RESPONSABILITÀ DERIVANTI DALLA MANCATA PREVENZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI E DEGLI UTENTI
NORME PRESCRITTIVE NORME SANZIONATORIE GENERALI • Cos%tuzione Italiana (ar1.32 e 35) • Codice Civile (art.2087) SPECIFICHE Ø Linee Guida 05.05.2000 (Linee Guida per la prevenzione e controllo legionellosi; Ø Linee Guida 13.01.2005 Indicazione ai laboratori con aHvità di diagnosi Microbiologica e controllo ambientale della legionellosi; Ø Linee Guida 13.01.2005 Indicazione sulla legionellosi per gestori di stru1ure turis%coriceHve e termali; Ø Linee guida del 5/10/2006 per la definizione di protocolli tecnici di manutenzione degli impian% di clima%zzazione. Ø D.Lvo 81/2008 Ø Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi - Approvate in Conferenza StatoRegioni nella seduta del 7 maggio 2015 Ø D.G.R. n.920 del 06.05.2015 Indirizzi opera%vi per la prevenzione e il controllo della legionellosi nelle stru1ure turis%co-riceHve e ad uso colleHvo
GENERALI • Codice Penale ar1. 589, 590 e art. 650 SPECIFICHE • D.Lvo 81/2008 ss.mm.ii.
• valutare il rischio di tale agente patogeno redigendo il rela%vo documento di valutazione ; • applicare i principi di buona prassi microbiologica; • ado1are, in relazione ai rischi accerta%, le misure proteDve e prevenEve ada1andole alle par%colarità delle situazioni lavora%ve. (ar%colo 17, comma primo, del d.lgs. 81/2008)
• Dotarsi del registro degli intervenE sugli impianE; • MeIere a disposizione degli organi ispeDvi la documentazione di quanto abbiamo deIo in precedenza
Ø Linee Guida 05.05.2000 (Linee Guida per la prevenzione e controllo legionellosi); Ø Linee Guida 13.01.2005 Indicazione ai laboratori con aHvità di diagnosi Microbiologica e controllo ambientale della legionellosi; Ø L.G. 13.01.2005 Indicazione sulla legionellosi per gestori di stru1ure turis%co-riceHve e termali; Ø Linee guida del 5/10/2006 per la definizione di protocolli tecnici di manutenzione degli impian% di clima%zzazione. Ø Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi - Approvate in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 7 maggio 2015 Ø D.G.R. n.920 del 06.05.2015 Indirizzi opera%vi per la prevenzione e il controllo della legionellosi nelle stru1ure turis%co-riceHve e ad uso colleHvo
Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a 3 mesi o con la multa fino a € 309
Chiunque cagiona per colpa [c.p. 43] la morte di una persona è punita con la reclusione da 6 mesi a 5 anni.
Ăˆ colposo, o contro l intenzione, quando l evento, anche se preveduto, non è voluto dal sogge1o e si veriďŹ ca a causa di negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di
leggi, regolamenE, ordini
Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giusEzia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il faIo non cosEtuisce un più grave reato, con l'arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda fino a 206 €
Non assolvere agli obblighi della V.R. da agenE patogeni e non adoIare, le misure proteDve e prevenEve ada1andole alle par%colaritĂ delle situazioni lavora%ve comporta la contravvenzione prevista dall ar%colo 282 che punisce il datore di lavoro e i Dirigen% con l arresto da tre a sei mesi o con l ammenda da â‚Ź 2.500 a â‚Ź 6.400
possibili azioni di risarcimento per danno biologico (ex art. 2043 cod. civ.) e per danno morale (ex art. 2059 cod. civ.)