Consigliodi Stato2023-giovaricordarecheilconferimentodellaqualificadi guardiaparticolaregiurata,cuiaccedeinviaordinariaancheilrilasciodiporto
d’armi,rientratralecosiddetteautorizzazionidipolizia
Pubblicatoil25/01/2023
N.00813/2023REG.PROV.COLL.
N.10727/2021REG.RIC.
REPUBBLICAITALIANA
INNOMEDELPOPOLOITALIANO
IlConsigliodiStato
insedegiurisdizionale(SezioneTerza) hapronunciatolapresente
SENTENZA
sulricorsonumerodiregistrogenerale10727del2021,propostoda -OMISSIS-,rappresentatoedifesodall'avvocatoX,condomiciliodigitalecome daPECdaRegistridiGiustizia; contro
UfficioTerritorialedelGovernoNapoli,Ministerodell'Interno,inpersonadel legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
GeneraledelloStato,domiciliatariaexlegeinRoma,viadeiPortoghesi,12; perlariforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(SezioneQuinta)n.-OMISSIS-,resatraleparti
Vistiilricorsoinappelloeirelativiallegati;
VistigliattidicostituzioneingiudiziodiUfficioTerritorialedelGovernoNapoli ediMinisterodell'Interno;
Vistituttigliattidellacausa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2022 il Pres. Michele
Corradinoevisteleconclusionidelleparticomedaverbalediudienza;
Ritenutoeconsideratoinfattoedirittoquantosegue.
FATTO
Indata6maggio2020,l’istitutodivigilanzaprivata-OMISSIS-,hapresentato
allaPrefetturadiNapoliunaistanzavoltaalrilasciodeldecretodinominaa
guardiaparticolaregiuratainfavoredell’odiernoappellante,aldichiaratoscopo diassumerloatempoindeterminatoallepropriedipendenze.
Connotadel15luglio2020,all’esitodell’istruttoriacompiutaaifinidelrilascio deldecretodinominaaguardiagiurata,laPrefetturahainformatolasocietà richiedentecircal’assenzadeirequisitiprevistidallalegge,incapoalsoggetto interessato,perl’espletamentodell’attivitàdiguardiagiurata.
Indata7agosto2020,ilprivatohaformulatounarichiestadichiarimentialla Prefetturaperessereedottocircaimotiviostativiall’accoglimentodell’istanza.
Con preavviso di rigetto notificato il 19 settembre 2020, la Prefettura ha comunicatoalrichiedenteisuddettimotivi,anormadell’art.10-bisdellal.n. 241/1990.
Il20settembre2020,l’odiernoappellantehadepositatoleproprieosservazioni, neiconfrontidellaPrefettura.
Conprovvedimentoemessoil9ottobre2020enotificatoil12ottobre2020,la Prefettura ha negato il rilascio del decreto di nomina a guardia particolare giurata.
Ilprovvedimentodidiniegohatrattofondamentodainumerosicontrollinel corsodeiqualil’appellanteèstatotrovatoincompagniadisoggettigravatida pregiudizidipolizia,essendolefrequentazioniconsoggetticensuratiostative allaformulazionediungiudiziofavorevoleinordinealpossessodeirequisiti
soggettivi della buona condotta e dell’assoluta affidabilità,indispensabili per colorocheintendonosvolgereledelicatemansioniaffidatealleguardiegiurate.
L’interessato ha proposto ricorso innanzi al Tar Campania, deducendo l’illegittimità del decreto impugnato, in quanto fondato unicamente sulle proprie frequentazioni, a suo dire risalenti e sporadiche, senza tuttavia considerarelacondottadivitairreprensibiledellostesso.
IlTarharigettatoilricorso,considerandoilprovvedimentoavversatoimmune daiprospettativizi.
IlGiudicediprimecureha,inprimoluogo,datorisaltoalfattocheicontrolli subitidalricorrenteincompagniadisoggettiinaffidabilisonospessoavvenutia bordodiautovetture,desumendodatalecircostanzachenonpotessetrattarsi, comesostenutodalricorrente,diincontrioccasionali.
