Luigi Nicelli
Dispensa di Diritto
L'imprenditore, l'impresa e l'azienda
Anno Formativo 2015/16
Imprenditore, impresa e azienda Dispensa di diritto
Indice 1
Imprenditore
1
1.1
L'imprenditore in economia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1.2
L'imprenditore nel diritto italiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1.2.1
Criteri di distinzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
1.2.2
Statuto generale dell'imprenditore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
1.2.3
Statuto tipico dell'imprenditore commerciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
1.2.4
La nozione generale di imprenditore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
1.2.5
Liberi professionisti e professioni intellettuali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Le categorie di imprenditori nel diritto italiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
1.3.1
L'imprenditore agricolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
1.3.2
L'imprenditore commerciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
1.3.3
Il criterio dimensionale e la piccola impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
1.3.4
L'impresa familiare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
1.3.5
L'impresa societaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
1.3.6
Le imprese pubbliche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
1.3.7
Attività commerciale delle associazioni e delle fondazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
1.3.8
L'impresa sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
L'acquisto della qualità di imprenditore nel diritto italiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
1.4.1
L'imputazione dell'attività di impresa: esercizio diretto dell'attività di impresa . . . . . . . .
6
1.4.2
Esercizio indiretto dell'attività di impresa. L'imprenditore occulto . . . . . . . . . . . . . .
6
1.4.3
L'inizio dell'impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
1.4.4
La fine dell'impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
1.4.5
Incapacità e incompatibilità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
1.5
Note . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
1.6
Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
1.7
Collegamenti esterni
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
1.8
Voci correlate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
1.9
Altri progetti
8
1.3
1.4
2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Impresa
9
2.1
Caratteri essenziali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
2.2
Tipologie d'impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
2.3
Note . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
i
ii
3
INDICE 2.4
Voci correlate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
2.5
Collegamenti esterni
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
2.6
Altri progetti
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
Azienda
12
3.1
Origine del termine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
3.2
Classificazione
12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.1
Classificazione in relazione all'attività economica
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
3.2.2
Classificazione in relazione al fine
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
3.2.3
Classificazione in relazione al soggetto economico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
3.2.4
Classificazione in relazione al soggetto giuridico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
3.2.5
Classificazione in relazione alla dimensione
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
3.3
Rapporti giuridici dell'azienda ceduta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
3.4
Avviamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
3.5
Trasferimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
3.5.1
Natura
15
3.5.2
Oggetto del trasferimento
3.5.3
Trasferimento del ramo d'azienda
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
3.5.4
Trasferimenti in outsourcing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
3.6
L'insegna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
3.7
Note . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
3.8
Voci correlate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
3.9
Altri progetti
16
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.10 Collegamenti esterni 4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
16
Segni distintivi
17
4.1
Ditta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
4.2
Insegna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
4.3
Marchio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
4.4
Voci correlate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
4.5
Fonti per testo e immagini; autori; licenze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
4.5.1
Testo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
4.5.2
Immagini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
4.5.3
Licenza dell'opera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
Capitolo 1
Imprenditore Un imprenditore è una persona che istituisce e/o gestisce, in tutto o in parte assieme ad altri soci imprenditori, un'attività economica d'impresa assumendosi il cosiddetto rischio d'impresa. Chi conduce la rispettiva attività economica è anche detto "esercente". Le norme che definiscono la figura dell'imprenditore e che disciplinano le attività imprenditoriali - sebbene presentino dei tratti comuni - differiscono, ovviamente, da paese a paese.
centro delle indagini degli studiosi dell'Ottocento e dei primi del Novecento: Jean-Baptiste Say nel suo Traité d'économie politique (1803), descrisse il ruolo centrale assunto da questa figura nel mondo del capitale, della produzione, del commercio e del consumo, indicando l'imprenditore quale coordinatore, ossia colui che coordina, dirige e riveste un ruolo di rilevante importanza (nel contesto imprenditoriale); Joseph Schumpeter nella “Teoria dello sviluppo economico” (1912) si occupò della funzione di innovazione nei fattori produttivi apportata dalla figura dell'imprenditore, indicando quest'ultimo quale innovatore; Frank Knight nel “Risk, Uncertainty and Profit” (1921), indica l’imprenditore come colui che rischia, nel senso che l’imprenditore, per essere tale, deve rischiare il proprio capitale, ed è qui che emerge la differenza tra la sua figura e quella del manager, il quale invece può gestire e innovare senza rischiare nulla a livello personale.
1.1 L'imprenditore in economia In ambito economico, l'imprenditore è colui che detiene fattori produttivi (capitali, mezzi di produzione, forza lavoro e materie prime), sotto forma di imprese, attraverso i quali, assieme agli investimenti, contribuisce a sviluppare nuovi prodotti, nuovi mercati o nuovi mezzi di produzione stimolando quindi la creazione di nuova ricchezza e valore sotto forma di beni e servizi utili alla collettività/società. Nelle economie industrializzate del tardo XX secolo la costituzione di imprese di grandi dimensioni ha ampiamente rimpiazzato il tradizionale rapporto fra singolo proprietario e amministratori dell'azienda.
Sulla origine della figura imprenditoriale si sono formulate varie teorie, quali ad esempio una congiuntura favorevole economica, sociale, produttiva, oppure la necessità di affermazione e di riconoscimento ottenibili solo nel campo economico da parte di minoranze discriminate, oppure un rapporto decisivo fra Le prime citazioni del termine imprenditore si ebbero in l'etica calvinista-protestante e lo spirito d'iniziativa tipico Europa intorno al Cinquecento. Con questo nome venne dell'imprenditore[2] . ribattezzato il capitano di ventura che ingaggiava truppe per servire i fabbisogni di principi e di potenti. Nel Settecento la figura dell'imprenditore assunse i connota- 1.2 L'imprenditore nel diritto itati moderni, dato che nel campo agricolo il proprietario liano terriero, in quello manufatturiero chi produceva merci da distribuire, in quello pubblico l'impresario che realizzava infrastrutture vennero chiamati imprenditori. La defini- In Italia viene definito imprenditore (a norma dell'articolo zione inglese Undertaker, ovverosia “colui che prende su 2082 del Codice Civile - Libro V, Titolo II, Capo I, di sé" la responsabilità di eseguire un lavoro che richiede Sezione I): l'impiego di più persone è rimasta ancora adesso nell'uso «chi esercita professionalmente contemporaneo[1] . un'attività economica organizzata Dalla metà del Settecento, anche la letteratura cominciò al fine della produzione o dello a interessarsi a questa nuova figura, con alcuni considescambio di beni o di servizi». revoli saggi quali l'Essai sur la nature du commerce en général (1755) di Richard Cantillon e le Réflexion sur la Il codice civile parla di “imprenditore” e non di impresa; formation et la distribution des richesses (1766) di Anne l'impresa, sostiene la dottrina, è il frutto dell'attività che Robert Jacques Turgot. dall'imprenditore sortisce: una definizione mediata, dunAltre tre caratteristiche dell'imprenditore tipo furono al que, come accade per il lavoro subordinato, di cui non 1
2
CAPITOLO 1. IMPRENDITORE
esiste definizione giuridica esplicita mentre c'è quella di plina base comune, che comprende, parte della disciplina lavoratore subordinato. dell'azienda (artt. 2555-2562) e dei segni distintivi (artt. Può essere imprenditore sia una persona fisica sia una 2563-2574), la disciplina della concorrenza e dei consorzi persona giuridica; anzi nel V libro si crea quel particolare (artt. 2595-2620) e la disciplina a tutela della concorrenza status di tertium genus: cioè le società di persone, che non e del mercato della legge 287/1990. sono enti personificati, ma che sono trattati alla stregua delle persone fisiche. La definizione presente nel codice risente di un forte influsso dell'indirizzo economico, tra i diversi orientamenti esistenti al momento della redazione del codice. Infatti Jean-Baptiste Say per primo distinse tra capitalista e imprenditore definendo il primo come proprietario del capitale e il secondo come colui che, procurandosi la disponibilità dei fattori produttivi, organizza e dirige la produzione. Nel nuovo codice del 1942 la figura del commerciante (speculatore professionale) viene sostituita con quella di imprenditore; quest' ultimo non opera come speculatore professionale, ma organizzando e dirigendo la produzione diventa “motore” del sistema economico creando nuova ricchezza. I codificatori del 1942 stabilendo che è imprenditore colui che “esercita un'attività economica organizzata” al fine di produrre o scambiare beni o servizi hanno ribadito la centralità e l'importanza, nell'attività imprenditoriale, dell'organizzazione dei fattori produttivi. Le due nozioni (economica e giuridica) però, sebbene in parte coincidenti, assolvono a due funzioni completamente diverse. La nozione economica di imprenditore mira ad analizzare il ruolo dell'imprenditore nel sistema economico ed il risultato a cui tende la sua attività; la nozione giuridica, invece, mira ad individuare i requisiti necessari affinché un soggetto sia sottoposto alla disciplina civilistica dell'imprenditore.
