Riassunto iva 2016

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Luigi Nicelli

APPUNTI ED ESERCIZI

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Classe 2^ Operatore Amministrativo Segretariale A.F. 2015/16


Classe 2^ Operatore Amministrativo Segretariale Materia: Tecnica ed Economia Aziendale

Domande sull’IVA

1) Cos’è l’IVA? 2) Come si possono classificare le operazioni relativamente all’applicazione dell’IVA? 3) Quali sono i presupposti per l’applicazione dell’IVA? 4) In cosa consiste il presupposto oggettivo? 5) In cosa consiste il presupposto soggettivo? 6) In cosa consiste il presupposto territoriale? Cosa si intende per esportazioni? 7) Cos’è la fattura? 8) Chi deve emettere la fattura? Quali sono i soggetti esentati? 9) Entro che giorno vanno registrate le fatture immediate? 10) Entro che giorno vanno emesse e registrate le fatture differite? 11) Entro quale scadenza vanno registrate le fatture d’acquisto? 12) Cosa si intende per liquidazione periodica IVA? Quali sono i periodi di riferimento? 13) Qual è l’importo minimo al di sotto del quale non viene versata l’IVA a debito? 14) Cosa succede se la liquidazione IVA determina un importo a credito?


Operazioni con l’estero Un ​privato ​che fa acquisti nell'UE è tenuto a pagare l'IVA soltanto una volta, nel paese in cui effettua l'acquisto.

Puoi portare a casa qualunque prodotto acquistato in un altro paese dell'UE senza fermarti alla frontiera o dover rilasciare una dichiarazione alla dogana. L'importante è che i prodotti acquistati siano destinati al tuo uso personale o a quello dei tuoi familiari e non alla rivendita. Per le aziende, invece, per l'acquisto intracomunitario, l'operazione è soggetta ad Iva nello Stato di destinazione del bene; l’acquirente riceve la fattura senza addebito dell’IVA e liquida l’imposta, con l’aliquota vigente, contabilizzandola sia nel registro acquisti che in quello vendite (art.38 Legge 427/93); nella cessione intracomunitaria, l’operazione non è soggetta ad IVA nello Stato di origine del bene; il cedente emette la fattura senza addebito di IVA (art.41 Legge 427/93).

Importazioni e registrazione bolletta doganale La bolla (o bolletta) doganale è un documento consistente in una dichiarazione compilata e sottoscritta dal contribuente, relativa alla destinazione della merce e prodotta all’autorità doganale al fine della liquidazione dei diritti doganali dovuti. Effettuata la visita con il concorso del proprietario e liquidati i diritti, la dichiarazione è annotata nel registro corrispondente all’operazione compiuta e munita di numero e data: il documento assume così valore di bolletta doganale e attesta l’avvenuto pagamento dei diritti dovuti o l’adempimento delle formalità prescritte in relazione alle diverse destinazioni doganali date alle merci. La bolletta, consegnata al proprietario, è il solo documento che comprova il pagamento dei diritti o l’adempimento delle formalità. In caso di importazione le aliquote IVA applicate sono le stesse in vigore per le merci nazionali; l’imposta però non è indicata sulla fattura del venditore estero, ma viene calcolata e pagata in dogana per cui lo Stato la riscuote immediatamente, sulla singola operazione. Per quanto attiene l’applicazione dell’IVA sulle merci importate, la base imponibile è costituita dal suddetto valore utilizzato per il calcolo dei dazi, aumentato dai diritti doganali e dalle spese fisse fino alla frontiera italiana (per le merci importate alla condizione trasporto pagato fino a destinazione, la base imponibile IVA comprende anche gli oneri


