Reati commessi a mezzo stampa - Tribunale Milano Sez. I, Sent., 21/07/2022

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Reati commessi a mezzo stampa - Tribunale Milano Sez. I, Sent., 21/07/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO PRIMA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41728/2019 promossa da: x RICORRENTI contro x RESISTENTI Svolgimento del processo - Motivi della decisione Con ricorso ex art. 152 D.Lgs. n. 196 del 2003, depositato il 13 agosto 2019, G. LLC e G.I. s.r.l. hanno evocato in giudizio x ed il Garante per la Protezione dei Dati Personali G.I. s.r.l. e G. Inc, chiedendo l'annullamento del Provv. n. 139, adottato da Garante in data 12 giugno 2019 e comunicato in data 16 luglio 2019, con il quale, in accoglimento del ricorso svolto da x è stata ordinata ai ricorrenti la deindicizzazione dei seguenti url: http://www.news.com.au/world/north-america/new-yorkprofessor-got-student pregnant-and-had-an-orgy-withothers-claims/newsstory/f471fa9ac88d330abcfc6f57f3acd 8a8;


https://www.stanforddaily.com/2017/12/19/letter-to-theeditor-in-response-to-articleregardingemanuele-castano; https://www.stanforddaily.com/2017/12/08/resigning-amidtitle-ix-investigationpsychologist-joins-stanfordmedicine/; https://www.hercampus.com/school/new-school/sexualmisconduct-new-schoolhow-we-can-do-better; http://www.newschoolfreepress.com/2017/12/13/universityactions-sex-misconductinvestigation-little-late-saysgradstudent-senate/; http://www.dailymail.co.uk/news/article-5589321/ Psychology-professor-43groomed-recovering-cancerpatientsex.html; http://www.psychcrime.org/news/index.php? vd=2636&t=Psychology+professor+resigned+after+being+ accused+of+sexual+harrassment; https://article.wn.com/view/2017/12/19/Letter to the editor In response to article regarding E./ https://twitter.com/StanfordDaily/status/939243706221174 784; https://www.facebook.com/stanforddaily/posts/(...); https://www.youtube.com/watch?v=E84t eK6j7c; I ricorrenti hanno dedotto: -che il provvedimento del Garante era erroneo nella parte in cui aveva ritenuto "inaccurate in termini reali" ed espressione di "campagne personali contro un determinato soggetto, sotto forma di 'rant' (esternazioni negative a ruota) o "commenti personali spiacevoli" le inchieste giornalistiche cui rinviavano i citati U.I., in quanto le circostanze oggetto degli articoli erano state confermate in sede istruttoria attraverso la lettera ufficiale della x che aveva trattato del caso; - che al riguardo, in base ai principi stabiliti chiaro nelle Linee Guida adottate dai Garanti europei e desumibili dalla sentenza della Corte di Giustizia UE nel caso C-


131/12-C., il Garante, nei procedimenti basati sul diritto all'oblio, può limitare la circolazione delle informazioni sulla base della loro "inaccuratezza" soltanto nel caso in cui l'inaccuratezza sia oggettiva e fattuale, ed emerga in modo certo ed evidente dai documenti prodotti dalle parti nella fase istruttoria di cui si compone il procedimento amministrativo avanti al Garante; -che tali requisiti non ricorrevano nel caso in esame in cui le informazioni cui rinviavano gli URL contestati si configuravano come contenuti giornalistici ed espressione di commenti leciti, aventi interesse pubblico e rientranti nel diritto di cronaca ed erano fondati sulla testimonianza dirette della persona che si è dichiarata vittima dello stupro, degli ex studenti del ricorrente, su prove documentali relative al procedimento per molestie in cui è stato coinvolto il resistente; -che dalle citate fonti era emerso che nel 2017, una studentessa del prof. C. aveva presentato una denuncia alla x, accusando il resistente di condotte sessuali inappropriate nei confronti degli studenti e di avere abusato del suo ruolo di docente per avere rapporti sessuali con lei, anche non consenzienti, e in alcuni casi dopo averle somministrato sostanze alcoliche e stupefacenti; -che a seguito di tale denuncia la x aveva aperto un'indagine nel corso della quale tale istituzione aveva avrebbe ricevuto altri reclami riguardanti comportamenti impropri del ricorrente nei confronti degli studenti; -che tale indagine non era giunta a conclusione in quanto nell'ottobre 2017, il ricorrente e l'Università hanno raggiunto un accordo prevedente le dimissioni volontarie del docente il che aveva impedito la pubblicazione del report finale;


-che a seguito di tale accordo, le testate cui rinviavano gli URL contestati, tra cui alcuni giornali studenteschi, avevano assunto una posizione molto critica riguardo all'esito della vicenda ed avevano invitato gli organi di autogoverno accademico a modificare i Regolamenti per tutelare in modo più efficace le studentesse vittime di molestie; -che inoltre dalle risultanze del procedimento emergeva che la studentessa che aveva presentato la denuncia avrebbe citato in giudizio la x presso il Tribunale di New York, accusando l'Università di aver colpevolmente permesso al Prof. C. di rassegnare le dimissioni, non permettendo così la pubblicazione degli esiti dell'inchiesta e che il ricorrente aveva a sua volta citato in giudizio la x avanti al Tribunale di New York, chiedendo un risarcimento milionario per asserite irregolarità procedurali dell'indagine disciplinare cui era stato sottoposto; - che pertanto i contenuti degli articoli in questione si erano limitati a riportare e commentare fatti oggettivi; -che i ricorrenti hanno poi evidenziato la distorta interpretazione del criterio generale "del trattamento pregiudizievole dell'interessato" di cui al punto 8 delle Linee Guida, posto che in base a tale criterio non era prevista la deindicizzazione di notizie attinenti a gravi condotte professionali improprie poste in essere da un soggetto avente un ruolo pubblico per il solo fatto dell'essere pregiudizievoli per la reputazione dell'interessato; - che inoltre nel provvedimento del Garante non erano stati considerati i criteri di valutazione della sussistenza del diritto all'oblio, e segnatamente il requisito del trascorrere del tempo, il ruolo pubblico del Prof. C. e la rilevanza delle informazioni cui rinviano gli URL nell'ottica


di proteggere il pubblico da condotte professionali improprie del resistente, oltre la natura giornalistica di quei contenuti; -che infine il provvedimento era erroneo anche nella parte in cui il Garante aveva definito G.I. S.r.l. titolare del trattamento posto in essere attraverso l'indicizzazione dei dati da parte del motore di ricerca G.W.S., mentre tale società era completamente estranea rispetto alla gestione di quel servizio, come riconosciuto da vari precedenti giurisprudenziali. I ricorrenti hanno quindi richiesto l'integrale riforma del provvedimento del Garante. Si è costituito il Garante per la protezione dei dati personali che ha chiesto il rigetto del ricorso, replicando: -che il Garante aveva assolto ai compiti affidatigli dall'art. 154 del D.Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196, secondo cui "il Garante, anche di propria iniziativa e avvalendosi dell'Ufficio, in conformità alla disciplina vigente e nei confronti di uno o più titolari del trattamento, ha il compito di: a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile"; -che tale potere era stato correttamente esercitato all'esito di una valutazione complessiva sul contenuto degli articoli e delle informazioni ivi contenute; -che al riguardo non risultava provata l'esattezza e l'obiettività delle informazioni emergenti dagli articoli giornalistici riguardanti il prof. C., in quanto tali informazioni non erano state oggetto né di indagini tipo giudiziario, né di inchieste di tipo giornalistico, e neppure di un'attività di inchiesta svolta dagli organi universitari; -che in particolare a seguito della denuncia presentata da una studentessa alla "x" in cui il professor C. veniva accusato di condotte sessuali inappropriate nei confronti