1.2.1
Criteri di distinzione
Il codice civile distingue diversi tipi di imprese e di imprenditori in base a tre criteri:
1.2.3 Statuto tipico commerciale
dell'imprenditore
L'imprenditore commerciale non piccolo è assoggettato a un ulteriore statuto: l'iscrizione nel registro delle imprese (artt. 2214-2202), con effetti di pubblicità legale; la disciplina della rappresentanza commerciale (artt. 2203-2213); le scritture contabili (artt. 2214-2220); il fallimento e le altre procedure concorsuali. Il piccolo imprenditore è sottratto alla disciplina dell'imprenditore commerciale anche se esercita attività commerciale. L'iscrizione nel registro delle imprese è stata estesa anche all'imprenditore agricolo e al piccolo imprenditore.
1.2.4 La nozione generale di imprenditore È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata a fine della produzione o dello scambio di beni e servizi. (art. 2082). L'art. 2082 fissa i requisiti minimi affinché un dato soggetto sia esposto all'applicazione delle norme del codice civile che riguardano l'imprenditore. Caratteristiche dell'impresa sono dunque: • l'attività produttiva, • l'organizzazione, • l'economicità, • la professionalità.
• l'oggetto dell'impresa, che determina la distinzione Per le società non è necessario, in linea di massima, uno tra imprenditore agricolo (art. 2135) e imprenditore specifico accertamento dei requisiti dell'organizzazione e commerciale (art.2195); della professionalità. • la dimensione dell'impresa, in base alla quale è individuato il piccolo imprenditore (art.2083) e, L'attività produttiva di riflesso, l'imprenditore medio-grande (o non piccolo); L'impresa è serie coordinata di atti finalizzata alla produ• la natura del soggetto che esercita l'impresa, che de- zione o allo scambio di beni o servizi. termina la tripartizione legislativa tra impresa in- L'attività non deve essere di mero godimento di beni predividuale, impresa costituita in forma di società e esistenti; tuttavia, è irrilevante che l'attività produttiva costituisca anche godimento di beni preesistenti. impresa pubblica. Ai fini della qualificazione di un soggetto come imprenditore, l'attività può anche essere illecita. Tuttavia, il soggetto non potrà godere delle norme vantaggiose 1.2.2 Statuto generale dell'imprenditore per l'imprenditore, in virtù del principio generale per Tutti gli imprenditori (agricoli e commerciali, piccoli e cui da un comportamento illecito non possano derivare grandi, privati e pubblici) sono assoggettati a una disci- vantaggi.
1.3. LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI NEL DIRITTO ITALIANO
3
Organizzazione. Impresa e lavoro autonomo
anche se si avvalgono di ingenti organizzazioni di subordinati e mezzi, purché si limitino allo svolgimento della L'imprenditore crea normalmente un complesso produt- propria attività. I liberi professionisti sono dunque imprenditori solo tivo, formato da persone e da beni strumentali. È imprenditore anche chi opera senza utilizzare presta- se l'esercizio della professione costituisce elemento di zioni lavorative altrui, purché vi sia organizzazione di un'attività organizzata in forma di impresa (art. 2238). mezzi e capitali, oltre che del proprio lavoro. Allo stesso modo, è imprenditore chi opera senza creare un apparato aziendale di beni mobili e immobili, ma so- 1.3 Le categorie di imprenditori lamente attraverso mezzi finanziari propri o altrui. nel diritto italiano Non è imprenditore il soggetto che svolge un'attività produttiva basata esclusivamente sul proprio lavoro personale. 1.3.1 L'imprenditore agricolo Il piccolo imprenditore (art. 2083) è chi svolge un'attività organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei È impresa agricola ogni impresa che produce specie vefamiliari. getali o animali, ogni forma di produzione fondata sullo L'attività fondata esclusivamente sul lavoro proprio, dun- svolgimento di un ciclo biologico naturale o di una fase que, sfugge a questa definizione. Allo stesso tempo, del ciclo stesso (art. 2135). Inoltre è imprenditore agricol'organizzazione del lavoro dei familiari è pur sempre lo chi svolge anche le attività connesse (trasformazione, organizzazione del lavoro altrui. commercializzazione...) alle attività agricole svolte. Il testo originario dell'art. 2135 si limitava a elencare le attività tipiche dell'imprenditore agricolo (agricoltura, Economicità dell'attività silvicoltura, allevamento). A queste si aggiungevano le attività connesse. Questa formulazione lasciava il dubbio L'economicità è richiesta in aggiunta allo scopo produttisulla qualificazione dell'agricoltura condotta con metodi vo: l'attività produttiva deve essere condotta con metodo industriali e di quella condotta senza l'utilizzo della terra economico, secondo modalità che consentano quantome(coltivazioni fuori terra, allevamenti in batteria). no la copertura dei costi con i ricavi. Non è necessario che i ricavi superino i costi, cioè che La nuova formulazione non lascia dubbi in proposito e si generi profitto, o che ci sia un fine di lucro. È impresa stabilisce che la qualifica di imprenditore agricolo prescinde dal metodo con cui si svolge l'attività, purché anche l'attività a fini ideali, purché autosufficiente. Allo stesso modo, non è necessario che le modalità di ge- questa si basi su un qualche ciclo biologico. Quindi le stione tendano a massimizzare i ricavi, purché questi sia- forme più moderne di agricoltura industrializzata, spesso più simili all'industria per metodi e capitali impieno perlomeno pari ai costi. Infine, il d.lgs 24-3-2006, n. 155, ha istituito l'impresa so- gati, rientrano nella categoria di impresa agricola. Anciale. A queste imprese è proibito distribuire gli utili in che la silvicoltura è attività agricola, purché comprenqualsiasi forma, ma è loro comunque richiesto il requisito da anche la cura e lo sviluppo del bosco. La mera raccolta di legname, dunque, non è attività agricola. Inoldell'economicità. tre rientrano nella definizione di impresa agricola anche l'allevamento e la selezione di razze equine o canine (o di gatti), così come di animali da pelliccia; persiProfessionalità no l'acquacoltura. Infine, all'imprenditore agricolo è staL'esercizio dell'attività produttiva deve essere abituale e to equiparato l'imprenditore ittico, sebbene la pesca sia non occasionale. Tuttavia l'attività non deve necessaria- svincolata dalla cura e dallo sviluppo biologico degli mente essere continua o la principale dell'imprenditore. organismi acquatici. Inoltre si qualifica come impresa anche l'attività volta al compimento di un unico affare, purché questo sia comLe attività agricole per connessione plesso e richieda l'esecuzione di svariate operazioni di gestione, anche se questo unico affare sia destinato al L'art. 2135, nella sua formulazione attuale, identifica consumo o all'utilizzo dello stesso imprenditore, fermo come attività accessorie due classi di attività: restando il requisito dell'economicità.
Liberi professionisti e professioni intellettuali
• le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da un'attività agricola essenziale;
I liberi professionisti non sono mai imprenditori in quanto tali, per una precisa scelta legislativa. Questo è vero
• le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzo prevalente di attrezzature o ri-
1.2.5
4
CAPITOLO 1. IMPRENDITORE sorse normalmente impiegate nell'attività agricola re, invece, è interamente basata su parametri quantitativi, esercitata. ovvero il possesso congiunto dei seguenti tre requisiti:
Entrambe sono attività oggettivamente commerciali, ma sono considerate per legge attività agricole se svolte in connessione con una delle tre attività agricole essenziali, e che questa sia coerente (connessione soggettiva). Inoltre è necessaria una connessione oggettiva, ovvero che le attività connesse non prevalgano, per rilievo economico, sull'attività agricola essenziale.
1.3.2
L'imprenditore commerciale
Sebbene l'art. 2195 elenchi le categorie di attività che, con quelle a loro ausiliarie, compongono la categoria delle imprese commerciali, è pacifico che la definizione di imprenditore commerciale ha in realtà carattere residuale, cioè l'imprenditore commerciale è l'imprenditore non agricolo.
1.3.3
• avere avuto nei tre esercizi precedenti un attivo patrimoniale non superiore ai 300.000 euro; • avere realizzato nei tre esercizi precedenti ricavi lordi non superiori ai 200.000 euro l'anno; • avere un ammontare di debiti non superiore a 500.000 euro. Infine, ora anche le società commerciali possono essere esentate dal fallimento. Pertanto, nella disciplina attuale chi può essere dichiarato fallito si determina esclusivamente in base ai parametri stabiliti dall'art. 1 della legge fallimentare, mentre la definizione codicistica di piccolo imprenditore si utilizza ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e dell'obbligo di tenuta delle scritture contabili, ovvero la restante parte dello statuto dell'imprenditore commerciale.
