studio di consulenza tributaria e legale
Rag. Giuseppe Pirola Rag. Sergio Pennuto Dott. Roberto Zei Rag. Eldo Menchinella Dott. Mario Morettini Dott. Leonello Schinasi Rag. Tobia Angeloni Dott. Massimo Cremona Rag. Domenico Coldani Dott. Franco Barro Dott. Nicola Antoniozzi Dott. Pier Luca Mazza Dott. Luciano Patelli Dott. Piermauro Carabellese Dott. Gianni Colucci Dott. Marcello Romano Dott. Luca Barbera Avv. Andrea Gottardo Dott. Lorenzo Banfi Dott. Marco de Ruvo Avv. Prof. Gaetano Arnò
Dott. Massimo Di Terlizzi Dott. Giorgio De Pace Dott. Franco Boga Dott. Federico Grigoli Dott. Paolo Besio Dott. Nicola Broggi Dott. Andrea Cagnani Avv. Antonello Corrado Avv. Donatella Cungi Dott. Alessandro Mikla Avv. Roberto Padova Avv. Andrea Russo Dott. Paolo Tognolo Dott. Stefano Tronconi Dott. Fabrizio Acerbis Dott. Flaviano Maria Ciarla Avv. Fabrizio Pietrosanti Dott. Maura Bergamaschi Avv. Gabriele Bricchi Dott. Giuseppe Cagliero Avv. Giorgio Cherubini
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Avv. Giovanna Giannelli Avv. Claudio Giordano Avv. Giovanna Ianni Dott. Valentino Guarini Avv. Piero Marchelli Dott. Marco Meulepas Dott. Luca Occhetta Dott. Mara Palacino Dott. Elena Robicci Dott. Andrea Vagliè Dott. Claudio Valz Dott. Federico Venturi Dott. Marco Vianello
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Milano, 15 maggio 2002
CIRCOLARE CLIENTI N. 13/2002
OGGETTO: RECENTI ORIENTAMENTI SUL CONCETTO DI STABILE ORGANIZZAZIONE
Recenti orientamenti sul concetto di stabile organizzazione La Corte di Cassazione, di recente intervenuta nella controversia in cui è coinvolta la multinazionale del tabacco Philip Morris, ha affermato una serie di importanti principi inerenti la verifica dell’esistenza o meno in Italia di una stabile organizzazione di un soggetto non residente. Dalle sentenze pronunciate1 emergono principi di carattere generale che potrebbero essere ritenuti applicabili, quindi, non solo al caso di specie. In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che: 1. E’ pacifico che la nozione di stabile organizzazione vada riscontrata nel modello OCSE e nel Commentario allo stesso. 2. Non si dubita circa la possibile attribuzione del ruolo di stabile organizzazione ad una società avente personalità giuridica. 1
Cfr. sentenze della Corte di Cassazione, Sezione tributaria, nn. 3367/02, 3368/02 e 3369/02 del 20 dicembre 2001, pubblicate in data 7 marzo 2002. 20124 Milano - Via Vittor Pisani, 16 - Tel. (39) 02 669951 - Fax (39) 02 6691800 - (39) 02 66995280 - c.f. / p. iva 06946520159 00154 Roma - Largo Angelo Fochetti, 28 - Tel. (39) 06 570281 - Fax (39) 06 570282600 10129 Torino - Corso Montevecchio, 39 - Tel . (39) 011 5743611 - Fax (39) 011 5627062 35137 Padova - Largo Europa, 16 - Tel. (39) 049 8246811 - Fax (39) 049 8246850 40122 Bologna - Via delle Lame, 111 - Tel. (39) 051 526711 - Fax (39) 051 6493432 25125 Brescia - Via Cefalonia, 70 - Tel. (39) 030 2219611 - Fax (39) 030 2427641 80121 Napoli - Piazza dei Martiri,30 - Tel. (39) 081 2451918 - Fax (39) 081 2451200 37122 Verona - C.so Porta Nuova, 127 - Tel. (39) 045 8015626 - Fax (39) 045 8015627 43100 Parma - Piazzale Jacopo San Vitale, 11 - Tel. (39) 0521 508464 - Fax (39) 0521 508677 e-mail address: <nome>.<cognome>@studiopirola.com * admitted in England and Wales ** admitted in Rhode Island, U.S.A. I:\UStudi\Comune\CIRCOLARI DEFINITIVE U.S\Esterne\2002\n. 13 Principi della stabile organizzazione.doc
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3. Il modello di stabile organizzazione delineato dalla Convenzione OCSE non può essere applicato sic et simpliciter in materia di I.V.A (in tale ambito, è necessario l’impiego congiunto di risorse umane e materiali); inoltre, non è utilizzabile il concetto di stabile organizzazione personale in materia di I.V.A. 4. Il fenomeno delle stabili organizzazioni occulte trova un più favorevole terreno all’interno di gruppi multinazionali, ove la strategia unitaria del gruppo può assumere forme di utilizzo delle controllate così penetranti da farle diventare, pur essendo soggetti autonomi, strutture di gestione dell’impresa esercitate da altre società. Una società di capitali con sede in Italia può, quindi, assumere il ruolo di stabile organizzazione (plurima) di più società estere appartenenti allo stesso gruppo. 5. Non necessariamente la stabile organizzazione deve essere produttiva di reddito, ovvero dotata di autonomia gestionale o contabile. 6. L’indagine per accertare la presenza della stabile organizzazione deve riguardare l’attività compiuta dalla struttura al di fuori del proprio “ordinary business”, assumendo, altresì, rilevanza l’esercizio di attività estranee all’oggetto sociale per le quali non è stato conferito un formale mandato. 7. L’attività di controllo, in alcune fattispecie, non può essere meramente ausiliaria, essendo strettamente funzionale alla produzione del reddito. 8. La sostanza prevale sulla forma (l’accertamento dei requisiti di stabile organizzazione, ivi compreso quello di dipendenza e di capacità di conclusione dei contratti, deve essere condotto non solo sul piano formale ma anche, e soprattutto, su quello sostanziale). Più in dettaglio, sviluppando il concetto di prevalenza della sostanza sulla forma, la Corte di Cassazione ha richiamato: a) in materia di stabile organizzazione “ personale”: - il concetto di “conclusione di contratti”, quale mutuato dalla realtà economica che ricomprende anche le trattative; nel merito, il potere di concludere contratti in nome dell’impresa comprende anche tutte quelle attività che abbiano contribuito alla conclusione dei medesimi; -
il concetto di “dipendenza” : “ importante criterio che contraddistingue la struttura dipendente è la non assunzione, da parte della stessa, del rischio imprenditoriale per le attività esercitate nell’interesse dell’impresa”.
b) in materia di stabile organizzazione “materiale”: - l’attività di after sale, nonché le possibili connessioni della stessa a una stabile organizzazione; in particolare, come disposto dal Commentario all’art. 5 del modello OCSE (punto 25), l’attività di after sale posta in essere in modo significativo ed essenziale, e non meramente ausiliario, qualifica la stabile organizzazione.