degli studenti, e in particolare di aver abusato del suo ruolo di docente per avere rapporti sessuali con la denunciante, l'Università aveva aperto un procedimento in cui si era limitata a un'attività preliminare consistita in una mera audizione tanto della denunciante quanto del professore; -che da tale procedimento non è emerso alcun elemento probante le condotte oggetto della denuncia, in quanto lo stesso non era mai giunto conclusione grazie alle dimissioni volontarie del professore, le quali hanno comportato la chiusura del procedimento in conformità a quanto previsto dal regolamento universitario; -che, poiché la valutazione condotta dall'Università nei confronti del prof. C. non era sfociata in un atto pubblico, non potevano considerarsi comprovate condotte attribuite al professore che hanno formato oggetto dell'inchiesta; -che alla luce di ciò era legittimo il provvedimento del Garante nella parte in cui aveva ricondotto le informazioni in questione nell'alveo dei "rant", ovvero di quei dati, di contenuto negativo, che riflettono l'opinione personale di un soggetto e che non rappresentano dunque fatti oggettivi, con conseguente adozione del provvedimento di deindicizzazione, in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida; -che, quanto alla mancata considerazione del requisito del trascorrere del tempo, il Garante ne aveva tenuto conto unitamente agli ulteriori criteri espressamente individuati dalle Linee Guida ai fini della valutazione dell'esistenza dei presupposti per ritenere legittimamente esercitato il diritto all'oblio; -che in particolare il provvedimento impugnato aveva operato un bilanciamento tra il carattere recente delle vicende che hanno riguardato il professor C. con i criteri dell'esattezza del dato, considerata in termini di


circostanze oggettive, richiamando per l'appunto le linee guida nella parte in cui si afferma che "Le Autorità di Protezione dei Dati tenderanno a ritenere idonea la deindicizzazione di un risultato di ricerca se si rilevano inesattezze in termini di circostanze oggettive e se ciò genera un'impressione inesatta, inadeguata o fuorviante rispetto alla persona interessata" ; -che inoltre si era considerato in caso di informazione non esatta, l'interesse del pubblico ad avere accesso all'informazione non poteva giustificare modo l'ingerenza nei diritti fondamentali dell'interessato, in particolare nel diritto alla riservatezza ed alla protezione dei propri dati personali e sensibili e che nel caso in esame la perdurante reperibilità sul web dei contenuti di cui agli URL contestati aveva "un impatto sproporzionalmente negativo sulla sfera dell'interessato". Si è costituito x che ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato, deducendo: - che non risultavano rispettate le norme contenute nel GDPR in tema di trattamento dei dati personali, secondo cui i dati devono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato; le finalità del trattamento devono essere determinate, esplicite e legittime; i dati devono essere adeguati, pertinenti, esatti ed aggiornati, oltre che limitati a quanto necessario rispetto alle finalità; -che negli articoli cui rimandavano gli URLL in questione erano stati attribuiti al Prof. C. specifici fatti e addebiti del tutto infondati e gravemente diffamatori e lesivi della sua privacy; -che le notizie ivi riportate erano oggettivamente false, non potendosi desumere la veridicità per il solo fatto della verità del fatto in sé della denuncia da parte di una studentessa;


-che nei citati articoli veniva attribuito alla parte di avere adescato una studentessa per intrattenere una relazione sessuale con lui, di averla indotta ad avere rapporti sotto l'effetto di stupefacenti e alcol, sfruttando la condizione di malattia della ragazza per esercitare una coercizione su di lei e di averla messa incinta, provando poi a corromperla con la promessa di un posto da ricercatrice in Italia per farla abortire, e venivano menzionati rapporti sessuali di gruppo che il Professore avrebbe intrattenuto con studentesse del suo laboratorio; -che secondo quanto affermato dagli articoli, tali fatti emergerebbero da generici documenti giudiziali, ed in particolare da una denuncia promossa da una studentessa, di cui non veniva riportata né la fonte né riferimenti che possano comprovare la veridicità di quanto narrato; -che la falsità delle citate notizie risultava inoltre confermato da quanto sostenuto dal Prof. C. nella denuncia a carico dell'Università, in ordine all'essere stata condotta la investigazione a suo carico in modo negligente e fraudolento, dal momento che l'università non gli aveva comunicato le reali motivazioni per cui egli era stato sottoposto all'indagine, pregiudicando così una corretta ed efficace difesa ed esponendolo a false e scorrette dichiarazioni da parte della stampa; -che inoltre, da tale denuncia emergeva come la signora V.A., da ritenersi la verosimile autrice delle dichiarazioni, aveva smentito per iscritto la veridicità delle sue dichiarazioni; -che in base al quadro sopra delineato, il Garante Privacy ha correttamente inquadrato le esternazioni oggetto di Reclamo come "rant", applicando i principi generali elaborati dalle Autorità Garanti dell'Unione, in forza delle quali deve essere presa in considerazione anche la natura


dei contenuti di cui si chiede la rimozione e, in particolare, laddove si tratti di "informazioni che sono parte di campagne personali contro un determinato soggetto, sotto forma di rant (esternazioni negative a ruota) o commenti personali spiacevoli", la deindicizzazione deve essere giudicata con maggiore favore in presenza di "risultati contenenti dati che sembrano avere natura oggettiva ma che sono, in realtà, inesatti, in termini reali", soprattutto "se ciò genera un ´impressione inesatta, inadeguata o fuorviante rispetto alla persona interessata". - che secondo la prospettazione della parte, il diritto alla deindicizzazione sussisteva in presenza di notizie inesatte anche qualora non risultasse il decorso di un tempo sufficiente a integrare i presupposti del diritto all'oblio; -che occorreva poi tenere conto, ai fini del bilanciamento dei contrapposti interessi, che il prof. C. non era personaggio pubblico né riveste o ha mai rivestito un ruolo pubblico, essendo un libero docente di psicologia, mai iscritto ad alcun albo professionale, e considerato che la N.S. di N.Y. era una istituzione privata, con la quale il C. aveva stipulato un contratto di diritto privato di libera docenza; -che la parte non risultava neppure indagato in alcuna sede penale, né era stata mai promossa contro di lui alcuna iniziativa in sede civile; -che le notizie indicizzate negli URL, anche in quelli nuovi emersi nel corso del procedimento, non provenivano da "attendibili fonti di informazione", atteso che anche il N.Y. Post ed il D.M. non rappresentano esempi di "autorevoli giornali americani", essendo anzi universalmente riconosciuti come dei tabloid scandalistici. x ha quindi chiesto la conferma del provvedimento del Garante, nonché la deindicizzazione anche di tre nuovi