Il criterio dimensionale e la piccola L'impresa artigiana impresa
Il piccolo imprenditore è sottoposto allo statuto generale dell'imprenditore; è invece esonerato, anche se commerciale, dalla tenuta delle scritture contabili (art. 2214) e dall'assoggettamento al fallimento e alle altre procedure concorsuali (art. 2221). Inoltre l'iscrizione nel registro delle imprese non ha per lui funzione di pubblicità legale. In precedenza l'individuazione del piccolo imprenditore era fortemente complicata per la coesistenza di due nozioni diverse: quella del codice civile (art. 2083) e quella della legge fallimentare (art. 1). La definizione civilistica è basata sulla prevalenza del lavoro dell'imprenditore e dei suoi eventuali familiari nell'impresa, sia rispetto al lavoro altrui, sia rispetto al capitale proprio o altrui; la prevalenza è da intendersi in senso qualitativo-funzionale: è necessario che l'apporto personale dell'imprenditore e dei suoi familiari caratterizzino i beni o i servizi prodotti. La legge fallimentare, invece, fissava dei parametri monetari (reddito inferiore al minimo imponibile o, in assenza di questo, a 900,000 lire) e negava alle società la possibilità di essere qualificate come piccoli imprenditori. I parametri monetari, a ogni modo, vennero meno dopo l'abrogazione dell'imposta di ricchezza mobile a cui faceva riferimento la norma (1974) e la dichiarazione di incostituzionalità (1989) del requisito delle 900.000 lire. Restava l'esclusione dalla categoria delle società commerciali. La nuova legge fallimentare non identifica più il piccolo imprenditore, ma si limita a statuire dei parametri dimensionali dell'impresa, al di sotto della quale l'imprenditore commerciale non fallisce. Quindi la definizione di piccolo imprenditore è affidata unicamente all'art. 2083 del codice civile. La definizione data dalla legge fallimenta-
Fra i piccoli imprenditori rientra anche l'imprenditore artigiano. In precedenza, la legge 25-7-1956, n. 860 fissava dei parametri per considerare l'impresa artigiana a tutti gli effetti di legge, e di conseguenza piccola, che sostituiva quelle del codice e della legge fallimentare. Nello specifico, l'impresa era artigiana se produceva beni o servizi di natura artistica o usuale e rispettava alcuni limiti per il personale dipendente (non validi per tutte le imprese artigiane). Quindi l'imprenditore artigiano era considerato piccolo ed esentato dal fallimento anche in presenza di ingenti capitali. La nuova “legge quadro per l'artigianato” dell'8-8-1985, n. 443, ha definito invece l'impresa artigiana secondo l'oggetto, che può essere costituito da qualsiasi attività, sia pure con alcune limitazioni, e soprattutto sul ruolo dell'artigiano, che deve svolgere in misura prevalente il proprio lavoro nell'impresa. Ma la novità più grande della legge quadro per l'artigianato è che la definizione di impresa artigiana non è più definita a tutti gli effetti di legge, ma solo ai fini di vari provvedimenti regionali in favore delle imprese artigiane. Di conseguenza, il riconoscimento della qualifica di imprenditore artigiano in base alla legge quadro non basta per sottrarre l'artigiano allo statuto dell'imprenditore commerciale.
1.3.4 L'impresa familiare È impresa familiare l'impresa nella quale collaborano, anche attraverso il lavoro nella famiglia, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado dell'imprenditore. Si può avere una piccola impresa non familiare o
1.3. LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI NEL DIRITTO ITALIANO
5
un'impresa familiare non piccola. Infatti le esigenze a cui risponde la nozione di impresa familiare sono completamente diverse da quelle a cui risponde la nozione di piccola impresa: principalmente, l'impresa familiare comporta una tutela minima del familiare lavoratore, quando non si configuri un diverso rapporto giuridico. Pertanto, al familiare lavoratore sono riconosciuti diritti patrimoniali e amministrativi. I diritti patrimoniali sono:
1.3.6 Le imprese pubbliche
L'impresa familiare resta comunque un'impresa individuale. Quindi i beni aziendali restano di proprietà esclusiva dell'imprenditore, i diritti patrimoniali dei familiari partecipanti costituiscono semplici diritti di credito, gli atti di gestione ordinaria sono di competenza esclusiva dell'imprenditore, l'imprenditore agisce nei confronti dei terzi esclusivamente in proprio, solo l'imprenditore sarà soggetto al fallimento.
1.3.7 Attività commerciale delle associazioni e delle fondazioni
Lo Stato e gli altri enti pubblici possono svolgere attività di impresa servendosi di strutture di diritto privato. In tal caso, si applicano le normali norme relative alle società.
La pubblica amministrazione può costruire enti pubblici economici, ovvero enti di diritto pubblico il cui compito istituzionale esclusivo o principale è l'esercizio dell'attività di impresa. Gli enti pubblici economici sono soggetti normalmente • diritto al mantenimento; allo statuto dell'imprenditore e – se commerciali – allo statuto dell'imprenditore commerciale, ma sono eso• diritto di partecipazione agli utili dell'impresa; nerati dal fallimento (sostituito dalla liquidazione coatta • diritto sui beni acquistati con gli utili e sugli incre- amministrativa o da altre misure). menti di valore dell'azienda, incluso l'avviamento; Infine, lo Stato o gli altri enti pubblici territoriali posso• diritto di prelazione sull'azienda in caso di divisione no svolgere direttamente attività di impresa, secondaria e ereditaria o trasferimento. accessoria rispetto ai fini istituzionali dell'ente pubblico. A questi enti si applicano – limitatamente alle imI diritti amministrativi sono determinati poteri gestori, prese esercitate – gli statuti dell'imprenditore e quelper cui le decisioni di gestione straordinaria e altre deci- lo dell'imprenditore commerciale, ma sono esonerati sioni di rilievo devono essere adottate, a maggioranza, da dall'iscrizione nel registro delle imprese e dalle procedure tutti i familiari che partecipano all'impresa. concorsuali (ma non dalla tenuta delle scritture contabili). Infine, il diritto di partecipazione è trasferibile solo a faTuttavia quasi tutti gli enti pubblici economici sono stati vore degli altri membri della famiglia e con il consenso trasformati in enti di diritto privato. unanime dei familiari già partecipanti. È liquidabile in denaro qualora cessi la prestazione di lavoro.
1.3.5
L'impresa societaria
Le associazioni, le fondazioni e tutti gli enti privati con fini ideali o altruistici possono svolgere attività di impresa commerciale. Il requisito dell'economicità, infatti, non presuppone né la presenza di profitti, né che la gestione sia volta a massimizzare i ricavi. Gli enti privati con fini ideali che esercitano attività di impresa commerciale sono soggetti allo statuto dell'imprenditore commerciale, anche se questa attività è solo accessoria rispetto al fine principale.
La società semplice è utilizzabile solo per l'esercizio di attività non commerciale. Gli altri tipi di società si definiscono società commercia1.3.8 L'impresa sociale li. L'applicazione alle società commerciali dello statuto dell'imprenditore commerciale segue regole parzialmente L'impresa sociale è stata istituita dal d.lgs. 24-3-2006, n. 155. “Possono acquisire la qualifica di impresa sociale diverse: tutte le organizzazioni private che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine del• parte della disciplina propria dell'imprenditore comla produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità merciale si applica sempre e comunque (obbligo sociale.” I beni e servizi di utilità sociale sono tassativadi iscrizione nel registro delle imprese, tenuta delle mente indicati dal decreto. scritture contabili); Inoltre l'impresa sociale non deve avere scopo di • nelle società in nome collettivo e in accomandita lucro. Gli utili devono essere destinati allo svolsemplice, rispettivamente tutti i soci e i soli soci ac- gimento dell'attività statutaria o all'autofinanziamento comandatari (i soci a responsabilità illimitata) so- dell'impresa. Inoltre il patrimonio dell'impresa è soggetto no soggetti automaticamente al fallimento quando a un vincolo di indisponibilità: non è possibile distribuifallisce la società. Inoltre sono soggetti alle norme re fondi o riserve a vantaggio di coloro che fanno parte che regolano l'esercizio di impresa commerciale da dell'organizzazione, né durante l'esercizio, né allo sciogliparte dell'incapace. mento. In caso di cessazione dell'impresa, il patrimonio è
6 devoluto a organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Le imprese sociali possono organizzarsi in qualsiasi forma di organizzazione privata, in particolare qualsiasi tipo di società. Più imprese sociali possono formare un gruppo di imprese. Inoltre è garantita all'impresa sociale la limitazione della responsabilità dei partecipanti, anche se costituita in una forma giuridica che normalmente non la prevederebbe, purché il patrimonio netto sia originariamente di 20.000 euro e non scenda di un terzo sotto tale limite. Le imprese sociali sono soggette a regole speciali per quanto riguarda l'applicazione degli istituti tipici dell'imprenditore commerciale. Indipendentemente dalla natura agricola o commerciale dell'attività esercitata, devono iscriversi in un'apposita sezione del registro delle imprese, devono redigere le scritture contabili, sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa anziché al fallimento. Le imprese sociali devono costituirsi per atto pubblico. L'atto costitutivo deve indicare l'oggetto sociale tra le attività di utilità sociale riconosciute, enunciare l'assenza dello scopo di lucro, indicare la denominazione dell'ente (integrata con la locuzione “impresa sociale”, fissare requisiti per i componenti delle cariche sociali, disciplinare le modalità di ammissione ed esclusione dei soci, prevedere forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari dell'attività di impresa nell'assunzione delle decisioni che possono incidere sulle condizioni di lavoro e sulla qualità delle prestazioni erogate. L'atto costitutivo deve prevedere un sistema di controlli basato sul modello introdotto nel 2003 per le società per azioni. Il controllo contabile è affidato a uno o più revisori contabili, il controllo di gestione è riservato a uno o più “sindaci”. Dal controllo sono esonerate le organizzazioni più piccole. Le imprese sociali sono soggette alla vigilanza del Ministero del lavoro, che può rimuovere la qualifica e cancellare l'impresa dal registro e obbligarla a devolvere il patrimonio a enti non lucrativi.
