ODPF Istituto Santachiara CFP Classe IV Commercio / Impresa Diritto ed Economia
I contratti commerciali L’espressione “contratti commerciali” viene normalmente usata per indicare quei contratti che sono stipulati da un imprenditore o che sono strumentali per l’esercizio dell’impresa. In pratica si tratta di contratti attraverso i quali l’imprenditore provvede ad organizzare e sviluppare la sua attività. Ad esempio, rientrano in questa categoria di contratti quelli che permettono all’impresa di procurarsi la disponibilità del fattore lavoro (contratti di lavoro) o la disponibilità di beni materiali (contratti di acquisto di beni mobili ed immobili) o di servizi. Inoltre fanno parte dei contratti commerciali tutti quei contratti che l’imprenditore conclude al fine di offrire prodotti o servizi sul mercato, primi tra tutti i contratti per la vendita di merci o di prodotti finiti. Distinguiamo: - i contratti che hanno per oggetto la prestazione di cose, quali: compravendita, contratto estimatorio, somministrazione; - i contratti che, invece, hanno per oggetto la prestazione di servizi, quali: appalto, forniture di servizi informatici, trasporto, viaggio turistico, deposito in albergo e nei magazzini generali; - inoltre vi sono, i contratti che hanno per oggetto un’attività ausiliaria, ossia la prestazione di una collaborazione agli stessi imprenditori per agevolare la conclusione dei loro affari o comunque la loro attività economica, e precisamente essi sono: mandato, commissione, concessione, affiliazione, spedizione, agenzia, mediazione, subfornitura; - ancora abbiamo, i contratti che hanno per oggetto la prestazione di cose e di servizi, quando stipulati a distanza o fuori dei locali aziendali, ossia: forniture di cose o di servizi ai consumatori; nonché i contratti che hanno per oggetto
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l’acquisizione di un diritto di godimento periodico di beni immobili (ad esempio, la multiproprietà); - infine abbiamo i contratti di assicurazione, i contratti bancari e i contratti di finanziamento.
LA COMPRAVENDITA Cos’è: La compravendita è un contratto disciplinato dagli articoli dal 1470 fino al 1509 del codice civile, che la chiama semplicemente vendita. L'art. 1470 afferma che: "La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo." La compravendita soddisfa una delle più diffuse e importanti tra le esigenze economiche, ovvero quella di trasferire un diritto (di solito la proprietà) di un bene diverso dal denaro (e quindi una cosa), ricevendo in corrispettivo la proprietà di una determinata quantità di denaro (prezzo). Tipologia di contratto: 1
Secondo l’art. 1326, ogni compravendita è un contratto consensuale , che si conclude con l’accordo delle parti. A) Di solito, la compravendita ha effetti reali nel senso che al momento della conclusione del contratto il compratore acquista la proprietà della cosa; affinché ciò avvenga, è necessario che la cosa venduta sia determinata nella sua individualità (ad esempio, vendo questo appartamento, questo sacco di grano). Non è invece necessario che la detenzione della cosa sia trasferita al compratore: infatti, essa può restare al venditore, ed in questo caso dalla vendita sorge anche l’obbligo di consegnare la cosa al compratore che ne è (già divenuto) proprietario. Al momento della conclusione del contratto può anche 1
I contratti consensuali sono quei contratti che si perfezionano con il consenso delle parti (tizio vende una bicicletta a Caio. Il contratto di compravendita si perfeziona nel momento in cui Tizio e Caio si accordano in ordine al prezzo e all’oggetto del contratto – tipo di bici ad esempio. La consegna della bici e il pagamento del prezzo sono obbligazioni sorte nel momento in cui il contratto si è perfezionato, cioè nel momento in cui le parti hanno raggiunto l’accordo). I contratti reali (da “res“ che in latino significa cosa; consegna della cosa) sono quelli che si perfezionano, invece, con la consegna del bene oggetto del contratto. DIRITTO ED ECONOMIA
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avvenire che il venditore acquisti la proprietà del denaro; affinché ciò avvenga, è necessario che il denaro gli sia consegnato o almeno che sia individuato in modo non equivoco. Poiché, se il denaro non è consegnato al venditore al momento del contratto, dalla vendita sorge l’obbligo di pagamento del prezzo al momento stabilito nel contratto: in tal caso si parla di vendita con pagamento differito, in quanto la proprietà del denaro passerà dal compratore al venditore solo quando verrà compiuto il pagamento. B) Per quando riguarda, invece, la vendita con effetti obbligatori diciamo che, può capitare che alla conclusione del contratto non consegua nessun effetto reale, cioè nessun trasferimento di diritti reali, ma scaturiscano solo effetti obbligatori, cioè solo obblighi (ad esempio, l’obbligo del venditore di trasferire al compratore la proprietà della cosa, ed obbligo del compratore di trasferire al venditore la proprietà del prezzo). Cioè, praticamente, può capitare che il trasferimento di proprietà della cosa dal venditore al compratore non avvenga al momento della stipulazione del contratto, ma in un momento successivo, ossia all’avverarsi di determinati atti o fatti giuridici. Soggetti: Si possono individuare due parti: il venditore (alienante) che trasferisce il diritto e il compratore o acquirente (alienatario), che si obbliga a pagare un prezzo, (espresso in una somma di denaro contante o sotto forma di altri mezzi di pagamento quali carte di credito o di debito assegni e cambiali), come corrispettivo. Le principali obbligazioni del venditore sono: in primo luogo, quella di consegnare la cosa al compratore; in secondo luogo, quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto (eventualità che ricorre, in particolare, nelle ipotesi di c.d. “vendita a effetti obbligatori”); e, in terzo luogo, quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa (art. 1476 c.c.). Per quanto concerne l'obbligo di consegna, l'art. 1477 c.c. precisa che la cosa deve essere consegnata “nello stato in cui si trovava al momento della vendita” e, ferma restando la facoltà degli stipulanti di convenire diversamente. Per quanto riguarda le garanzie, a norma dell'art. 1490 c.c., il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'utilizzo cui è destinata ovvero ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il vizio può consistere dunque sia in una imperfezione materiale della cosa che incide sulla sua idoneità ad essere utilizzata sia sulla mancanza di qualità che si concretizza nella carenza dei requisiti di funzionalità, utilità e pregio che la cosa dovrebbe presentare. DIRITTO ED ECONOMIA