URL relativi ad articoli successivi, aventi ad oggetto le medesime false notizie e il medesimo illecito trattamento dei dati. Acquisiti i documenti prodotti, la causa, esaurita la discussione, è stata decisa come da dispositivo letto in udienza. 1. L'eccezione di difetto di legittimazione di G.I. s.r.l. G.I. s.r.l. ha dedotto la propria estraneità alla vicenda oggetto di causa allegando che l'attività di trattamento connessa all'utilizzo del motore di ricerca google.it ed il servizio denominato G.W.S. sono interamente gestiti da G. Inc., mentre l'odierna resistente si limita ad un'attività di supporto delle altre società del gruppo nel campo del marketing, ricerca clienti e raccolta della pubblicità, come evidenziato dalla visura camerale prodotta, e quindi ad attività autonome e distinte dai predetti servizi e dalle attività di gestione dell'indicizzazione delle pagine web utilizzata dai motori di ricerca. (doc. 3 fascicolo resistente) Le predette argomentazioni sono state costantemente affermate dalla giurisprudenza di merito (cfr. tra le tante Tribunale di Milano 13 luglio 2018, Tribunale di Milano 31 maggio 2016 n. 5813, Tribunale di Roma 8 gennaio 2018 n. 419). Ritiene questo giudice di condividere pienamente le argomentazioni esposte nei citati provvedimenti, tutti concordi nell'affermare come, anche alla luce delle pronunce rese dalla Corte di Giustizia C. del 13 maggio 2013, la responsabile del trattamento dei dati personali si individui nella sola G. Inc. Ciò in quanto è tale società a gestire il motore di ricerca G. Search, senza alcun intervento da parte dei singoli G. nazionali, la cui attività si limita alla fornitura di un sostegno all'attività pubblicitaria del gruppo G. al fine di


garantire nei singoli Stati membri la promozione e la vendita degli spazi pubblicitari proposti dal suddetto motore di ricerca. Ne deriva che il rapporto di interconnessione esistente tra G.I. e le filiali nazionali e l'utilizzazione di tali filiali, tra cui G.I. per la promozione delle vendite di spazi pubblicitari proposti dal motore di ricerca, non è dato idoneo a fondare la legittimazione passiva di tale società in relazione alle azioni volte a fare valere la illiceità del trattamento dei dati personali. 2. La materia del contendere Nel ricorso proposto da x, il ricorrente contestato la illiceità del trattamento delle informazioni contenenti il suo nome, accessibili attraverso il motore di ricerca G. e tramite agli URL specificamente indicati, chiedendone la rimozione o in subordine la deindicizzazione, sul presupposto della inesattezza dei dati diffusi in termini di circostanze oggettive e per le modalità di esposizione idonee a generare una impressione inesatta, inadeguata e fuorviante rispetto alla persona interessata, lamentando quindi la lesione del suo diritto alla riservatezza oltre che del suo onore o reputazione. Va premesso che in questa sede le doglianze dell'interessato, che hanno dato luogo al provvedimento impugnato, possono essere esaminate esclusivamente sotto il profilo della sussistenza della invocata lesione del diritto alla protezione dei dati personali, mentre ogni eventuale ricaduta sul diritto all'onore ed alla reputazione dell'interessato può essere valutata solo come conseguenza della lesione dell'identità personale derivante da un non corretto trattamento dei dati. Non può essere scrutinata in questo giudizio la allegata diffamatorietà dei contenuti dei link oggetto del reclamo, dal momento che, il motore di ricerca - che, come chiarito


dalla Corte di Giustizia nella sentenza C. n. 131 del 13 maggio 2014, non persegue interessi pubblici ma un "semplice interesse economico", non può, pertanto, esercitare compiti di bilanciamento tra diritti di rango costituzionale, quali il diritto all'onore ed il diritto alla libertà di espressione - non è responsabile del contenuto delle notizie riportate dai siti visualizzabili per effetto della ricerca e, di conseguenza, non risponde del contenuto, eventualmente diffamatorio, degli stessi. 3. Gli articoli di cui si chiede la deindicizzazione Nel ricorso proposto da x al il Garante per la Protezione dei dati personali, il ricorrente ha chiesto la rimozione ed in subordine la deindicizzazione di una serie di risultati di ricerca rinvenibili sul motore di ricerca G., contenenti notizie false e gravemente lesive del suo onore e della reputazione inerenti ad asserite accuse di molestie sessuali a danni di una studentessa. Il provvedimento del Garante ha accolto il reclamo di C. ordinando la deindicizzazione di una serie di Url, individuati sulla base della numerazione contenuta nella memoria di G. Inc del 22.11.2018 (cfr. doc. 2 fascicolo Garante, pag. 2 e 3). Occorre quindi sintetizzare il contenuto degli articoli cui rimandano gli Url oggetto del provvedimento impugnato. 1) http://www.news.com.au/world/north-america/new-yorkprofessor-got-student pregnant-and-had-an-orgy-withothers-claims/newsstory/f471fa9ac88d330abcfc6f57f3acd 8a8; L'articolo espone il contenuto della denuncia di una donna di 23 anni secondo cui l'università N.S. avrebbe consentito che un suo professore di psicologia - in seguito nell'articolo indicato come E.C.- accusato di avere molestato sessualmente più studenti e di avere avuto


delle orge con degli studenti in laboratorio, si dimettesse senza problemi. Nell'articolo si riassume il racconto della studentessa sull'inizio di una relazione con il professore e su alcuni episodi in cui l'uomo la avrebbe costretta a rapporti non consenzienti; sul fatto che la relazione si sarebbe deteriorata dopo che la stessa aveva scoperto che C. aveva una storia con una studentessa che aveva terminato il dottorato; sul fatto che il professore, scoperto il suo stato di gravidanza, avrebbe cercato di indurla ad abortire promettendole di trovarle occasioni di lavoro in Italia. L'articolo espone poi le lamentele della studentessa sulla condotta dell'università che si era presa dei mesi per investigare sulla denuncia, anche se vi erano stati precedenti accuse di condotte inappropriate dal punto di vista sessuale nel 2012 ed una lettera che aveva esposto che una studentessa si era dovuta trasferire dopo che il professore aveva avuto rapporti sessuali di gruppo con dei suoi compagni di classe. Sempre secondo la denunciante, l'Università, invece di licenziarlo, lo aveva lasciato dimettere e trovare un posto all'università di S., che lo aveva denunciato dopo che il giornale studentesco aveva scritto della vicenda a N.Y.. Nell'articolo, infine, si dà atto che C., secondo la denuncia, avrebbe negato le accuse ma che non ha inteso replicare all'articolo. 2) https://www.stanforddaily.com/2017/12/19/letter-to-theeditor-in-response-to-articleregardingemanuele-castano; Si tratta di una lettera del professore C.F., collega e amico di C., in cui si critica la scelta del giornale S.D. di pubblicare un articolo sulla vicenda sulla base di un esposto anonimo e con la esposizione di sordidi e pruriginosi dettagli e si svolgono considerazioni di ordine