CAPITOLO 1. IMPRENDITORE (art. 1703). Il mandatario può agire sia spendendo il proprio nome (senza rappresentanza, art. 1705) sia spendendo il nome del mandante, se questo gli ha conferito il potere di rappresentanza (art. 1704). Nel mandato con rappresentanza gli effetti degli atti posti in essere dal mandatario in nome del mandante si producono direttamente nella sfera giuridica di quest'ultimo. Nel mandato senza rappresentanza è il mandatario che assume diritti e obblighi derivanti dagli atti compiuti, anche se i terzi hanno avuto conoscenza del mandato; i terzi non hanno alcun rapporto con il mandante (il mandante tuttavia rimane “imprenditore”, soggetto quindi al fallimento).
1.4.2 Esercizio indiretto dell'attività di impresa. L'imprenditore occulto L'esercizio di impresa può dare luogo a dissociazione tra il soggetto cui è formalmente imputabile la qualità di imprenditore e il reale interessato. Ad esempio ci può essere un prestanome, o imprenditore palese, che agisce per conto del reale imprenditore occulto, che dirige di fatto l'impresa, somministra i mezzi necessari e fa suoi i guadagni. Generalmente questo espediente è messo in atto attraverso la costituzione di una società per azioni con capitale irrisorio prevalentemente nelle mani dell'imprenditore occulto, allo scopo di non esporre al rischio di impresa l'intero proprio patrimonio. Un altro espediente può essere l'utilizzo di una persona fisica nullatenente o quasi come prestanome. In caso di insolvenza, sarà la persona o impresa prestanome a fallire, cosicché i creditori difficilmente saranno soddisfatti. Nel nostro ordinamento, il dominio di fatto di un'impresa non è condizione sufficiente per esporre a responsabilità e fallimento, né per essere considerati imprenditori.
Il socio di comando di una società di capitali che non si limiti a esercitare i propri poteri riconosciuti, ma tratti la società come cosa propria, tipicamente attraverso il finanziamento sistematico della società con mezzi propri, 1.4 L'acquisto della qualità di im- l'ingerenza sistematica negli affari, la direzione di fatprenditore nel diritto italiano to secondo un disegno unitario, è considerato esercitare un'autonoma attività di impresa. Pertanto, purché ricorrano i requisiti prescritti dall'art. 2082 (organizzazione, 1.4.1 L'imputazione dell'attività di impre- sistematicità e metodo economico), il socio che ha abusasa: esercizio diretto dell'attività di to dello schermo societario risponderà delle obbligazioni impresa da lui contratte e potrà fallire.[3] Il principio della spendita del nome è principio generale del nostro ordinamento. Gli effetti degli atti giuridici ricadono sul soggetto e solo sul soggetto il cui nome è stato validamente speso nel traffico giuridico. È Il principio formale della spendita del nome e non il criterio sostanziale della titolarità dell'interesse economico, che determina nel nostro ordinamento l'imputazione degli atti giuridici. Questo principio si ricava dalla disciplina del mandato
1.4.3 L'inizio dell'impresa La qualità di imprenditore si acquista con l'effettivo inizio dell'attività di impresa, e non quando si richiedono eventuali autorizzazioni amministrative, si iscrive l'impresa al registro delle imprese o si costituisce la società. Si diventa imprenditori già nella fase preliminare di organizzazione, in quanto comunque attività indirizzata a
1.5. NOTE un fine produttivo. Nel caso di una persona fisica, gli atti di organizzazione devono manifestare in modo non equivoco l'orientamento dell'attività verso un fine produttivo, per il loro numero o per la loro significatività. Nel caso di una società, solitamente anche un solo atto di organizzazione è sufficiente per affermare l'inizio dell'attività di impresa.
1.4.4
La fine dell'impresa
Originariamente, l'art. 10 della legge fallimentare disponeva che l'imprenditore commerciale potesse essere dichiarato fallito entro un anno dalla cessazione dell'impresa. La giurisprudenza, tenendo presente che la fase di liquidazione costituisce ancora esercizio di impresa, stabiliva che la fine dell'impresa non si verificasse fin tanto che questa metteva in atto operazioni intrinsecamente identiche a quelle normalmente poste in essere. Per l'imprenditore individuale, la giurisprudenza riconosceva che non fosse necessaria la completa definizione dei rapporti (soprattutto i debiti in atto). Per le società, invece, la giurisprudenza stabiliva che non si verificasse l'effettiva cessazione dell'impresa fintanto che vi fossero rapporti pendenti. In questa maniera, l'art. 10 non si applicava di fatto alle società: le società che avevano ancora debiti erano considerate non aver mai cessato l'attività di impresa, pertanto potevano essere fatte fallire a distanza di anni. Dopo l'abrogazione da parte della Corte costituzionale dell'originario art. 10, il nuovo art. 10 dispone che gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo. Per gli imprenditori persone fisiche e per le società cancellate di ufficio la cancellazione non è da sola sufficiente, ma si deve accompagnare all'effettiva cessazione dell'attività di impresa. È fatta salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività, in caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio delle società. Il debitore non può dimostrare di aver cessato l'attività di impresa prima della cancellazione per anticipare il decorso del termine. La cancellazione dal registro delle imprese è dunque condizione necessaria, ma non sufficiente, affinché inizi a decorrere il termine entro cui l'imprenditore può fallire.
1.4.5
Incapacità e incompatibilità
Il minore o l'incapace che esercita attività di impresa non acquista la qualità di imprenditore. Invece, coloro che esercitano determinati uffici o professioni incompatibili con l'esercizio di impresa prendono comunque la qualità di imprenditore; sono esposti solamente a sanzioni ammi-
7 nistrative e a un aggravamento delle sanzioni penali per bancarotta. L'impresa commerciale degli incapaci È possibile l'esercizio di attività di impresa per conto di un minore o di un incapace da parte del suo rappresentante legale. È anche possibile l'attività di impresa da parte di soggetti limitatamente capaci di agire (inabilitato, minore emancipato). È prevista una specifica disciplina per l'impresa commerciale degli incapaci (artt. 320, 371, 424, 425). In nessun caso è consentito l'inizio di una nuova impresa commerciale nell'interesse e in nome del minore o dell'incapace, salvo che per il minore emancipato. È consentita solo la continuazione di un'impresa preesistente, quando ciò sia utile per il minore o l'incapace e purché la continuazione sia autorizzata dal tribunale. In tal caso, il rappresentante legale può compiere tutti gli atti che rientrano nell'esercizio dell'impresa, di ordinaria o straordinaria amministrazione. È necessaria l'autorizzazione per quegli atti che non sono in rapporto di mezzo a fine per la gestione dell'impresa. L'inabilitato, intervenuta l'autorizzazione alla continuazione, potrà esercitare personalmente l'impresa, con l'assistenza del curatore e con il suo consenso per gli atti che esulano dall'esercizio dell'impresa. Il minore emancipato acquista la piena capacità di agire con l'autorizzazione, pertanto potrà esercitare normalmente l'attività di impresa. Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza dell'amministratore di sostegno. Quindi potrà esercitare normalmente l'attività di impresa, salvo che il giudice tutelare disponga diversamente.
1.5 Note [1] Luciano Gallino, Sociologia dell'economia e del lavoro, Torino, Utet, 1989, pp. 197-198.. [2] Luciano Gallino, pp. 201-202; voce “Imprenditore” [3] Manuale di Diritto Commerciale, Gianfranco Campobasso, Quinta edizione a cura di Mario Campobasso, Utet giuridica, 2010; pag. 41
1.6 Bibliografia • Max Weber, L'etica protestante e lo spirito del capitalismo, Firenze (Tubinga), 1965 (1920). • F. X. Sutton, Il credo dell'imprenditore americano, Milano (Cambridge), 1972 (1956).
