6 minute read

Lo Spettacolo Viaggiante n- 5-6 2022

Nella serata dello scorso 10 giugno è stata diffusa la Determinazione Direttoriale prot. n. 250263/RU che regolamenta le attività di spettacolo viaggiante ai fini della loro regolarizzazione presso l’Agenzia delle Dogane e Monopoli.

Prima le buone notizie, tutte ottenute grazie all’attività dell’Associazione, con la indispensabile collaborazione della Direzione Generale per lo Spettacolo:

1) gli esercenti hanno un anno di tempo, fino al 30 giugno 2023, per la registrazione dei giochi sul portale di ADM, anziché sei mesi, come era previsto nella bozza di provvedimento.

2) La seconda buona notizia è che è stata accolta la richiesta di evitare di dover segnalare ogni volta il trasferimento dei giochi da una piazza all’altra, visto il carattere itinerante di molte attività.

3) La terza buona notizia è che è stata concessa allo spettacolo viaggiante la possibilità di regolarizzare apparecchi non ancora dotati di nulla osta di esercizio, obbligatorio da anni. Questo permetterà di non dover rottamare migliaia di pesche verticali e altri giochi.

I punti principali della Determinazione Direttoriale

Anche gli apparecchi automatici dello spettacolo viaggiante sono soggetti all’Imposta sugli Intrattenimenti

Pesche verticali di abilità, “trapani”e “forbici” che non erogano ticket, videogiochi e simulatori automatici.

Gli apparecchi elettromeccanici che erogano premi di modico valore, nonché i simulatori e gli apparecchi muniti di monitor e scheda di gioco basati sulla sola abilità privi di nulla osta e già installati alla data del 1° luglio 2022 nelle attività di spettacolo viaggiante, se conformi alla normativa e alle regole tecniche vigenti, sono inquadrati rispettivamente tra gli apparecchi comma 7 a) (Pesche verticali di abilità, “trapani”, “forbici” ecc.) e gli apparecchi comma 7 c) (videogiochi e simulatori a funzionamento automatico) del T.U.L.P.S. I gestori degli apparecchi devono presentare, entro il 30 giugno 2023, apposita richiesta a ADM per il rilascio di un’autorizzazione per la messa in esercizio e del dispositivo di identificazione elettronica, autocertificando la conformità dell’apparecchio alle regole tecniche vigenti, le caratteristiche dell’apparecchio e dei giochi contenuti, nonché la dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità (lucchetti ecc.). Nella richiesta deve essere dichiarato espressamente che l’apparecchio è utilizzato nell’ambito delle attività di spettacolo viaggiante. Entro il 31 dicembre 2024 gli apparecchi devono comunque essere sottoposti a verifica tecnica.

Apparecchi con tagliandi (Ticket Redemption), Pugnometro, Calciometro ecc.

I gestori degli apparecchi della tipologia 7c-bis (apparecchi che erogano tagliandi, Ticket Redemption) e 7 c-ter (apparecchi a tempo, come pugnometro, calciomentro…) devono presentare entro il 30 giugno 2023, una richiesta in via telematica ad ADM per il rilascio dell’autorizzazione (NOE) e del dispositivo di identificazione elettronica da applicare sull’apparecchio.

Nella richiesta devono essere autocertificate la conformità dell’apparecchio alle regole tecniche vigenti, le caratteristiche dell’apparecchio e dei giochi, nonché la dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità (si può trattare di lucchetti ecc.). Nella richiesta deve essere dichiarato espressamente che l’apparecchio è utilizzato nell’ambito delle attività di spettacolo viaggiante. È previsto che entro il 2023 le Ticket Redemption vengano verificate da un Ente abilitato. Per gli apparecchi che non erogano tagliandi il termine della verifica è invece previsto per la fine del 2024, ma potrebbero intervenire nel frattempo modifiche legislative che potrebbero attenuare o eliminare questo obbligo.

Padiglioni da Trattenimento

Nei Padiglioni da Trattenimento possono essere installati esclusivamente gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S., nonché gli apparecchi “gioco al gettone azionato a mano, gioco al gettone azionato da ruspe, pesca verticale di abilità”, già installati al 31 dicembre 2002.

eSport

Qualsiasi tipo di apparecchio che consente il gioco senza vincita in denaro non conforme alle regole tecniche di cui alla DRTEC installato al 1° luglio 2022 all’interno dei padiglioni e delle sale trattenimento dovrà essere dotato di titolo autorizzatorio entro e non oltre il 30 giugno 2023 o, qualora non possibile, essere disinstallato. Rientrano in tale regime provvisorio anche i dispositivi (PC) delle sale LAN e degli eventi di sport virtuali, i quali devono consentire esclusivamente il collegamento a piattaforme on line, destinate unicamente al gioco senza vincita in denaro.

In sede di prima attuazione, e considerata la riconducibilità di alcune attrazioni dello spettacolo viaggiante definite generalmente videogiochi ed attualmente in uso in sale gioco, la nuova disciplina si applica a tutti i padiglioni o sale trattenimento in possesso di detta autorizzazione al 1 luglio 2022 o che, comunque, abbiano presentato alle competenti amministrazioni comunali istanza di rilascio dell’autorizzazione allo spettacolo viaggiante entro il suddetto 1° luglio, qualora non abbiano ricevuto esplicito diniego da parte dell’ente locale competente.

Gioco al gettone azionato a mano da Ruspe e pesche verticali ante 2003

Come noto, le ruspe non sono inquadrabili nelle tipologie di apparecchi di cui al comma 7 dell’art. 110 del TULPS. È fatta salva la disciplina precedente per il “gioco al gettone azionato a mano, gioco al gettone azionato da ruspe, pesca verticale di abilità”, già installate al 31 dicembre 2002.

La classificazione dei giochi secondo l’art. 110, comma 7 del TULPS

comma 7 lett. a): apparecchio di tipo elettromeccanico, privo di monitor, attraverso il quale il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabile unicamente con l’introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuisce, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, il premio, consistente in prodotti di piccola oggettistica, non convertibile in denaro o scambiabile con premi di diversa specie, il cui valore non è superiore a venti volte il costo della partita (es. gru o pesche di abilità)

comma 7, lett. c): apparecchio basato sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuisce premio, per il quale la durata della partita può variare in relazione all’abilità del giocatore (es. videogiochi)

comma 7, lett. c bis): apparecchio meccanico o elettromeccanico differente dagli apparecchi di cui ai punti precedenti, attivabile con moneta, gettone o con altri strumenti elettronici di pagamento e che può distribuire tagliandi direttamente, durante o immediatamente dopo la conclusione della partita (es. Ticket Redemption, Pugnometri)

comma 7, lett. c ter): apparecchio meccanico o elettromeccanico, per il quale l’accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo (biliardi senza gettoniera, freccette ecc.).

This article is from: