Luigi Nicelli
APPUNTI ED ESERCIZI
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
Classe 2^ Operatore Amministrativo Segretariale A.F. 2015/16
Classe 2^ Operatore Amministrativo Segretariale Materia: Tecnica ed Economia Aziendale
Domande sullâIVA
1) Cosâè lâIVA? 2) Come si possono classificare le operazioni relativamente allâapplicazione dellâIVA? 3) Quali sono i presupposti per lâapplicazione dellâIVA? 4) In cosa consiste il presupposto oggettivo? 5) In cosa consiste il presupposto soggettivo? 6) In cosa consiste il presupposto territoriale? Cosa si intende per esportazioni? 7) Cosâè la fattura? 8) Chi deve emettere la fattura? Quali sono i soggetti esentati? 9) Entro che giorno vanno registrate le fatture immediate? 10) Entro che giorno vanno emesse e registrate le fatture differite? 11) Entro quale scadenza vanno registrate le fatture dâacquisto? 12) Cosa si intende per liquidazione periodica IVA? Quali sono i periodi di riferimento? 13) Qual è lâimporto minimo al di sotto del quale non viene versata lâIVA a debito? 14) Cosa succede se la liquidazione IVA determina un importo a credito?
Operazioni con lâestero Un âprivato âche fa acquisti nell'UE è tenuto a pagare l'IVA soltanto una volta, nel paese in cui effettua l'acquisto.
Puoi portare a casa qualunque prodotto acquistato in un altro paese dell'UE senza fermarti alla frontiera o dover rilasciare una dichiarazione alla dogana. L'importante è che i prodotti acquistati siano destinati al tuo uso personale o a quello dei tuoi familiari e non alla rivendita. Per le aziende, invece, per l'acquisto intracomunitario, l'operazione è soggetta ad Iva nello Stato di destinazione del bene; lâacquirente riceve la fattura senza addebito dellâIVA e liquida lâimposta, con lâaliquota vigente, contabilizzandola sia nel registro acquisti che in quello vendite (art.38 Legge 427/93); nella cessione intracomunitaria, lâoperazione non è soggetta ad IVA nello Stato di origine del bene; il cedente emette la fattura senza addebito di IVA (art.41 Legge 427/93).
Importazioni e registrazione bolletta doganale La bolla (o bolletta) doganale è un documento consistente in una dichiarazione compilata e sottoscritta dal contribuente, relativa alla destinazione della merce e prodotta allâautoritĂ doganale al fine della liquidazione dei diritti doganali dovuti. Effettuata la visita con il concorso del proprietario e liquidati i diritti, la dichiarazione è annotata nel registro corrispondente allâoperazione compiuta e munita di numero e data: il documento assume cosĂŹ valore di bolletta doganale e attesta lâavvenuto pagamento dei diritti dovuti o lâadempimento delle formalitĂ prescritte in relazione alle diverse destinazioni doganali date alle merci. La bolletta, consegnata al proprietario, è il solo documento che comprova il pagamento dei diritti o lâadempimento delle formalitĂ . In caso di importazione le aliquote IVA applicate sono le stesse in vigore per le merci nazionali; lâimposta però non è indicata sulla fattura del venditore estero, ma viene calcolata e pagata in dogana per cui lo Stato la riscuote immediatamente, sulla singola operazione. Per quanto attiene lâapplicazione dellâIVA sulle merci importate, la base imponibile è costituita dal suddetto valore utilizzato per il calcolo dei dazi, aumentato dai diritti doganali e dalle spese fisse fino alla frontiera italiana (per le merci importate alla condizione trasporto pagato fino a destinazione, la base imponibile IVA comprende anche gli oneri
sino al magazzino del compratore come risultano dal documento di trasporto che le accompagna). Il raccordo tra il valore imponibile agli effetti del dazio doganale (a carico delle merci provenienti dai paesi extracomunitari) e lâimponibile IVA può essere cosi sintetizzato : valore normale delle merci franco partenza (FOB) + spese di trasporto e assicurazione sino alla frontiera CEE ______________________________________________ = base imponibile per il dazio doganale + dazio doganale e altri diritti + spese fino alla frontiera italiana + spese di inoltro al luogo interno di destinazione ______________________________________________ = base imponibile IVA Art. 67 â D.P.R. 633/1972 Importazioni Lâarticolo 1 del decreto IVA stabilisce che le