Tar 2022-sanzione disciplinare della pena pecuniaria pari a 3/30 dello stipendio e degli altri asseg

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Tar 2022- sanzione disciplinare della pena pecuniaria pari a 3/30 dello stipendio e degli altri assegni a carattere T.A.R.fisso Liguria Genova Sez. I, Sent., (ud. 07/07/2022) 08-082022, n. REPUBBLICA707

ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

MinisterocontroxSENTENZAdell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale -OMISSISrigate Partigiane 2; per l'annullamento del decreto -OMISSIS- del -OMISSIS- di irrogazione sanzione disciplinare Visti il ricorso e i relativi allegati;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 luglio 2022 la dott.ssa Ines

La vicenda disciplinare traeva origine dai fatti oggetto di procedimento penale instaurato presso il -OMISSIS-a carico di numerose persone, tra cui il ricorrente, all'epoca -OMISSIS-, indagate per reati in materia di sfruttamento dell'immigrazione clandestina (ad avviso del ricorrente, presumibilmente, per una sorta di ritorsione avendo a sua volta il predetto segnalato l'irregolarità di alcuni

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Vistidell'Interno;tuttigli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con il presente ricorso, ritualmente notificato e depositato, l'odierno ricorrente - all'epoca dei fatti -

OMISSIS- della Polizia di Stato, successivamente cessato dal servizio - sig. -OMISSIS--OMISSIS- ha impugnato il decreto ministeriale del -OMISSIS-, notificatogli ilOMISSIS-, con il quale il Capo della Polizia di StatoDirettore Generale della Pubblica Sicurezza ha irrogato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria pari a 3/30 dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo ai sensi dell'art. 4, nnri. 3 e 18, del D.P.R. n. 737 del 1981.

dipendenti che avrebbero dovuto essere allontanati dal servizio per gravi irregolarità).

Il procedimento penale si concludeva in primo grado con la sentenza -OMISSIS- di condanna del ricorrente alla pena di due anni e tre mesi di reclusione, limitatamente al reato di abuso d'ufficio, poi riformata dalla Corte di Appello di Firenze con la sentenza -OMISSIS- di assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

Il passaggio in giudicato di tale sentenza veniva comunicato alla Questura -OMISSIS-, ove nel frattempo il ricorrente e stato trasferito, con nota del -OMISSIS-.

In data-OMISSIS- il Funzionario avanzava istanza di accesso gli atti, che veniva negata, giusta comunicazione a mezzo telex del -OMISSIS-, essendo quanto richiesto desumibile dalle sentenze di P e IP grado e dagli atti del processo penale del quale, in quanto imputato aveva piena contezza. A seguito delle giustificazioni pervenute in data -OMISSISin cui il ricorrente negava la natura di pregiudicato della

Il Questore di -OMISSIS-, esaminati gli atti del procedimento penale, riteneva la condotta del funzionario disciplinarmente rilevante, ma esorbitante la propria potestà disciplinare, e pertanto con atto del Capo della Polizia datato -OMISSIS- veniva contestata al ricorrente l'infrazione prevista dall'art. 4, nn. 3 e 18, del D.P.R. n. 737 del 1981 per aver intrattenuto, senza necessità di servizio, relazioni con persone che notoriamente non godono pubblica estimazione, con invito a presentare le proprie giustificazioni nel termine di dieci giorni.

persona da lui frequentata per motivi di servizio, nonché evidenziava - a suo avviso- diverse imprecisioni nelle informative della Squadra Mobile, con nota del -OMISSIS-, venivano richiesti al Questore di -OMISSIS- precisi elementi conoscitivi in merito.

Con nota datata -OMISSIS-, pervenuta il -OMISSIS-, il Questore di -OMISSIS- riferiva su quanto richiesto.

All'esito dell'istruttoria, con l'impugnato decreto ministeriale, il Capo della Polizia di Stato - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza comminava la sanzione disciplinare della pena pecuniaria pari a 3/30 dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e L'articolatissimacontinuativo.

motivazione del provvedimento impugnato, alla quale si rimanda per relationem, evidenziava tra l'altro che: "a conclusione di un procedimento penale istaurato, fra gli altri, nei confronti del funzionario è emerso che lo stesso, non fornendo alcun giustificazione né riscontri all'Autorità Giudiziaria, intratteneva numerosissimi contatti telefonici ed incontri con pregiudicati o persone che notoriamente non godono pubblica estimazione senza reali necessità di servizio e, quindi, incompatibili con il ruolo rivestito. Nella circostanza non ha agito con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni, assumendo una condotta non rispondente ai canoni di correttezza che devono sempre ispirare il modus agendi di un funzionario della Polizia di Stato e non conforme al decoro delle funzioni rivestite".