generale sul fatto che la attuale tendenza di dare rilievo pubblico al tema degli approcci e delle molestie sessuali in vari settori della società dovrebbe indurre una maggiore cautela nell'attività di riportare in pubblico tali vicende, proprio per l'importanza degli interessi in gioco dell'una e dell'altra parte. 3) https://www.stanforddaily.com/2017/12/08/resigningamid-title-ix-investigationpsychologist-joinsstanfordmedicine/; Si tratta di un lungo articolo nel quale si dà atto del fatto che C. ha iniziato a collaborare con la università di S. dopo essersi dimesso da un'altra università a seguito di una inchiesta per condotte inappropriate sotto il profilo sessuale, prima della conclusione di tale inchiesta, nata dalla denuncia per molestie sessuali di una studentessa con cui aveva avuto una relazione prima che la stessa si laureasse. Nell'articolo si rappresenta che il professore era stato sospeso dopo la prima pubblicazione della notizia da parte del D. e che dopo il recente suo trasferimento a S., vari studenti del dipartimento di psicologia dell'Università N.S. avrebbero parlato dell'inchiesta e di quella da loro definito come una reputazione di lunga data del professore nell'ambito degli approcci e delle molestie sessuali. In particolare, sono menzionate le dichiarazioni di cinque studenti, che avevano chiesto di rimanere anonimi, che avrebbero riferito di commenti inappropriati del professore e della sua abitudine a flirtare con studentesse laureande e laureate durante le lezioni. Inoltre, viene indicato che già prima dell'inchiesta circolavano voci su passate relazioni sentimentali e sessuali del professore con studentesse. Vi è poi il racconto nel dettaglio del contenuto della denuncia della studentessa, nonché dell'esito


dell'inchiesta all'università e delle proteste degli studenti sulla mancanza di trasparenza di tale inchiesta che sarebbe sfociata in una lettera indirizzata all'università nella quale si allegava che una studentessa post dottorato, poi identificata in G., aveva cercato di indurre gli studenti a firmare degli affidavit per biasimare la denunciante e volti ad affermare che la vittima era mentalmente instabile e inaffidabile. L'articolo riporta anche il fatto che, secondo le dichiarazioni di J.M., professoressa di psicologia e advisor di G. durante il dottorato, C. avrebbe svelato la sua relazione con G. prima che la stessa fosse assunta dall'università come ricercatrice dopo il dottorato e che entrambi avevano sempre negato di avere iniziato la relazione quanto la G. era una studentessa. Inoltre, si dà atto che la lettera redatta dagli studenti del dipartimento di psicologia ha ultimamente visto l'aggiungersi di 60 firme a supporto. Vi è poi la parte relativa alla posizione dell'Università a seguito della protesta, in cui si cita l'episodio della fissazione di un incontro per discutere della vicenda in data 19 ottobre, incontro che si era tenuto lo stesso, anche se il giorno prima il prof. C. aveva rassegnato le proprie dimissioni, ma aveva avuto ad oggetto una discussione generale sulle preoccupazioni degli studenti relativi alla amministrazione dell'università con particolare riguardo al Titolo IX; l'articolo prosegue poi nel narrare le reazioni degli studenti al fatto che l'inchiesta è stata chiusa senza pervenire ad un esito dopo tali dimissioni; 4) https://www.hercampus.com/school/new-school/sexualmisconduct-new-schoolhow-we-can-do-better; L'articolo riprende e sintetizza il precedente articolo del D. in ordine alle accuse di una studentessa del


dipartimento di psicologia nei confronti del prof. C. ed al fatto che dopo tale articolo il professore si è trasferito all'università di S.; al fatto che vi sarebbero stati altre analoghe accuse da parte di altri studenti; alla reazione della università N. dopo la pubblicazione dell'articolo ed alla scelta di assumere un nuovo "Title IX Coordinator", al fine di assicurare più forte protezione per gli studenti e lo staff. Inoltre, nell'articolo si fanno delle considerazioni su quale dovrebbe essere il ruolo del giornale nello sviluppo dei racconti sul tema delle molestie sessuali nel posto di lavoro o nel percorso educativo e su come si potrebbe fare meglio nel momento in cui si è in presenza di episodi di cattiva condotta o di discriminazione di ogni genere;. 5) http://www.newschoolfreepress.com/2017/12/13/universityactions-sex-misconductinvestigation-littlelate-says-gradstudent-senate/; L'articolo, prima di riprende il più vasto articolo del D. sulla citata vicenda, nella parte iniziale rettifica quanto scritto in una precedente versione sull'assunzione di una studentessa con cui il C. aveva avuto una relazione (precisando che il C. si sarebbe astenuto dal voto) e sull'assunzione del ruolo di Coordinatore del Titolo IX per la N.S.. Dopo la sintesi della vicenda della inchiesta aperta nei confronti di C.A.N.S. ed a quanto riferito sulla reputazione del professore da alcuni studenti rimasti anonimi, si dà atto della chiusura dell'inchiesta dell'università dopo le dimissioni di C. e delle proteste degli studenti secondo cui si sarebbe dovuti comunque giungere ad una decisione sulle accuse. Nell'articolo si specifica inoltre come il Titolo IX sia una legge federale che proibisce discriminazioni sessuali nelle


istituzioni che ricevono fondi federali e che copre anche la materia delle molestie sessuali in tali istituzioni e come una e-mail della N.S., a seguito di tali proteste, abbia annunciato la assunzione di R.J. come vice presidente "for Equal Emplyment Opportunity, Affermative Action ed Compliance", (che prima era Title IX Coordinator alla A.U.) e l'intenzione della amministrazione di rivedere le sue politiche e le sue prassi nonché di provvedere al training e all'adozione di consapevoli programmi volti a migliorare la capacità dei membri della comunità di affrontare la materia delle molestie sessuali; 6) http://www.dailymail.co.uk/news/article-5589321/Psycholo gy-professor-43groomed-recovering-cancerpatientsex.html; L'articolo ha un contenuto molto simile a quello di cui al punto 1). Vengono invero esposte le accuse di una studentessa nei confronti del Prof. C., facendo riferimento specifico alle dichiarazioni sul fatto che la donna sarebbe stata pressata ad avere rapporti sessuali anche quando si curava per il cancro, che le sarebbe stato offerto alcool e marijuana nel corso di una cena, ed alla condotta di C. dopo la scoperta della gravidanza. Si fa poi cenno alle accuse di altri studenti ed al suo coinvolgimento, in una occasione nel 2012, in un'orgia con gli studenti del laboratorio ed al fatto che C. ha potuto dimettersi e trasferirsi alla S.U., dove poi è stato licenziato a seguito del venire alla luce della vicenda. Nell'articolo si riportano le dichiarazioni rilasciate dal C. sul dailymail.com, secondo cui lo stesso non ha avuto mai notizia di precedenti lamentele sulla sua condotta e si menziona il contenuto della dichiarazione rilasciata da alcune studentesse sul suo comportamento corretto,