sino al magazzino del compratore come risultano dal documento di trasporto che le accompagna). Il raccordo tra il valore imponibile agli effetti del dazio doganale (a carico delle merci provenienti dai paesi extracomunitari) e l’imponibile IVA può essere cosi sintetizzato : valore normale delle merci franco partenza (FOB) + spese di trasporto e assicurazione sino alla frontiera CEE ______________________________________________ = base imponibile per il dazio doganale + dazio doganale e altri diritti + spese fino alla frontiera italiana + spese di inoltro al luogo interno di destinazione ______________________________________________ = base imponibile IVA Art. 67 – D.P.R. 633/1972 Importazioni L’articolo 1 del decreto IVA stabilisce che le importazioni sono soggette all’imposta, da chiunque siano effettuate. Se colui che introduce i beni opera nell’esercizio d’impresa, arti o professione, può detrarre l’imposta ai sensi e con le limitazioni poste dall’articolo 19 e seguenti. L’imposta è dovuta in dogana all’atto della introduzione materiale dei beni nel territorio italiano da colui che presenta la “dichiarazione doganale” o del soggetto per conto del quale viene eseguite l’importazione. L’IVA è corrisposta per ogni singola operazione nei modi e nei termini previsti dalla normativa doganale (DPR n. 43 del 23 gennaio 1973, Testo Unico delle Leggi Doganali). Il pagamento dell’IVA deve essere eseguito dal proprietario della merce o da colui che la detiene al momento del passaggio della linea doganale. A questo riguardo si osserva che le disposizioni in materia doganale consentono a soggetti diversi dal proprietario effettivo delle merci di operare in dogana in nome proprio e per conto del proprietario, posto che tali disposizioni considerano come proprietario delle merci colui che le presenta in dogana o le detiene al momento dell’entrata nel territorio doganale o dell’uscita dal territorio stesso Esempio di registrazione di una bolla doganale Il valore della merce acquistata ammonta ad € 2.500,00. La dogana su tale importo calcola i diritti doganali, applicando ad esempio una percentuale del 5,8%. L’IVA viene calcolata su un imponibile di € 2.645,00, dato dalla somma del valore della merce più i diritti doganali [€ 2.500,00 + € 145,00].


La bolla doganale va registrata nel registro IVA acquisti. Occorre perciò effettuare una registrazione che consenta di rilevare il credito IVA derivante dall’acquisto.

Regimi I.V.A. per le operazioni di acquisto e di vendita all’estero

Le vendite a paesi UE sono NON IMPONIBILI IVA ( art. 40/41 D.L. 331/93 convertito in legge 29/10/1993 n°427). Le fatture relative ad acquisti da paesi UE sono SOGGETTE AD IVA con un particolare meccanismo: devono essere annotate distintamente nel registro I.V.A. vendite e nel registro I.V.A. acquisti (vedi art. 8 DPR 633/1972 e succ. mod.). Le vendite verso paesi esterni alla UE sono definite ESPORTAZIONI. Anch’esse, come le vendite UE sono NON IMPONIBILI (vedi art. 8 DPR 633/72 già citato). Le fatture relative agli acquisti da paesi extra UE (IMPORTAZIONI) pervengono senza indicazione dell’I.V.A., ma sono soggette ad I.V.A. L’imposta viene versata alla dogana all’atto dell’importazione, ma viene poi recuperata mediante la registrazione della Bolletta Doganale nel registro acquisti. L'acquisto intracomunitario consiste nell'acquisizione a titolo oneroso della proprietà o di altro diritto reale di godimento su beni spediti o trasportati nel territorio italiano da un altro Stato appartenente alla Comunità Europea, a cura del cedente o dell'acquirente, entrambi soggetti passivi, ovvero di terzi per loro conto. Non rientrano nella categoria degli acquisti intracomunitari: ● le operazioni a titolo gratuito; ● le operazioni nelle quali il cedente o il cessionario siano privati consumatori; ● beni che restano nello Stato Ue nel quale si acquista. Per gli acquisti intracomunitari eseguiti in Italia, il debitore d'imposta è l'acquirente soggetto passivo; l'Iva è dovuta nel paese di destinazione dei beni. Gli acquisti intracomunitari si considerano eseguiti nel territorio italiano nelle ipotesi in cui vengono spediti o trasportati nel territorio italiano da un altro Stato Ue. L'acquisto comunitario si considera effettuato con la consegna dei beni in Italia, all'acquirente o a terzi per suo conto. Generalmente, la base imponibile dell'acquisto intracomunitario, è calcolata secondo le regole ordinarie dell'Iva. La base imponibile è formata, oltre che dal corrispettivo dovuto per l'acquisto del bene, anche dalle spese accessorie. Nel caso in cui il bene sia soggetto ad accisa, anche quest'ultima rientra nella determinazione della base imponibile se assolta od esigibile in dipendenza dell'acquisto. Corrispettivi, spese ed oneri in valuta estera: tali valori devono essere computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell'operazione, se indicato in fattura. Se manca tale informazione, si prende in considerazione il cambio alla data della fattura.