Avverso tale provvedimento il ricorrente ha presentato il presente ricorso, deducendone l'illegittimità sotto vari profili di violazione di legge, erroneità dei presupposti e difetto di istruttoria.

E' innanzitutto infondata la prima censura, con cui parte ricorrente lamenta erroneità dei presupposti e difetto di Comeistruttoria.emerge dalla memoria difensiva dell'amministrazione, la stessa all'esito della lettura degli atti penali ha ritenuto che emergessero "in modo incontrovertibile i numerosi contatti telefonici intercorsi con pregiudicati attraverso l'utenza di servizio in uso al ricorrente (quindi, con spesa della chiamata a carico dell'amministrazione)", anche in orari notturni e in giorni festivi, frequentazioni ritenute incompatibili con l'attività istituzionale di -OMISSIS-. A conferma di tali incontri, come relazionato dal Questore di -OMISSIS- all'esito dei chiarimenti suppletivi richiesti dopo la nota giustificativa depositata dallo stesso ricorrente è risultato che: - nel -OMISSIS-, il ricorrente era stato visto da personale del Commissariato di -OMISSIS-all'interno di un night club della zona, dove si esibivano ballerine straniere per le quali il sig.-OMISSIS-., pregiudicato, aveva interessato

In via preliminare, il Collegio prende atto della rinuncia della parte resistente alla eccezione di difetto di competenza territoriale ed evidenzia la permanenza dell'interesse alla decisione del ricorso nel merito ad eventuali fini risarcitori. Il ricorso non merita accoglimento.

l'odierno ricorrente, all'epoca dei fatti -OMISSIS- della Questura di -OMISSIS-, al fine di agevolarne il rilascio del permesso di soggiorno; - in data -OMISSIS-, personale della Squadra Mobile aveva sorpreso i predetti insieme in un ristorante di -OMISSIS-; - nel corso di un controllo dei CC di -OMISSIS- la notte delOMISSIS-, il dr.-OMISSIS- fu trovato sull'auto condotta dal pregiudicato -OMISSIS-., unitamente ad altri due Risultavano,pregiudicati.

pertanto, ad avviso dell'amministrazione, "ampiamente acclarate le frequentazioni, senza necessità di servizio, del ricorrente con soggetti che notoriamente non godono di pubblica stima e, di conseguenza, la violazione dell'art. 12 del D.P.R. n. 782 del 1985", considerato che all'epoca dei fatti il soggetto con cui l'odierno ricorrente intratteneva i rapporti era già gravato da precedenti di polizia, e dunque, sicuramente persona che non godeva di pubblica estimazione. Al riguardo, quanto ai presupposti fondativi della sanzione, non può il Collegio che rammentare come l'Amministrazione, nel valutare le circostanze del caso, dispone di un ampio potere discrezionale nell'apprezzare in via autonoma la rilevanza disciplinare di fatti commessi da un agente di polizia che si risolve in giudizio di merito che sfugge al sindacato del giudice amministrativo, salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l'evidente sproporzionalità e il travisamento o la contraddittorietà (T.A.R. LombardiaOMISSIS-rescia

