Assemblea dei condomini e deliberazioni - "far fare i semafori previsti nella scia, le righe, così c

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Assemblea dei condomini e deliberazioni - "far fare i semafori previsti nella scia, le righe, così come previste in scia, e l'installazione di specchi come previsti in scia". Tribunale Roma Sez. V, Sent., 21/07/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA - QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del dott. Fabio De Palo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 46893 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente x S.R.L. ATTRICE rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Quattrocchi e CONDOMINIO DI VIA x CONVENUTO rappresentato e difeso dall'avv. x Svolgimento del processo - Motivi della decisione La x s.r.l. ha impugnato la Delib. del 14 giugno 2019 con cui l'assemblea del condominio convenuto - relativamente al punto 2 dell'ordine del giorno "in merito ai parcheggi delle auto sulla rampa..." - stabiliva di "far fare i semafori previsti nella scia, le righe, così come previste in scia, e l'installazione di specchi come previsti in scia". La società attrice ha in sintesi dedotto che tale delibera approvando il progetto per la realizzazione di posti auto scoperti sulla rampa carrabile condominiale - è illegittima


in quanto le rende più incomodo (in violazione dell'art. 1067, secondo comma, cod. civ.) l'esercizio della servitù di passaggio carrabile già costituita ex art. 1062 cod. civ. ("destinazione del padre di famiglia") in favore dell'immobile di sua proprietà esclusiva al secondo piano interrato dello stabile condominiale, originariamente adibito ad uso magazzino ed attualmente trasformato in locale autorimessa. L'attore ha pertanto concluso affinchè il Tribunale: 1) dichiari la nullità - o comunque annulli - la delibera impugnata; 2) condanni il condominio convenuto alla rimozione di ogni opera realizzata in sua esecuzione; 3) vieti di utilizzare la rampa carrabile condominiale secondo la destinazione (parcheggi scoperti) prevista nel progetto approvato con tale delibera. Il condominio - nel costituirsi - ha preliminarmente eccepito la tardiva costituzione dell'attrice, l'improcedibilità delle domande per mancato esperimento della mediazione ex D.Lgs. n. 28 del 2010 e la carenza di legittimazione passiva rispetto all'accertamento della servitù e alla connessa domanda di rimozione; nel merito, ha contestato la fondatezza delle domande e ne ha chiesto il conseguente rigetto. Son state disattese - con ordinanza del 24.2.2020 - le eccezioni preliminari del convenuto ed è stato contestualmente concesso alle parti termine per l'avvio della procedura di mediazione. Stante l'esito negativo di tale procedura - concessi i termini di legge per le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e senza il successivo espletamento di attività istruttorie - la causa è stata infine trattenuta in decisione all'udienza del 19.4.2022.


Il giudicante - sulla base di tali premesse - osserva quanto segue. Le eccezioni preliminari del convenuto devono essere disattese per quanto già rilevato nelle ordinanze del 24.2.2020 e 16.11.2020 (da aversi in questa sede richiamate). Le domande - nel merito - devono essere rigettate. L'impugnazione - con le domande conseguenziali - è stata fondata nell'atto introduttivo sulla dedotta esistenza di una servitù di passaggio carrabile che graverebbe sulla rampa condominiale a favore dell'immobile in proprietà esclusiva della x posto al secondo piano interrato dello stabile condominiale. La società attrice ha sostenuto - in tale prospettiva - che la costituzione della servitù sarebbe avvenuta per "destinazione del padre di famiglia" ex art. 1062 cod. civ. e che la realizzazione dei posti auto condominiali (con la presenza sistematica di autovetture sulla rampa) aggraverebbe pesantemente il transito carrabile per l'ingresso al suo immobile comportando la conseguente violazione dell'art. 1067, secondo comma, cod. civ. ("Il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo"). Tale assunto non appare tuttavia condivisibile, in quanto: 1) l'immobile era originariamente destinato a magazzino e - solo dopo l'acquisto della società attrice - è stato successivamente trasformato in autorimessa; 2) la società non ha chiarito quali sarebbero le opere apparenti tali da far apparire in modo non equivoco la peculiare utilità della rampa per l'accesso carrabile a quello specifico immobile (tenuto ovviamente conto della sua originaria destinazione a semplice magazzino),


consentendo tale rampa l'accesso oltretutto anche ad altri locali privati (box auto); 3) la realizzazione dei posti auto sulla rampa appare - più correttamente - l'espressione di una disciplina regolamentare sull'uso della cosa comune e risulta dunque soggetta ai diversi limiti previsti dall'art. 1102 cod. civ. (la cui violazione è stata tardivamente dedotta soltanto con la prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. - a differente fondamento dell'impugnativa - ed appare comunque insussistente in quanto tale realizzazione non comporta alcun mutamento di destinazione della rampa e nemmeno impedisce alla società attrice di farne parimenti uso insieme agli altri condomini); 4) l'esistenza di un condominio parziale - relativamente alla proprietà della rampa - è stata anch'essa tardivamente dedotta dalla società attrice al fine di contestare - sotto un profilo del tutto differente ed autonomo - la legittimità della delibera e integra pertanto un nuovo motivo d'impugnazione inammissibile (afferente alla valida costituzione dell'assemblea in ragione dell'indistinta convocazione generale di tutti i condomini). Le spese processuali - liquidate ex D.M. n. 55 del 2014 seguono integralmente la soccombenza della società attrice. P.Q.M. definitivamente pronunziando, così decide: rigetta le domande; condanna la società attrice a rimborsare al condominio convenuto le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e Cassa come per legge. Così deciso in Roma, il 20 luglio 2022. Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2022.


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