L'aliquota Iva da applicare sarà quella propria dei beni, in misura pari a quella in vigore per le operazioni nazionali. Gli acquisti intracomunitari di beni, le cui cessioni all'interno del territorio italiano vengono classificate come non imponibili, esenti, non soggette o fuori campo Iva, seguono lo stesso regime di inapplicabilità dell'imposta. L'Iva relativa agli acquisti intracomunitari, in via generale, non influenza il debito d'imposta, in quanto essa viene registrata a debito e a credito nel medesimo periodo e per lo stesso importo. Adempimenti e registrazioni contabili di una fattura intracomunitaria: Il soggetto che riceve una fattura di acquisto intracomunitaria, deve eseguire i seguenti adempimenti: Integrazione della fattura ricevuta: a) l'acquirente deve attribuire alla fattura un numero progressivo valido per il registro delle fatture emesse e un numero progressivo valido per il registro degli acquisti (salvo il caso in cui utilizzi specifici registri sezionali; b) successivamente, l'acquirente integra la fattura ricevuta con i seguenti elementi: - se gli importi sono espressi in valuta estera, deve convertire il corrispettivo e gli elementi che concorrono alla formazione della base imponibile in Euro; - l'imposta relativa, oppure l'eventuale titolo di esenzione, di non imponibilità o di non soggezione ad imposta, con l'indicazione della relativa norma di riferimento. Registrazione della fattura: a) le fatture di acquisto devono essere annotate: - nel registro delle fatture emesse​, entro il mese di ricevimento della fattura, ovvero anche in data posteriore, ma non oltre 15 giorni dal ricevimento e relativamente allo stesso mese di ricevimento; - nel registro degli acquisti​, entro le stesse scadenze e comunque non prima dell'annotazione sul registro delle fatture emesse. La detraibilità e l’indetraibilità dell’IVA Articolo 19 ​Detrazione 1. Per la determinazione dell'imposta dovuta (...), è detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. 2. Non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta, salvo il disposto dell'articolo


19-bis2. In nessun caso è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni o servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio. (...) Articolo 19-bis Percentuale di detrazione (...) Articolo 19-bis1 Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi (...) La detrazione IVA e la deducibilità dei costi delle auto Il testo della norma per stabilire la detraibilità dell’ IVA sugli acquisiti di veicoli stradali e relative spese, si trova nel testo dell’art. 19-bis1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e nella tabella B allegata al medesimo decreto che è stato modificato dalla Finanziaria 2008 per essere adeguato alla normativa UE. Il testo in vigore prevede che ​la limitazione della detrazione iva al 40% riguarda «tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 Kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto» che non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'attività di impresa o della professione. La predeterminazione legale della misura della detrazione al 40% ​- che precedentemente era assoluta ora ammette la prova contraria. Di conseguenza, la limitazione non opera per i veicoli ad uso esclusivo dell’attività del soggetto passivo, il quale ha, ora, la possibilità di computare integralmente in detrazione l’imposta, fermo restando, in tal caso, l’onere probatorio dell’inerenza totale. Anche L'Iva, relativa alle prestazioni di servizi relative ai medesimi veicoli, - custodia, manutenzione e riparazione, transito stradale, nonché l’​acquisto di carburanti e lubrificanti​, è ammessa ​in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione del veicolo. La detraibilita’ dell’Iva dall’1.1.2008​ e’ la seguente: Detrazione 100% dell’Iva: veicoli stradali a motore per trasporto persone (es.: pullman) o cose (es.: camion) >= 35 q.li o con almeno 8 posti + quello del conducente, trattori, veicoli oggetto di produzione o commercio da parte del contribuente o senza i quali non puo’ svolgere l’attivita’ (es.: tassisti, noleggiatori auto), ecc; Detrazione limitata (40%) dell’Iva:​veicoli stradali a motore per trasporto persone o cose, < 35 q.li e con max 8 posti + quello del conducente. Attenzione: certi piccoli autocarri < 35 q.li (es.: Fiorino) per i quali prima non c’era dubbio sulla detraibilita’ 100% dell’Iva, oggi sono catalogati qui e per essi la detraibilita’ 100% dell’Iva e’ ora subordinata alla dimostrazione da parte del contribuente dell’utilizzo esclusivo nell’impresa; Indetraibilita’ totale (oggettiva) dell’Iva: ​riguarda solo le moto > 350 cc. Questa disciplina non riguarda gli agenti e rappresentanti​, che continuano a detrarre il 100% dell’Iva​, ammesso che ​possano dimostrare di possedere almeno un altro mezzo​ per gli ​scopi extraziendali​.