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Per quanto concerne la garanzia per evizione, essa fa riferimento non già alla condizione materiale della cosa (come avviene nella garanzia per vizi), bensì alla condizione giuridica della medesima. L'evizione, difatti, si compie allorché l'acquirente sia privato della sua acquisizione, in conseguenza di una decisione giurisdizionale che dichiari un difetto di titolarità del venditore, a fronte dell'accertamento del diritto di proprietà o di altro diritto reale di un terzo sul bene oggetto della vendita (art. 1485 c.c.). Luogo della consegna: Quanto al luogo della consegna, se nel contratto nulla è stabilito circa il luogo dove la consegna deve essere fatta, bisogna distinguere se al momento del contratto le parti conoscevano – oppure no – dove la cosa si trovasse. Poiché, nella prima ipotesi la consegna deve avvenire in tale luogo; mentre, nella seconda ipotesi la consegna deve avvenire nel luogo in cui al momento del contratto il venditore aveva il suo domicilio: ma se il venditore è un imprenditore e la vendita costituisce un atto di esercizio della sua impresa, la consegna deve avvenire nella sede dell’impresa (art. 1510 c.1). Prezzo: Per la validità della vendita, è necessario che il prezzo – anche se non determinato al momento del contratto – sia almeno determinabile, essendo stati indicati gli elementi idonei a determinarlo. Infatti, se nel contratto il prezzo non è stabilito, e si tratta di cose che hanno un prezzo di borsa o di mercato, il prezzo si desume dai listini o dalle mercuriali della piazza di consegna o della piazza più vicina (art. 1474 c.2); se si tratta di cose che il venditore vende abitualmente, il prezzo è quello normalmente praticato dal venditore (art. 1474 c.1). Spese accessorie: Quanto alle spese della vendita diciamo che, se non è stato pattuito diversamente, le spese della vendita e le altre accessorie – comprese le spese di trasporto (art. 1510 c.2) – sono a carico del compratore (ai sensi dell’art. 1475). Nelle vendite commerciali, il pagamento delle spese di trasporto è regolato diversamente, in quanto il prezzo è comprensivo di dette spese e quindi il venditore si obbliga a spedire le merci al compratore con la clausola “franco” (ad esempio, franco magazzino compratore, franco arrivo, …). Nelle vendite marittime, invece, sono emerse le clausole cif [cif: cost, insurance, freight] e fob [free on board]. Se è apposta la clausola “franco trasporto assicurazione” (cif), il prezzo di vendita è comprensivo delle spese di trasporto della merce, di caricamento sul mezzo di trasporto e di assicurazione, spese che sono perciò a carico del venditore. Dal momento che la merce è DIRITTO ED ECONOMIA
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assicurata, se essa perisce o subisce avarie dopo il caricamento, il compratore ha il diritto di essere indennizzato dall’assicuratore. Se, invece, è apposta la clausola “franco a bordo” (fob), le spese di trasporto rimangono a carico del compratore, mentre tocca al venditore provvedere al pagamento delle spese di caricamento sulla nave o sul diverso mezzo di trasporto previsto. Alcune tipologie di clausole contrattuali: Possiamo distinguere diverse clausole contrattuali che incidono sulla stessa conclusione del contratto di vendita: Vendita con riserva di gradimento e a prova, e precisamente: nella vendita con “riserva di gradimento” le parti stabiliscono che il compratore esamini la cosa entro un dato termine (in mancanza di un termine contrattuale, l’esame deve essere fatto nel termine risultante dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo fissato dal venditore), dichiarandola o meno di suo gradimento. La vendita si perfeziona nel momento in cui il compratore dichiara la cosa di suo gradimento; nel caso opposto, il contratto non viene concluso, e quindi gli effetti della vendita non si producono (art. 1520 c.1). Nella vendita “a prova” (art. 1521), il contratto è sottoposto a condizione sospensiva, nel senso che si perfeziona e produce i suoi effetti solo se la cosa venduta ha le qualità pattuite ed è idonea all’uso a cui è destinata; altrimenti la vendita non si perfeziona. Ma nell’ipotesi di vendita a prova – appunto perché si tratta di una condizione – il compratore deve attenersi alla realtà obiettiva e non può dichiarare che la cosa non è di suo gradimento se questa è idonea all’uso ed ha le qualità pattuite. Vendita su campione, in cui il campione è una piccola quantità di merce divisibile e serve per individuare le qualità della merce oggetto della vendita. In questo tipo di vendita, il contratto si conclude al momento dell’accordo: il campione deve servire soltanto come esclusivo paragone delle qualità della merce, e pertanto qualsiasi difformità tra la qualità della merce e il campione attribuisce al compratore il diritto di risolvere il contratto (vendita “su campione”). Inadempimento del venditore o del compratore: Per quanto riguarda l’inadempimento del venditore, diciamo che contro l’inadempimento del venditore si può anche fare ricorso ad alcuni rimedi specifici posti a tutela del compratore, e precisamente: 1) Esecuzione coattiva, se il venditore al termine stabilito non consegna la cosa venduta, e questa è una “cosa fungibile che ha un prezzo corrente” risultante da atti della DIRITTO ED ECONOMIA