importazioni sono soggette allâimposta, da chiunque siano effettuate. Se colui che introduce i beni opera nellâesercizio dâimpresa, arti o professione, può detrarre lâimposta ai sensi e con le limitazioni poste dallâarticolo 19 e seguenti. Lâimposta è dovuta in dogana allâatto della introduzione materiale dei beni nel territorio italiano da colui che presenta la âdichiarazione doganaleâ o del soggetto per conto del quale viene eseguite lâimportazione. LâIVA è corrisposta per ogni singola operazione nei modi e nei termini previsti dalla normativa doganale (DPR n. 43 del 23 gennaio 1973, Testo Unico delle Leggi Doganali). Il pagamento dellâIVA deve essere eseguito dal proprietario della merce o da colui che la detiene al momento del passaggio della linea doganale. A questo riguardo si osserva che le disposizioni in materia doganale consentono a soggetti diversi dal proprietario effettivo delle merci di operare in dogana in nome proprio e per conto del proprietario, posto che tali disposizioni considerano come proprietario delle merci colui che le presenta in dogana o le detiene al momento dellâentrata nel territorio doganale o dellâuscita dal territorio stesso Esempio di registrazione di una bolla doganale Il valore della merce acquistata ammonta ad ⏠2.500,00. La dogana su tale importo calcola i diritti doganali, applicando ad esempio una percentuale del 5,8%. LâIVA viene calcolata su un imponibile di ⏠2.645,00, dato dalla somma del valore della merce piĂš i diritti doganali [⏠2.500,00 + ⏠145,00].
La bolla doganale va registrata nel registro IVA acquisti. Occorre perciò effettuare una registrazione che consenta di rilevare il credito IVA derivante dallâacquisto.
Regimi I.V.A. per le operazioni di acquisto e di vendita allâestero
Le vendite a paesi UE sono NON IMPONIBILI IVA ( art. 40/41 D.L. 331/93 convertito in legge 29/10/1993 n°427). Le fatture relative ad acquisti da paesi UE sono SOGGETTE AD IVA con un particolare meccanismo: devono essere annotate distintamente nel registro I.V.A. vendite e nel registro I.V.A. acquisti (vedi art. 8 DPR 633/1972 e succ. mod.). Le vendite verso paesi esterni alla UE sono definite ESPORTAZIONI. Anchâesse, come le vendite UE sono NON IMPONIBILI (vedi art. 8 DPR 633/72 giĂ citato). Le fatture relative agli acquisti da paesi extra UE (IMPORTAZIONI) pervengono senza indicazione dellâI.V.A., ma sono soggette ad I.V.A. Lâimposta viene versata alla dogana allâatto dellâimportazione, ma viene poi recuperata mediante la registrazione della Bolletta Doganale nel registro acquisti. L'acquisto intracomunitario consiste nell'acquisizione a titolo oneroso della proprietĂ o di altro diritto reale di godimento su beni spediti o trasportati nel territorio italiano da un altro Stato appartenente alla ComunitĂ Europea, a cura del cedente o dell'acquirente, entrambi soggetti passivi, ovvero di terzi per loro conto. Non rientrano nella categoria degli acquisti intracomunitari: â le operazioni a titolo gratuito; â le operazioni nelle quali il cedente o il cessionario siano privati consumatori; â beni che restano nello Stato Ue nel quale si acquista. Per gli acquisti intracomunitari eseguiti in Italia, il debitore d'imposta è l'acquirente soggetto passivo; l'Iva è dovuta nel paese di destinazione dei beni. Gli acquisti intracomunitari si considerano eseguiti nel territorio italiano nelle ipotesi in cui vengono spediti o trasportati nel territorio italiano da un altro Stato Ue. L'acquisto comunitario si considera effettuato con la consegna dei beni in Italia, all'acquirente o a terzi per suo conto. Generalmente, la base imponibile dell'acquisto intracomunitario, è calcolata secondo le regole ordinarie dell'Iva. La base imponibile è formata, oltre che dal corrispettivo dovuto per l'acquisto del bene, anche dalle spese accessorie. Nel caso in cui il bene sia soggetto ad accisa, anche quest'ultima rientra nella determinazione della base imponibile se assolta od esigibile in dipendenza dell'acquisto. Corrispettivi, spese ed oneri in valuta estera: tali valori devono essere computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell'operazione, se indicato in fattura. Se manca tale informazione, si prende in considerazione il cambio alla data della fattura.
L'aliquota Iva da applicare sarĂ quella propria dei beni, in misura pari a quella in vigore per le operazioni nazionali. Gli acquisti intracomunitari di beni, le cui cessioni all'interno del territorio italiano vengono classificate come non imponibili, esenti, non soggette o fuori campo Iva, seguono lo stesso regime di inapplicabilitĂ dell'imposta. L'Iva relativa agli acquisti intracomunitari, in via generale, non influenza il debito d'imposta, in quanto essa viene registrata a debito e a credito nel medesimo periodo e per lo stesso importo. Adempimenti e registrazioni contabili di una fattura intracomunitaria: Il soggetto che riceve una fattura di acquisto intracomunitaria, deve eseguire i seguenti adempimenti: Integrazione della fattura ricevuta: a) l'acquirente deve attribuire alla fattura un numero progressivo valido per il registro delle fatture emesse e un numero progressivo valido per il registro degli acquisti (salvo il caso in cui utilizzi specifici registri sezionali; b) successivamente, l'acquirente integra la fattura ricevuta con i seguenti elementi: - se gli importi sono espressi in valuta estera, deve convertire il corrispettivo e gli elementi che concorrono alla formazione della base imponibile in Euro; - l'imposta relativa, oppure l'eventuale titolo di esenzione, di non imponibilitĂ o di non soggezione ad imposta, con l'indicazione della relativa norma di riferimento. Registrazione della fattura: a) le fatture di acquisto devono essere annotate: - nel registro delle fatture emesseâ, entro il mese di ricevimento della fattura, ovvero anche in data posteriore, ma non oltre 15 giorni dal ricevimento e relativamente allo stesso mese di ricevimento; - nel registro degli acquistiâ, entro le stesse scadenze e comunque non prima dell'annotazione sul registro delle fatture emesse. La detraibilitĂ e lâindetraibilitĂ dellâIVA Articolo 19 âDetrazione 1. Per la determinazione dell'imposta dovuta (...), è detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al piĂš tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. 2. Non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta, salvo il disposto dell'articolo
19-bis2. In nessun caso è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni o servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio. (...) Articolo 19-bis Percentuale di detrazione (...) Articolo 19-bis1 Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi (...) La detrazione IVA e la deducibilitĂ dei costi delle auto Il testo della norma per stabilire la detraibilitĂ dellâ IVA sugli acquisiti di veicoli stradali e relative spese, si trova nel testo dellâart. 19-bis1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e nella tabella B allegata al medesimo decreto che è stato modificato dalla Finanziaria 2008 per essere adeguato alla normativa UE. Il testo in vigore prevede che âla limitazione della detrazione iva al 40% riguarda ÂŤtutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 Kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a ottoÂť che non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'attivitĂ di impresa o della professione. La predeterminazione legale della misura della detrazione al 40% â- che precedentemente era assoluta ora ammette la prova contraria. Di conseguenza, la limitazione non opera per i veicoli ad uso esclusivo dellâattivitĂ del soggetto passivo, il quale ha, ora, la possibilitĂ di computare integralmente in detrazione lâimposta, fermo restando, in tal caso, lâonere probatorio dellâinerenza totale. Anche L'Iva, relativa alle prestazioni di servizi relative ai medesimi veicoli, - custodia, manutenzione e riparazione, transito stradale, nonchĂŠ lââacquisto di carburanti e lubrificantiâ, è ammessa âin detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione lâimposta relativa allâacquisto o allâimportazione del veicolo. La detraibilitaâ dellâIva dallâ1.1.2008â eâ la seguente: Detrazione 100% dellâIva: veicoli stradali a motore per trasporto persone (es.: pullman) o cose (es.: camion) >= 35 q.li o con almeno 8 posti + quello del conducente, trattori, veicoli oggetto di produzione o commercio da parte del contribuente o senza i quali non puoâ svolgere lâattivitaâ (es.: tassisti, noleggiatori auto), ecc; Detrazione limitata (40%) dellâIva:âveicoli stradali a motore per trasporto persone o cose, < 35 q.li e con max 8 posti + quello del conducente. Attenzione: certi piccoli autocarri < 35 q.li (es.: Fiorino) per i quali prima non câera dubbio sulla detraibilitaâ 100% dellâIva, oggi sono catalogati qui e per essi la detraibilitaâ 100% dellâIva eâ ora subordinata alla dimostrazione da parte del contribuente dellâutilizzo esclusivo nellâimpresa; Indetraibilitaâ totale (oggettiva) dellâIva: âriguarda solo le moto > 350 cc. Questa disciplina non riguarda gli agenti e rappresentantiâ, che continuano a detrarre il 100% dellâIvaâ, ammesso che âpossano dimostrare di possedere almeno un altro mezzoâ per gli âscopi extraziendaliâ.
