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Principi fondamentali
Art. 52
(1) Il Presidente della Provincia9 ha la rappresentanza della Provincia. (2) Adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell’interesse delle popolazioni di due o più comuni. (3) Il Presidente della Provincia9 determina la ripartizione degli affari fra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel “Bollettino Ufficiale” della Regione. (4) Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano la Provincia.
Art. 53
(1) Il Presidente della Provincia9 emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta.
Art. 54
(1) Alla Giunta provinciale spetta: 1. la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; 2. la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l’ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle Province; 3. l’attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale; 4. l’amministrazione del patrimonio della Provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici; 5. la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l’obbligo di sceglierli, nella Provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all’organo più rappresentativo dell’ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti; 6. le altre attribuzioni demandate alla Provincia dal presente Statuto o da altre leggi della Repubblica o della Regione; 7. l’adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del Consiglio da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.
TITOLO III Approvazione, promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali
Art. 55
(1) I disegni di legge approvati dal Consiglio regionale o da quello provinciale sono comunicati al Commissario del Governo in Trento, se trattasi della Regione o della Provincia di Trento, e al Commissario del Governo in Bolzano, se trattasi della Provincia di Bolzano. I disegni di legge sono promulgati trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non li rinvii rispettivamente al Consiglio regionale od a quello provinciale col rilievo che eccedono le rispettive competenze o contrastano con gli interessi nazionali o con quelli di una delle due Province nella regione. (2) Ove il Consiglio regionale o quello provinciale li approvi nuovamente a maggioranza assoluta dei suoi componenti sono promulgati, se, entro quindici giorni dalla comunicazione, il Governo non promuove la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito, per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio la Corte decide di chi sia la competenza. (3) Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale o da quello provinciale a maggioranza assoluta dei componenti rispettivi, la promulgazione e l’entrata in vigore, se il Governo consente, non sono subordinate ai termini indicati. (4) Le leggi regionali e quelle provinciali sono promulgate rispettivamente dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provincia9 e sono vistate dal Commissario del Governo competente.
Art. 56
(1) Qualora una proposta di legge sia ritenuta lesiva della parità dei diritti fra i cittadini dei diversi gruppi linguistici o delle caratteristiche etniche e culturali dei gruppi stessi, la maggioranza dei consiglieri di un gruppo linguistico nel Consiglio regionale o in quello provinciale di Bolzano può chiedere che si voti per gruppi linguistici.
(2) Nel caso che la richiesta di votazione separata non sia accolta, ovvero qualora la proposta di legge sia approvata nonostante il voto contrario dei due terzi dei componenti il gruppo linguistico che ha formulato la richiesta, la maggioranza del gruppo stesso può impugnare la legge dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, per i motivi di cui al precedente comma. (3) Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Art. 57
(1) Le leggi regionali e provinciali ed i regolamenti regionali e provinciali sono pubblicati nel “Bollettino Ufficiale” della Regione, nei testi italiano e tedesco, ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo diversa disposizione della legge. (2) In caso di dubbi l’interpretazione della norma ha luogo sulla base del testo italiano. (3) Copia del “Bollettino Ufficiale” è inviata al Commissario del Governo.
Art. 58
(1) Nel “Bollettino Ufficiale” della Regione sono altresì pubblicati in lingua tedesca le leggi ed i decreti della Repubblica che interessano la regione, ferma la loro entrata in vigore.
Art. 59
(1) Le leggi approvate dai Consigli regionali e provinciali ed i regolamenti emanati dalla Giunta regionale e da quelle provinciali debbono essere pubblicati, per notizia, in una sezione apposita della Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Art. 60
(1) Con legge regionale sono regolati l’esercizio dell’iniziativa popolare e il referendum per le leggi regionali.43
TITOLO IV Enti locali
Art. 61
(1) Nell’ordinamento degli enti pubblici locali sono stabilite le norme atte ad assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nei riguardi della costituzione degli organi degli enti stessi. (2) Nei comuni della Provincia di Bolzano ciascun gruppo linguistico ha diritto di essere rappresentato nella Giunta municipale se nel Consiglio comunale vi siano almeno due consiglieri appartenenti al gruppo stesso.
Art. 62
(1) Le norme sulla composizione degli organi collegiali dagli enti pubblici locali in Provincia di Bolzano garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.44 (2) Negli enti pubblici di rilevanza provinciale nei quali sono previsti due vice presidenti, questi devono appartenere a gruppi linguistici diversi da quello a cui appartiene il Presidente.45 (3) Negli enti locali intermedi dei quali fanno parte comuni in cui la maggioranza della popolazione appartiene al gruppo linguistico ladino, la carica di vice presidente è ricoperta da persona appartenente a questo gruppo linguistico, salvo che un appartenente a tale gruppo ricopra nel medesimo ente la carica di Presidente.
Art. 63
(1) Per l’esercizio del diritto elettorale attivo nelle elezioni dei Consigli comunali della Provincia Bolzano si applicano le disposizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 25.
Art. 64
(1) Spetta allo Stato la disciplina dell’organizzazione e del funzionamento degli enti pubblici che svolgono la loro attività anche al di fuori del territorio della Regione.
Art. 65
(1) L’ordinamento del personale dei Comuni è regolato dai Comuni stessi, salva l’osservanza dei principi generali che potranno essere stabiliti da una legge regionale.
TITOLO V Demanio e patrimonio della Regione e delle Province
Art. 66
(1) Le strade, le autostrade, le strade ferrate e gli acquedotti che