Consiglio di Stato 2022-carabinieri, procedimento e provvedimento disciplinare Cons. Stato Sez. II, Sent., (ud. 05/07/2022) 22-08-2022, n. REPUBBLICA7364
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente sulSENTENZAricorsonumero di registro generale 2795 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato x con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; ilcontroMinistero della difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; per l'ottemperanza
In particolare, egli chiede l'annullamento del D.M. N. M D GMIL REG2021 0433468, in data 30 settembre 2021, che ne ha disposto la reintegrazione nel grado, nonché dell'atto n. 244623/T - 13, in data 12 novembre 2021, che ne ha disposto la riammissione in servizio, e che venga ordinato al Ministero della difesa di dare completa esecuzione a detta sentenza, eventualmente anche nominando un commissario ad acta. 1.1. Con il motivo rubricato "Violazione e/o elusione del giudicato. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 21-
Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2022 il Cons. Carla Ciuffetti, udito l'avvocato Pier Giorgio Leoni; Svolgimento del processo - Motivi della decisione 1. L'interessato agisce per l'ottemperanza della sentenza in epigrafe di accoglimento dell'appello avverso la sentenza di rigetto del ricorso di primo grado diretto all'annullamento della sanzione disciplinare della rimozione per perdita del grado.
della sentenza del Consiglio di Stato, sez. II, n.OMISSIS-/2021, resa tra le parti, concernente annullamento di sanzione disciplinare. Visti il ricorso in ottemperanza e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
septies L. 7 agosto 1990, n. 241 sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell'art. 88 del D.P.R. n. 3 del 1957 e degli artt. 921 e 1394 del Codice dell'Ordinamento Militare, nonché della Violazione dell'art. 97 Cost.", si deduce l'illegittimità del richiamo all'art. 88 D.P.R. n. 3 del 1957 contenuto nel D.M. N. M D GMIL REG2021 0433468 per effetto del quale il ricorrente era stato reintegrato nel grado di carabiniere in servizio permanente a decorrere dalla data di notifica dello stesso decreto, senza una completa restitutio in integrum. Nella fattispecie, l'annullamento del provvedimento disciplinare non avrebbe lasciato alcun margine di discrezionalità all'Amministrazione che avrebbe dovuto dare applicazione agli artt. 921 e 1394 D.Lgs. n. 66 del 2010, spettandogli: la metà della retribuzione lorda, calcolata su tredici mensilità, oltre rivalutazione ed interessi, dalla data della sospensione precauzionale dal servizio, avvenuta in data 10 luglio 2001, fino al 10 luglio 2006, data di riammissione in servizio; l'intera retribuzione mensile lorda, calcolata su tredici mensilità, dalla data di destituzione, avvenuta in data 22 agosto 2011, fino alla riammissione in servizio, oltre rivalutazione ed interessi dei predetti crediti retributivi; la ricostruzione della carriera, anche in termini di avanzamenti nel grado previsti dalla legge. 1.2. Con il motivo rubricato "Violazione e falsa applicazione dell'art. 21- septies L. 7 agosto 1990, n. 241. Violazione e/o elusione del giudicato sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell'art. 89 del D.P.R. n. 3 del 1957", si deduce che, anche a ritenere applicabile il D.P.R. n. 3 del 1957, l'art. 89, co. 2, di tale fonte normativa richiederebbe la ricostruzione della carriera dell'impiegato a seguito di annullamento di sanzione destitutiva o di estinzione del procedimento disciplinare.
