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di lavoro
Riguarda anche le attività che rappresentiamo il decreto ministeriale del 2 settembre 2021, in vigore dal 4 ottobre scorso che individua i “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio”.
Queste le principali novità:
Obbligo della predisposizione di un Piano di Emergenza
Il datore di lavoro è tenuto a predisporre un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio quando: nel luogo di lavoro sono occupati almeno 10 lavoratori; nei luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone indipendentemente dal numero di lavoratori; luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, tra i quali i “Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq”.
Il decreto prevede, all’art. 2 che “3. Nel piano di emergenza sono, altresì, riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all’art. 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
4. Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi indicati al comma 2, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure sono riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all’art. 29, comma 5[5], del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.Anche nel caso in cui l’attività non rientri esplicitamente nella casistica suddetta, il datore di lavoro è obbligato in ogni caso ad comunque obbligato ad adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio che devono essere riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate”.
Dunque anche per gli ambienti di lavoro che non rientrano nei casi sopra elencati, il datore di lavoro deve adottare misure organizzative e gestionali da attivare in caso di incendio, riportandole nel documento di valutazione dei rischi o in un documento che segue le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale del 30/11/21012.
Formazione antincendio:
Cosa fare con urgenza
Predisporre o aggiornare il documento di valutazione dei rischi e, se richiesto, predisporre o aggiornare il Piano di Emergenza ed Evacuazione inserendo gli elementi obbligatori previsti; verificare che gli addetti all’antincendio abbiano effettuato la formazione entro i cinque anni precedenti il 4/10/2022 o procedere quanto prima con l’aggiornamento; procedere con l’informazione e la formazione di tutti i lavoratori sui rischi incendio presenti presso l’attività, con le modalità previste dal decreto.
La formazione antincendio, una volta classificata in Alto, Medio e Basso rischio è ora organizzata su tre livelli: livello 1, livello 2 e livello 3. Il provvedimento introduce la conferma della possibilità di svolgere la parte teorica in modalità videoconferenza (FAD sincrona) e la prova pratica anche per le attività livello 1 e l’obbligo di aggiornamento quinquennale:
Attività di “livello 3”: è previsto un corso di formazione antincendio di 16 ore, con aggiornamento quinquennale di 8 ore.
Attività di “livello 2”: è previsto un corso di formazione di 8 ore, con aggiornamento quinquennale di 5 ore. Appartengono al Livello 2 anche i luoghi di lavoro di cui al D.P.R. 151/2011, tra i quali i “Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq”.
Attività di “livello 1”: è previsto un corso di formazione antincendio di 4 ore, con aggiornamento quinquennale di 2 ore.
Il decreto introduce definisce i contenuti minimi dei corsi per i vari livelli di rischio, i requisiti dei formatori e introduce l’obbligo di aggiornamento quinquennale, chiarendo che “Se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso”.
Idoneità tecnica degli addetti antincendio
Viene introdotto l’obbligo di ottenere l’attestato di idoneità tecnica, attraverso la formazione erogata dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, le attività di cui all’Allegato IV del decreto, tra le quali:
… omissis … attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 mq; alberghi con oltre 100 posti letto; campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone; locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;
… omissis …