CGARS 2022-1 giorno di consegna per essersi presentato negli uffici del distaccamento al fine di intraprendere il servizio, con barba incolta Cons. giust. amm. Sicilia, Sent., (ud. 06/07/2022) 13-072022, n. 828
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA Sezione giurisdizionale ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 448 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nino OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato presso la cui sede distrettuale è domiciliato ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6; per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 2336/2020; Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del -OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2022 il Cons. Maria Immordino e uditi per le parti gli avvocati come da verbale; Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1.L'appello in epigrafe ha ad oggetto la sentenza del TARS - Palermo, n. 2336/2020, che ha respinto il ricorso per l'annullamento: - del provvedimento prot. n. -OMISSIS-emesso dal Comando dei Carabinieri Sicilia di Palermo, in persona, e notificato in data 21.05.2007 all'odierno appellante, emesso a definizione del Ricorso gerarchico presentato dal ricorrente avverso il provvedimento disciplinare n. OMISSIS- del 14.02.2007, notificato all'istante in data 21.05.2007, con il quale gli era stata inflitta la sanzione disciplinare di giorni 1 di consegna, per essersi presentato negli uffici del distaccamento di OMISSIS, al fine di intraprendere il servizio, con barba incolta; -del provvedimento disciplinare n. -OMISSIS-, emesso dal Comandante della I compagnia del -OMISSIS-, in data 14.02.2007, notificato al ricorrente in data 17.02.2007, con il quale veniva inflitta la sanzione disciplinare di giorni 1 di consegna per essersi presentato negli Uffici del distaccamento di OMISSIS, al fine di intraprendere il servizio, con barba incolta. 1.1. Il ricorrente in primo grado eccepiva violazione di legge (artt. 2, 3, 7 e 8, L. n. 241 del 1990) ed eccesso di potere, sotto svariati profili. 2. Il Giudice di primo grado ha respinto il ricorso, in considerazione dell'ampia discrezionalità, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità, salvo che in ipotesi di eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza o errore in fatto, che connota la valutazione circa la gravità dei fatti addebitati in relazione all'applicazione di una sanzione disciplinare (Cons. St., sez. IV, n. 5473/ 2018). In particolare il TAR adito ha ritenuto adeguatamente motivato il provvedimento sanzionatorio, adottato dopo una puntuale contestazione degli addebiti al ricorrente, e legittimo il provvedimento che ha respinto
il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente, motivato dalle circostanze di fatto accertate in sede istruttoria. 3. Contro la sentenza è insorto l'odierno appellante, con l'appello in epigrafe. 4. Si è costituito in giudizio il -OMISSIS-, con una puntuale memoria, con la quale viene contestato l'appello, e ne viene chiesto il rigetto, in quanto infondato. 5. L'appello, affidato ad un unico articolato motivo di ricorso, è infondato. 5.1. L'appellante lamenta, riprendendo le censure prospettate in primo grado, carenza di motivazione (art. 3, L. n. 241 del 1990) del provvedimento impugnato, con conseguente violazione del diritto di difesa. La censura non può essere accolta. Come emerge dagli atti di giudizio, la sanzione inflitta all'odierno appellante si basa sulla contestazione effettuata con lettera n.-OMISSIS-in data 25.11.2006 del Comandante in s. v. della 1^ Compagnia del Battaglione odierno resistente. Contestazione dalla quale emerge che la sanzione inflitta è adeguatamente motivata attraverso l'indicazione del presupposto di fatto e cioè delle ragioni che hanno determinato la decisione adottata, in relazione, appunto, alle risultanze della effettuata istruttoria amministrativa e configurando essa esattamente l'infrazione commessa nonché le circostanze di tempo e di luogo del fatto stesso. Dalle relazioni di servizio redatte, in data 21.11.2006, dal Comandante pro-tempore del Distaccamento di OMISSIS, e, in data 21.04.2007, dal Luogotenente -OMISSIS- e dai Carabinieri -OMISSIS-, emerge, infatti, senza ombra di dubbio, che il ricorrente si è presentato alle ore 18:55 del 21.11.2006 negli Uffici del Distaccamento per prelevare le armi necessarie al servizio da intraprendere, tra l'altro, con la barba incolta e che solo alle successive ore 19:05
lo stesso si ripresentava pronto in ordine nell'uniforme e nella persona. Ciò che rileva, in altri termini, è la circostanza che, il cambio di turno è avvenuto in ritardo, e che tale ritardo è dipeso dal comportamento del ricorrente, il quale si è presentato in servizio in modo non adeguato e non corrispondente alla dignità del suo ruolo e in dispregio delle regole che governano il sistema militare, comportamento, pertanto, sanzionabile. Infatti, la condotta contestata al Car. -OMISSIS-, di essersi presentato nei locali del distaccamento per ritirare la pistola M/12 alle ore 18:55, per giunta con barba incolta, rendendo di fatto impossibile il cambio turno in orario, era quindi inequivocabilmente individuabile dal militare quale violazione di norme disciplinari. Né rileva la censura circa la mancata contestazione degli addebiti, poiché la documentazione versata in atti dall'Avvocatura dello Stato il 10 luglio 2007 dimostra con chiarezza che si è avuta una puntuale contestazione degli addebiti (vedi nota del Comandante della 1 Compagnia prot. n.-OMISSIS-del 25 novembre 2006), a cui è seguita lo svolgimento di ampia attività difensiva da parte del ricorrente (vedi memoria del 27 gennaio 2007). Sulla scorta di quanto sopra il provvedimento impugnato, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non presenta alcun vizio di legittimità avendo l'Amministrazione agito nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza. Secondo un orientamento, seguito anche da questo Consiglio (sentenza n. 155/2020), la legittimità dell'operato dell'Amministrazione, in fattispecie analoghe, va accertata in base alla considerazione che "... in ragione del contenuto delle contestazioni mosse e della successiva definizione del procedimento disciplinare a
carico dell'appellante, il provvedimento gravato (che esplicitamente richiama il contenuto dell'avviso..) si ritiene sorretto da una adeguata motivazione la quale consente di ripercorrere l'iter decisionale seguito dall'Amministrazione risultando infondate le censure che prospettavano una violazione dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990...". Nella fattispecie in oggetto, il provvedimento sanzionatorio è adeguatamente motivato, e la sentenza gravata non ha motivato in modo apodittico, come sostiene l'appellante, ma ha verificato puntualmente i provvedimenti impugnati sotto il profilo della sottostante motivazione, e della completezza dell'istruttoria e della possibilità riconosciuta al ricorrente di ripercorrere l'iter decisionale seguito dall'Amministrazione, così da potere esercitare pienamente il diritto di difesa. 6. Per le ragioni che precedono, l'appello è infondato e va respinto. 7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata. Condanna l'appellante alla refusione delle spese del grado di giudizio che liquida in euro mille, più accessori e oneri di legge, se dovuti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a
tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell'appellante e delle altre parti menzionate nella sentenza. Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati: Fabio Taormina, Presidente Roberto Caponigro, Consigliere Michele Pizzi, Consigliere Maria Immordino, Consigliere, Estensore Antonino Caleca, Consigliere