1.3. Con il motivo rubricato "Violazione e falsa applicazione dell'art.21-septies della L. 7 agosto 1990, n. 241. Violazione e/o elusione del giudicato sotto il profilo della violazione dei generali principi di buon andamento della pubblica amministrazione", si deduce la contraddittorietà dell'operato dell'Amministrazione: il precedente giurisprudenziale richiamato nel provvedimento impugnato per sostenere che, in caso di destituzione dall'impiego, ai sensi dell'art. 88 del D.P.R. n. 3 del 1957 solo il completo proscioglimento dell'incolpato dall'addebito comporterebbe una completa restitutio in integrum, sarebbe inconferente in quanto riferito ad un caso di annullamento per difetto di proporzionalità di una sanzione espulsiva, mentre la sanzione irrogata al ricorrente era stata annullata per intervenuta estinzione del procedimento disciplinare per superamento del termine di 270 giorni di cui all'art. 1392, co. 3, D.Lgs. n. 66 del 1.4.2010.Conmotivi aggiunti depositati in data 6 maggio 2022, l'interessato ha chiesto l'annullamento della determina in data 19 marzo 2022, considerata elusiva del giudicato. Tale atto, richiamati gli artt. 858 sulla detrazione di anzianità corrispondente alla detenzione per custodia cautelare e 1051 D.Lgs. n. 66 del 2010, aveva disposto l'esclusione dell'interessato da procedure di avanzamento e di transito tra ruoli. 2. L'Amministrazione si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. 3. La causa, chiamata alla camera di consiglio del 5 agosto 2022, è stata trattenuta in decisione.
Occorre quindi verificare il preciso contenuto dei vincoli conformativi che discendono dalla sentenza n. -OMISSIS-/2021 per la cui ottemperanza l'interessato Inagisce.proposito si osserva che il punto 5 della motivazione di tale pronuncia così conclude: "Alla estinzione del procedimento, riveniente dal superamento del termine decadenziale di cui sopra, accede l'illegittimità della sanzione conclusivamente irrogata a carico dell'odierno appellante: la quale, in accoglimento del relativo motivo di gravame, ed in riforma dell'impugnata sentenza del T.A.R. (…), deve pertanto essere annullata, con ogni relativa Taleconseguenza".ultimoinciso "ogni relativa conseguenza" implica un rinvio al principio di legalità e, quindi, a vincoli normativi non espressamente richiamati nella stessa pronuncia. Perciò, la violazione della specifica disciplina normativa censurata dal ricorrente non sostanzia la violazione di regole giudiziali per la quale è attivabile il rimedio predisposto dall'art. 112 c.p.a., e il ricorso in ottemperanza diretto ad ottenere una pronuncia sulla legittimità della motivazione posta dall'Amministrazione
4. Ai fini dell'esame del gravame occorre ricordare che "l'oggetto del giudizio di ottemperanza è rappresentato dalla puntuale verifica da parte del giudice dell'esatto adempimento, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di conformarsi al giudicato per far conseguire concretamente all'interessato l'utilità o il bene della vita riconosciutogli in sede di cognizione" (Cons. Stato, sez. III, 25 agosto 2020 n. 5201).
Quindi, deve darsi continuità all'indirizzo giurisprudenziale per cui, in caso di violazione da parte dell'Amministrazione di vincoli di tipo legale, "la tutela si svolge sul piano della cognizione ed è costituita, in presenza di atti amministrativi, dall'azione di annullamento (art. 29 cod. proc. amm.), che deve essere proposta nel termine di decadenza di sessanta giorni (art. 41, comma 2, cod. proc. amm.) ovvero dall'azione di nullità (art. 31, comma 4, cod. proc. amm.), che deve essere proposta nel termine di centottanta giorni" (Cons. Stato, sez. V, 11 marzo 2020, n. 1738).
alla base dei provvedimenti considerati elusivi del giudicato deve ritenersi inammissibile, in quanto di essa "dovrà occuparsi il giudice della cognizione in quanto prosieguo dell'azione amministrativa nel tratto lasciato libero dal precedente giudicato" (Cons. Stato, sez. V, 1 giugno 2020, n. 3420).
Pertanto il ricorso principale e i motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili, poiché dalla sentenza n.OMISSIS-/2021 discende un obbligo provvedimentale dell'Amministrazione che è stato eseguito attraverso l'emanazione di provvedimenti, la cui legittimità, sotto il profilo della disciplina di riferimento, deve essere valutata nell'ambito di un ordinario giudizio di legittimità. Sussistono ad avviso del Collegio giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio. IlP.Q.M.Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), dichiara inammissibile il ricorso principale e i motivi aggiunti.
Compensa tra le parti in causa le spese del presente Ritenutogiudizio. che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati: Giancarlo Luttazi, Presidente FF Carla Ciuffetti, Consigliere, Estensore Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere Fabrizio D'Alessandri, Consigliere Stefano Filippini, Consigliere