Se non riusciremo a salvare la natura al di fuori delle aree protette, ben poco si salverà al loro interno. David Western (1989) Le aree contigue delle aree naturali protette. Analisi della normativa, nuova proposta di definizione e criteri di attuazione. Luigi Russo1 Parole chiave: 1. Area Contigua (AC) 2. Aree Naturali Protette (ANP) 3. Conservazione Ambientale 4. Legge Quadro 394/91 5. Zonizzazione Territoriale Abstract L’articolo analizza il concetto di area contigua (AC) delle aree naturali protette (ANP) nel contesto della normativa italiana, con particolare riferimento alla Legge Quadro 394/91. L'area contigua viene presentata come un territorio adiacente all'ANP, progettato per supportarne la conservazione, ma non sottoposto agli stessi vincoli normativi. L'articolo esplora le sue caratteristiche distintive, la relazione funzionale con le ANP e i criteri per la sua delimitazione. Viene sottolineato il ruolo strategico dell’AC nella promozione dello sviluppo sostenibile, nella tutela ecologica e nella valorizzazione dei valori immateriali e culturali. Attraverso un caso di studio relativo alla Riserva Naturale Regionale Monti Navegna e Cervia, l'articolo propone un modello metodologico per identificare i confini di un’AC, evidenziandone le relazioni con i sistemi territoriali esistenti e la rete Natura 2000. L'AC emerge come un sistema funzionale, strettamente integrato con l'ANP, che facilita la gestione condivisa tra enti locali e comunità, promuovendo un equilibrio tra conservazione ambientale e sviluppo economico e sociale. L'articolo conclude proponendo una definizione aggiornata e criteri chiari per la pianificazione delle aree contigue. Premessa La denominazione di area contigua (AC) è stata introdotta dalla legge quadro 394/91 all'art. 32, ma senza assegnare a questo istituto una chiara definizione. Le esperienze esistenti a quella data in Italia erano pochissime. Attorno ad alcuni parchi nazionali e regionali preesistenti alla legge n. 394/91 erano state istituite zone preparco, concepite come zone cuscinetto fra l'area naturale protetta (ANP) e il restante territorio, oppure come zone di possibile espansione della stessa area protetta. Nel 1970 era stata istituita la Zona di Protezione Esterna del Parco Nazionale d'Abruzzo che ricalcava il perimetro della proposta originaria di parco del Sipari e dove, nel 1988, dopo aspre battaglie con il mondo venatorio, il Parco ottenne la sospensione della caccia. 1
Luigi Russo, naturalista, con oltre 20 anni di esperienza nella direzione di aree protette e nella progettazione territoriale, unisce la conservazione ambientale alla valorizzazione culturale e artistica. Oggi si dedica alla fotografia naturalistica e artistica, esplorando nuove forme espressive.
A livello internazionale, Il concetto di zona cuscinetto per la prima volta lo si ritrova nelle Linee guida operative per l'attuazione della Convenzione del patrimonio mondiale2 nel 1977. Per il sistema delle aree protette italiane, l'inserimento di questo istituto nella leggequadro ha un carattere innovativo, ma il suo significato sia in termini di conservazione che di norma ambientale appare fondamentalmente legato e limitato alla problematica venatoria che, infatti, viene trattata in ben tre dei cinque commi dell'art. 32. Sembrerebbe che il legislatore abbia voluto principalmente evitare che l'attività venatoria, svolgendosi liberamente fino ai confini dell'ANP, potesse risultare non sostenibile e sicuramente potenzialmente dannosa per il patrimonio faunistico dell'ANP. Occorreva anche rendere la legge più equa nei confronti dei cacciatori residenti; essi, infatti, al momento dell'istituzione dell'ANP, non avrebbero potuto più esercitare l'attività venatoria nei territori di residenza. L'istituzione dell'AC, prevedendo una gestione venatoria che favorisce i cacciatori residenti, ha consentito al legislatore di fornire una valida soluzione alla questione. Interpretazione del significato di Area Contigua La stessa denominazione di area contigua fornisce la prima e fondamentale caratteristica dell’AC: deve svilupparsi senza soluzione di continuità intorno al perimetro dell'ANP; quindi l'aspetto prioritariamente caratterizzante l'AC non è la forma di gestione, né lo sono le peculiarità del territorio in essa ricompreso, bensì la sua continuità fisica all'ANP. Legge 6 dicembre 1991, n. 394 Legge quadro sulle aree protette. Art. 32 Aree contigue 1. Le regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse. 2. I confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono determinati dalle regioni sul cui territorio si trova l'area naturale protetta, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta. 3. All'interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia, in deroga al [terzo comma dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968] (5), soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge. 4. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali, divieti riguardanti le modalità ed i tempi della caccia.