8
CAPITOLO 1. IMPRENDITORE
1.7 Collegamenti esterni • I giovani e l'impresa, sul portale RAI Economia • Imprenditore in Tesauro del Nuovo soggettario, BNCF, marzo 2013.
1.8 Voci correlate • Imprenditore occulto • Finanza d'impresa • Impresa • Piccolo imprenditore • Eteroorganizzazione
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Capitolo 2
Impresa L'impresa, sotto il profilo giuridico, è un' "attività economica professionalmente organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi", come si evince dalla definizione di "imprenditore" fornita dall'art. 2082 del vigente codice civile italiano. Occorre comunque non confondere il concetto di impresa con quello strettamente economico di azienda.
se che consiste nello scambio con l'esterno di conoscenza e produzione. Pertanto l'impresa può essere considerata come un complesso di interdipendenze tra beni e persone che operano scambiando con l'esterno conoscenze e produzione perseguendo lo stesso obiettivo, ossia la produzione di valore.
Tipicamente l'impresa, nell'ambito della sua attività economico-produttiva, se non opera in un contesto di mercato di tipo monopolistico, è costretta a operare in un contesto di mercato concorrenziale più o meno allarga2.1 Caratteri essenziali to ad altre imprese (es. duopolio, oligopolio) che la spinge continuamente al miglioramento del proprio processo Il Codice Civile (art. 2082) non definisce l'impresa, ma produttivo in termini di qualità di prodotto ed efficienza e l'imprenditore: in dottrina si deriva la definizione di im- in innovazione attraverso ricerca e sviluppo, tipicamente presa da quella di imprenditore. Si può dire che l'impresa ricorrendo a varie possibili forme di investimento. è l'attività esercitata dall'imprenditore. L'azienda, invece, è il mezzo concreto (immobili, sedi, attrezzature, impianti, personale, metodi, procedure, risorse) con cui si esercita l'impresa. La ditta, infine, è la denominazione 2.2 Tipologie d'impresa commerciale (e l'eventuale logo) dell'impresa. Da notare che non tutte le imprese sono esercitate mediante un'azienda e non sempre l'imprenditore è anche il proprietario dell'azienda. Di converso vi sono alcune aziende che non sono imprese (ad esempio l'ASL) o, anche se solo formalmente, gli studi professionali. L'impresa è caratterizzata da un determinato scopo (produzione o scambio di beni o servizi) e dalle conseguenti modalità adottate per il suo raggiungimento (organizzazione, economicità e professionalità) attraverso l'impiego di fattori produttivi (capitale, mezzi di produzione, materie prime e forza lavoro) e relativi investimenti. È fondamentale inoltre che l'impresa procuri capitale sufficiente a coprire e superare il costo delle spese di produzione, ossia produca un guadagno o profitto Schema delle varie forme che può assumere un'impresa o utile: se questa non è più in grado di sopportare la spesa finisce inevitabilmente col fallire. • Si parla di impresa individuale (forma individuaL'impresa può essere inoltre definita come un sistema le) quando il soggetto giuridico è una persona fisisociale-tecnico aperto. Per sistema si intende un complesca che risponde coi propri beni delle eventuali manso di parti interdipendenti rispetto a un comune obiettivo. canze dell'impresa: in tal caso non c'è un'autonomia Nello specifico, trattandosi di un sistema tecnico-sociale patrimoniale dell'impresa e se questa viene dichiarale parti sono costituite da beni quali attrezzature e conota fallita, anche l'imprenditore fallisce. Sono concetscenze alle quali si affiancano le risorse umane, legate da tualmente simili all'impresa individuale quella famirapporti sociali. liare (formata al 51% dal capofamiglia e al 49% dai suoi familiari, con una parentela non superiore al 2º Un sistema aperto è un metodo di gestione delle risor9
10
CAPITOLO 2. IMPRESA grado) e quella coniugale (formata solo da marito e Imprese che producono servizi[4] moglie). A volte, l'impresa individuale è detta ditta • Imprese di trasporto e telecomunicazioni; individuale[1]
• Se l'impresa è esercitata da una persona giuridica assume invece una veste societaria (forme collettive), che può essere di varia natura: • le società di persone sono caratterizzate da un'autonomia patrimoniale imperfetta, in cui cioè il patrimonio della società non è perfettamente distinto da quello dei soci, per cui i creditori possono rivalersi (se il patrimonio societario è insufficiente) anche sui beni dei soci. Si può avere una società semplice (S.s.) nel caso in cui non sia necessario svolgere una attività commerciale, ma si abbia la necessità di gestire un'attività (agricola o professionale, come ad esempio uno studio associato); una società in nome collettivo (S.n.c.) in cui tutti i soci sono responsabili (in egual parte e con tutto il loro patrimonio) delle obbligazioni della società; o una società in accomandita semplice in cui i soci accomandatari amministrano la società e rispondono con tutto il loro patrimonio mentre i soci accomandanti rispondono limitatamente al capitale conferito e non possono amministrare la società (questa tipologia permette a un soggetto di investire in un'impresa senza assumersene i rischi, diventando quindi socio accomandante). • le società di capitali sono dei soggetti giuridici che godono di autonomia patrimoniale perfetta (il patrimonio della società è distinto da quello dei soci). Se una società di capitali fallisce, i creditori possono attingere solo dal patrimonio della società (capitali, beni immobili, vendita di brevetti posseduti dalla stessa, ecc..). Il patrimonio dei soci non viene intaccato. Una volta esaurito il patrimonio della società, se ci sono ancora debiti, essi restano insoluti. Le possibili forme che può assumere sono: società a responsabilità limitata (S.r.l.), società per azioni (S.p.a.) e società in accomandita per azioni (S.a.p.a.). • le società cooperative rappresentano una particolare forma societaria, le cui peculiarità sono connesse allo scopo mutualistico che perseguono. Imprese che producono beni materiali[2] • Imprese agricole (producono beni non necessariamente sfruttando processi naturali legati alla terra, allevano animali, curano cicli biologici, praticano l'attività boschiva) • Imprese artigianali e industriali (compiono trasformazioni dei beni)[3]
• Imprese di distribuzione di energia elettrica, gas, acqua; • Imprese di commercio e distribuzione; • Imprese di credito; • Imprese di assicurazione; • Imprese di somministrazione di lavoro e ricerca del personale; • Imprese che erogano servizi di consulenza; • Imprese che erogano servizi di formazione professionale; • Laboratori di analisi mediche; • Laboratori di analisi, prove e tarature; • Imprese che forniscono servizi informatici; • Imprese di facchinaggio e pulizia; • Organismi di certificazione e di omologazione; • Imprese di giardinaggio, disboscamento, taglio boschivo, cura del verde; • Imprese di installazione, manutenzione, riparazione di impianti, apparecchiature, macchine ed attrezzature, opere in genere; • Imprese di intermediazione commerciale (agenti e rappresentanti); • Imprese di partecipazione finanziaria (holding), di intermediazione finanziaria, di utilizzo di concessioni pubbliche; • Imprese dell'intrattenimento, dello spettacolo, dell'della cultura, della formazione e dell'informazione; • Imprese del turismo.
2.3 Note [1] Ad esempio, questa è la dizione generica che l'agenzia delle entrate riservava sino a qualche anno fa ad un lavoratore autonomo o ad un'impresa individuale sul certificato di apertura partita IVA. [2] Tali imprese sono anche dette “manifatturiere” e la “manifattura” si contrappone a commercio/servizi [3] La subfornitura e il vasto mondo delle imprese “conto terziste” appartiene a questa categoria. [4] Il presente elenco delle tipologie di imprese di servizio ne contiene solo una minima parte, a titolo di esempio, in quanto il mondo dei servizi è oggetto di continua evoluzione.