IlTaraditohapoiaggiuntochelavalutazionechecompiel’Amministrazione,in qualità di Autorità di pubblica sicurezza, è caratterizzata da ampia discrezionalità,sindacabilesottoiprofilideltravisamentodeifattiedimanifesta illogicità,eche,nelcasodispecie,iprovvedimentigravatisiriferisconoafattie circostanze precisi, da cui congruamente l’Amministrazione ha dedotto un giudiziodiinsussistenzadelrequisitosoggettivo.
Ilricorrentehaimpugnatolacitatapronuncia,riproponendoessenzialmentele doglianze non accolte in primo grado, in chiave critica nei confronti della gravatasentenza.
Inparticolare,secondol’odiernoappellante,ladecisionedelgiudicediprime curesarebbeerronealaddovenonharilevatol’illegittimitàdelprovvedimentodi diniego, a suo dire, viziato da eccesso di potere per ingiustizia manifesta e motivazioneapparente,nonchéperdifettodiistruttoria,travisamentodeifattie violazionedelprincipiodiproporzionalità.
SisonocostituitiingiudizioilMinisterodell’InternoelaPrefetturadiNapoli, resistendoall’appelloedepositandodocumentazione.
Nellacameradiconsigliodel3febbraio2022ilConsigliodiStatoharigettato l’istanzacautelare.
Alla pubblica udienza del 10 novembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
L’appelloèinfondato.
Inviapreliminare,giovaricordarecheilconferimentodellaqualificadiguardia particolaregiurata,cuiaccedeinviaordinariaancheilrilasciodiportod’armi, rientratralecosiddetteautorizzazionidipoliziadisciplinatealivellogenerale dalCapoIIIdelTitoloIdelr.d.18giugno1931,n.773.Illororilascio,pertanto,è condizionatoallaverificadellasussistenzadeirequisitigeneralidicuiall’art.11, nonchéaquellispecificamenterichiestidallanormadiriferimento.
Analogaindicazioneècontenutaall’art.43,comma2,inmateriadiportod’armi, laddove egualmente si richiama il requisito della buona condotta, nonché l’«affidamentoanonabusaredellearmi».
Pertaleragione,nelcasodispecie,trovanoapplicazioneiconsolidatiprincipi regolatori in materia di rilascio del porto d’armi, che è quindi opportuno ribadire.
Lamateriadelrilasciodelportod’armièdisciplinatadagliartt.11e43dicuial R.D.18giugno1931,n.773.Illegislatorenellamateriadequaaffidaall’Autorità dipubblicasicurezzalaformulazionediungiudiziodinaturaprognosticain ordine alla possibilità di abuso delle armi, da svolgersi con riguardo alla condottaeall’affidamentocheilsoggettorichiedentepuòdare.
Ilpoteredirilasciarelelicenzeperportod’armicostituisceunaderogaaldivieto sancitodall’art.699c.p.edall’art.4,comma1,l.n.110/1975.Laregolagenerale è,pertanto,ildivietodidetenzionedellearmi,alqualel’autorizzazionedipolizia puòderogareinpresenzadispecificheragionieinassenzadirischianchesolo potenziali,cheècompitodell’Autoritàdipubblicasicurezzaprevenire.
LaCorteCostituzionale,sindallasentenzadel16dicembre1993,n.440,ha affermato che «il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando,invece,unaeccezionealnormaledivietodiportarelearmi,che puòdivenireoperantesoltantoneiconfrontidipersoneriguardoallequaliesista
laperfettaecompletasicurezzacircailbuonusodellearmistesse».IlGiudice
delleleggihaosservato,altresì,che«dalla eccezionale permissivitàdelporto d’armiedairigidicriterirestrittiviregolatoridellamateriaderivacheilcontrollo dell’autoritàamministrativadeveesserepiùpenetranterispettoalcontrolloche lastessaautoritàètenutaadeffettuareconriguardoaprovvedimentipermissivi ditipodiverso,taloravoltiarimuovereostacoliesituazionigiuridichesoggettive dicuisonotitolariirichiedenti».