generoso, supportivo, che avrebbe contribuito a creare uno spirito di comunità in grado di fare sentire gli studenti supportati ed a loro agio. Si fa poi cenno alle dichiarazioni della N.S. che ha scelto di non rilasciare commenti su una disputa ancora in corso. 7) http://www.psychcrime.org/news/index.php? vd=2636&t=Psychology+professor+resigned+after+being+ accused+of+sexual+harrassment; Si riprende l'articolo di C.W. pubblicato sul D., di cui al punto 3 e si riportano in modo molto sintetico le dichiarazioni degli studenti della N.S. sulle condotte inappropriate del C. e si dà atto delle sue dimissioni dopo una investigazione su comportamenti scorretti sotto il profilo sessuale. 8) https://article.wn.com/view/2017/12/19/Letter to the editor In response to article regarding E./ Si tratta della stessa lettera pubblicata nell'articolo di cui al punto 2, scritta dal collega di C., prof, C.F., in cui si esprimono critiche al modo in cui è stata seguita e riportata la vicenda. 9) https://twitter.com/StanfordDaily/status/(...) Si tratta di un twitter del giornale S.D. in cui si dice che C. era vice presidente di psicologia alla N.S. quando ha rassegnato le dimissioni il giorno precedente dell'emissione della decisione in un caso secondo il Titolo IX e che la studentessa che lo ha denunciato era stata legata sentimentalmente a lui quando era una laureanda. 10) https://www.facebook.com/stanforddaily/posts/(...); Si tratta della stessa notizia riportata al punto 9, comparsa sul profilo Facebook del citato quotidiano. 11) https://www.youtube.com/watch?v=E84t eK6j7c; Viene riportato il titolo di un articolo di News Headlines CN3 nel quale si espone che un professore di psicologia di


43 anni ha insistito per fare sesso con una ragazza che si stava curando per un cancro prima di metterla incinta e che ha potuto dimettersi senza problemi invece di essere licenziato. 4. Il provvedimento del Garante impugnato nel presente giudizio Nel Provv. n. 139 del 12 giugno 2019, il Garante, in accoglimento del reclamo svolto da x, ha ordinato a G. la deindicizzazione degli URL sopra indicati, evidenziando la necessità, ai fini della valutazione della sussistenza dell'invocato diritto all'oblio e del compimento del richiesto bilanciamento tra i contrapposti diritti in rilievo nella fattispecie, di considerare non soltanto il mero dato del decorso del tempo, ma altresì tutti gli altri criteri di cui alle linee guida adottate dal Gruppo articolo 29 sulla protezione dei dati personali. In particolare, si è fatto richiamo al criterio della natura delle informazioni oggetto della istanza, che impone di valutare con maggior favore richieste di deindicizzazione che riguardano informazioni che sono parte di campagne personali contro un determinato soggetto, sotto forma di 'rant' (esternazioni negative a ruota) e che si fondano su dati inesatti. Nel caso in esame, il Garante ha valutato la sussistenza del presupposto della inesattezza dei dati alla luce dell'assenza di un procedimento penale a carico del prof. C. e della presentazione da parte dello stesso di querela per diffamazione presentata dallo stesso nei confronti di vari soggetti, tra cui la prima testata giornalistica che aveva diffuso la notizia relativa alla vicenda. Pertanto, a fronte di dati inesatti e della diffusione di informazioni integranti una "campagna personale" nei confronti del reclamante, si è ritenuto che le notizie cui rinviavano i citati URL avessero un impatto


sproporzionatamente negativo sulla sfera del reclamante, integrando un trattamento pregiudizievole per l'interessato. 5. La normativa ed i principi giurisprudenziali applicabili al caso in esame La vicenda dedotta in giudizio fa venire in rilievo contrapposti diritti esercitati dalle parti, che devono essere bilanciati dal Giudice tenendo conto delle indicazioni desumibili dalla normativa e dalla giurisprudenza europea e nazionale. Da un lato si è in presenza del diritto all'identità personale e della riservatezza fatti valere dal resistente C., che chiede che il proprio nome venga rimosso o comunque dissociato nome da un dato risultato di ricerca. Al riguardo, con specifico riferimento all'identità personale, si richiamano le seguenti disposizioni 1. l'art. 7 D.Lgs. n. 196 del 2003, secondo cui il soggetto a cui il dato personale si riferisce ha diritto - tra l'altro - di ottenere: "a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati" (co.3) e di opporsi "per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta" (co. 4 lett. a). 2. l'art. 11 del citato decreto legislativo che, in tema di modalità di trattamento dei dati, impone che essi siano trattati in modo lecito e secondo correttezza; che siano esatti, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati:


3. l'art. 17 del Regolamento (UE) n. 2016/679, che al primo paragrafo, lett. f), indica una serie di casi in cui l'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, tra cui rientrano quelli in cui dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati (lett.a); l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2 (lett. c); i dati personali sono stati trattati illecitamente (lett.d). Al contempo, con riferimento alle attività svolte dal motore di ricerca, vengono in rilievo, oltre alla libertà di iniziativa economica tutelata dall'artt. 41 Cost., il diritto alla libertà di informazione ed il correlato diritto alla libertà di espressione. In particolare, al riguardo, proprio la Corte di Giustizia nella citata sentenza C. ha messo in evidenza il ruolo decisivo svolto dai motori di ricerca nella diffusione globale dei dati, che, nel rendere i dati accessibili a qualsiasi utente di Internet che effettui una ricerca sul web, contribuiscono di fatto a rendere più effettivo il diritto all'informazione ed il diritto alla libertà di espressione, ad esso correlato. Poiché in entrambi casi risultano coinvolti e protetti interessi di rilevanza costituzionale, ai sensi degli artt. 2 e 21 della Costituzione, oltre che di rilevanza convenzionale, ai sensi degli art.8 Cedu e degli art. 7 e 8 della Carta di Nizza, l'eventuale conflitto tra tali diritti richiede di volta in volta che si proceda ad un giudizio di bilanciamento, per stabilire quale debba prevalere nel caso concreto.


Nel procedere a tale giudizio di bilanciamento, si deve tenere conto dei principi affermati dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza C., in cui per l'appunto è stato affrontato un caso in cui i dati personali di un soggetto che continuavano a essere reperiti attraverso il motore di ricerca pur a distanza di molto tempo dai fatti. La Corte ha da un lato, richiamato l'art.7 della direttiva 95/46 secondo cui è consentito "il trattamento di dati personali allorché questo è necessario per il perseguimento dell'interesse legittimo del responsabile del trattamento oppure del terzo o dei terzi cui vengono comunicati i dati, a condizione che non prevalgano l'interesse o i diritti e le libertà fondamentali della persona interessata - segnatamente il suo diritto al rispetto della sua vita privata con riguardo al trattamento dei dati personali -, i quali richiedono una tutela ai sensidell'articolo 1, paragrafo 1, di detta direttiva. L'applicazione del citato articolo 7, lettera f), esige dunque una ponderazione dei contrapposti diritti e interessi in gioco, nell'ambito della quale si deve tener conto dell'importanza dei diritti della persona interessata risultanti dagli articoli 7 e 8 della Carta". La Corte ha altresì evidenziato come "i diritti fondamentali di cui sopra prevalgono, in linea di principio, non soltanto sull'interesse economico del gestore del motore di ricerca, ma anche sull'interesse di tale pubblico a trovare l'informazione suddetta in occasione di una ricerca concernente il nome di questa persona. Tuttavia, così non sarebbe qualora risultasse, per ragioni particolari, come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica, che l'ingerenza nei suoi diritti fondamentali è giustificata dall'interesse preponderante del pubblico suddetto ad avere accesso, mediante l'inclusione summenzionata, all'informazione di cui trattasi".