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pubblica autorità o da listini o da mercuriali, il compratore – il quale non abbia pagato il prezzo – può procedere alla c.d. esecuzione coattiva (art. 1516): cioè fa comprare la cosa da un altro venditore per mezzo di un intermediario professionale (agente di cambio o società di intermediazione mobiliare) o di un commissionario nominato dal tribunale, e ha il diritto di esigere dal venditore inadempiente la differenza tra la somma occorsa per l’acquisto e il prezzo stipulato per la prima vendita, oltre al risarcimento degli ulteriori danni (in questo modo, se il prezzo della merce è aumentato, la differenza di prezzo viene subita dal venditore inadempiente, mentre il compratore si procura senza ritardo la disponibilità della merce di cui ha bisogno). 2) Vizi o mancanza di qualità della cosa, poiché nelle vendite di cose mobili, oltre alla mancata consegna, i più frequenti inadempimenti del venditore consistono nella consegna di cose affette da vizi che le rendono inidonee all’uso cui sono destinate o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore ovvero di cose prive delle qualità promesse o di quelle essenziali per l’uso cui sono destinate. Se si tratta di vizi, il compratore può chiedere: a) o la risoluzione del contratto b) ovvero la riduzione del prezzo Se si tratta di mancanza di qualità, il compratore ha il diritto di chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento, purchè il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi (art. 1497 c.1). Quanto, invece, all’inadempimento del compratore diciamo che in questo caso vi sono alcuni rimedi particolari posti a tutela del venditore, e precisamente anche qui è ammesso il ricorso all’esecuzione coattiva: infatti, se il compratore non paga il prezzo al termine stabilito, il venditore ha il diritto di far vendere senza ritardo la cosa all’incanto – per mezzo di un pubblico mediatore o di un ufficiale giudiziario – per conto e a spese del compratore inadempiente; prima di procedere alla vendita, tuttavia, bisogna avvisare il compratore del luogo giorno e ora in cui essa sarà eseguita. In ogni caso, il venditore ha diritto alla differenza tra il prezzo convenuto e il ricavo netto della vendita, oltre al risarcimento del maggiore danno.
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IL CONTRATTO ESTIMATORIO Cos’è e quali sono i soggetti: Nel contratto estimatorio (detto anche, nel linguaggio degli affari, contratto in conto deposito) una parte (tradens) consegna una o più cose mobili all'altra (accipiens) e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito. Il ricevente si obbliga, dunque, a pagare il prezzo di stima, ma ha la facoltà di liberarsi da quest’obbligo restituendogli integra la cosa nel termine stabilito nel contratto (art. 1556). Pertanto, se la cosa perisce (anche per caso fortuito) o se, comunque, il ricevente lascia trascorrere il termine senza restituirla, deve pagare il prezzo (art. 1557). Come s'intuisce dalla definizione questo tipo di contratto è utilizzato da chi vuole avere disponibilità di merce per venderla ma senza accollarsi il rischio che rimanga invenduta. In genere è usato nel campo del commercio di giornali e oggetti preziosi. Tipologia di contratto e obblighi dei soggetti E’ un contratto reale in quanto il tradens adempie al suo obbligo consegnando le cose al ricevente. Con la consegna, non riceve subito il prezzo delle cose dovendo aspettare l'esito dell'attività del ricevente potendo le cose non essere, in tutto o in parte, da lui vendute. Pur rimanendo proprietario delle cose sino a quando non siano vendute dall'accipiens, non può disporne sino a quando non gli siano restituite Il ricevente si accolla il rischio del perimento delle cose pure se avvenuto per causa a lui non imputabile, deve pagare il prezzo di stima al tradens, può liberarsi da tale obbligo restituendo in tutto o in parte le cose al tradens.
LA SOMMINISTRAZIONE Cos’è e quali sono i soggetti: La somministrazione è il contratto con il quale una parte (detta somministrante) si obbliga, contro il corrispettivo di un prezzo, ad eseguire a favore dell’altra (detta avente diritto alla somministrazione o somministrato) prestazioni periodiche o continuative di cose (art. 1559).
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Caratteristiche:
In caso di inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni, l’altra parte può chiedere la risoluzione del contratto, solo però se l’inadempimento ha notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell’esattezza dei successivi adempimenti (art. 1564). Se la parte che ha diritto alla somministrazione è inadempiente e l’inadempimento è di lieve entità, il somministrante non può sospendere l’esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso (art. 1565). Essendo la somministrazione un contratto di durata, l’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite (art. 1458 c.1). Nel contratto di somministrazione può anche essere stabilito un patto di esclusiva tanto a favore del somministrante che del somministrato (art. 1567, 1568). Si può stabilire anche un patto di preferenza a favore del somministrante, nel senso che l’avente diritto alla somministrazione si obbliga – rispetto ad altri eventuali proponenti e a parità di condizioni – a dare la preferenza al somministrante nella stipulazione di un successivo contratto per lo stesso oggetto (art. 1566 c.1). Il contratto di somministrazione non può – tuttavia – avere durata perpetua. Se la durata della somministrazione non è stabilita, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dando preavviso nel termine pattuito o in quello stabilito dagli usi, o in mancanza, in un termine congruo avuto riguardo alla natura della somministrazione (art. 1569).