Sez. I, 09/07/2021, n. 649; T.A.R. Marche

omissis Sez. I, 25/06/2021, n. 517; T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, 17/07/2019, n. 1656), che non si ravvisano nel caso in esame. Nel caso di specie, le frequentazioni e la condotta non rispettosa del decoro istituzionale contestata a parte ricorrente in esame non soltanto risultano documentate dagli atti del procedimento penale esaminati dall'amministrazione - al di là della successiva assoluzione del ricorrente nel secondo grado del giudizioma le stesse giustificazioni rese dal ricorrente non hanno trovato conferma nel supplemento di chiarimenti acquisito dalla Questura di -OMISSIS-, che anzi ha confermato la frequentazione dello stesso, senza motivo, con soggetto notoriamente pregiudicato e comunque l'aver posto in essere comportamenti non consoni al ruolo istituzionale Aricoperto.nullavale, inoltre, da parte dell'odierno ricorrente, in mancanza di una formale querela di falso, contestare come "non veritiero" il contenuto della nota prot. del Questore di -OMISSIS- Mass.-OMISSIS--OMISSIS-, nella parte in cui si afferma che il sig.-OMISSIS-. all'epoca dei fatti (ovvero tra il 2 dicembre -OMISSIS- e il -OMISSIS-, in cui vennero rilevate centinaia di contatti telefonici con l'odierno ricorrente) era gravato da "numerosi precedenti di polizia", restando per il resto valutazione spettante all'amministrazione, non sindacabile dal Collegio, quella di ritenere che tale soggetto non godesse di estimazione e che i rapporti tra i due esulassero da legittimi rapporti di collaborazione investigativa, considerato che tale valutazione risulta supportata dalle dichiarazione rese sia dal Questore che dal Vice -Questore di -OMISSIS- p.t..

Quanto, poi, all'irrilevanza nel caso in esame dell'esito favorevole del processo penale, si evidenzia come anche l'intervenuta assoluzione in appello non escluda la rilevanza degli stessi fatti ai fini disciplinari, in quanto la potestà disciplinare opera in una sfera diversa da quella del giudizio penale (tant'è che anche le formule

Infondato è anche la censura con cui si lamenta carenza di istruttoria, perché in sede di procedimento disciplinare l'odierno ricorrente non sarebbe stato ascoltato e non sarebbero stati escussi i testi dallo stesso indicati, non solo la censura è smentita dal supplemento di informazioni richiesto alla Questura di -OMISSIS- con nota del -OMISSIS- proprio a seguito delle giustificazioni scritte rese dallo stesso ricorrente con nota del -OMISSIS-, a fronte delle quali l'utilità di un audizione orale dello stesso appare marginale, ma per giurisprudenza consolidata non sussiste alcun obbligo generale dell'Amministrazione di raccogliere tutte le richieste di audizione testimoniale, ove il materiale documentale sia ritenuto adeguato e Insufficiente.particolare, in materia di applicazione di sanzioni disciplinari nei confronti del personale dell'amministrazione di pubblica sicurezza, può essere utilizzata a fini indiziari e nel complesso valutativo con altri elementi autonomamente acquisiti, la documentazione inerente a un procedimento penale non solo laddove la stessa abbia rispettato le formalità proprie dell'acquisizione in quella sede (T.A.R. Liguria Genova Sez. II, 21/02/2018, n. 165) ma addirittura, secondo quanto di recente ritenuto, anche ove ciò non sia avvenuto (v. T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, 17/07/2019, n. 1656 sulla utilizzabilità delle intercettazioni comunque avvenute).

In conclusione, il ricorso va respinto perché infondato. Le spese seguono la soccombenza e si si liquidano come in P.Q.M.dispositivo.

assolutorie non precludono l'ingresso all'azione disciplinare e la possibilità che il medesimo comportamento possa essere qualificato dall'Amministrazione come illecito disciplinare). Ne consegue che l'intervenuta assoluzione perché il fatto non costituisce reato non può considerarsi incompatibile con l'adozione della sanzione disciplinare fondata sulla rilevanza disciplinare dello stesso fatto (in termini di recente anche Cons. Stato Sez. II, 21/03/2022, n. 2004).

Nel caso di specie, l'Amministrazione dunque ha fatto legittima applicazione della fattispecie disciplinare prevista dall' art. 4, nn. 3 e 18 del D.P.R. n. 737 del 1981- il quale prevede l'applicazione della pena pecuniaria in misura non superiore a cinque trentesimi di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo, peraltro applicata nella misura minima e non in quella massima - per chi mantenga, al di fuori di esigenze di servizio, relazioni con persone che notoriamente non godono in pubblico estimazione o frequenti locali o compagnie non confacenti al proprio stato o comunque tenga "qualsiasi altro comportamento, anche fuori dal servizio, non espressamente preveduto nelle precedenti ipotesi, comunque non conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza".

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2022, tenuta in modalità da remoto ai sensi dell'art.87 comma 4 bis c.p.a., con l'intervento dei Giuseppemagistrati:Caruso, Presidente Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore Desirèe Zonno, Consigliere

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna parte ricorrente alle spese di lite che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori come per legge. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente ivi compresi i luoghi dove lo stesso ha prestato servizio ed eventuali terze persone richiamate in motivazione.

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