Pertanto, nel rispetto dei citati principi e tenendo conto dei criteri indicati dalle suddette linee guida, occorre quindi valutare se il trattamento dei dati del resistente sia necessario per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione e se la divulgazione dei dati personali risponda ai criteri di proporzionalità, necessità, pertinenza e non eccedenza rispetto allo scopo, esattezza e coerenza con la sua attuale ed effettiva identità personale o morale. 6. La valutazione degli articoli oggetto di causa La prima doglianza di x, che è stata ritenuta fondata dal Garante per la protezione dei dati personali, attiene alla dedotta inesattezza in termini oggettivi dei dati contenuti nei citati articoli in quanto relativi a fatti non veritieri attribuiti alla parte. Orbene, le risultanze istruttorie portano a ritenere infondata la prospettazione di x e non condivisibile le valutazioni svolte nel provvedimento impugnato sul punto. Invero, in relazione a tale aspetto, si evidenziano le seguenti considerazioni: a) come evidenziato nel paragrafo sub 4) gli articoli riportano il contenuto dell'esposto presentato da una ex studentessa di C. che aveva avuto una relazione sentimentale con l'attore, nel quale la donna avrebbe narrato di avere subito rapporti sessuali non consenzienti in alcune occasioni, di essere stata indotta in altre occasioni ad avere rapporti sotto l'effetto di alcool e di droga ed ancora di avere subito pressioni per interrompere una incipiente gravidanza. In alcuni articoli si riportano le dichiarazioni che sarebbero state rese da altri studenti su comportamenti sessualmente inappropriati del professore con altre studentesse.


Orbene, il dato della presentazione di tale esposto presso l'università N.S. di N.Y. non è contestato da C., così come il fatto che tale università, a seguito della denuncia, abbia aperto una inchiesta interna, come peraltro confermato dallo stesso contenuto dell'atto di citazione prodotto da C. nei confronti di tale istituzione universitaria avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni per le asserite scorrette modalità di conduzione dell'inchiesta. In ogni caso, la lettera dell'Università di cui al doc. 17, che risulta indirizzata alla denunciante e la informa degli sviluppi conseguenti al suo esposto, il contenuto dell'atto di citazione proposto da C. e la comparsa di risposta dell'Università (doc.32 e 33 ricorrente) evidenziano che vi è stata la denuncia della studentessa, il fatto che tale denuncia si riferisse anche a rapporti sessuali non consenzienti, le indagini svolte dall'università, l'adozione di un ordine di divieto di contatti con la studentessa durante le indagini, la circostanza che nel corso dell'inchiesta dell'università siano stati ascoltati altri studenti, le dimissioni di C. prima del rapporto finale. In base a tali risultanze non si evincono inesattezze o difformità inerenti alle modalità con cui sono state riportate le dichiarazioni rese dalla denunciante ed agli accadimenti successivi alla presentazione dell'esposto. Occorre poi rilevare che all'epoca della pubblicazione degli articoli originari, non era ancora nota la causa proposta da C. contro l'università; di tale fatto danno invece conto i successivi tre articoli oggetto di un ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato da C. davanti al Tribunale di Milano (conclusosi con provvedimento di rigetto, confermato in sede di reclamo) e della domanda riconvenzionale svolta nel presente giudizio.


b) l'inesattezza dei dati riportati negli articoli sul contenuto di tale denuncia viene correlata dal C. alla affermata falsità e calunniosità dei fatti ivi contenuti. Al riguardo, occorre in via generale rilevare che, anche qualora venga in rilievo una azione per diffamazione, si pone il problema della valutazione della condotta del giornalista che riporti nell'articolo fatti dichiarati da altri, oggettivamente offensivi, dal momento che in tal caso il fatto è la stessa dichiarazione raccolta dal terzo. In tale ambito si è affermato che va esclusa l'illiceità della condotta del giornalista che, assumendo la posizione imparziale di terzo osservatore, riporti le dichiarazioni offensive pronunciate dall'intervistato nei confronti di altri, qualora il fatto in se dell'intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia della discussione ed al più generale contesto in cui le dichiarazioni sono rilasciate, presenti profili di interesse pubblico all'informazione tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo e giustificare l'esercizio del diritto di cronaca (Cass.pen. S.U. 37140/2001). Al contempo, si è evidenziato come la nozione di verità della notizia abbia un duplice significato, dovendosi distinguere tra verità del fatto oggetto della notizia e verità della notizia come fatto in sé, indipendentemente dal contenuto e che, qualora la propalazione riguardi un fatto rilevante nella vita pubblica - sì da ritenere che la stampa verrebbe certamente meno al suo compito informativo se lo tacesse - si potrebbe prospettare la sussistenza della esimente, laddove venga messo in evidenza che la verità non si estende al contenuto del racconto (Cass.civ. n.1205/2007) Nel caso in esame, le notizie riportate attengono per l'appunto al contenuto dell'esposto presentato dalla denunciante, all'attività di inchiesta svolta dall'università,


al clima ed al dibattito instauratosi dopo la scelta dell'università di non rendere pubblici i risultati dell'inchiesta. In nessuno degli articoli in questione, si rinvengono riferimenti o commenti da cui inferire che i fatti e le condotte oggetto di denuncia siano oggettivamente veri o siano stati incontrovertibilmente accertati; al contrario, in tutti gli articoli si precisa che si tratta di condotte attribuite a C. dalla denunciante, o comunque condotte oggetto di dichiarazioni della studentessa che ha redatto l'esposto o di altri studenti; c) gli elementi forniti da C. in tale giudizio non sono univocamente indicativi della falsità delle accuse contenute nell'esposto. In particolare, non può attribuirsi tale valenza al fatto che la studentessa, identificata da C.I.A.V., non abbia sporto querela e che, conseguentemente, non sia stato aperto un procedimento penale a carico del resistente. Parimenti, tale giudizio non può essere fondato sul contenuto della querela sporta da C. nei confronti di tale donna, non risultando esercitata l'azione penale, né prodotti atti di indagine che individuino la dichiarante come responsabile del reato di calunnia; d) anche le produzioni di C. in allegato alla querela non consentono di ritenere adeguatamente dimostrata la dedotta falsità delle accuse. Invero, alcuni documenti sono costituiti dal testo di messaggi W., che non consentono di affermare la effettiva provenienza e riferibilità alla denunciante, essendo stati prodotti alcuni screen shot che non consentono neppure di evincere i numeri da cui provengono. Inoltre, nell'ambito delle produzioni, vi sono messaggi privi di data il che non consente neppure di valutarne la riferibilità alla vicenda in esame. Tra questi vi è, in particolare, quello