L’APPALTO Cos’è e quali sono i soggetti: L’appalto è il contratto con il quale una parte (detta appaltatore) si obbliga al compimento di un’opera (come ad esempio, la costruzione di una casa), o di un servizio (ad esempio, la pulizia di una città) ed ha diritto ad un corrispettivo in denaro, cui si obbliga l’altra parte (detta committente) (art. 1655). Caratteristiche:
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L’appaltatore è necessariamente un imprenditore, che deve organizzare tutti i mezzi necessari per il compimento dell’opera o del servizio (ad esempio, procurarsi i macchinari o assumere gli operai) e deve fornire la materia necessaria, a meno che dal contratto o dagli usi non sia stabilito che la materia debba essere fornita dal committente (art. 1658). Se non è stato autorizzato dal committente, l’appaltatore non può dare in subappalto a terzi l’esecuzione dell’opera o del servizio (art. 1656). Secondo la giurisprudenza, l’appalto si distingue dal contratto d’opera (lavoro autonomo), appunto perchè esso presuppone l’esistenza di un’impresa in capo all’appaltatore; inoltre esso (ossia l’appalto d’opera) si distingue anche dalla vendita, poichè la prestazione dell’appaltatore è soprattutto una prestazione di fare (cioè, ha per oggetto un’attività lavorativa diretta alla produzione della cosa) e non soltanto una prestazione di dare. Nell’appalto la costruzione dell’opera avviene a rischio dell’imprenditore: dunque, se la cosa perisce, per causa non imputabile a nessuna delle parti, prima che sia accettata dal committente o prima che il committente sia in mora nel verificarla, l’appaltatore non ha diritto al corrispettivo. Se, invece, dopo l’inizio dell’opera il completamento ne diventa impossibile per causa non imputabile a nessuna delle parti, il committente deve pagare la parte di opera già compiuta, in proporzione dell’intero prezzo pattuito, ma solo “nei limiti in cui (detta parte) è per lui utile” (art. 1672). Il corrispettivo può essere determinato globalmente (ossia à forfait) o a misura, e precisamente: se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo nè hanno stabilito il modo di determinarla, essa è determinata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi; in mancanza, è determinata dal giudice (art. 1657). Se dopo la conclusione del contratto – per effetto di circostanze imprevedibili – il costo dei materiali o della manodopera aumenta o diminuisce in misura superiore al decimo del prezzo stabilito, l’appaltatore (in caso di aumento) e il committente (in caso di diminuzione) possono chiedere una revisione del prezzo per quella parte che eccede il decimo (art. 1664). Il committente ha il diritto di controllare lo svolgimento dei lavori: infatti, se accerta che il lavoro non procede secondo quanto stabilito nel contratto o secondo le regole d’arte, può fissare un termine congruo entro il quale l’imprenditore deve togliere all’opera i suoi difetti, altrimenti il contratto verrà risolto e l’appaltatore dovrà risarcire i danni al committente (art. 1662 c.2). Il committente può sempre recedere dal contratto, purchè rimborsi all’appaltatore le spese sostenute, e lo ricompensi dei lavori eseguiti e del mancato guadagno (art. 1671). DIRITTO ED ECONOMIA
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IL TRASPORTO Cos’è e quali sono i soggetti: Con il contratto di trasporto una parte (detta vettore) si obbliga a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro. Caratteristiche L’obbligo può essere assunto dietro corrispettivo (art. 1678), e in questo caso si ha il contratto di trasporto a titolo oneroso; oppure senza corrispettivo e in questo caso – invece – si ha il contratto di trasporto a titolo gratuito. Se poi la prestazione del vettore avviene solo in via extracontrattuale, cioè: .
a) senza assumere alcun obbligo
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b) nell’interesse esclusivo del trasportato (un mio amico, sapendo che io mi reco con la mia automobile da Milano a Pavia, mi prega di trasportarlo ed io acconsento per cortesia),
si ha il trasporto a titolo amichevole. Questa distinzione è molto importante per l’accertamento del grado di responsabilità del vettore per i danni subiti dal trasportato.
Tipologie: A seconda se il trasferimento ha per oggetto una persona o una cosa, si distingue il trasporto di cose dal trasporto di persone. Inoltre, a seconda del mezzo di trasporto, si distinguono il trasporto ferroviario, il trasporto automobilistico. Ed infine, a seconda dell’ambiente in cui il trasporto si svolge, si distinguono il trasporto terrestre, il trasporto aereo, e il trasporto marittimo. Trasporto di persone: Per quanto riguarda il trasporto di persone diciamo che con questo contratto il vettore si obbliga a trasferire il viaggiatore dal luogo di partenza al luogo di destinazione nel tempo stabilito. Di solito al viaggiatore viene consegnato un documento il c.d. biglietto di viaggio, che DIRITTO ED ECONOMIA
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costituisce la prova dell’avvenuta conclusione del contratto e che egli deve esibire per poter esigere la prestazione dal vettore (documento di legittimazione). Per quanto riguarda, invece, la responsabilità del vettore diciamo che nel caso in cui il viaggiatore subisca un sinistro ovvero la perdita o l’avaria delle cose che trasporta con sè, la legge pone una presunzione relativa di responsabilità a carico del vettore, che è obbligato a risarcire il danno sofferto dal viaggiatore, a meno che non dia la prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno; pertanto affinchè il vettore non sia responsabile, non è sufficiente una diligenza media, ma è necessaria una diligenza che escluda ogni colpa, anche lieve; sono nulle le clausole del contratto che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore (art. 1681 c.1 e 2). Inoltre vi è – per entrambi i tipi di trasporto – anche la responsabilità extracontrattuale del vettore fondata sul principio generale previsto dall’art. 2043.
