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Spettacolo viaggiante: Tosap e Cosap soppresse fino al 31 dicembre

Una buona notizia per il settore: grazie a un emendamento promosso dall’ANESV il termine dell’esonero dal versamento di Tosap, Cosap e imposta sulla pubblicità viene differito al 31 dicembre 2021.

Nel corso dell’iter per la conversione in legge del decreto Sostegni-Bis stato possibile estendere l’esonero all’intero anno 2021, differendo la data del 31 agosto alla fine dell’anno. Ancora una volta è stata l’Associazione a prospettare le difficoltà degli esercenti dello spettacolo viaggiante e la difformità di trattamento rispetto a pubblici esercizi e ambulantato. La politica ha saputo interpretare questo disagio, che deriva da uno stop all’attività per oltre un anno, e approvare le richieste dell’ANESV.

Ecco il testo Legge 23 luglio 2021, n.106 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, art. 65 “6. Al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi danneggiate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, i soggetti che esercitano le attività di cui all’articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 337, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 4, comma 3 -quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 , dal pagamento del canone di cui all’articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 7. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 6, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 12,95 milioni di euro per l’anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 settembre 2021. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.

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