Proprioinragionedell’inesistenza,nell’ordinamentocostituzionaleitaliano,di undirittodiportarearmi,ilGiudicedelleleggihaaggiunto,nellasentenzadel 20marzo2019,n.109,che«devericonoscersiinlineadiprincipiounampio margine di discrezionalità in capo al legislatore nella regolamentazione dei presupposti in presenza dei quali può essere concessa al privato la relativa licenza,nell’ambitodibilanciamentiche–entroillimitedellanonmanifesta irragionevolezza–mirinoacontemperarel’interessedeisoggetticherichiedono lalicenzadiportod’armipermotivigiudicatilecitidall’ordinamentoeildovere costituzionale di tutelare, da parte dello Stato, la sicurezza e l’incolumità
pubblica:beni,questiultimi,cheunadiffusioneincontrollatadiarmipressoi privatipotrebbeporreingravepericolo,echepertantoillegislatorebenpuò decidere di tutelare anche attraverso la previsione di requisiti soggettivi di affidabilità particolarmente rigorosi per chi intenda chiedere la licenza di portarearmi».
Lagiurisprudenza,riprendendoiprincipiespressidallaCorteCostituzionale,è consolidatanelritenerecheilportod’arminoncostituisceoggettodiundiritto assoluto, rappresentando un’eccezione al normale divieto di detenere armi e potendoesserericonosciutosoltantoafrontedellaperfettaecompletasicurezza
circaillorobuonuso,inmododascongiuraredubbioperplessità,sottoilprofilo prognostico,perl’ordinepubblicoeperlatranquillaconvivenzadellacollettività
(cfr.,exmultis,Cons.St.,Sez.III,25marzo2019,n.1972;Cons.St.,Sez.III,7 giugno2018,n.3435).
Il giudizio che compie l’Autorità di pubblica sicurezza è espressione di una valutazioneampiamentediscrezionale,chepresupponeunaanalisicomparativa dell’interessepubblicoprimario,degliinteressipubblicisecondari,nonchédegli interessideiprivati,oltrecheungiudiziodicompletaaffidabilitàdelsoggetto istantebasatosurigorosiparametritecnici.
Nello specifico settore delle armi, talevalutazione comparativa si connota in modo peculiare rispetto al giudizio che tradizionalmente l’Amministrazione compie nell’adottare provvedimenti permissivi di tipo diverso. La peculiarità derivadalfattoche,stantel’assenzadiundirittoassolutoalportod’armi,nella valutazionecomparativadegliinteressicoinvoltiassumecarattereprevalente, nellasceltaselettivadell’Amministrazione,quellodirilievopubblico,inerente allasicurezzaeall’incolumitàdellepersone,rispettoaquellodelprivato.
L’apprezzamentodiscrezionalerimessoall’Autoritàdipubblicasicurezzainvolge soprattuttoilgiudiziodiaffidabilitàdelsoggettochedetieneoaspiraaottenere il porto d’armi. A tal fine, l’Amministrazione è chiamata a compiere una valutazionetecnicainordinealpericolodiabusodellearmi,chedeveessere desuntadaelementinonmeramenteimmaginarioaleatori.Ilpericolodiabuso dellearmièvalutatosecondounragionamentoinduttivo,ditipoprobabilistico, chenonrichiedediattingereunlivellodicertezzaoltreogniragionevoledubbio, tipicodell’accertamentofinalizzatoadaffermarelaresponsabilitàpenale,ma implicaunaprognosiassistitadaunattendibilegradodiverosimiglianza,sìda farritenere“piùprobabilechenon”ilpericolodiabusodellearmi.
