio francese, ancora grondanti sangue. Ad ulteriore conferma dell'operatività dell'esponente in un contesto di attività venatoria illegale milita il fatto che il G.U.P. del Tribunale penale di Imperia, all'esito dell'udienza del 22 aprile 2022 celebrata con rito abbreviato, lo ha condannato per i fatti descritti a quattro mesi di reclusione. Il descritto episodio appare particolarmente grave, in quanto il capriolo è specie protetta ai sensi della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979 e ratificata dall'Italia con L. n. 503 del 1981.

3.3. Alla luce di quanto illustrato, l'illecito commesso dal ricorrente, direttamente lesivo delle misure poste a presidio del corretto impiego delle armi per l'attività di caccia, risulta di per sé tale da giustificare una valutazione prognostica di pericolosità circa il possibile abuso ex art. 39 t.u.l.p.s., indipendentemente da ogni

5. Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

accertamento di diversi o ulteriori profili di pericolosità sociale dell'interessato (in argomento cfr. T.A.R. Liguria, sez. I, 11 febbraio 2021, n. 100, cit.; T.R.G.A. Trento, 13 marzo 2020, n. 45; T.A.R. Toscana, sez. II, 12 marzo 2018, n. 369). A fortiori, le violazioni delle norme in materia di prelievo venatorio mettono in evidenza una particolare propensione dell'esponente a non rispettare le regole volte alla tutela della fauna selvatica e, quindi, appaiono tali da incidere sull'affidabilità del soggetto e sulla mancanza di buona condotta ai fini della revoca della licenza di porto di fucile ai sensi dell'art. 43, comma 2, t.u.l.p.s. (v. T.A.R. Liguria, sez. I, 11 febbraio 2021, n. 100, cit.; T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 12 agosto 2020, n. 1010; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 14 luglio 2020, n. 1321; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sez. I, 4 novembre 2019, n. 459).

4. In relazione a quanto precede, i ricorsi si appalesano infondati e vanno, quindi, rigettati.

Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li riunisce e li rigetta. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Amministrazione dell'Interno, liquidandole forfettariamente nell'importo di € 2.500,00 (duemilacinquecento//00), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità Ritenutoamministrativa.chesussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del

IlP.Q.M.Tribunale

Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati: Giuseppe Caruso, Presidente Angelo Vitali, Consigliere Liliana Felleti, Referendario, Estensore

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