Alberghi e ristoranti Fino al 31.8.2008 l’Iva sulle fatture ricevute di alberghi e ristoranti non era detraibile, con l‘unica eccezione di quelle in occasione di convegni, congressi e simili. Per questo motivo i contribuenti trovavano finora più vantaggioso farsi rilasciare una semplice ricevuta fiscale per evitare l’aggravio della registrazione ai fini Iva. Dall’1.9.2008 è applicabile il nuovo regime di detrazione integrale dell’IVA relativa alle somministrazioni di alimenti e bevande e alle prestazioni alberghiere, che risultino inerenti con l’attività d’impresa o di lavoro autonomo esercitata. Rif.: art. 83 c. 28-bis DL n. 112/2008 conv. dalla Legge n. 133/2008 – Circ.Min. 5.9.2008 LE NOVITA' Fino al 31.8.2008 l’Iva sulle fatture ricevute di alberghi e ristoranti non era detraibile, con l‘unica eccezione di quelle in occasione di convegni, congressi e simili. Per questo motivo i contribuenti trovavano finora più vantaggioso farsi rilasciare una semplice ricevuta fiscale per evitare l’aggravio della registrazione ai fini Iva. Dall’1.9.2008 è applicabile il nuovo regime di detrazione integrale dell’IVA relativa alle somministrazioni di alimenti e bevande e alle prestazioni alberghiere, che risultino inerenti con l’attività d’impresa o di lavoro autonomo esercitata. ​Diventa ad esempio detraibile l’IVA relativa alle spese alberghiere o di ristorazione sostenute dall’imprenditore/lavoratore autonomo per le trasferte presso un cliente o un fornitore, per partecipare ad una fiera di settore o ad un convegno, per le trasferte dei dipendenti e dei collaboratori (amministratori), ecc. sempreché naturalmente si richieda la fattura anziché la ricevuta fiscale o lo scontrino. In base alla nuova disposizione, i soggetti IVA possono dunque detrarre dall’1.9.2008 il 100% dell’IVA relativa a: prestazioni alberghiere, somministrazioni di alimenti e bevande (in ristoranti, pizzerie, bar, ecc.) a condizione che risultino inerenti all’attività esercitata. L’Iva su dette prestazioni ammonta al 10%. La detraibilità dell’IVA si estende anche alle eventuali operazioni accessorie (ad esempio, lavanderia, parcheggio, telefono/internet relative ad un pernottamento in albergo). Nulla cambia per la detraibilità dell’Iva sulle fatture della mensa dipendenti, da sempre detraibile al 100%. Per dimostrare l’inerenza della spesa con l’attività esercitata, è opportuno allegare alla fattura l’eventuale documentazione ulteriore (ad esempio, il biglietto d’ingresso alla fiera, il depliant del convegno) ovvero annotare sul retro della fattura la motivazione della spesa (ad esempio “trasferta presso la sede del cliente XXX”) e il nominativo del dipendente/amministratore che ne ha fruito. Le imprese o i professionisti che intrattengono rapporti continuativi con il medesimo esercente (bar o ristorante) possono stipulare convenzioni che prevedono il pagamento e la fatturazione delle prestazioni con cadenza periodica: resta, in questo caso, l’obbligo di rilasciare lo scontrino o la ricevuta fiscale recanti l’indicazione “corrispettivo non riscosso” al momento di ultimazione di ogni prestazione. La Circolare Ministeriale esplicativa appena uscita prevede che l’Iva sulle spese di