Alberghi e ristoranti Fino al 31.8.2008 lâIva sulle fatture ricevute di alberghi e ristoranti non era detraibile, con lâunica eccezione di quelle in occasione di convegni, congressi e simili. Per questo motivo i contribuenti trovavano finora piĂš vantaggioso farsi rilasciare una semplice ricevuta fiscale per evitare lâaggravio della registrazione ai fini Iva. Dallâ1.9.2008 è applicabile il nuovo regime di detrazione integrale dellâIVA relativa alle somministrazioni di alimenti e bevande e alle prestazioni alberghiere, che risultino inerenti con lâattivitĂ dâimpresa o di lavoro autonomo esercitata. Rif.: art. 83 c. 28-bis DL n. 112/2008 conv. dalla Legge n. 133/2008 â Circ.Min. 5.9.2008 LE NOVITA' Fino al 31.8.2008 lâIva sulle fatture ricevute di alberghi e ristoranti non era detraibile, con lâunica eccezione di quelle in occasione di convegni, congressi e simili. Per questo motivo i contribuenti trovavano finora piĂš vantaggioso farsi rilasciare una semplice ricevuta fiscale per evitare lâaggravio della registrazione ai fini Iva. Dallâ1.9.2008 è applicabile il nuovo regime di detrazione integrale dellâIVA relativa alle somministrazioni di alimenti e bevande e alle prestazioni alberghiere, che risultino inerenti con lâattivitĂ dâimpresa o di lavoro autonomo esercitata. âDiventa ad esempio detraibile lâIVA relativa alle spese alberghiere o di ristorazione sostenute dallâimprenditore/lavoratore autonomo per le trasferte presso un cliente o un fornitore, per partecipare ad una fiera di settore o ad un convegno, per le trasferte dei dipendenti e dei collaboratori (amministratori), ecc. semprechĂŠ naturalmente si richieda la fattura anzichĂŠ la ricevuta fiscale o lo scontrino. In base alla nuova disposizione, i soggetti IVA possono dunque detrarre dallâ1.9.2008 il 100% dellâIVA relativa a: prestazioni alberghiere, somministrazioni di alimenti e bevande (in ristoranti, pizzerie, bar, ecc.) a condizione che risultino inerenti allâattivitĂ esercitata. LâIva su dette prestazioni ammonta al 10%. La detraibilitĂ dellâIVA si estende anche alle eventuali operazioni accessorie (ad esempio, lavanderia, parcheggio, telefono/internet relative ad un pernottamento in albergo). Nulla cambia per la detraibilitĂ dellâIva sulle fatture della mensa dipendenti, da sempre detraibile al 100%. Per dimostrare lâinerenza della spesa con lâattivitĂ esercitata, è opportuno allegare alla fattura lâeventuale documentazione ulteriore (ad esempio, il biglietto dâingresso alla fiera, il depliant del convegno) ovvero annotare sul retro della fattura la motivazione della spesa (ad esempio âtrasferta presso la sede del cliente XXXâ) e il nominativo del dipendente/amministratore che ne ha fruito. Le imprese o i professionisti che intrattengono rapporti continuativi con il medesimo esercente (bar o ristorante) possono stipulare convenzioni che prevedono il pagamento e la fatturazione delle prestazioni con cadenza periodica: resta, in questo caso, lâobbligo di rilasciare lo scontrino o la ricevuta fiscale recanti lâindicazione âcorrispettivo non riscossoâ al momento di ultimazione di ogni prestazione. La Circolare Ministeriale esplicativa appena uscita prevede che lâIva sulle spese di
vitto e alloggio superiori a ⏠25,82 che sono considerate âspese di rappresentanzaâ (ad esempio, pranzo e/o pernottamento offerto a clienti) resti indetraibile. Attenzione quindi allâunica fattura con 2 pasti sostenuta per una cena di un dipendente e di un cliente, che per metà è spesa commerciale con Iva totalmente detraibile, per metĂ invece è spesa di rappresentanza con Iva totalmente indetraibile. In tal caso forse è meglio continuare a farsi rilasciare una semplice ricevuta fiscale rinunciando a detrarre lâIva al fine di evitare complicazioni contabili. Per usufruire della detrazione è necessario richiedere lâemissione della fatturaâ, non essendo sufficiente lo scontrino fiscale âparlanteâ o la ricevuta fiscale integrata con i dati del cliente. Ciò provocherĂ un aggravio degli adempimenti non solo per lâemittente (ristorante, bar, ecc.) che dovrĂ attrezzarsi per rilasciare le fatture richieste dal cliente ma anche per il cliente stesso, tenuto conto della necessitĂ di registrare ciascun documento in Iva.
