Dott. Roberto Rizzi Dipartimento di Prevenzione ASL TA

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RESPONSABILITÀ DERIVANTI DALLA MANCATA PREVENZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI E DEGLI UTENTI


NORME PRESCRITTIVE NORME SANZIONATORIE GENERALI •  Cos%tuzione Italiana (ar1.32 e 35) •  Codice Civile (art.2087) SPECIFICHE Ø  Linee Guida 05.05.2000 (Linee Guida per la prevenzione e controllo legionellosi; Ø  Linee Guida 13.01.2005 Indicazione ai laboratori con aHvità di diagnosi Microbiologica e controllo ambientale della legionellosi; Ø  Linee Guida 13.01.2005 Indicazione sulla legionellosi per gestori di stru1ure turis%coriceHve e termali; Ø  Linee guida del 5/10/2006 per la definizione di protocolli tecnici di manutenzione degli impian% di clima%zzazione. Ø  D.Lvo 81/2008 Ø  Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi - Approvate in Conferenza StatoRegioni nella seduta del 7 maggio 2015 Ø  D.G.R. n.920 del 06.05.2015 Indirizzi opera%vi per la prevenzione e il controllo della legionellosi nelle stru1ure turis%co-riceHve e ad uso colleHvo

GENERALI •  Codice Penale ar1. 589, 590 e art. 650 SPECIFICHE •  D.Lvo 81/2008 ss.mm.ii.












• valutare il rischio di tale agente patogeno redigendo il rela%vo documento di valutazione ; • applicare i principi di buona prassi microbiologica; • ado1are, in relazione ai rischi accerta%, le misure proteDve e prevenEve ada1andole alle par%colarità delle situazioni lavora%ve. (ar%colo 17, comma primo, del d.lgs. 81/2008)


• Dotarsi del registro degli intervenE sugli impianE; • MeIere a disposizione degli organi ispeDvi la documentazione di quanto abbiamo deIo in precedenza



Ø  Linee Guida 05.05.2000 (Linee Guida per la prevenzione e controllo legionellosi); Ø  Linee Guida 13.01.2005 Indicazione ai laboratori con aHvità di diagnosi Microbiologica e controllo ambientale della legionellosi; Ø  L.G. 13.01.2005 Indicazione sulla legionellosi per gestori di stru1ure turis%co-riceHve e termali; Ø  Linee guida del 5/10/2006 per la definizione di protocolli tecnici di manutenzione degli impian% di clima%zzazione. Ø  Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi - Approvate in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 7 maggio 2015 Ø  D.G.R. n.920 del 06.05.2015 Indirizzi opera%vi per la prevenzione e il controllo della legionellosi nelle stru1ure turis%co-riceHve e ad uso colleHvo



Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a 3 mesi o con la multa fino a € 309


Chiunque cagiona per colpa [c.p. 43] la morte di una persona è punita con la reclusione da 6 mesi a 5 anni.


Ăˆ colposo, o contro l intenzione, quando l evento, anche se preveduto, non è voluto dal sogge1o e si veriďŹ ca a causa di negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di

leggi, regolamenE, ordini


Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giusEzia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il faIo non cosEtuisce un più grave reato, con l'arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda fino a 206 €



Non assolvere agli obblighi della V.R. da agenE patogeni e non adoIare, le misure proteDve e prevenEve ada1andole alle par%colaritĂ delle situazioni lavora%ve comporta la contravvenzione prevista dall ar%colo 282 che punisce il datore di lavoro e i Dirigen% con l arresto da tre a sei mesi o con l ammenda da â‚Ź 2.500 a â‚Ź 6.400


possibili azioni di risarcimento per danno biologico (ex art. 2043 cod. civ.) e per danno morale (ex art. 2059 cod. civ.)



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