che secondo C. dimostrerebbe che la A. si è inventata la storia, e che peraltro non appare neppure congruente con il contenuto della conversazione a destra che il C. attribuisce a tale E.M. (cfr. allegato 9); quelli di cui all'allegato 11, il cui contenuto pare, peraltro irrilevante; quello di cui all'allegato 10, che peraltro proviene da mittente anonimo e che comunque non contiene un riferimento alle accuse ma alla gravidanza. Altri messaggi ancora sono in realtà trascrizioni fatte dalla stessa parte, il che esclude ogni valore probatorio. e) la stessa documentazione prodotta da C. in allegato alla querela fa evincere che durante l'indagine interna dell'università, è stato posto il divieto al resistente di comunicare anche con gli studenti (cfr lettera dell'avvocato di cui all'allegato 2); il fatto che la studentessa che aveva redatto l'esposto avrebbe chiesto all'università di emettere ordine "no contact" (cfr. e-mail di F.J. indirizzata a C.); la circostanza che vari studenti hanno indetto una raccolta firme contro di lui (cfr. e-mail di A.S. prodotta come allegato 7, in cui tale studentessa, nel riferite questo fatto, afferma che tale lettera contiene errate caratterizzazioni della situazione del laboratorio e del comportamento del prof. C.); f) come già evidenziato, se è vero che non risulta che x abbia subito procedimenti penali in relazione ai fatti oggetto dell'esposto, è pur vero che, nell'imminenza della conclusione della inchiesta interna dell'università, le parti hanno raggiunto un accordo che ha comportato la chiusura di tale inchiesta senza pubblicazione dei relativi risultati e le dimissioni del professore. Ne deriva che, al momento della pubblicazione degli articoli, così come al momento della decisione, la veridicità intrinseca delle dichiarazioni rese dalla studentessa non risulta accertata, ma neppure smentita


in quanto, anche per una scelta condivisa della parte e dell'università, non si è proceduto a portare a termine l'inchiesta e rendere ufficiale quanto fino a quel momento accertato, in conseguenza della decisione di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro con C.. Peraltro, il fatto che tale decisione possa essere stata fonte di polemiche nella comunità degli studenti universitari e di ricadute negative sul piano della valutazione della condotta del C., trova implicita conferma nel fatto che uno dei principali argomenti sviluppati dalla difesa di C. nell'atto di citazione per risarcimento danni promosso nei confronti dell'università, a sostegno della dedotta frode durante le indagini, sia per l'appunto costituito dalla mancata rivelazione di tutto il contenuto delle accuse mosse dalla studentessa, comprendenti non soltanto il fatto di avere instaurato una relazione sessuale con lei ma anche la costrizione a rapporti non consenzienti. Sul punto C., nell'atto di citazione, ha espressamente affermato che, se fosse stato al corrente di ciò, non avrebbe mai lasciato il proprio posto di lavoro alla N.S., così implicitamente riconoscendo come la natura e la tempistica di tale scelta possano prestarsi ad una lettura sfavorevole della condotta della parte (cfr. 60 della citazione); g) il contenuto dell'esposto non è l'unica notizia riportata dagli articoli, in quanto, come si evince dagli articoli di cui ai punti 3,4,5 del paragrafo 6, viene dato importante rilievo anche al dibattito sviluppatosi all'interno della comunità degli studenti non solo sul ruolo e sulla condotta di C., ma altresì sul comportamento delle istituzioni universitarie che non hanno portato a termine e reso pubblici i risultati dell'inchiesta.


Inoltre, occorre considerare che l'articolo di cui al punto 6 dà conto anche delle dichiarazioni positive sulla parte rese da altre studentesse nel corso dell'udienza e che l'articolo di cui al punto 2 è una lettera di un collega di C. di critica nei confronti dei precedenti articoli pubblicati. Pertanto, in base ai formulati rilievi, i dati e le informazioni riportate negli articoli non evidenziano violazioni dei principi di esattezza, accuratezza e completezza, anche ai sensi e per gli effetti delle linee guida GW 29, dal momento che da essi risulta che le notizie riferite sono il contenuto di dichiarazioni di terze persone e non corrispondono a fatti incontrovertibilmente accertati; gli articoli consentono di distinguere tra fatti ed eventi accaduti (presentazione denuncia, apertura inchiesta, dimissioni del professore, mancata pubblicazione dei risultati dell'inchiesta) ed i commenti di persone appartenenti all'ambiente universitario sulla vicenda; non risultano omesse informazioni che possano incidere sul significato e sulla valutazione dei lettori sui fatti esposti, né vi è evidenza di atti o di elementi idonei a fare rilevare ed emergere la falsità dei fatti oggetto delle dichiarazioni riportate, né tanto meno di sviluppi successivi tali da ritenere non più esatti o attuali i dati ed i contenuti degli articoli stessi. Sotto il profilo della rilevanza dei dati esposti, in relazione alla sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza delle informazioni e della pertinenza dei dati, si osserva quanto segue: h) come già evidenziato, molti degli articoli citati non si sono limitati a fornire il racconto del contenuto dell'esposto presentato dalla studentessa, ma si sono soffermati sulle iniziative assunte dall'università, sulle reazioni degli studenti di fronte alla mancata conclusione della inchiesta ed hanno affrontato il tema inerente ai


limiti esistenti nell'ambito delle relazioni interpersonali tra docenti e corpo studentesco. La rilevanza pubblica delle notizie, sotto il profilo oggettivo, non è correlata soltanto alla tipologia e gravità dei fatti riportati nell'esposto presentato dalla studentessa, ma altresì al fatto che la vicenda ha dato origine ad un dibattito sulle modalità di gestione da parte delle istituzioni universitarie di situazioni in cui possano venire in rilievo condotte inappropriate dei professori, sulle istanze di maggiore coinvolgimento degli studenti nell'affrontare tale situazioni, sulle implicazioni dal punto di vista etico e deontologico conseguenti all'instaurarsi di relazioni tra professori e studenti. Come risulta da quanto esposto negli articoli sub. (...),(...) e (...), la vicenda ha dato luogo all'apertura di una inchiesta interna con intervento del referente relativo all'applicazione del Titolo IX, che è una legge federale americana che proibisce discriminazioni sessuali nelle istituzioni che ricevono fondi federali e che riguarda anche la tematica delle molestie sessuali in tali istituzioni. Inoltre, sempre dai citati articoli emerge che a seguito delle polemiche nate sulle modalità di gestione e chiusura dell'inchiesta, sia stata annunciata dall'università N.S. sia la revisione delle prassi relative alla trattazione di tali affari, sia l'assunzione di una nuova referente nel settore delle discriminazioni. Si tratta quindi di aspetti che mettono in risalto la rilevanza pubblica di tali argomenti e la particolare sensibilità dell'opinione pubblica negli Stati Uniti alle tematiche relative ad approcci e/o relazioni sessuali nell'ambito del mondo universitario tra persone ricoprenti ruoli che possono porli in condizioni di disparità (quali per l'appunto professori e studenti) e che, conseguentemente,