Trasporto di cose: Per quanto riguarda, invece, il trasporto di cose diciamo che con tale contratto il vettore si obbliga a trasportare entro il termine convenuto dal luogo di partenza a quello di destinazione una o più cose consegnategli dal mittente, il quale si obbliga a pagargli il corrispettivo. Se così viene stabilito nel contratto, il vettore deve consegnare le cose trasportate al domicilio (c.d. resa a domicilio) del mittente o di altra persona a cui le cose sono indirizzate (detta destinataria); altrimenti, dovrà consegnare le cose trasportate nel proprio stabilimento al mittente o al destinatario, dopo averli avvertiti dell’arrivo (art. 1687 c.2). Se le cose trasportate giungono avariate o addirittura si perdono, il vettore è obbligato a risarcire il danno, a meno che non provi che l’avaria o la perdita siano state causate o da caso fortuito (ad esempio, un furto inevitabile perché avvenuto in modo violento ed in circostanze di luogo e di tempo imprevedibili), o da un fatto del mittente o del destinatario o dalla natura delle cose (ad esempio, si trattava di merce per sua natura deteriorabile in 3 giorni, ed invece il termine di resa era di 10 giorni) o – ancora – da vizi delle cose stesse o dal loro imballaggio. Vi è perciò una presunzione di responsabilità a carico del vettore, che può superarla solo offrendo la prova positiva e specifica dell’evento incolpevole che ha cagionato il suo inadempimento, e rimane quindi obbligato al risarcimento dei danni anche se l’avaria o la perdita sono avvenute nonostante egli provi di avere usato l’ordinaria diligenza (ad esempio, che il furto è avvenuto nonostante le cose siano state sempre
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custodite). Ne deriva che la responsabilità del vettore è una responsabilità aggravata; essa può – però – essere attenuata mediante le clausole contrattuali.
IL MANDATO Cos’è e quali sono i soggetti: Il mandato è il contratto con il quale una parte (detta mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici (di solito, contratti) per conto dell’altra parte (detta mandante) (art. 1703). Caratteristiche: È proprio il compimento di atti giuridici che consente di distinguere il mandato da altri contratti affini, quali ad esempio l’appalto, il trasporto o il contratto d’opera, dove una parte si obbliga a compiere delle attività materiali. Il mandato può essere stipulato per compiere uno o più atti determinati (mandato speciale) o tutti gli atti giuridici nell'interesse del mandante (mandato generale). La rappresentanza: La rappresentanza è conferita con un negozio unilaterale detto procura grazie al quale il rappresentante agisce in nome e per conto del rappresentato Il mandato è un contratto grazie al quale il mandatario agisce per conto ma non in nome del mandante. Normalmente accade che al mandato si accompagni la procura; si raggiunge un duplice effetto: 1. In virtù della procura il rappresentante può agire in nome e per conto del rappresentato; 2. In virtù del mandato mandante e mandatario regolano i loro reciproci rapporti. Distinguiamo, quindi:
- mandato con rappresentanza: il mandatario agisce in nome e per conto del mandante; gli effetti giuridici degli atti compiuti dal mandatario ricadono nella sfera giuridica del mandante; oltre al mandato c'è il conferimento di una procura - mandato senza rappresentanza: il mandatario compie gli atti giuridici per conto del mandante, ma in nome proprio. I terzi non entrano in rapporti con il mandante, anche se DIRITTO ED ECONOMIA
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sapevano dell’esistenza del mandato, e che quindi il mandatario agiva nell’interesse del mandante. Pertanto è il mandatario che diventa titolare dei crediti e dei debiti derivanti dagli atti conclusi. Obblighi del mandante e del mandatario: Il mandante, oltre al pagamento del compenso, è obbligato a a rimborsare al mandatario le somme dallo stesso anticipate, con gli interessi dal giorno dell’anticipo (art. 1720). Per assicurargli la soddisfazione dei suoi crediti, la legge stabilisce che il mandatario è privilegiato sulle cose che detiene in esecuzione del mandato e sui crediti pecuniari scaturiti dagli affari che ha concluso e può vendere le cose soggette a privilegio come se sulle stesse avesse un diritto di pegno.
Il mandatario deve eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1710 c.1), seguendo le istruzioni ricevute e discostandosene solo quando circostanze ignote al mandante e non comunicabili in tempo facciano ragionevolmente ritenere che lo stesso mandante avrebbe modificato le istruzioni originarie.