Èinquestaprospettiva,anticipatoriadelladifesadellalegalità,chesicollocano iprovvedimenticoncuil’Autoritàdipubblicasicurezzavietaladetenzionedi armi,aiqualiinfattivienericonosciutanaturacautelareepreventiva(exmultis, Cons.St.,sez.III,2dicembre2021,n.8041).Neèprovailcostanteorientamento di questa Sezione, secondo cui l’inaffidabilità all’uso delle armi è idonea a giustificare il ritiro della licenza, addirittura senza che occorra dimostrarne l’avvenutoabuso(Cons.St.,sez.III,18aprile2017,n.1814).
Tale esegesi è peraltro confermata sul piano legislativo dalla formulazione dell’art.39delR.D.18giugno1931,n.773,laddove,nelprevedereche«ilPrefetto hafacoltàdivietareladetenzionedellearmi,munizioniematerieesplodenti, denunciateaiterminidell’articoloprecedente,allepersoneritenutecapacidi
abusarne»,considera sufficiente l’esistenza di elementi che fondino solo una ragionevoleprevisionediunusoinappropriato.
Ricostruitaintalmodolaratiodelladisciplinavigentenelladelicatamateriadel rilasciodelportod’armi,che,inragionedell’attivitàespletata,èstrettamente collegataalriconoscimentodellaqualificadiguardiaparticolaregiurata,risulta orapossibileaffrontareneldettagliolecensuresollevatedall’appellanterispetto allasentenzagravata.
Segnatamente,l’art.138delT.U.L.P.S.,relativonellospecificoaltitolodiguardia particolare giurata, al comma 1, nella stesura risultantedall’intervento della CorteCostituzionalen.311/1996,consentedivalutarelacondottamoraledel richiedente, senza pretenderne i parametri di assolutezza riconducibili all’aggettivo“ottima”,ivioriginariamenteprevisto.
Come evidenziato da questa Sezione, sussiste in capo all’Amministrazione l’obbligo di valutare, con la discrezionalità tipica sottesa al rilascio delle autorizzazioni di polizia, a maggior ragione in un ambito di particolare delicatezzaqualequellocheimplicacomunquel’usodellearmi,l’irreprensibilità delrichiedente,noninterminiassolutielatosensuetici,bensì,conunapproccio finalistico,infunzionepropriodeicontenutispecificidellarichiestaavanzata.Si è,altresì,precisatochelapeculiaritàdelruolodellaguardiaparticolaregiurata, chiamata a tutelare l’integrità del patrimonio altrui, tanto che il legislatore annetteallostessoilriconoscimentodellaqualificadiincaricatodipubblico
servizio(art.138,ultimocomma,T.U.L.P.S.,aggiuntodall’art.33,comma1,lett.
d)dellaL.1°marzo2002,n.39),imponeun’attenzioneparticolarenell’esercizio ditalediscrezionalità,nonrichiedendonecessariamenteungiudiziodiverae propriapericolositàsocialedell’interessato(cfr.Cons.St.sez.III,10luglio2018, n.4215).
È, infatti, noto che l’inaffidabilità all’uso delle armi è idonea a giustificare l’adozione di misure con valenza tipicamente cautelare, senza che occorra dimostrarne l’avvenuto abuso. Tale valutazione, caratterizzata da ampia discrezionalità,haloscopodiprevenire,perquantopossibile,idelitti,maanche isinistriinvolontari,chepotrebberoavereoccasioneperil fattochevisiala disponibilitàdiarmidapartedisoggettinonpienamenteaffidabili(cfr.Cons. Stato,sez.III,1agosto2014,n.4121).
Ilgiudizioallabaseditaleprovvedimentodidivietononèquindiungiudiziodi pericolositàsocialebensìungiudizioprognosticosull’affidabilitàdelsoggettoe sull’assenzadirischiodiabusi,percertiversipiùstringentedelprimo,attesoche ildivietopuòfondarsianchesusituazionichenonhannodatoluogoacondanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma che risultano genericamente non ascrivibiliabuonacondotta(cfr.Cons.Stato,sez.III,7marzo2016,nr.922;Cons. Stato,sez.III,12giugno2014,n.2987).
