Tar 2022-” indebito conseguimento di compenso per lavoro straordinario” T.A.R. Lazio Roma Sez. stralcio, Sent., (ud. 27/05/2022) 0407-2022, n. 9084 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9587 del 2015, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avvocato X OMISSIS, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell'Avvocato OMISSIS in Roma, via X, e domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia; contro il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia; per l'annullamento del decreto del Ministero dell'Interno del 4 maggio 2015, con cui veniva comunicata e comminata al ricorrente la sanzione disciplinare della -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto presupposto conseguente e comunque connesso notificato in data -OMISSIS-. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza smaltimento tenutasi da remoto il giorno 27 maggio 2022, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Svolgimento del processo - Motivi della decisione 1. Il ricorrente è appartenente alla Polizia di Stato, con la qualifica di sostituto commissario al momento della proposizione del ricorso in epigrafe. 1.1. A seguito di quanto emerso da -OMISSIS-nel procedimento-OMISSIS- instaurato presso il Tribunale di OMISSIS- nei confronti del ricorrente e di altro appartenente della Polizia di Stato, entrambi in servizio all'epoca dei fatti presso il Commissariato di -OMISSIS-, accusati del reato di calunnia aggravata, -OMISSIS-che aveva condotto all'avvio di altro procedimento-OMISSIS-in relazione ad un presunto indebito conseguimento di compenso per lavoro straordinario - quest'ultimo archiviato in data-OMISSIS- (stante la decretata inutilizzabilità processuale delle fonti di prova, ossia delle -OMISSIS--OMISSIS-) - segnatamente il Sig. -OMISSISavrebbe incontrato l'Avvocato difensore della parte offesa nel procedimento -OMISSIS-, rivelandogli, alla presenza di altri due colleghi, informazioni su un dischetto custodito in Commissariato, con il fine di screditare i colleghi imputati in quel procedimento -, informato dal Dirigente del Compartimento della Polizia Stradale per il-OMISSIScon nota del 31.10.2013, il Questore di -OMISSIS-, valutati gli atti, disponeva la nomina di un funzionario istruttore. Seguiva la contestazione degli addebiti in data 13.11.2013, notificata il successivo giorno 20.11.2013. 1.2. Gli atti del procedimento disciplinare così introdotto, all'interno del quale in data 3.1.2014 veniva resa dal funzionario istruttore la relazione conclusiva, in data 6.3.2014 si riuniva il Consiglio Provinciale di Disciplina e quindi, a seguito di nuova relazione del funzionario
istruttore del 13.05.2014, conseguente a supplemento di istruttoria disposto dal Consiglio disciplina, in data 23.06.2014 quest'ultimo organo nuovamente, con provvedimento del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza emesso in data 8.8.2014, venivano annullati, a partire da quello viziato, vale a dire la contestazione degli addebiti, la quale si limitava a riportare un generico elenco di comportamenti ascrivibili all'incolpato, senza però associarli alle norme amministrative ritenute violate, così limitandone il diritto di difesa nel corso dell'intero procedimento. 1.3. In data 30.10.2014 il Questore di -OMISSIS- rinnovava il procedimento disciplinare, provvedendo a nominare un altro funzionario istruttore, in quanto il precedente incaricato era stato nel frattempo trasferito ad altra sede. Con nota del 3.11.2014, notificata il 7.11.2014, rettificata con successiva nota del 14.11.2014, il funzionario istruttore formulava a carico del ricorrente una contestazione di addebiti per la fattispecie prevista dall'art. 7, nn. 1 e 2, del D.P.R. n. 737 del 1981. In data 23.11.2014 il Sig, -OMISSIS- consegnava la memoria difensiva, a seguito della quale il funzionario effettuava ulteriori accertamenti, in particolare, facendo ricorso alle audizioni di rito nelle date dell'1, 3, 11 e 18 dicembre, e in data 23.12.2014 concludeva la propria relazione. Il Questore, con nota in data 12.01.2015, disponeva il deferimento del ricorrente al giudizio del Consiglio Provinciale di Disciplina. Quest'ultimo si riuniva in data 20.2.2005 e, dopo avere ascoltato l'inquisito, assistito dal difensore di fiducia dallo stesso nominato, lo riteneva esente da responsabilità per le prestazioni di lavoro straordinario, mentre lo giudicava disciplinarmente responsabile in riferimento all'incontro