vitto e alloggio superiori a € 25,82 che sono considerate “spese di rappresentanza” (ad esempio, pranzo e/o pernottamento offerto a clienti) resti indetraibile. Attenzione quindi all’unica fattura con 2 pasti sostenuta per una cena di un dipendente e di un cliente, che per metà è spesa commerciale con Iva totalmente detraibile, per metà invece è spesa di rappresentanza con Iva totalmente indetraibile. In tal caso forse è meglio continuare a farsi rilasciare una semplice ricevuta fiscale rinunciando a detrarre l’Iva al fine di evitare complicazioni contabili. Per usufruire della detrazione è necessario richiedere l’emissione della fattura​, non essendo sufficiente lo scontrino fiscale “parlante” o la ricevuta fiscale integrata con i dati del cliente. Ciò provocherà un aggravio degli adempimenti non solo per l’emittente (ristorante, bar, ecc.) che dovrà attrezzarsi per rilasciare le fatture richieste dal cliente ma anche per il cliente stesso, tenuto conto della necessità di registrare ciascun documento in Iva.

La nuova deducibilita' delle spese telefoniche L’art. 1, commi 261-264, Legge 24/12/2007, n.244 della Finanziaria 2008 ha modificato le regole per la detrazione dell’IVA assolta sull’acquisto, l’importazione e il noleggio di telefoni cellulari e per i servizi di telefonia mobile. A partire ​dal 1° gennaio 2008 cambia la detraibilità dell’IVA delle spese per i cellulari. ​L’imposta pagata è interamente detraibile a condizione che il bene e il suo utilizzo siano riferibili esclusivamente all’attività di impresa o di lavoro autonomo. DETRAIBILITA' DELL'IVA Dopo le importanti novità in merito alla deducibilità nell’ambito del reddito d’impresa introdotte con la Finanziaria 2007, le modifiche introdotte con la Finanziaria 2008 riguardano la detrazione per i telefoni cellulari e per le spese di traffico telefonico, che è consentita secondo i criteri ordinari previsti dell’art. 19 del D.P.R. 633/72, vale a dire in funzione dell’utilizzo del bene o servizio acquistato nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione. Quindi, dal 1° gennaio 2008, l’IVA sul traffico telefonico mobile e sull’acquisto, noleggio o locazione di cellulari è interamente detraibile a patto che il bene sia utilizzato interamente per l’attività d’impresa o lavoro autonomo. Tuttavia, le contemporanee modifiche degli articoli 3, 13 e 14 del D.P.R. 633/72, consentono all’imprenditore o al professionista di detrarre integralmente l’imposta anche in caso di uso promiscuo, salvo poi assoggettare a IVA l’uso personale o familiare proprio o dei propri dipendenti, sulla base del valore normale. Ovviamente nel caso in cui le spese di acquisizione del cellulare e il relativo traffico telefonico siano inequivocabilmente riferibili interamente all’attività d’impresa o del professionista nessun problema poiché l’imposta per l’acquisto dell’apparecchio e dei canoni è immediatamente detraibile al 100% senza nessun altro obbligo. Se invece la stima “preventiva” dell’utilizzo imprenditoriale delle spese telefoniche risultasse difficile, gli imprenditori e i professionisti potranno esercitare integralmente il diritto alla detrazione e assoggettare poi a imposta l’uso personale o familiare ovvero la messa a disposizione a titolo gratuito dei beni e servizi suddetti.


Bisogna evidenziare a riguardo che il comma 255, articolo 1 della Finanziaria 2008, stabilisce che per il quinquennio 2008- 2012, nel fissare i criteri selettivi di cui all’art. 51 del DPR 633/72, ​gli uffici dovranno concentrare l’attività di controllo sui contribuenti che abbiano computato in detrazione in misura superiore al 50% del relativo ammontare l’imposta riguardante agli acquisti e alle relative prestazioni di gestione dei telefonini. Sembra un avvertimento poiché se si effettua una detrazione superiore al 50% bisognerà provare l’utilizzo aziendale o professionale.