Sulla scorta dei suesposti principi, la giurisprudenza ritiene esigibile nei confrontidelleguardieparticolarigiurateunacondottaimprontataalmassimo
rispettodellalegalità,evitandoconaccortezzasituazioniambigueecomunque nonadeguateaicompitipropridellaqualificastessa.
Orbene,cosìricostruitalacornicegiuridicadiriferimento,occorreindagarele implicazioni che dalla natura discrezionale della valutazione rimessa all’Autoritàdipubblicasicurezzaderivanosulpianodell’intensitàdelsindacato giurisdizionale.
È noto che dal tradizionale approccio del giudizio amministrativo, teso ad escludereogniformadisindacatosullaattivitàdiscrezionale,sièpassatialla possibilitàdiriconoscerelapienacognizionedeifattioggettodell’indagineedel percorsointellettivoevolitivoseguitodall’Autoritàamministrativa,conilsolo limitedell’otticadelmerito,preclusaalgiudice,ecomunquedelsindacatonon sostitutivo.Soloinquestomodo,infatti,sigarantisceilprincipiodipienezzaed effettivitàdellatutelagiurisdizionale,impostodall’art.113Cost.
Consegue che la natura dei provvedimenti in esame non esclude né può legittimareunindebolimentodelsindacatogiurisdizionale.Alcontrario,quanto
più si estendonolemagliedelladiscrezionalitàdell’Autoritàamministrativa, tanto più è necessario un sindacato penetrante da parte del giudice amministrativovoltoadevitarechesottoilmantellodelladiscrezionalitàpossa celarsiunesercizioarbitrariodellafunzioneamministrativa.
Inquestalogica,siponedelrestolaconsolidatagiurisprudenzadelConsigliodi Stato che, sia pur con riferimento alla discrezionalità tecnica delle Autorità
amministrative indipendenti, ha affermato che la tutela giurisdizionale, per essereeffettiva,nonpuòlimitarsiadunsindacatomeramenteestrinseco,tesoa riscontrarevizidimanifestaillogicitàeincongruenza,madeveconsentireal giudice un controllo intrinseco, attraverso laverifica diretta dei fatti posti a fondamento del provvedimento impugnato e il controllo sull’attendibilità tecnica della valutazione compiuta dall’Amministrazione, salvo il limite rappresentatodall’oggettivomarginediopinabilità(exmultis,Cons.St.,sez.VI, 10dicembre2014,n.6050).
Amaggiorragione,unaformapenetrantedisindacatosiimponeafrontedi un’attività amministrativa che vede una scelta di opportunità afferente alla valutazionedeirequisitidilegge.Anchequilatutelagiurisdizionalepienaed effettiva richiede un sindacato del giudice amministrativo pieno e particolarmentepenetrante,chepuòestendersisinoalcontrollodell’analisidei fatti posti a fondamento del provvedimento, al fine diverificare se il potere attribuito all’Autorità amministrativa sia stato correttamente esercitato o presentielementidiirragionevolezzaodierroneaassunzionedeifatti.
Nelcasodispecie,ilgiudiceamministrativoèchiamatoavalutarelaconsistenza dei fattipostia fondamentodelladeterminazionedell’Autoritàprefettiziain ordineall’esistenzadeirequisitidileggeediaffidabilitàdelrichiedente,dimodo cheilsuosindacatosull’eserciziodellafunzioneamministrativaconsentanon solo di vagliare l’esistenza o meno di questi fatti, ma di apprezzare la
ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l’autorità amministrativa trae da essi secondo un criterio che, necessariamente, è probabilisticoperlanaturapreventiva–enonsanzionatoria–dellamisurain esame.
Inquestaprospettiva,sichiedealgiudiceunavalutazionesull’eserciziodelpotere amministrativoche,muovendodaunaccessopienoaifattirivelatoridelpericolo, nedimostrilaragionevolezzaelaproporzionalità.