con l'Avvocato della parte offesa e proponeva l'applicazione della sanzione della -OMISSIS-, deliberando in tal senso. 1.4. Su conforme parere del Consiglio Provinciale di Disciplina in data 4.5.2015 è stato quindi adottato il decreto del Ministero dell'Interno, notificato al ricorrente il successivo 20.05.2015, con cui veniva comunicata e comminata nei suoi confronti la sanzione disciplinare della -OMISSIS-. 2. Avverso detto decreto è stato proposto il ricorso in esame, affidato ai seguenti motivi di censura: I) Violazione e falsa applicazione dell'art. 103 del D.P.R. n. 3 del 1957 per tardività della contestazione disciplinare. Si rileva che il procedimento disciplinare è iniziato con la contestazione degli addebiti del 20.11.2013, quindi ben un anno dopo la conoscenza, da parte dell'Amministrazione, dei fatti per cui è stata esercitata l'azione disciplinare, che, al più tardi, sarebbe del 16.11.2012, data di presentazione dell'istanza di autorizzazione al rilascio di copia degli atti del procedimento penale a carico di OMISSIS- -OMISSIS- ed alla loro utilizzazione ai fini amministrativi. Pertanto l'azione disciplinare sarebbe tardivamente iniziata. II) Violazione dell'art. 9 del D.P.R. n. 737 del 1981, di attivazione del procedimento disciplinare entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza o 40 giorni dalla notifica della stessa a cura dell'impiegato. Posto che, ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 9, comma 6, del richiamato d.P.R., il decreto di archiviazione sarebbe equiparabile alla sentenza che definisce il procedimento, nella specie il termine di 120 giorni non sarebbe stato rispettato, atteso che, a fronte della piena conoscenza dei fatti da parte dell'Amministrazione a far data dal 16.11.2012 al
massimo, la contestazione di addebiti è stata effettuata ben un anno dopo. III) Violazione del termine di ragionevole durata del procedimento disciplinare di cui all'art. 9 della L. n. 19 del 1999. Rilevato che la sanzione disciplinare è stata inflitta al ricorrente con provvedimento notificato in data 20.05.2015, che il procedimento disciplinare è iniziato con la nota di contestazioni del 20.11.2013, che, pur essendo stati gli atti del procedimento disciplinare poi annullati con decreto dell'8.8.2014, detto annullamento non determinerebbe la remissione in termini da parte dell'Amministrazione, per cui continuerebbe a decorrere il termine per la conclusione tempestiva del procedimento disciplinare, tra la data di inizio del procedimento e la notifica del provvedimento stesso sarebbe trascorso un tempo abnorme e comunque superiore ai 90 giorni a disposizione, potendo tale termine, stabilito con riguardo al procedimento sfociato nella sanzione della destituzione, essere applicato anche in relazione al procedimento conclusosi con la -OMISSIS-. IV) Violazione dell'art. 20, lett. b), del D.P.R. n. 737 del 1981, non essendo stata data lettura dei precedenti disciplinari del ricorrente. In violazione della norma citata dinanzi al Consiglio Provinciale di Disciplina non sarebbe stata data lettura dei precedenti disciplinari del ricorrente; in tal modo non sarebbe stata consentita una completa valutazione della condizione personale disciplinare e di servizio dello stesso, che invece rileva ai fini dell'adozione di una sanzione disciplinare.
V) Eccesso di potere per travisamento dei fatti, per non aver rilevato che l'istruttoria evidenzia chiaramente che lo stesso non ha commesso i fatti addebitati. Dalla produzione documentale in atti si evidenzierebbe che il fatto storico contestato non sussiste. Il ricorso si sofferma poi sulle dichiarazioni rese dalle persone interrogate nell'audizione testimoniale all'interno del procedimento disciplinare. VI) Violazione dell'art. 5 del D.P.R. n. 737 del 1981 evidente sproporzione della sanzione comminata per i fatti asseritamente ascritti, non rientrando i fatti addebitati al OMISSIS- fra quelli punibili con la sanzione della OMISSIS-. Dalla lettura degli addebiti disciplinari previsti dalla menzionata disposizione per l'intimazione della -OMISSISsi evincerebbe che la fattispecie addebitata all'odierno ricorrente comunque non ne integrerebbe alcuno. Anche la previsione di cui al n. 4 - l'aver commesso mancanze gravemente lesive della dignità delle funzioni -, l'unica che potrebbe essere assimilata alle condotte ascritte al -OMISSIS-, nel caso in esame non si ravviserebbe in concreto. Sul punto viene fatta un'articolata disamina. Si rileva poi l'inesistenza, a carico del-OMISSIS-, allora dirigente facente funzioni del Commissariato di-OMISSIS-, di alcun procedimento disciplinare peri fatti occorsi inOMISSIS-, pur risultando dagli atti del procedimento penale che questi avrebbe partecipato agli stessi eventi del -OMISSIS3. Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, successivamente producendo documentazione conferente, comprensiva di una relazione sui fatti di causa.