2.6. ALTRI PROGETTI
11
2.4 Voci correlate • Azienda • Società (diritto) • Società per azioni • Impresa agricola • Impresa pubblica • Imprenditore • Registro delle imprese (diritto italiano) • Camera di commercio • Verticalizzazione • Reddito globale • Governo d'impresa • Strategia d'impresa • Finanza d'impresa • Responsabilità sociale d'impresa • Comunicazione unica d'impresa
2.5 Collegamenti esterni • Internazionalizzazione d'Impresa - Strategie di internazionalizzazione sia per grandi che per piccole e medie Imprese
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informazioni
Capitolo 3
Azienda Un'azienda, in economia aziendale, è un'organizzazione • composte pubbliche: raggruppa gli appartenenti aldi beni finalizzata alla soddisfazione di bisogni umani atle precedenti due classi, come ad esempio lo Statraverso la produzione, la distribuzione o il consumo di to, la Regione, la Provincia, il Comune, la Azienda beni economici e servizi verso clienti, strutturata secondo sanitaria locale. una certa organizzazione aziendale e amministrata secondo una certa amministrazione aziendale dal management aziendale. Il soggetto che conduce l'attività economica è 3.2.2 Classificazione in relazione al fine anche detto esercente. In senso giuridico il termine più Se per fine si intende la creazione, l'accrescimento e la utilizzato è invece quello di impresa o società. distribuzione di valore, allora è possibile delineare cinque diverse tipologie di azienda:
3.1 Origine del termine La parola italiana “azienda” è derivata dal termine spagnolo hazia, poi divenuto hacienda, (dal latino facienda; “cosa da farsi, faccende”).
3.2 Classificazione Le aziende possono essere classificate secondo vari criteri, come, ad esempio: • in relazione all'attività economica;
2. pubblica: si occupa in primo luogo di soddisfare i bisogni pubblici, inoltre crea, accresce e distribuisce valore non solo in relazione alla collettività; ma coinvolgendo anche altri soggetti (stakeholders) quali fornitori, dirigenti, dipendenti pubblici, clienti, concorrenti, ecc. In Italia, recentemente, si è assistito alla privatizzazione di molte aziende pubbliche (tra le altre: Telecom Italia, INA Assitalia, Comit, Credito Italiano e Alitalia).
• in relazione al fine; • in relazione al soggetto economico (imprenditore); • in relazione al soggetto giuridico (dipendente); • in relazione alla dimensione.
3.2.1
Classificazione in all'attività economica
1. familiare: persegue il suo scopo tramite valori non economici (come l'assistenza reciproca, i sentimenti, ecc.) ed economici (consumi, investimenti e risparmio). Tipicamente è un'azienda di consumo in cui il risparmio è formato dalla differenza tra redditi di lavoro e capitale da una parte, e consumi e investimenti dall'altra; se le uscite superano gli introiti si accede al finanziamento di terzo. Non va confusa con l'impresa familiare, cioè l'istituzione economica che impiega membri della stessa famiglia e che è volta a produrre reddito.
relazione
Esistono tre categorie: • di erogazione: fanno parte di questa categoria tutte le aziende come la famiglia, le associazioni private e parte della pubblica amministrazione, che erogano e consumano beni e servizi; • di produzione: comprende tutte le aziende che acquisiscono e producono beni e servizi (per definizione, si tratta delle imprese) 12
3. di produzione (o impresa): ha come fine diretto (principale) la produzione e distribuzione di ricchezza e come fine indiretto (secondario) il soddisfacimento dei bisogni umani. Si chiamano imprese perché operano in un'economia di mercato e sono soggette al rischio del capitale investito. A seconda del settore in cui operano, possono essere ulteriormente classificate in: del primario (agricole, minerarie), del secondario (industriali, edili), del terziario (commerciali, mercantili, bancarie, assicurative, di servizi), del terziario avanzato (informatiche, di consulenza).
3.2. CLASSIFICAZIONE 4. no profit: si tratta di aziende che non hanno fini di lucro soggettivo, nel senso che, pur potendo realizzare dei risultati economici e finanziari positivi, questi non vengono distribuiti al soggetto economico. È tuttavia lecito che svolgano una qualche attività commerciale inerente all'oggetto sociale purché essa sia solo marginale o rientri all'interno di finalità di utilità sociale. Un discorso particolare vale per le ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale). Si tratta di una qualifica ai fini delle imposte - ovvero che incide sulle modalità di pagamento delle imposte - che possono assumere le aziende non profit che operano in uno dei seguenti settori: assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sociale, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela e promozione dei beni storici e artistici, tutela dell'ambiente, promozione culturale ed artistica, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica. Tali società devono essere iscritte all'anagrafe delle ONLUS, presso la Direzione Regionale delle Imprese per avere diritto a particolari vantaggi fiscali (non sono soggette a tassazione).
13 La definizione di soggetto economico è stata estesa a tutti gli stakeholders. I principali stakeholders, presenti in maniera differente nelle diverse tipologie di azienda sono: • azionisti o soci di maggioranza • manager o dirigenti • lavoratori dipendenti e autonomi • fornitori • finanziatori e istituti di credito • amministrazione finanziaria o Erario • clienti • concorrenti
3.2.4 Classificazione in relazione al soggetto giuridico
Si distinguono due tipi di soggetti giuridici: 5. mutualistiche: comprendono cooperative, società di mutua assicurazione e consorzi di cooperative. La • l'imprenditore con la sua impresa individuale, in cui cooperative hanno uno scopo principalmente musoggetto economico e soggetto giuridico coincidono; tualistico che consiste nel fornire beni o servizi o lavoro direttamente ai soci, in modo più vantaggioso • le società in cui due o più persone svolgono rispetto alle condizioni del mercato. Lo scopo muun'attività economica (e i due soggetti sono distinti). tualistico assicura la limitata distribuzione degli utili Alla base della società c'è sempre un contratto che tra i soci e la devoluzione a scopi di utilità pubblisancisce: ca del patrimonio sociale, in caso dello scioglimento della società. Oltre ai soci ordinari è possibile che 1. l'accordo tra due o più persone (fisiche o giuridiche) ci siano dei soci sovventori che investono nella coodette soci perativa al fine di ottenere un interesse sul capitale investito. Le attività che possono essere svolte in for2. il conferimento di beni nella società da parte dei ma cooperativistica comprendono: consumo, produsoci. zione, lavoro agricolo, edilizia, trasporti, pesca, economia sociale. Le società di mutua assicurazione so- A queste classi corrispondono diverse definizioni di no cooperative che si occupano di attività assicura- società: tiva (ramo vita e ramo danni), sono a responsabilità limitata e il capitale sociale è costituito dai contri1. si ha l'impresa individuale quando il soggetto giubuti versati dai soci, che servono anche come premi ridico è una persona fisica che risponde coi propri assicurativi. beni delle eventuali mancanze aziendali. Tale impresa non gode quindi di autonomia patrimoniale: Quale che sia la “veste” e il “fine” specifico di ogni case viene dichiarata fallita, anche il suo imprenditotegoria di azienda, qualora assuma contenuto imprendire è fallito. Per quanto riguarda l'imposizione fiscatoriale si ritiene che comunque non possa prescindere le, il reddito dell'impresa è soggetto a Irap (Imposta dall'affrontare positivamente il tema della responsabilità Regionale sulle Attività Produttive) e IRPEF (Imsociale d'impresa. posta sul Reddito delle Persone Fisiche). Esistono inoltre delle semplificazioni relative alla contabilità che l'Amministrazione Finanziaria concede: la con3.2.3 Classificazione in relazione al soggettabilità semplificata (che consiste nei soli libri IVA). to economico Sono concettualmente simili all'impresa individuale quella familiare (formata al 51% dal capofamiIl soggetto economico è la persona o il gruppo di persone glia e al 49% dai suoi familiari) e quella coniugale che di fatto ha o esercita il potere decisionale nell'azienda. (formata solo da marito e moglie).
14
CAPITOLO 3. AZIENDA
2. la società di persone è caratterizzata da una autonomia patrimoniale imperfetta, in cui cioè il patrimonio della società non è perfettamente distinto da quello dei soci, per cui i creditori possono rivalersi (se il patrimonio societario è insufficiente) anche sui beni del socio (solitamente non vale il viceversa). Si può avere una società semplice nel caso in cui non sia necessario svolgere una attività commerciale, ma si abbia la necessità di gestire una attività (agricola o professionale, come ad esempio uno studio associato); una società in nome collettivo in cui tutti i soci sono responsabili in egual parte e con tutto il loro patrimonio delle obbligazioni della società o una società in accomandita semplice in cui i soci accomandatari rispondono, come nella Società in nome collettivo e i soci accomandanti rispondono invece limitatamente al capitale conferito. In tutti e tre i casi non si ha l'obbligo di versare un capitale sociale minimo, ma è necessario avere un atto costitutivo e redigere un bilancio d'esercizio (che può non essere depositato al Registro delle Imprese). 3. le società di capitali sono dei soggetti giuridici totalmente autonomi che godono di autonomia patrimoniale perfetta (il loro patrimonio è distinto da quello dei soci). Le forme riconosciute dal diritto italiano sono: società a responsabilità limitata, società per azioni e società in accomandita per azioni. Nelle ultime, il socio accomandatario (amministratore) risponde illimitatamente col suo patrimonio delle obbligazioni sociali se il patrimonio della società non è sufficiente. Le società di capitali hanno l'obbligo di versare un capitale sociale minimo e di approvare il bilancio annuale che va depositato presso il Registro delle Imprese. 4. tra le altre forme possibili si trovano le associazioni temporanee d'impresa, i consorzi e il GEIÈ' (Gruppo Europeo di Interesse Economico)
3.2.5
Classificazione in relazione alla dimensione
• numero di dipendenti • bilancio • valore aggiunto L'Unione europea ha stabilito una convenzione unificata basata sui primi tre, vedi Piccola e media impresa#PMI in Europa.