La nuova deducibilita' delle spese telefoniche Lâart. 1, commi 261-264, Legge 24/12/2007, n.244 della Finanziaria 2008 ha modificato le regole per la detrazione dellâIVA assolta sullâacquisto, lâimportazione e il noleggio di telefoni cellulari e per i servizi di telefonia mobile. A partire âdal 1° gennaio 2008 cambia la detraibilitĂ dellâIVA delle spese per i cellulari. âLâimposta pagata è interamente detraibile a condizione che il bene e il suo utilizzo siano riferibili esclusivamente allâattivitĂ di impresa o di lavoro autonomo. DETRAIBILITA' DELL'IVA Dopo le importanti novitĂ in merito alla deducibilitĂ nellâambito del reddito dâimpresa introdotte con la Finanziaria 2007, le modifiche introdotte con la Finanziaria 2008 riguardano la detrazione per i telefoni cellulari e per le spese di traffico telefonico, che è consentita secondo i criteri ordinari previsti dellâart. 19 del D.P.R. 633/72, vale a dire in funzione dellâutilizzo del bene o servizio acquistato nellâesercizio dellâimpresa, dellâarte o della professione. Quindi, dal 1° gennaio 2008, lâIVA sul traffico telefonico mobile e sullâacquisto, noleggio o locazione di cellulari è interamente detraibile a patto che il bene sia utilizzato interamente per lâattivitĂ dâimpresa o lavoro autonomo. Tuttavia, le contemporanee modifiche degli articoli 3, 13 e 14 del D.P.R. 633/72, consentono allâimprenditore o al professionista di detrarre integralmente lâimposta anche in caso di uso promiscuo, salvo poi assoggettare a IVA lâuso personale o familiare proprio o dei propri dipendenti, sulla base del valore normale. Ovviamente nel caso in cui le spese di acquisizione del cellulare e il relativo traffico telefonico siano inequivocabilmente riferibili interamente allâattivitĂ dâimpresa o del professionista nessun problema poichĂŠ lâimposta per lâacquisto dellâapparecchio e dei canoni è immediatamente detraibile al 100% senza nessun altro obbligo. Se invece la stima âpreventivaâ dellâutilizzo imprenditoriale delle spese telefoniche risultasse difficile, gli imprenditori e i professionisti potranno esercitare integralmente il diritto alla detrazione e assoggettare poi a imposta lâuso personale o familiare ovvero la messa a disposizione a titolo gratuito dei beni e servizi suddetti.
Bisogna evidenziare a riguardo che il comma 255, articolo 1 della Finanziaria 2008, stabilisce che per il quinquennio 2008- 2012, nel fissare i criteri selettivi di cui allâart. 51 del DPR 633/72, âgli uffici dovranno concentrare lâattivitĂ di controllo sui contribuenti che abbiano computato in detrazione in misura superiore al 50% del relativo ammontare lâimposta riguardante agli acquisti e alle relative prestazioni di gestione dei telefonini. Sembra un avvertimento poichĂŠ se si effettua una detrazione superiore al 50% bisognerĂ provare lâutilizzo aziendale o professionale.
