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Brexit: nuove regole per l’import export
l’Accordo rende più semplici per le imprese i cui prodotti rispettano completamente le regole sull’origine delle merci
Agennaio 2020 il Regno Unito è uscito dall’Unione Europea e dopo un lungo negoziato, lo scorso 24 dicembre, UK e UE sono arrivati al cosiddetto “Trade and Cooperation Agreement”, ovvero l’accordo di recesso che regola i rapporti a partire dal 1° gennaio 2021 e che resterà in vigore, provvisoriamente, fino al 28 febbraio 2021. Nell’Accordo sono stati definiti i punti della cooperazione in termini di scambi di merci e servizi, investimenti, concorrenza, aiuti di Stato, trasparenza fiscale, trasporti aerei e stradali, energia e sostenibilità, pesca, protezione dei dati e coordinamento in materia di sicurezza sociale. Caso diverso riguarda gli scambi con l’Irlanda del Nord, in particolare in relazione alla frontiera con l’Eire (Paese membro): i soggetti che effettuano cessioni di beni (comprese quelle intracomunitarie) o acquisti intracomunitari di beni verso l’Irlanda del Nord dovranno essere identificati ai fini IVA con il codice “XI”.
Vediamo dunque cosa cambia dal punto di vista doganale: a fronte della Brexit, il Regno Unito a partire dal 1° gennaio 2021 non fa più parte del mercato unico, l’UK lascia l’unione doganale dell’UE che prevede l’applicazione della stessa tariffa doganale insieme a tutte le politiche dell’Unione Europea e agli accordi internazionali. Questo significa che d’ora in poi non ci sarà più libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali tra il Regno Unito e l’Unione Europea. Tuttavia l’Accordo sottoscritto a dicembre, con cui è stato scongiurato il tanto temuto “no deal”, va a mitigare le conseguenze dell’uscita dell’UK dall’Unione Europea, rispetto ad una Brexit senza accordo.
Ci sarà l’obbligo di assolvere le procedure doganali, ma l’Accordo rende più semplici per le imprese i cui prodotti rispettano completamente le regole sull’origine delle merci previste dall’Accordo stesso.
In particolare non si applicheranno dazi e contingenti per le merci oggetto di scambi commerciali tra Regno Unito e i Paesi dell’Unione Europea a patto che:
• la merce esportata soddisfi i requisiti per ottenere l’origine UE;
• la merce esportata venga spedita direttamente in UK;
• l’esportatore fornisca una valida attestazione di origine all’importatore UK.
In maniera speculare, per vedere l’applicazione del dazio alle importazioni di merce con origine UK, l’esportatore dovrà indicare un numero identificativo previsto dalle regole UK (codice EORI). L’attestazione di origine prevista dall’accordo:
• deve essere compilata dall’esportatore del bene che è responsabile della sua correttezza e delle informazioni fornite;
• può essere resa su una fattura o su qualsiasi altro documento che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l’identificazione;
• è valida per 12 mesi dalla data in cui viene rilasciata;
• può applicarsi a sia ad un’unica spedizione di uno o più prodotti importati che a spedizioni multiple di prodotti identici importati entro il periodo specificato nell’attestazione di origine, che quindi non deve superare i 12 mesi;
• può essere resa nelle lingue di tutti i Paesi dell’UE.
Per quanto riguarda il trasporto di merci su strada tra l’Unione europea e il Regno Unito e viceversa, l’Accordo prevede:
• un accesso illimitato per i trasporti da punto a punto e garantisce il diritto di transito nei rispettivi territori delle parti;
• la possibilità di eseguire fino a 2 operazioni extra all’interno del territorio dell’altra parte.