Èopportunorilevarecheilprincipiodiproporzionalità–compresotraiprincipi didirittoeuropeo,magiàinsitonellaCostituzione,qualecorollariodelbuon andamentoexart.97Cost.–sicomponeditreelementi:idoneità,necessarietà e proporzionalità in senso stretto. È idonea la misura che permette il raggiungimentodelfine,ilconseguimentodelrisultatoprefissato.Lamisura deveesserepoinecessaria,valeadirel’unicapossibileperilraggiungimentodel risultatoprefissato.Laproporzionalitàinsensostrettorichiede,invece,chela scelta amministrativa non rappresenti un sacrificio eccessivo nella sfera giuridicadelprivato.
Ilprincipiodiragionevolezzapostula,invece,unacoerenzatralavalutazione compiutadall’Amministrazioneeladecisioneassunta.
Alla luce di quanto fin qui esposto e dei fattivalorizzati dal provvedimento gravatoinprimogrado,ritieneilCollegiochelaprognosiinferenzialecompiuta
dall’Amministrazioneresistaalvagliodiquestogiudice.
Infatti,nel casoinesame,lavalutazione negativadiaffidabilità del soggetto riposasuplurimiecircostanziatielementiindiziari,compiutamentedescrittinel provvedimentoimpugnatoinprimogrado.
Dall’istruttoria è infatti emerso che l’interessato è stato controllato sei volte unitamenteadiversisoggettiaventiacaricopregiudizieprecedentipenali,in molteoccasioniabordodiautovetture.
Inquattrooccasioni,l’ultimadellequalinel2013,l’appellanteèstatoidentificato insiemeaunsoggettoconprecedentipersequestrodipersona,attipersecutori elesionipersonali.
Ancora,daglialtriaccertamenti,comesievincedalprovvedimentodidiniego impugnato in primo grado, è risultato che l’appellante è stato controllato, sempreabordodiautovettura,incompagniadi:
-“personasegnalataperinterferenzeillecitenellavitaprivata”;
- “persona con precedenti perassociazione a delinquere, truffa, ricettazione, furto,minacce,ecc.”;
-“quattropersone,dicuiunagiàemersanellesuddettecircostanze,un’altra segnalataperireatidirapina,estorsione,falsoesottrazionedicosesottopostea sequestro,unaterzaperfurtoaggravatoel’ultimaperviolazionedell’art.6L. 401/1989”.
Sulpunto,deveevidenziarsi,anzitutto,comenonabbianopregiolededuzioni attoreevolteadaffermareilcarattereoccasionaleerisalentedegliincontricon
personechefrequentavanolostessoquartiereperragionilegateallacosiddetta
“movida”,nél’inconsapevolezzadapartedell’appellanterispettoaipregiudizidi poliziaacaricodidettisoggetti.
Nellasuddettaprospettivanonpuòessererevocataindubbiolarilevanzadegli accertamentisvolti,nelcorsodeiqualil’appellanteèstatosempreidentificatoa bordodiautovetture,inorarionotturno,unitamenteasoggettiattintidadiversi precedentidipolizia,circostanzaaffattoneutranellavalutazionecheinvolgelo svolgimento diunserviziocosìdelicato cui siriconnette,inviaordinaria,la disponibilitàdiarmi.
Acaricodiciascunodeisoggetticoncuil’appellanteèvenutoincontattosono statirilevaticomportamentiinrapportodichiaradistoniaconilrispettodelle regole,siccomefattioggettodisegnalazione.
A tal riguardo, trova recisa smentita la doglianza veicolata nel mezzo di gravame, secondo cui l’Amministrazione avrebbe dovuto considerare l’epoca risalente dei controlli menzionati, compiendo dunque un’aggiornata valutazione,taledaintegrareunamotivazionepiùrigorosa.