In conclusione in base a quanto disposto nella Finanziaria 2008 e dallâart.19 del D.P.R. 633/72 la detraibilitĂ IVA delle spese telefoniche è pari a: Telefonia fissa (uso professionale) 100% Telefonia mobile e Telefonia fissa (uso promiscuo) da 0% al 100% (se si riesce a dar prova della tipologia di utilizzo) altrimenti 50% (stabilito forfettariamente). Le spese di rappresentanza In particolare costituiscono spese di rappresentanza: le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attivitĂ promozionali dei beni e dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dellâattivitĂ caratteristica dellâimpresa; le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festivitĂ nazionali o religiose; le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione dellâinaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dellâimpresa; le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dallâimpresa;
ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamenteâ, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza indicati nel presente comma. Lâimprenditore che cede gratuitamente i beni oggetto della propria attivitĂ , deve adempiere agli obblighi IVA, (salvo il caso di cui alla nota âa)â della tabella). Emissione di regolare fattura nei confronti del cliente: In sede di fatturazione, sono possibili due soluzioni: a) se gli accordi ânon âprevedono per il cliente il pagamento nĂŠ dellâimponibile nĂŠ dellâimposta, ĂŠ necessario indicare in fattura che trattasi di: ââcessione gratuita senza rivalsa IVAâ. âChi riceve la fattura non potrĂ detrarre lâIVA, in quanto non pagata; b) nel caso invece lâaccordo col cliente preveda il pagamento della sola imposta, la fattura riporterĂ la seguente dicitura: ââcessione gratuita con rivalsa IVAâ. In tal caso, il cliente, pagando lâimposta, potrĂ portarla in detrazione nei modi normali, salvo il caso in cui lâimporto sia oggettivamente indetraibile (es.: ai sensi art. 19-bis1 del DPR 633/72, beni di lusso ecc.).
Esempio di VERIFICA sulla liquidazione mensile IVA La nostra ditta ha svolto, nel mese dicembre, le seguenti operazioni: Fatture emesse n°
Cliente
Descrizione
111 - 1/12
Sansoni
merci: 12.700 + IVA 10%; interessi dilaz: 60 gg - tasso 6%
112 - 2/12
Barattoli
merci: 7.900 + IVA 4%;
113 - 7/12
Seiduesei S.r.l.
merci: 7.300 + IVA 22%; cauzioni per imballaggi ⏠100
114 - 11/12
Ravini
merci: 17.000 + IVA 22% - 13000 + IVA 10% - spese di trasporto a forfait: euro 300
115 - 13/12
Sanblan (Bruxelles)
merci: 12.050 (IVA italiana 22%)
116 - 16/12
Joyful York)
merci: 7.400 (IVA italiana 4%)
117 - 19/12
Sansoni
Inc.
(New
Nota di accredito per reso di merci per euro 2400 + IVA 10%
Fatture ricevute n° protoc.
data e n°
Fornitore
Descrizione
521
12/12 - 10
Rossi
merci: 4.800 - IVA 10%; spese imballaggio a forfait 100,00
522
18/12 - 17
Franz (Bonn)
merci: euro 5.000 (Iva italiana: 22%)
523
30/12 - 11
Gallini
Automezzo non strumentale: 976 euro (Iva inclusa)
524
22/12 - 57
Castagna
merci: 4.600 + IVA 22%
525
14/12 - 65
Punto TIM telefoni
Cellulare uso non esclusivo aziendale: euro 750 + Iva 22%
526
29/12 - 19
Bradbury (Dallas)
merci: 2.500$ - IVA Italiana 22% (Boll. Doganale n°19) - cambio 1,065 - dazio 6%
528
19/12 - 99
Vaccini
Merci: 650 + Iva 22%; sconto incondizionato 10%
529
22/12 - 90
Il Regalo S.p.A.
Merci acquistate per spese di rappresentanza: 56 scatole a euro 55 lâuna + Iva 22%
530
24/12 - 99
Galli
Merci: 3000 ⏠+ Iva 10% Merci a titolo di sconto 100 euro + Iva 22%
Trovare lâimporto a debito/credito verso lâErario al 31/12/2016 e compilare lo schema per il versamento.