3.1. A seguito di avviso di segreteria di cui all'art. 82, comma 1, c.p.a., in data 9.9.2020, il ricorrente ha tempestivamente prodotto istanza di fissazione d'udienza, sottoscritta congiuntamente al proprio difensore. 3.2. Fissata l'udienza di smaltimento dell'arretrato per il 27.05.2022, il ricorrente ha depositato una memoria ex art. 73 c.p.a.. 3.3. Quindi nella suddetta udienza, tenutasi in videoconferenza in modalità da remoto ai sensi dell'art. 87, comma 4 bis, c.p.a., il ricorso è stato chiamato in decisione. 4. Come risulta da quanto sinora illustrato, il ricorrente deduce doglianze attinenti tanto a profili formali, concernenti i termini del procedimento disciplinare, che, ove ritenute fondate, inficiano, per illegittimità derivata, il provvedimento finale, quanto ad aspetti sostanziali, essendo riferiti all'assunta assenza dei presupposti per irrogare nei suoi confronti la sanzione disciplinare della OMISSIS-, qui censurata, al mancato vaglio dei suoi precedenti disciplinari che incidono sulla determinazione della sanzione e all'asserita sproporzione tra la condotta contestata e la sanzione comminata. 5. Per quanto concerne gli aspetti formali, deve evidenziarsi che non risulta applicabile alla specie la disposizione di cui all'art. 9, comma 6, del D.P.R. n. 737 del 1981 (cfr.: Cons. St., I, 24.04.2012, n. 3834), la quale recita: "Quando da un procedimento penale, comunque definito, emergono fatti e circostanze che rendano l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza passibile di sanzioni disciplinari, questi deve essere sottoposto a procedimento disciplinare entro il termine di giorni 120 dalla data di pubblicazione della sentenza, oppure entro 40 giorni dalla data di notificazione della sentenza stessa all'Amministrazione.".
In questo caso, infatti, non è stata emessa alcuna sentenza, che evidentemente presuppone un vaglio successivo al rinvio a giudizio, bensì un decreto di archiviazione. 6. Neppure è applicabile alla specie l'art. 9 della L. n. 19 del 1990, in quanto i termini di inizio e conclusione del procedimento disciplinare (quest'ultimo coincidente con la data di adozione, e non di notifica, del provvedimento sanzionatorio) ivi stabiliti concernono l'ipotesi, del tutto differente, della sanzione della destituzione a seguito di sentenza irrevocabile di condanna; nella specie si tratta della sanzione della -OMISSIS- ed il provvedimento adottato in sede penale è un decreto di archiviazione. 7. Tuttavia legittimamente in ricorso è stata dedotta sub I) la violazione dell'art. 103 del D.P.R. n. 3 del 1957, norma quest'ultima applicabile in virtù del rinvio al suddetto d.P.R. operato dall'art. 31 del D.P.R. n. 737 del 1981, secondo cui: "Per quanto non previsto dal presente decreto in materia di disciplina e di procedura, si applicano, in quanto compatibili, le corrispondenti norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3". Recita il 2 comma della citata disposizione: "L'ufficio del personale che abbia comunque notizia di una infrazione disciplinare commessa da un impiegato svolge gli opportuni accertamenti preliminari e, ove ritenga che il fatto sia punibile con la sanzione della censura, rimette gli atti al competente capo ufficio; negli altri casi contesta subito gli addebiti all'impiegato invitandolo a presentare le giustificazioni". 7.1. Si è affermato che, in ragione di tale previsione, "nel caso di procedimento penale nei confronti di appartenente all'Amministrazione della pubblica sicurezza concluso con
provvedimento di archiviazione, pur non essendo possibile applicare ai fini dell'avvio dell'azione disciplinare un termine di decadenza perentorio come quello previsto nel caso della sentenza dall'art. 9, comma 6, del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, deve farsi riferimento alla regola generale, espressa dall'art. 103 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, in base alla quale l'Amministrazione deve procedere a un'istruttoria in tempi ragionevoli e, una volta acquisita la conoscenza qualificata, deve procedere subito alla contestazione, sicché, nel rispetto dei principi enucleati dell'ordinamento, il procedimento disciplinare deve essere sempre avviato a ridosso dell'acquisizione della notizia configurabile come illecito disciplinare" (cfr. sempre Cons. St. n. 3834 del 2012). 7.2. In questo caso non appare affatto rispettato tale tempo ragionevole, a fronte della conoscenza dei fatti astrattamente rilevanti per dare inizio al procedimento disciplinare al più tardi il 16.11.2012, data di presentazione dell'istanza di autorizzazione al rilascio di copia degli atti del procedimento penale a carico di OMISSIS- -OMISSIS- ed alla loro utilizzazione ai fini amministrativi, la prima contestazione degli addebiti è avvenuta con nota del 13.11.2013, notificata all'odierno ricorrente il 20.11.2013. 7.3. Pertanto deve registrarsi la violazione del menzionato art. 103 del D.P.R. n. 3 del 1957, che vizia, per illegittimità derivata, il provvedimento impugnato in questa sede. 8. In verità esso è inficiato anche da illegittimità propria, per travisamento dei fatti (motivo dedotto sub V). Si è detto che il decreto qui gravato, di irrogazione nei confronti del ricorrente della sanzione disciplinare della OMISSIS-, è stato adottato su conforme parere del Consiglio Provinciale di Disciplina espresso nella seduta 26.02.2015, che integra la motivazione.