fanno ritenere sussistente l'interesse del pubblico alla conoscenza di tali informazioni; i) sotto il profilo soggettivo, differentemente da quanto allegato da C., lo stesso appare ricoprire un ruolo di rilievo pubblico, in aderenza a quanto previsto dal punto 2 delle linee guida, laddove vengono indicati, in via esemplificativa, come appartenenti a tale categoria, i politici, i pubblici ufficiali, imprenditori ed i membri di professioni regolate. x è professore universitario di psicologia e, come risulta dal suo curriculum, ha ricevuto incarichi nazionali ed internazionali, non solo come professore universitario, ma anche quale membro del consiglio di amministrazione di università, di enti e fondazioni pubbliche, anche nel settore editoriale (cfr. pag. 2, 17 e 18, laddove si indica ad esempio che è stato Board Member National Etichs Project, del comitato editoriale del Journal of Personality and Social Psychology e si indicano le università, le fondazioni pubbliche e private e le associazioni professionali in cui ha ricoperto cariche). Occorre poi considerare che l'università N.S., anche se indicata dal C. come università privata, risulta destinataria di fondi pubblici federali, come emerge dalla non contestata applicazione della citata legge federale, denominata Titolo IX; j) i dati contenuti negli articoli ineriscono all'attività professionale svolta dalla parte in quanto riguardano comportamenti ascritti a C. nel suo ruolo di professore. Anche laddove, come nell'articolo articolo sub 3, vengono riportati particolari di natura intima sul tipo di rapporti sessuali intercorsi tra la parte e la denunciante, non si ravvisa la eccedenza nel trattamento, dal momento che dall'articolo si evince che il riferimento è funzionale ad


esporre la tipologia di atti sessuali che secondo la denunciante sarebbero stati non consensuali; k) sempre sotto il profilo della rilevanza, in base alle linee guida, la valutazione di tale requisito è strettamente legata alla data cui risalgono i dati. Nel caso in esame, occorre considerare che si tratta di vicende recenti, in quanto inerenti a fatti accaduti tra giugno e dicembre 2017; l) occorre poi considerare il contesto in cui sono stati pubblicati i dati, così come previsto dal punto 11 delle linee guida, che è per l'appunto inquadrabile nell'ambito dell'esercizio dell'attività giornalistica, trattandosi di circostanza considerata nelle Linee Guida come rilevante di per sé ai fini del bilanciamento tra gli interessi contrapposti. Invero il primo articolo è uscito sul "D.M.", che è un quotidiano a tiratura nazionale; gli altri articoli sono stati pubblicati su testate giornalistiche studentesche quali lo S.D., N.S. Free Press, Her Campus. Sul punto il resistente non ha contestato la natura giornalistica della fonte delle notizie e quindi il loro inserimento nell'ambito di pubblicazioni con finalità informative, ma ha lamentato la propalazione delle stesse da fonti non autorevoli. Tuttavia, la maggiore o minore autorevolezza della testata non assume rilievo ai fini della valutazione da compiere sul bilanciamento dei contrapposti diritti, che, al contrario, presuppone è correlato all'esame dei citati criteri sopra indicati alla esattezza delle notizie, alla rilevanza e continenza, indipendentemente dalla reputazione di cui gode la singola testata. Peraltro, in base a quanto osservato nei punti precedenti, molti degli articoli in esame non sono esclusivamente focalizzati sull'esposizione dei dettagli, anche più


pruriginosi, delle dichiarazioni della studentessa che aveva presentato l'esposto o dei commenti di altri studenti, ma per l'appunto hanno dato conto anche della discussione nata nell'ambiente universitario sulla valutazione della condotta dell'università e sulle modalità con cui gestire procedimenti per condotte analoghe. Pertanto, è comunque ravvisabile una concreta finalità di informare la comunità di lettori di riferimento, anche soltanto quella locale degli studenti cui è destinata la pubblicazione, e di suscitare un dibattito sui temi trattati; m) infine, con riferimento al linguaggio utilizzato, come si è visto, è chiaramente evincibile in tutti gli articoli che si è in presenza di fatti e condotte attribuite al prof. C. sulla base delle dichiarazioni di terzi; non si rilevano, né sono specificamente indicati dal resistente, commenti di per sé offensivi, denigratori, o comunque di natura insinuante ed allusiva. In base ai formulati rilievi, non sussistono i presupposti per qualificare i contenuti di cui ai link sopra indicati in termini di "rant", né tanto meno per ritenere prevalente il diritto all'oblio invocato dal resistente, ritenendosi al contrario che sia ancora attuale e sia prevalente l'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti e che, conseguentemente, non sia fondata la domanda di rimozione degli Url in esame né quella, accolta dal Garante, di deindicizzazione degli stessi. 7. Le domande relative agli ulteriori URL Si tratta degli URL relativi a due articoli pubblicati sul NY Post nel 2018 e ad un articolo pubblicato sul N.S. Free Press sempre nel 2018 che, a seguito dell'iniziativa di x di citare in giudizio l'università N.S. per richiedere un ingente risarcimento monetario, hanno ripubblicato le notizie relative al contenuto delle accuse mosse al resistente, all'apertura dell'inchiesta da parte


dell'università ed alla chiusura a seguito delle dimissioni del professore. Poiché tali URL rimandano a contenuti del tutto similari a quelli esaminati in precedenza, si fa rinvio a tutte le considerazioni svolte nel paragrafo precedente. Inoltre, si rileva che tali URL sono stati oggetto di un ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. presentato da x presso il Tribunale di Milano e conclusosi con ordinanza di rigetto del 3.1.2020, confermata dal Tribunale in sede di reclamo con ordinanza del 8.6.2020 (cfr. doc. 65 e 66 fascicolo ricorrente). Ritiene questo giudicante di condividere le motivazioni espresse nei citati provvedimenti, sia in punto di valutazione delle censure del ricorrente sulla affermata diffamatorietà delle notizie, sia in punto di valutazione dell'invocato diritto all'oblio. 8. Le spese Tenuto conto della soccombenza di x sulla domanda svolta in via principale davanti al Garante e sulle domande riconvenzionali svolte nel presente giudizio, va disposta la sua condanna alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55 del 2014, senza riconoscimento dei compensi per l'istruttoria. In ragione dei motivi della presente pronuncia, della produzione da parte delle ricorrenti di documenti ulteriori rispetto a quelli depositati nel procedimento promosso da C. nei confronti del Garante, valutati ai fini della decisione (quali la corrispondenza proveniente dall'università N.S. e gli atti inerenti al giudizio promosso da C. nei confronti della citata università), appare equo disporre la integrale compensazione delle spese di lite nei rapporti tra le società ricorrenti e il Garante. P.Q.M.


Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, in riforma del Provv. n. 139 del 2019 adottato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in data 12 giugno 2019, rigetta il ricorso proposto da x; b) compensa le spese di lite nei rapporti tra le società ricorrenti e il Garante per la protezione dei dati personali; c) rigetta le altre domande svolte da x nei confronti delle ricorrenti; d) condanna x al pagamento, in favore delle società ricorrenti, delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro5.534,00, oltre spese generali al 15%, i.v.a.(se non detraibile) e c.p.a. come per legge; e) visto l'art. 429 c.p.c., indica in giorni 60 il termine di deposito per la motivazione. Così deciso in Milano, il 10 novembre 2021. Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2022.


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