In conclusione in base a quanto disposto nella Finanziaria 2008 e dall’art.19 del D.P.R. 633/72 la detraibilità IVA delle spese telefoniche è pari a: Telefonia fissa (uso professionale) 100% Telefonia mobile e Telefonia fissa (uso promiscuo) da 0% al 100% (se si riesce a dar prova della tipologia di utilizzo) altrimenti 50% (stabilito forfettariamente). Le spese di rappresentanza In particolare costituiscono spese di rappresentanza: le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni e dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell’attività caratteristica dell’impresa; le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose; le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione dell’inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell’impresa; le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa;


ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente​, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza indicati nel presente comma. L’imprenditore che cede gratuitamente i beni oggetto della propria attività, deve adempiere agli obblighi IVA, (salvo il caso di cui alla nota “a)” della tabella). Emissione di regolare fattura nei confronti del cliente: In sede di fatturazione, sono possibili due soluzioni: a) se gli accordi ​non ​prevedono per il cliente il pagamento né dell’imponibile né dell’imposta, é necessario indicare in fattura che trattasi di: ​“cessione gratuita senza rivalsa IVA”. ​Chi riceve la fattura non potrà detrarre l’IVA, in quanto non pagata; b) nel caso invece l’accordo col cliente preveda il pagamento della sola imposta, la fattura riporterà la seguente dicitura: ​“cessione gratuita con rivalsa IVA”. In tal caso, il cliente, pagando l’imposta, potrà portarla in detrazione nei modi normali, salvo il caso in cui l’importo sia oggettivamente indetraibile (es.: ai sensi art. 19-bis1 del DPR 633/72, beni di lusso ecc.).


Esempio di VERIFICA sulla liquidazione mensile IVA La nostra ditta ha svolto, nel mese dicembre, le seguenti operazioni: Fatture emesse n°

Cliente

Descrizione

111 - 1/12

Sansoni

merci: 12.700 + IVA 10%; interessi dilaz: 60 gg - tasso 6%

112 - 2/12

Barattoli

merci: 7.900 + IVA 4%;

113 - 7/12

Seiduesei S.r.l.

merci: 7.300 + IVA 22%; cauzioni per imballaggi € 100

114 - 11/12

Ravini

merci: 17.000 + IVA 22% - 13000 + IVA 10% - spese di trasporto a forfait: euro 300

115 - 13/12

Sanblan (Bruxelles)

merci: 12.050 (IVA italiana 22%)

116 - 16/12

Joyful York)

merci: 7.400 (IVA italiana 4%)

117 - 19/12

Sansoni

Inc.

(New

Nota di accredito per reso di merci per euro 2400 + IVA 10%

Fatture ricevute n° protoc.

data e n°

Fornitore

Descrizione

521

12/12 - 10

Rossi

merci: 4.800 - IVA 10%; spese imballaggio a forfait 100,00

522

18/12 - 17

Franz (Bonn)

merci: euro 5.000 (Iva italiana: 22%)

523

30/12 - 11

Gallini

Automezzo non strumentale: 976 euro (Iva inclusa)

524

22/12 - 57

Castagna

merci: 4.600 + IVA 22%

525

14/12 - 65

Punto TIM telefoni

Cellulare uso non esclusivo aziendale: euro 750 + Iva 22%

526

29/12 - 19

Bradbury (Dallas)

merci: 2.500$ - IVA Italiana 22% (Boll. Doganale n°19) - cambio 1,065 - dazio 6%

528

19/12 - 99

Vaccini

Merci: 650 + Iva 22%; sconto incondizionato 10%

529

22/12 - 90

Il Regalo S.p.A.

Merci acquistate per spese di rappresentanza: 56 scatole a euro 55 l’una + Iva 22%

530

24/12 - 99

Galli

Merci: 3000 € + Iva 10% Merci a titolo di sconto 100 euro + Iva 22%

Trovare l’importo a debito/credito verso l’Erario al 31/12/2016 e compilare lo schema per il versamento.


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