Occorre, perciò, esaminare il contenuto del predetto parere. 8.1. Nello stesso si afferma, come se si trattasse di fatti acclarati a seguito dell'istruttoria espletata nell'ambito del procedimento disciplinare, che in data 21.10.2011 il ricorrente avrebbe dato appuntamento all'AvvocatoOMISSIS-, difensore della parte offesa nel procedimento OMISSIS- instaurato nei confronti del Sostituto Commissario -OMISSIS-e dell'Assistente Capo -OMISSIS-, e lo avrebbe incontrato presso il Bar "OMISSIS-" di-OMISSIS- durante l'orario di servizio e per motivi personali, utilizzando l'auto di servizio, per informarlo che presso gli Uffici del Commissariato diOMISSIS- era custodito un dischetto contenente il filmato originale realizzato dalla Polizia scientifica. 8.2. Quanto richiamato, posto a fondamento della proposta del Consiglio Provinciale di Disciplina e a valle del provvedimento sanzionatorio gravato, non risulta nella relazione del funzionario istruttore del 23.12.2014, resa all'esito di un'approfondita istruttoria che ha visto l'audizione di diversi testi. Proprio le deposizioni testimoniali, in atti, non forniscono affatto tale quadro chiaro, che al contrario, in evidente difetto di istruttoria e con chiaro travisamento dei fatti, costituisce il fondamento dell'irrogazione della sanzione disciplinare a carico del -OMISSIS-. Da pag. 11 a pag. 16 della relazione il funzionario istruttore riassume per sommi capi tali deposizioni testimoniali, concludendo: "questo Istruttore ritiene che non sussiste la prova certa che consente di considerare ilOMISSIS- responsabile del fatto che gli viene contestato, soprattutto in considerazione della circostanza che è lo stesso Avvocato Leone a dichiarare che il-OMISSISsull'argomento (circostanze e fatti finalizzati a
determinare le indagini che avrebbero fatto emergere responsabilità penali a carico del Sostituto Commissario OMISSIS-) non disse nulla. Pertanto, l'unica responsabilità che si può addebitare alOMISSIS-, se si condivide la versione dell'Avvocato (non l'unica che emerge), è quella di non aver relazionato su quanto è stato detto durante l'incontro". 8.3. A fronte delle richiamate conclusioni del funzionario istruttore, alle quali - si ribadisce - lo stesso perviene dopo aver eseguito un'articolata istruttoria, del tutto contraddittoriamente, sconfessandole completamente, il Consiglio Provinciale di Disciplina prima e poi definitivamente l'Amministrazione, nella persona del Capo della Polizia, assumono a fondamento della sanzione della -OMISSIS- a carico del ricorrente una condotta che non emerge affatto. 8.4. Il decreto impugnato è conseguentemente illegittimo e va annullato, potendo assorbirsi le doglianze che non hanno costituito oggetto di specifico esame in questa sede. 9. Il ricorso è quindi fondato e da accogliere. 10. Le spese processuali seguono la soccombenza, ponendosi a carico dell'Amministrazione, e vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando: accoglie il ricorso, come in epigrafe proposto; - condanna il Ministero resistente alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri di legge, in favore del ricorrente contributo unificato rimborsato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
B) Condanne penali e reati Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare... Oppure C) Altri dati idonei a pregiudicare i diritti o la dignità della parte interessata Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio da remoto del giorno 27 maggio 2022 con l'intervento dei Magistrati: Riccardo Savoia, Presidente Rita Tricarico, Consigliere, Estensore Roberta Cicchese, Consigliere