L’Amministrazione, infatti, ha compiuto un’approfondita informativa, nella qualehafattoriferimentoagliaccertamenti,avvenutiinluoghidiversieabordo diauto,daiqualilaPrefetturaharitenutoinverosimilechel’interessatononfosse aconoscenzadeitrascorsidellepersoneconlequalisiaccompagnava.Datali circostanze l’Amministrazione ha ragionevolmente desunto l’assiduità della
frequentazionedell’appellanteconsoggettideditiadattivitàdelittuose,ostativa allaformulazionediungiudiziofavorevoleinordinealpossessodeirequisiti soggettivi della buona condotta e dell’assoluta affidabilità,indispensabili per colorocheintendonosvolgereledelicatemansioniaffidatealleguardiegiurate.
Del resto, la frequentazione di persone gravate da procedimenti penali e di poliziaassumeun’indubbiaimportanzainsededivalutazionedellaaffidabilità delrichiedentealfinedellanominaaguardiaparticolaregiurata;gliorganidel Ministerodell’internobenpossonorilevarecometali frequentazionipossano dare luogo a rischi, specie con riferimento alla possibilità che soggetti pregiudicatipergravireatifrequentinochiporticonséarmi(cfr.Cons.St.,sez. III,27marzo2018,n.1905).
Quantodetto,amaggiorragioneinrelazionealriconoscimentodiqualifichecui accedeuntitoloagevolatodiportod’arma,lacuicustodiaimponeun’attenzione alcontestocomprensibilmenteaccentuata. Al riguardo, peraltro, non vi è ragione di discostarsi dall’affermazione del Consigliodi StatosecondolaqualegliorganidelMinisterodell’Internoben possonorilevarecomecertefrequentazioni«possanodareluogoalrischioche l’armasiaappresadallepersonefrequentate,egravatedaprocedimentipenali, e sia impropriamente utilizzata: una tale valutazione risulta di per sé ragionevole,perchéperunabuonaregoladiprudenzaèbeneevitarechesoggetti
pregiudicatipergravireatifrequentinochiporticonséarmi,eviceversa»(v. Cons.St.,sez.III,13ottobre2016,n.4242).
Tenutocontoquindidellevalutazionicompiutedall’Amministrazione,deve,in definitiva,escludersi,oltrealdifettodiistruttoria,lapresenzadiviziinternial processo di accertamento dell’affidabilità del soggetto interessato per come condizionata dalle descritte circostanze di contesto, esistenti al momento dell’adozionedelprovvedimentoimpugnato.
Incoerenzadell’approdocuiègiuntoilGiudicediprimogradodeve,infine, rilevarsichelastessamotivazione,richiamandoidatielecircostanzedifatto chehannofondatoilgiudiziodiinaffidabilitàsull’istante,risultaragionevolee adeguata.
Perleragionicheprecedono,l’appellodeveessererespinto.
L’insieme della vicenda e gli interessi fatti valere giustificano l’integrale compensazionedellespesedilitetraleparti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciandosull'appello,comeinepigrafeproposto,lorespinge.
Spesecompensate.
Ordinachelapresentesentenzasiaeseguitadall'autoritàamministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decretolegislativo30giugno2003,n.196(edegliarticoli5e6delRegolamento
(UE)2016/679delParlamentoeuropeoedelConsigliodel27aprile2016),a tuteladeidirittiodelladignitàdellaparteinteressata,mandaallaSegreteriadi procedereall'oscuramentodellegeneralità.
CosìdecisoinRomanellacameradiconsigliodelgiorno10novembre2022con l'interventodeimagistrati:
MicheleCorradino,Presidente,Estensore
MassimilianoNoccelli,Consigliere
GiuliaFerrari,Consigliere
RaffaelloSestini,Consigliere
EzioFedullo,Consigliere
ILPRESIDENTE,ESTENSORE
MicheleCorradino
ILSEGRETARIO
Incasodidiffusioneometterelegeneralitàeglialtridatiidentificativideisoggetti interessatineiterminiindicati.