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Il problema dei giochi a gettone o moneta nello spettacolo viaggiante
Tra gli Associati giungono richieste di informazioni circa la regolarizzazione delle attrazioni a gettone o moneta dello spettacolo viaggiante, ormai tutte inserite dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli nell’art. 110, comma 7 del TULPS. Ecco qualche informazione, in attesa di nuove indicazioni da ADM.
di Maurizio Crisanti
IL TEMA:
L’Agenzia delle Dogane e Monopoli vuole censire, per poi tassare, ogni gioco attivabile a gettone o moneta presente in Italia. Sono state aggiornate le definizioni di cui all’art. 110, comma 7 del TULPS, che ora includono ogni tipo di gioco esistente, anche quelli presenti nell’Elenco delle attrazioni che, in quanto tali, sono più “giostre” che giochi automatici.
L’Amministrazione dei Monopoli ha emanato alcuni decreti direttoriali e circolari che dispongono che entro il 31 dicembre 2021 tutti gli apparecchi vengano registrati, dai bigliardini alle microguide, dalle Redemption ai videogiochi, ai pugnometri, calciometri e le “Piccole attrazioni a funzionamento semplice”. Si tratta di decine di migliaia di apparecchi, un certo numero dei quali gestiti con licenza di spettacolo viaggiante.
Le multe per chi non adempie sono salate e i sequestri sono dietro l’angolo.
ASPETTI NORMATIVI E DIFFICOLTÀ OPERATIVE:
L’ANESV fa parte del coordinamento delle associazioni dell’Automatico ed ha segnalato ufficialmente alla direzione generale di ADM che:
1) Lo spettacolo viaggiante svolge un’attività della quale il legislatore ha riconosciuto la “funzione sociale”, all’art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 337, proprio per evidenziare l’importanza di questa for-
ma di spettacolo popolare e svago nelle feste cittadine e le qualità di un’attività rivolta a famiglie e bambini. Il mondo delle giostre è del tutto estraneo a fenomeni che destano allarme sociale, relativo a ben altre tipologie di giochi, che portano alla ludopatia e necessitano di attenta vigilanza da parte dell’amministrazione competente. Non a caso le attività di spettacolo viaggiante sono autorizzate dai comuni con licenza di cui all’art. 69 TULPS, per attività di spettacolo, e non 86 TULPS, come i pubblici esercizi e le “sale giochi”.
2) Riguardo alle attrazioni di cui all’elenco di cui all’art. 4 della l. 18 marzo 1968 n. 337, siano esse presidiate da operatore o a funzionamento automatico a gettone o moneta, di cui all’elenco di cui all’art. 4 della l. 18 marzo 1968 n. 337, esse sono esonerate per legge dall’Imposta sugli intrattenimenti, in quanto comprese nella Tabella C, allegata al DPR n. 633/1972, e quindi dai conseguenti adempimenti, quali verifiche di conformità, registrazioni ecc.
3) Tale assetto normativo è confermato dall’art. 22, comma 5, della l. 289 del 27/12/2002, che dispone “Resta ferma la disciplina dello spettacolo viaggiante in relazione alle attrazioni gioco al gettone azionato a mano, gioco al gettone azionato a ruspe, pesca verticale di abilità, inseriti nell’elenco istituto ai sensi dell’articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, di cui al decreto interministeriale del Ministero dell’interno e del Ministero del turismo e dello spettacolo del 10 aprile 1991, e successive modificazioni che risultino già installati al 31 dicembre 2002, nelle attività dello spettacolo viaggiante di cui alla citata legge n. 337 del 1968”. Pertanto tutte le altre tipologie di apparecchi - quali a titolo esemplificativo calciometri, pugnometri, soggetti a dondolo, calcio-balilla, e tanto altro - sono estranee ad una disciplina relativa all’Imposta sugli intrattenimenti emanata da ADM, dalla cui imposizione sono escluse per legge.
4) Sarebbero in ogni caso molteplici le problematiche che emergerebbero dal dover censire attrazioni non soggette ad Imposta sugli intrattenimenti, che vengono spesso trasferite da luna park a luna park anche 30 volte l’anno e non possono rispettare specifici distanziamenti. Sono infatti in produzione ed esercizio su carrello, gruppi di apparecchi automatici collocati in serie, da 6 o 10 su due file, per evidenti motivi di trasporto e di abbattimento dei costi relativi al corrispettivo per l’occupazione del suolo pubblico. Queste non possono occupare singolarmente 2 mq ciascuna perché nei padiglioni questo spazio non c’è.
5) Altra problematica sarebbe quella relativa a costi, tempi e vantaggi della “verifica di conformità”, su apparecchi spesso di modico valore o privi di allacciamento elettrico, in quanto dall’assegnazione di un RFID non potrebbe derivare l’obbligo del versamento dell’ISI. Pensare ad esempio ad una verifica di conformità del bigliardino calcio balilla, presente in centinaia di migliaia di esemplari installati in oratori, scuole e centri di socializzazione, composto da assi di legno e componenti in vetro, plastica e metallo, senza alcun dispositivo elettrico, appare evidentemente lontana dagli obiettivi di contrasto al gioco non conforme alle regole TULPS.
6) La procedura individuata con il decreto direttoriale del 1 giugno è, quanto meno nel caso dei giochi dello spettacolo viaggiante, non rispondete al principio costituzionale della economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, in quanto gli stessi giochi, di modico valore, sono soggetti ad assegnazione del codice identificativo ai sensi del DM 18 maggio 2007.
Come ANESV è stato richiesto da tempo che sia nuovamente verificata la applicabilità del decreto direttoriale 273612 dell’1/06/2021 rispetto alla disciplina fiscale delle attività di spettacolo viaggiante. In subordine l’Associazione ha richiesto la proroga di un anno dei termini del provvedimento, che proibisce l’esercizio delle attrazioni a gettone o moneta non censite entro il prossimo 31 dicembre, per avere il tempo di intervenire sulla normativa.