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I CONTRATTI DI DISTRIBUZIONE: - COMMISSIONE, CONCESSIONE COMMERCIALE (FRANCHISING)
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Quando il mandato (senza rappresentanza) ha per oggetto la compera o la vendita di beni in nome del mandatario e per conto del mandante, si denomina commissione, e precisamente: il mandante si chiama committente e il mandatario – invece – commissionario (art. 1731). Spesso, il committente è un produttore che affida al commissionario i rapporti con la clientela, talvolta assicurandole anche l’assistenza tecnica. Al commissionario spetta una provvigione sugli affari conclusi, la cui misura, se non è stabilita dalle parti o dalle tariffe professionali, si determina secondo gli usi del luogo in cui è compiuto l’affare; in mancanza, è determinata dal giudice secondo equità (art. 1733). Se il committente revoca la commissione, al commissionario spetta una parte della provvigione, che si determina tenendo conto delle spese sostenute e all’opera prestata (art. 1734). Se nel contratto nulla è stabilito circa il potere del commissionario di concedere dilazioni di pagamento (c.d. vendite a fido), bisogna accertare se gli usi del luogo in cui si compie l’operazione attribuiscono o meno questo potere al commissionario: se gli usi gli danno questo potere, il commissionario che ha concesso dilazioni di pagamento deve indicare al committente la persona del contraente e il termine concesso (art. 1732 c.3); se il commissionario non fa detta comunicazione, o se gli usi non gli danno il potere di fare fido, o se nel contratto gliene è stato fatto divieto, il committente può esigere dal commissionario che ha concesso dette dilazioni il pagamento immediato della merce venduta (art. 1732 c.2). Il contratto o gli usi possono stabilire che il commissionario è responsabile verso il committente per la mancata esecuzione del contratto da parte del terzo contraente, cioè di colui a cui il commissionario ha venduto la cosa o da cui il commissionario l’ha comprata – c.d. star del credere – . In questo caso, cioè quando è stabilito lo star del credere, per tale responsabilità al commissionario spetta una maggiore provvigione, la quale è stabilita dal contratto o dagli usi; in mancanza anche di usi, è determinata dal giudice secondo equità (art. 1736). Il contratto di concessione di vendita, è il contratto nel quale le imprese produttrici si obbligano a “concedere” in vendita, rifornendolo continuamente, i propri prodotti ad un DIRITTO ED ECONOMIA
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altro imprenditore (detto concessionario), il quale ne acquista cosi la proprietà, assumendo verso il concedente l’obbligo di promuovere la rivendita ai terzi. Nei contratti di concessione, sono di solito previste clausole per cui il concessionario acquista il diritto di usare nella pubblicità il nome e i marchi del concedente, ricevendone anche ricambi ed assistenza tecnica; a sua volta, il concessionario assume l’obbligo di assicurare, con una idonea organizzazione della propria azienda, i servizi di garanzia e di assistenza alla clientela (il contratto di concessione è particolarmente diffuso per la vendita di autoveicoli, di prodotti meccanici ed informatici). Il contratto di affiliazione (franchising) è il contratto con il quale l’impresa affiliante, anche se utilizza per la vendita al pubblico proprie sedi secondarie; inoltre, stipula accordi con altri imprenditori del settore (detti affilianti), cosicché costoro vendano al pubblico nelle loro sedi i prodotti dell’affiliante, svolgendo così un servizio ausiliario all’ampliamento dell’attività di distribuzione; a tali fini concedendo agli affiliati “la disponibilità, verso un corrispettivo, di un’insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relative a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti d’autore, know how, brevetti, eccc... Di conseguenza, gli affiliati si obbligano ad adottare modalità di vendita simili a quelle usate nelle succursali dell’affiliante. Nel mercato economico italiano il franchising è regolamentato dalla Legge 6 maggio 2004, n. 129. I contratti di affiliazione (franchising) possono essere utilizzati in ogni attività economica (art. 1 c.2) e devono essere redatti per iscritto a pena di nullità (art. 3 c.1). Le norme legislative tendono soprattutto a tutelare la posizione degli affiliati, in quanto sono considerati contraenti deboli. A sua volta, l’affiliato ha per legge l’obbligo di osservare e di fare osservare ai propri collaboratori e dipendenti, anche dopo lo scioglimento del contratto, la massima riservatezza sul contenuto dell’attività oggetto di franchising (art. 5). Il legislatore italiano nel 2004 ha dettato una disciplina specifica, facendo una scelta diversa rispetto alla regolamentazione dei contratti tipici, una legge molto agile e circoscritta. L’articolo 1 (definizioni) recita testualmente: “L’affiliazione commerciale (franchising) è il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all’altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati DIRITTO ED ECONOMIA
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distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi. Il contratto di affiliazione commerciale può essere utilizzato in ogni settore di attività economica. Nel contratto di affiliazione commerciale si intende: a) per know-how, un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dall’affiliante, patrimonio che è segreto, sostanziale ed individuato; per segreto, che il know-how, considerato come complesso di nozioni o nella precisa configurazione e composizione dei suoi elementi, non è generalmente noto né facilmente accessibile; per sostanziale, che il know-how comprende conoscenze indispensabili all’affiliato per l’uso, per la vendita, la rivendita, la gestione o l’organizzazione dei beni o servizi contrattuali; per individuato, che il know-how deve essere descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità; b) per diritto di ingresso, una cifra fissa, rapportata anche al valore economico e alla capacità di sviluppo della rete, che l’affiliato versa al momento della stipula del contratto di affiliazione commerciale; c) per royalties, una percentuale che l’affiliante richiede all’affiliato commisurata al giro d’affari del medesimo o in quota fissa, da versarsi anche in quote fisse periodiche; d) per beni dell’affiliante, i beni prodotti dall’affiliante o secondo le sue istruzioni e contrassegnati dal nome dell’affiliante”.