3.3 Rapporti giuridici dell'azienda ceduta Oltre a essere un complesso di beni l'azienda è anche un fascio di rapporti giuridici, rappresentato dai rapporti contrattuali che il titolare costituisce per esigenze aziendali. Dalla gestione aziendale nascono crediti e debiti, che fanno parte anch'essi dell'azienda. Dobbiamo considerare tre casi: • I contratti. L'acquirente subentra automaticamente in essi salvo che: 1. Le parti abbiano pattuito diversamente 2. Il contratto abbia carattere personale • Crediti. Si trasferiscono all'imprenditore acquirente. Il trasferimento ha effetto sui terzi dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro. È comunque liberato il debitore ceduto che paga in buona fede nelle mani dell'alienante. • Debiti. Passano all'acquirente mediante accollo. Si tratta, di regola, di accollo cumulativo e non liberatorio. L'alienante, debitore originario, continua a rimanere obbligato se il creditore ceduto non lo ha espressamente liberato.
3.4 Avviamento
Questo tipo di suddivisione necessita di un discorso particolare. Infatti, mentre è pressoché immediato stabilire L'avviamento di un'azienda è la sua capacità di produrre quali possono essere le classi, non è così semplice trovare utili in misura superiore all'ordinario. un criterio uniforme di assegnazione. Dipende dal fatto che il complesso dei cespiti dell'azienda Le tre classi sono: ha un valore superiore a quello della somma dei singoli cespiti separati; non è né un bene né un diritto, ma una • piccola (e micro) semplice qualità dell'azienda, non attribuibile ai singoli beni ma solo all'insieme degli stessi in quanto gestiti e • media organizzati unitariamente. • grande La legge garantisce tutela all'avviamento attraverso il diTra i molteplici criteri si può citare: • fatturato
vieto di concorrenza, cioè impedendo al precedente titolare di iniziare una nuova impresa che, per oggetto o altre circostanze, sia idonea a sviare i clienti dell'azienda ceduta nei 5 anni successivi il trasferimento della prima.
3.5. TRASFERIMENTO
15
L'avviamento può essere positivo (goodwill) o nega- La legislazione comunitaria ha contribuito all'evoluzione tivo (badwill) e in bilancio viene indicato nello stato del concetto di trasferimento d'azienda: se in particolapatrimoniale. re le varie direttive sembrano identificare l'azienda come complesso di beni organizzato per l'attività d'impresa, la giurisprudenza comunitaria dà un indirizzo ben preciso nella sentenza Suzen[1] stabilendo che, 3.5 Trasferimento
3.5.1
Natura
• non c'è trasferimento quando:
• l'operazione non include beni significativi per Il trasferimento è disciplinato da specifiche disposiziol'esercizio dell'attività ni che in parte derogano il diritto comune per quanto ri• il trasferimento non include un'entità econoguarda la successione nei contratti, la cessione di crediti mica con propria identità e debiti, in particolare per quel che riguarda il consenso del debitore, deroga all'art.1406 c.c. dato che il lavora• c'è trasferimento quando: tore non può opporsi. L'azienda può essere trasferita sia per atto “inter vivos” sia “mortis causa”, ma può anche • esso abbia come oggetto un'entità econoavvenire sia con accordo delle parti, sia in forma coattimica stabile e adeguatamente strutturata e va con provvedimento amministrativo o giudiziario. Si è autonoma recentemente considerata l'ipotesi che fusione e scissio• l'identità e la gestione dell'entità economica sia ne possano operare un trasferimento d'azienda: se prima stata ripresa o proseguita ciò non era considerato trasferimento d'azienda, con la consistente riforma societaria degli anni 2000 la fusione, specialmente eterogenea, non è stata più vista come La sentenza pone pertanto come parametro il momento causale del trasferimento. scomparsa e ricostituzione dell'ente. Il trasferimento d'azienda è disciplinato dall'art.2112 c.c. Alla luce dell'attuale normativa viene considerato trasfeche obbliga l'acquirente a mantenere i rapporti di lavo- rimento d'azienda ogni processo che determina il camro e lo impegna solidalmente dei crediti maturati dai biamento di titolarità di un'attività economica organizzata: il 5º comma dell'art. 2112 parla di attività economica lavoratori. organizzata, che interpretata anche con la direttiva comuL'azienda può essere trasferita dall'imprenditore ai pro- nitaria da una definizione dell'oggetto del trasferimento pri discendenti tramite la stipulazione di un apposito at- concernente organizzazione e attività. to inter vivos, il patto di famiglia (contratto), istituto disciplinato dagli artt. 768-bis segg. del codice civile.
3.5.3 Trasferimento del ramo d'azienda 3.5.2
Oggetto del trasferimento
Si è discusso molto in dottrina su quale fosse l'oggetto del trasferimento. Due sono le interpretazioni principali: • Attività e azienda inscindibili: concezione giuslavoristica più antica e derivata anche dalle posizioni del diritto commerciale, ritiene l'azienda, complesso di beni, perfettamente inscindibile con l'attività affinché possa esserci un'impresa, e pertanto non trasferibile isolatamente • Attività e azienda scisse: concezione più moderna e più accolta dalle dottrine giuslavoriste, ritiene possa essere ceduta anche l'"azienda inerte”, partendo dalle considerazioni che l'azienda possa anche essere costituita anche solo dalle competenze professionali (“know-how”) dei lavoratori e che comunque l'attività è legata alla persona dell'imprenditore che l'acquista a titolo originale. Tra l'altro con questa impostazione, la cerchia dei cessionari aumenta notevolmente perché non c'è il requisito dell'essere già imprenditori.
Il “ramo d'azienda” è trasferibile così come l'azienda intera, anche se non ha le stesse garanzie per i lavoratori dell'intero complesso aziendale: identificato come “articolazione funzionalmente autonoma”[2] , dopo la riforma del 2003 è liberamente identificabile dagli imprenditori che operano il trasferimento purché risponda al requisito dell'autonomia funzionale. Il lavoratore può solo presentare le dimissioni per giusta causa se le condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica. C'è da sottolineare che il ramo d'azienda non viene menzionato dall'art.2112 c.c. e, essendo molto più flessibile rispetto all'intera azienda, spesso i lavoratori invocano l'art.1406 c.c. in modo che possano bloccare un trasferimento per loro svantaggioso.
3.5.4 Trasferimenti in outsourcing Altro problema suscitano i trasferimenti operanti in quei settori d'azienda identificati come outsourcing, fra tutti l'appalto. Il legislatore si è preoccupato nel 2003 di disciplinare questi fenomeni coordinandoli alla disciplina dell'art.2112. In particolare fissa la solidarietà
16 dell'appaltante “fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui i lavoratori propongono la domanda”. Nell'appalto di servizi, il committente è obbligato in solido fino al termine di un anno dalla fine dell'appalto.
CAPITOLO 3. AZIENDA • Organizzazione aziendale • Pianificazione aziendale • Processo aziendale • Start-up
3.6 L'insegna L'insegna è il segno distintivo dell'azienda, cioè dei locali dell'impresa. Essa, come gli altri segni distintivi, opera come collettore di clientela, ed è particolarmente importante per quelle imprese che ricevono i clienti nei propri locali. Con la diffusione di internet e dei mezzi multimediali, numerose imprese vengono ora tuttavia identificate principalmente tramite il proprio sito web, come nel caso delle imprese virtuali. Il codice civile dedica un solo articolo all'insegna, il 2568, che impone di integrare o modificare l'insegna che, essendo uguale o simile a quella di un altro imprenditore, possa creare confusione per l'oggetto dell'impresa o per il luogo in cui essa è esercitata. Per tutte le questioni non disciplinate, è incerto se si debba far riferimento alla normativa sulla ditta o a quella sul marchio; spesso si preferisce fare riferimento a quest'ultima, in quanto più articolata.
3.7 Note [1] Corte di Giustizia Europea, Suzen contro Zehncker 11 marzo 1977 [2] Formulazione per molti infelice dato funzionalmente autonomi sono anche articolazioni come mensa, pulizie o servizi che però non sono inerenti al processo produttivo
3.8 Voci correlate • Azienda (diritto) • Article marketing • Avviamento d'azienda (diritto italiano) • Azienda pubblica • Azienda privata • Economia aziendale • Impresa • Controllo di gestione • Cessione d'azienda • Crisi aziendale • Management
3.9 Altri progetti •
Wikizionario contiene il lemma di dizionario «azienda»
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3.10 Collegamenti esterni • Azienda in Tesauro del Nuovo soggettario, BNCF, marzo 2013.
