Tar 2022-rideterminazione del trattamento di fine servizio (T.F.S.) T.A.R. Liguria Genova Sez. I, Se

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Genova Sez. I, Sent., (ud. 22/07/2022) 05-082022, n. REPUBBLICA684

Tar 2022-rideterminazione del trattamento di fine servizio T.A.R.(T.F.S.)Liguria

Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Fuochi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l'accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio con riconoscimento dei sei scatti ex art. 6-bis del D.L. 21 settembre 1987, n. 387 Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 luglio 2022 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza; Svolgimento del processo - Motivi della decisione Con il ricorso in epigrafe il signor S.D.V., ex appartenente al Corpo della Guardia di Finanza ora in quiescenza, agisce contro l'I.N.P.S. - Istituto Nazionale della

ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente sulSENTENZAricorsonumero di registro generale 459 del 2021, proposto da S.D.V., rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; l'INPScontroIstituto

invoca l'applicazione dello speciale beneficio di cui all'art. 6-bis commi 1 e 2 del D.L. 21 settembre 1987, n. 387, a mente del quale "al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle

Previdenza Sociale per l'accertamento del diritto ai benefici economici di cui all'art. 6-bis del D.L. n. 387 del 1987, con il conseguente obbligo di provvedere alla rideterminazione del trattamento di fine servizio (T.F.S.) mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dalla disposizione citata. Espone di aver appreso, soltanto dopo la liquidazione del T.F.S., che l'INPS, nel conteggio della relativa base di calcolo, aveva escluso la maggiorazione dei sei scatti stipendiali ex art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 1997, attribuibili anche al personale delle forze di polizia cessato a domanda, come previsto dall'art. 6-bis del D.L. n. 387 del 1987, e di avere invano presentato diffida volta al riconoscimento del beneficio, con il ricalcolo della Abuonuscita.sostegnodel gravame ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6-bis D.L. n. 387 del 1987, citando a conforto la sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 22.2.2019, n. 1231. Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso l'INPS, controdeducendo ed instando per la sua reiezione. Alla pubblica udienza del 22 luglio 2022 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione. Come già affermato dalla sezione in una controversia analoga (cfr. la sentenza 28.3.2022, n. 246), il ricorso è Ilinfondato.ricorrente

Tuttavia, il D.L. n. 387 del 1987, autorizzando (art. 1) la copertura finanziaria del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato (così la rubrica del D.L. n.

forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefìci stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della L. 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990". Si tratta di una normativa di favore ("in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante") di carattere sicuramente eccezionale, in quanto deroga al principio generale di corrispondenza tra contribuzione obbligatoria e misura delle prestazioni, che informa di sé tutta la materia previdenziale (cfr. l'art. 19 del D.P.R. n. 1032 del 1973, a mente del quale "la valutazione di servizi senza il pagamento del contributo previdenziale non è ammessa se non per disposizione di legge").

Un'interpretazione estensiva che pretendesse di applicare i benefici di cui all'art. 6-bis commi 1 e 2 del D.L. 21 settembre 1987, n. 387 anche a personale non appartenente ai ruoli della Polizia di Stato si porrebbe dunque in contrasto, oltre che con il tenore letterale della disposizione eccezionale, anche con l'art. 81 Cost., in quanto il D.L. n. 387 del 1987 ha autorizzato la copertura finanziaria del solo D.P.R. n. 150 del 1987, e dunque - deve ritenersi - delle nuove spese ivi specificamente previste in favore del (solo) personale della Polizia di Stato. Ciò è tanto più vero se si considera che l'analogo beneficio per il personale della Guardia di Finanza è previsto da una distinta e coeva disposizione di legge, cioè a dire l'art. 1 comma 15-bis del D.L. 16 settembre 1987, n. 379, a mente del quale "Ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della L. 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano dal servizio per età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sei scatti calcolati sull'ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e gli scatti generici, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. Detto beneficio si estende anche ai sottufficiali provenienti dagli appuntati che cessano dal servizio per gli stessi motivi sopra specificati a condizione che abbiano compiuto trenta anni di servizio effettivamente prestato. Del predetto beneficio non si

387 del 1987), riguarda soltanto il personale dei relativi ruoli, per giunta con esclusione dei dirigenti (cfr. l'art. 1 del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 150).

Sennonché - come giustamente eccepito dalla difesa dell'I.N.P.S. - la disposizione specificamente concernente il personale della Guardia di Finanza limita il beneficio a coloro "che cessano dal servizio per età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti", con esclusione di coloro che, come il ricorrente, è cessato dal servizio a domanda, oltre il compimento del 55 anno, ma prima del raggiungimento del limite di età. Donde l'infondatezza del ricorso. Né vale richiamare - al fine di ritenere applicabile il beneficio in questione al personale della Guardia di Finanza - il disposto dell'art. 1911 comma 3 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 ("al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6bis, del D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 1987, n. 472"), e ciò per una duplice ragione: vuoi perché, ancorché il Corpo della Guardia di Finanza costituisca una forza armata ad ordinamento militare (cfr. gli art. 1 e 10 della L. 23 aprile 1959, n. 189), il codice dell'ordinamento militare D.Lgs. n. 66 del 2010 nulla ha innovato "per quanto concerne le disposizioni vigenti proprie del Corpo della Guardia di finanza" (art. 1 del c.o.m. - oggetto e ambito di applicazione), al quale si applicano soltanto alcune delle disposizioni del codice, se ed "in quanto compatibili" (art. 2136 c.o.m.); vuoi perché - come chiarito sopral'articolo 6-bis del D.L. 21 settembre 1987, n. 387 non ha mai trovato applicazione al personale della Guardia di Finanza, sicché non si vede proprio come possa "continuare" ad applicarsi ad esso, per di più in forza di un corpo normativo (il codice dell'ordinamento militare) che

tiene conto per il calcolo dell'indennità di ausiliaria di cui all'articolo 46, L. 10 maggio 1983, n. 212".

ha fatto espressamente salve le disposizioni speciali ad esso Tantoproprie.ciòèvero

Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Compensa tra le parti le spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità Cosìamministrativa.decisoinGenova

che l'art. 2268 comma 1 n. 844 del codice dell'ordinamento militare ha disposto l'abrogazione espressa dell'art. 1 del D.L. 16 settembre 1987, n. 379, ma limitatamente ai commi 1, 2, 2-bis, 3, 4, 5, 6 e 7: e, quindi, con salvezza del comma 15-bis, che contempla il beneficio in favore del personale della Guardia di Finanza, ma con limiti più stringenti. In ragione della complessità della normativa applicabile e dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali in materia, sussistono i presupposti di legge per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio. IlP.Q.M.Tribunale

nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati: Giuseppe Caruso, Presidente Angelo Vitali, Consigliere, Estensore Liliana Felleti, Referendario

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