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IL CONTRATTO DI LOCAZIONE: Che cos'è il contratto di locazione Il contratto di locazione (o contratto di affitto) è il contratto con il quale un soggetto, detto locatore, si impegna a garantire il godimento di un bene a favore di un altro soggetto, detto locatario o conduttore, qualora il bene concesso in uso consista in una abitazione o altro bene immobile, il quale a sua volta è tenuto a versare periodicamente un determinato corrispettivo, detto canone, nonché a restituire nei tempi prestabiliti la cosa ricevuta in uso, avendo cura di restituirla nel medesimo stato in cui gli fu consegnata. La natura e la forma del contratto di locazione La locazione è un contratto di natura consensuale, ovvero per la sua conclusione, formalmente, è sufficiente il semplice scambio reciproco della manifestazione di consenso delle parti in ordine alla cessione in godimento di un bene mobile o immobile che sia. L’effettiva consegna del bene oggetto del contratto non è mai un elemento essenziale per il perfezionamento del contratto, che, quindi, già per il fatto dell’espressione del reciproco consenso delle parti è da intendersi valido; la consegna del bene è l’obbligazione principale che il locatore deve adempiere. Il contratto di locazione ha forma libera, vale a dire che il codice civile che ne disciplina le regole e il contenuto, non richiede una forma contrattuale tipica e specifica. Le parti potrebbero anche accordarsi oralmente, o addirittura, come nel caso di locazione di beni mobili (es. un’auto), l’accordo si può dedurre anche dai cd. fatti concludenti, facendo cioè riferimento al particolare comportamento tenuto dalle parti. Quali sono gli obblighi del locatore: Il locatore deve: 1. consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione: alla consegna la cosa locata deve risultare priva di vizi o difetti che sin dall’inizio ne limitino o non ne consentano del tutto l’uso pattuito; il locatore dovrà, quindi, prima di consegnare la cosa effettuare tutti i necessari accertamenti per verificare che sia in un buono stato, poiché la mancata verifica è motivo di colpa; 2. mantenere la cosa locata in condizioni da servire all’uso convenuto: il locatore deve provvedere sempre, sino alla fine della locazione, alle necessarie riparazioni, di sua pertinenza, ovvero le opere di manutenzione straordinaria ed ordinaria, volte a garantire al conduttore un reale godimento del bene. DIRITTO ED ECONOMIA
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3. garantire al conduttore il pacifico godimento del bene durante la locazione: il locatore ha il dovere di provvedere a tutelare il conduttore dalle azioni di chi non si limiti ad una semplice ed immotivata opera di disturbo, ma pretenda di avere un diritto sulla cosa locata; 4. provvedere alla registrazione del contratto nel termine di 30 giorni, dandone documentata comunicazione, nei successivi 60 giorni, al conduttore e all’amministratore del condominio (qualora l’immobile sia all’interno di un condominio), anche ai fini dell’ottemperanza agli obblighi di tenuta dell’anagrafe condominiale. Quali sono gli obblighi e i diritti del conduttore: Il conduttore deve:
● prendere la cosa in consegna e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l’uso determinato nel contratto o per l’uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze: con l’attenzione e la cura tipiche dell’uomo medio, può utilizzare la cosa secondo l’uso cui è destinata e non può quindi effettuare innovazioni che ne mutino la destinazione o la natura, dovendo esercitare il suo diritto entro l’ambito delle singole e specifiche facoltà che risultano dal contratto o che comunque si desumono dalle circostanze esistenti al momento della stipula dell’accordo; ● corrispondere nei termini convenuti il corrispettivo: nella misura e con le modalità pattuite in contratto, il locatore deve pagare ogni mese puntualmente il canone di locazione al locatore, senza effettuare autoriduzioni o sospensioni di pagamento decise in via autonoma; ● restituire la cosa locata nello stato in cui l’ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall’uso della cosa in conformità del contratto: alla scadenza della locazione il conduttore deve liberare l’immobile dalle proprie cose e restituire le chiavi al proprietario, permettendogli quindi di riprendere possesso del proprio bene, avendo cura di aver lasciato la casa nelle stesse condizioni e con gli stessi arredi (se presa in locazione ammobiliata) in cui l’aveva trovata, salvo il normale deterioramento che il bene possa avere avuto per il solo passaggio del tempo.
IL LEASING
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Il leasing è un’operazione finanziaria di derivazione straniera, con cui si può ottenere la disponibilità di un bene mobile o immobile evitandone l’acquisto. Consiste nella locazione del bene, acquistato o fatto costruire da un terzo, detto locatore o impresa di leasing, su scelta o richiesta del conduttore del bene, che ne ottiene così la disponibilità dietro versamento rateale di una somma di denaro commisurata al prezzo di acquisto del bene aumentato del profitto dell’impresa. Nel contratto di leasing è prassi riconoscere al conduttore la possibilità di riscattare al termine dell’operazione la proprietà del bene pagando un importo residuo. Stipulando un contratto di leasing, le imprese possono acquisire
la disponibilità di un bene strumentale senza versare i capitali necessari per comprarlo, senza esporsi al rischio della perdita di valore del bene per rapida obsolescenza, e riservandosi il diritto, alla scadenza del termine stabilito, di poterne acquistare definitivamente la proprietà oppure di restituirlo. È sempre più frequente, tuttavia, l’impiego del leasing anche nei contratti aventi ad oggetto beni di consumo da parte di soggetti che non vogliano immediatamente acquistarne la proprietà ma solo il godimento. Si distingue, poi, il leasing operativo dal leasing finanziario. Nel leasing operativo, un soggetto (lessor o concedente) concede a un altro soggetto (lessee o utilizzatore) il godimento di un bene per un determinato periodo di tempo e in cambio del versamento di un canone periodico. Alla scadenza del termine pattuito, l’utilizzatore potrà rinnovare il contratto, restituire il bene o acquistare la proprietà del bene pagando un corrispettivo. Nel leasing finanziario, l’utilizzatore indica al concedente un bene di cui desidera acquisire il godimento. Il concedente acquista allora la proprietà del bene ma ne concede immediatamente il godimento, per un determinato periodo di tempo, all’utilizzatore, il quale si obbliga a versare un canone periodico. Anche per il leasing finanziario, alla scadenza del termine pattuito l’utilizzatore può rinnovare il contratto o restituire il bene o acquistare la proprietà del bene pagando un corrispettivo. Parzialmente diverso è il cosiddetto lease-back, o locazione finanziaria di ritorno, in cui l’unica differenza è data dalla coincidenza del soggetto fornitore del bene con il conduttore, che conserva pertanto il godimento del bene, in base al rapporto di leasing e non più a titolo di proprietà.