Capitolo 4
Segni distintivi I segni distintivi, ai sensi della legge italiana, sono degli elementi che hanno funzione di identificare un determinato imprenditore, un determinato luogo dove si esercita l’impresa, un determinato prodotto, per differenziarli agli occhi del pubblico dei consumatori. I segni distintivi fondamentali sono la ditta, l'insegna e il marchio.
particolare importanza per quelle aziende il cui servizio è offerto proprio nei locali medesimi. All’insegna sono applicate tutte le norme relative alla ditta.
• sul titolare della ditta iscritta posteriormente al registro delle imprese;
• il marchio di fabbrica: si applica al prodotto dell’imprenditore responsabile della produzione;
• sul titolare della ditta usata posteriormente (in caso di impresa non soggetta a registrazione).
• il marchio di commercio: viene applicato dall’imprenditore che distribuisce ai consumatori il prodotto fabbricato da altri;
L'insegna deve avere una propria capacità distintiva, ossia deve presentare il requisito dell'originalità, deve corrispondere a verità e novità, ossia non deve provocare confusione, in riferimento all'oggetto e al luogo deputati all'attività, con l'insegna utilizzata da un altro imprendi4.1 Ditta tore. Se sussistono tali requisiti, la tutela dell'insegna ha i medesimi connotati di quella spettante al marchio e alla Con il termine ditta si indica il nome sotto il quale l’im- ditta. prenditore esercita la sua impresa. È formato da un elemento necessario (cognome o sigla dell’imprenditore) e facoltativamente anche da un elemento di fantasia (paro- 4.3 Marchio le liberamente scelte) salvo il caso di trasferimento dell’azienda. L’imprenditore non può adottare una ditta uguale o simile a quella usata da altro imprenditore. Quando c’è Il segno distintivo che contraddistingue un determinato rischio di confusione una delle due ditte deve essere inte- prodotto o servizio è chiamato marchio: esso può consigrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla. stere in parole o in un disegno. Si distinguono vari tipi di marchio: L’obbligo di differenziazione grava:
Trasferimento della ditta La ditta ha un proprio valore economico, costituendo un importante elemento del complesso aziendale: pertanto, il titolare può essere interessato a trasferirla a un altro imprenditore realizzandone il valore di scambio, ma una ditta non può essere trasferita separatamente dall’azienda cui si riferisce. Se si tratta di un atto fra vivi la ditta passa all’acquirente solo con il consenso dell’alienante. In caso di morte dell’imprenditore la ditta si trasferisce automaticamente al successore.
4.2 Insegna
• il marchio collettivo: viene creato da organismi aventi la funzione di garantire l’origine o la qualità di determinati prodotti o servizi. Tutela del marchio La tutela del marchio consiste in un'esclusiva: il titolare del marchio ha il diritto di essere l’unico a utilizzarlo. È però condizionata dal requisito di novità: chi adotta un marchio uguali o simili ad altri già in uso non può godere di tutela. Il marchio riceve la tutela a livello locale, nazionale, europeo;
Il segno o il complesso di segni che identificano i locali dove si esercita l’impresa si chiama insegna: essa ha 17
• a livello locale, tutelato con il preuso (dimostrando l'uso del marchio per primi con prove come la pubblicità, materiali illustrativi, etc);
18 • a livello nazionale, con la registrazione nel registro dei marchi e dei brevetti a Roma, uso esclusivo per 10 anni; • a livello europeo, con la registrazione presso l'apposito ufficio UE (UAMI).
4.4 Voci correlate • Azienda (diritto) • Ditta • Marchio • Insegna
CAPITOLO 4. SEGNI DISTINTIVI
4.5. FONTI PER TESTO E IMMAGINI; AUTORI; LICENZE
19
4.5 Fonti per testo e immagini; autori; licenze 4.5.1
Testo
• Imprenditore Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Imprenditore?oldid=74076839 Contributori: Twice25, Snowdog, Laurentius, M7, Marius~itwiki, Piero129, Ares, Fredericks, Pap3rinik, RL~itwiki, Senza nome.txt, Wizard~itwiki, CruccoBot, Senpai, Papesatan, IPork, WinstonSmith, Leoman3000, Rojelio, Amarvudol, Superchilum, Microsoikos, Ignisdelavega, Jaqen, Quatar, Sesquipedale, JAnDbot, Vituzzu, Abitcis, RolloBot, Castagna, Sauzer01, Supernino, TXiKiBoT, Lord Hidelan, Aibot, Avesan, Mnemoc, Ripepette, Simo82, Olandobot, Rl89, .sEdivad, Dispe, NiccoGordi, SieBot, DaBot~itwiki, Tiesse, Phantomas, Hsdb85, SuperBot, BotSimo82, DragonBot, Dr Zimbu, No2, Ticket 2010081310004741, Kibira, SilvonenBot, Discanto, IncolaBot, Guidomac, Joe123, Luckas-bot, FrescoBot, Yonidebot, DSisyphBot, SassoBot, Xqbot, AushulzBot, LadnaV, RibotBOT, L736E, RCantoroBot, Frigotoni, Dega180, EmausBot, Shivanarayana, Joker Dragon, WikitanvirBot, VhankVryheid, MerlIwBot, Atarubot, Kkxcvnb, JYBot, Tobuto, AlessioBot, ValterVBot, Sean Ago, Euparkeria, Folto82, Studiologo e Anonimo: 53 • Impresa Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Impresa?oldid=74303112 Contributori: Gac, Paginazero, TierrayLibertad, Truman Burbank, Makawity, Pil56, Progettualita, RL~itwiki, Mtt, Pegasovagante, Dedda71, Elwood, ChemicalBit, Paulatz bot, Klaudio, Microsoikos, Jacklab72, Pnc net, Gacio, Escarbot, Sirabder87, Oliva18, Snow Blizzard, Tirinto, Supernino, Avesan, Simo82, Dispe, Valerio.salerno, Spinoziano, Tiesse, Crypto, Phantomas, Buggia, Lanteri, Buffo, No2, Dariozo, IncolaBot, Elnebbia, Demart81, Joe123, R.blanc71, FrescoBot, Raffamaiden, Blucheri, AushulzBot, Sistoiv, SignorX, Aliababua, Michi81, Nubifer, Cherurbino, Kill off, Bradipo Lento, Pil56-bot, Niculinux, Botcrux, ValterVBot, Giovanni.erario, Euparkeria, Pithecusa1977, Folto82 e Anonimo: 60 • Azienda Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Azienda?oldid=74303203 Contributori: Frieda, Twice25, Sbisolo, Davide, Gianfranco, Archenzo, Ruthven, Ary29, Retaggio, Kanchelskis, Pippu d'Angelo, Piero129, Mauriziogio, Luki-Bot, 5Y, BMF81, Pap3rinik, RL~itwiki, Senza nome.txt, Crys0000, *Raphael*, Torredibabele, SunBot, Carlo.milanesi, CruccoBot, Duroy, Automatik (riassegnato), Pegasovagante, Kaspo, Mauro742, Elwood, Mario1952, Giancarlo Rossi, Eumolpo, Klaudio, Microsoikos, Simscar, Ignisdelavega, AttoRenato, Triquetra, Alfreddo, Marcopil64, Fabbosko, .anaconda, Mr buick, JAnDbot, Vituzzu, Frazzone, Xavi visca, Mox83, Actarux, Supernino, Alkalin, Delfo, LukeWiller, Avesan, Sellfish, Wisbot, GiorgioWiki, SieBot, Phantomas, BilloK, Pracchia-78, Tizi27487, Ita01.bot, .avgas, Buggia, Bottuzzu, No2, Tutor~itwiki, FixBot, Sanremofilo, IncolaBot, LaaknorBot, Guidomac, Luckas-bot, FrescoBot, Daniele Pugliesi, Raffamaiden, AttoBot, ArthurBot, DirlBot, Xqbot, Giustino.veri, RCantoroBot, Fantasma, The Polish, Dega180, Michele-sama, Air swan, Nubifer, EmausBot, ZéroBot, HRoestBot, Aleksander Sestak, Taueres, Shivanarayana, Bradipo Lento, WikitanvirBot, Rezabot, Rizzoli Emanuelli SpA, MerlIwBot, Atarubot, Fede122011, Pil56-bot, Niculinux, AlessioBot, ValterVBot, Snake eyes~itwiki, Bellatrovata, AlessandroNicoletti, Federico Leva (BEIC), Folto82 e Anonimo: 94 • Segni distintivi Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Segni_distintivi?oldid=68386713 Contributori: Crys0000, Pracchia-78, Captivo, AushulzBot, Pil56-bot, Niculinux e Anonimo: 3
4.5.2
Immagini
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CAPITOLO 4. SEGNI DISTINTIVI
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4.5.3
Licenza dell'opera
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