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Domande sui contratti commerciali 1. Quali sono le differenze tra il contratto di vendita e i contratti di: somministrazione, estimatorio, leasing, franchising? 2. Quali sono le differenze tra il contratto di leasing e il contratto di locazione? 3. Qual è la differenza tra il contratto di vendita e quello di comodato? E tra il leasing e il comodato? 4. Quali sono le fondamentali caratteristiche del franchising? 5. Quali sono le differenze fondamentali tra il contratto di mandato con rappresentanza e senza rappresentanza? 6. Qual è la differenza tra il contratto di mandato e contratti come il trasporto, l’appalto, ecc…? 7. Come si ricollega il contratto di commissione al contratto di mandato? 8. Quali sono le differenze tra la concessione e il franchising? Notevoli sono le differenze tra concessione e franchising: -
la concessione si applica solo nel campo della distribuzione di prodotti, mentre il franchising è utilizzato in molti altri settori come ad esempio nell’offerta di servizi;
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il Concessionario non è generalmente tenuto ad esporre le insegne del Concedente né è tenuto a rispettare un'immagine ben definita, mentre nel franchising l’aspetto “immagine” assume un ruolo determinante per il successo della catena;
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il Concessionario non è tenuto a seguire un particolare “modus operandi” del Concedente, mentre, nel franchising, il trasferimento del “know-how” dell'affiliante è elemento essenziale del rapporto;
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il Concessionario non riceve generalmente un’assistenza da parte del Concedente, mentre nel franchising questa costituisce una caratteristica fondamentale del rapporto;
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mentre nella concessione la remunerazione del Concedente è determinata dal prezzo di vendita al pubblico meno lo sconto a favore del Concessionario, nel franchising la remunerazione dell'affiliante è generata non solo dal prezzo di vendita, ma anche dal diritto di entrata e/o da un canone periodico espresso in percentuale o in forma fissa.
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IL COMODATO Il comodato è quel contratto (disciplinato dagli articoli 1803 e seguenti del codice civile) con il quale una parte (comodante) consegna all'altra (comodatario) un bene mobile o immobile perché questi se ne possa servire per un tempo o per un uso determinato con l'obbligo poi di restituirlo. Si tratta di un contratto essenzialmente gratuito anche se non è esclusa la possibilità di far ricorso a un comodato c.d. "modale" o "oneroso" a patto che l'onere imposto non sia di una consistenza tale da far venir meno la natura tipica del contratto. Non deve comunque trattarsi di un corrispettivo per l’utilizzo della cosa. Per quanto possa sembrare una modalità molto semplice per gestire determinati rapporti che si basano sulla fiducia e sulla cortesia, in realtà si tratta di una scelta contrattuale che può creare problematiche di non poco conto, se non altro sotto il profilo procedurale. Se ad esempio un contratto di comodato ha per oggetto un bene immobile e alla scadenza il comodatario non intende restituirlo, il comodante dovrà intraprendere un giudizio ordinario per ottenere la restituzione del bene non essendo prevista per il comodato una procedura rapida come ad esempio per le procedure di sfratto nei contratti di locazione. Vediamo quali sono le obbligazioni che discendono dal contratto di comodato. Dal contratto di comodato discendono obblighi in primo luogo per il comodatario (ossia per colui che prende in consegna il bene). Come dispone l'articolo 1804 codice civile egli deve custodire e conservare il bene ricevuto con quella che viene definita la diligenza del buon padre di famiglia (ossia con quell'impegno tipico dell'uomo medio che si richiede in relazione alla specifica obbligazione assunta). Chi ha ricevuto un bene in comodato non può concederne il godimento a terzi senza aver ricevuto il consenso del comodante. L'eventuale inadempimento degli obblighi impostigli dall'articolo 1804 codice civile dà diritto al proprietario di ottenere la restituzione del bene oltre al risarcimento del danno. Il rischio del "perimento" del bene e la regolamentazione delle spese ordinarie e straordinarie. Chi ha ricevuto in consegna il bene deve sapere che a determinate condizioni, su di lui può ricadere il rischio del perimento della cosa. L'articolo 1805 c.c. dispone infatti che il comodatario è responsabile se la cosa perisce per un caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria. Il comodatario non risponde invece del normale deterioramento che il bene subisce per effetto dell'uso per il quale gli è stato consegnato eccetto il caso che non vi sia un DIRITTO ED ECONOMIA
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deterioramento dovuto a colpa. Esiste poi un contrapposto obbligo che grava invece sul proprietario del bene e che riguarda eventuali vizi della cosa data in comodato. Se tali vizi dovessero cagionare danni a chi se ne serve il comodante deve risarcirli se, pur essendo a conoscenza dei vizi, non ha avvertito il comodatario. Quando il contratto di comodato ha raggiunto il termine, il bene dovrĂ essere restituito ma la legge prevede anche la possibilitĂ per il comodante di chiedere la restituzione immediata nel caso in cui sia sopraggiunto un urgente imprevisto bisogno. Nel caso in cui il comodato non preveda una determinata durata la legge dispone che il comodatario debba restituire il bene non appena il comodante lo richiede.
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