5. Qualora si tratti di aree contigue interregionali, ciascuna regione provvede per quanto di propria competenza per la parte relativa al proprio territorio, d'intesa con le altre regioni ai sensi degli articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. L'intesa è promossa dalla regione nel cui territorio è situata la maggior parte dell'area naturale protetta. Il comma 1 dell’art. 32 definisce l’obiettivo primario che il legislatore assegna all’AC. Ma afferma parimenti un altro compito egualmente importante che è quello della “conservazione dei valori delle aree protette stesse”. Esiste, quindi, tra l'AC e l'ANP una relazione funzionale: l'AC individua un'area che favorisce “la conservazione dei valori” dell'ANP; ciò non caratterizza l'AC come territorio di protezione esterna dell'ANP, in quanto la relazione di funzionalità non si identifica col concetto di protezione, bensì con quello di 2
Linee guida operative per l’attuazione della Convenzione del Patrimonio Mondiale, approvate nella 1° sessio‐ ne del Comitato del Patrimonio Mondiale, a Parigi, il 30 giugno 1977 e, modificate, da ultimo nel corso della 35° ses‐ sione del Comitato del Patrimonio Mondiale di Parigi, del 19 – 29 giugno 2011, con la Decisione 35COM13. Opera‐ tional Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, Cfr http://whc.unesco.org/en/Guidelines. - https://www.iccrom.org/sites/default/files/2017-11/document-57-6.pdf
collaborazione alla conservazione dei valori dell’ANP. Questa funzione può estrinsecarsi in molteplici modi, direttamente o indirettamente, ma sempre in rapporto ai valori dell'ANP che troviamo chiaramente espressi in senso generale nell'art. 1 della legge n. 394/91: “naturalistici e ambientali, scenici e panoramici, ma anche antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali”. Tra questi, sono compresi i valori immateriali legati alle attività umane che sicuramente trascendono i limiti dell'ANP e che possono trovare nell'AC conferma e sviluppo grazie ad analoghe attività, a idonee iniziative e a nuovi progetti di studio, ricerca, informazione e formazione. Il primo articolo della legge quadro ci suggerisce che l'AC può divenire, infatti, l'area prescelta per quella “valorizzazione e sperimentazione di attività produttive compatibili” (art.1 c.4) che possono tradursi in nuove forme di sviluppo sostenibile di cui potrà giovarsi anche l'ANP. Come già precedentemente affermato, l'AC è caratterizzata dal non essere area protetta: il territorio dell'AC non è sottoposto ai vincoli precipui dell'ANP pur rappresentando il suo naturale continuum ambientale e differenziandosi dal restante territorio. Quindi, non una zona di protezione (anche se di livello inferiore), ma una zona funzionale, di supporto, che anticipa i valori dell'area protetta. Stante la sua continuità all'ANP, l'AC conterrà in toto o in parte le aree di connessione con gli elementi prossimi del sistema delle AANNPP e di Natura 2000; l'AC conterrà, quindi, gli elementi di connessione ecologica dell'ANP all'interno della Rete Ecologica Nazionale. Il comma 3 dell'art. 32 riporta che “all'interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia ... riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua …” riconoscendo, quindi, ai residenti una forma di diritto esclusivo in quanto abitanti dei comuni nei quali ricadono l'ANP e l'AC. La ratio di tale affermazione non è limitata alla ricerca di una soluzione socio-politica alla disputa nata con il mondo venatorio, ma trova origine dallo stesso spirito della legge quadro che riconosce al cittadino dell'ANP un ruolo centrale nella strategia di conservazione: egli rappresenta il riferimento imprescindibile per assicurare il raggiungimento degli obiettivi istitutivi dell'ANP e in particolare quello dell'integrazione tra uomo e ambiente naturale. Prendendo lo spunto dalla Convenzione Internazionale per la Conservazione della Biodiversità, il legislatore sembra abbia voluto riconoscere ai cittadini dell'area protetta una forma di indennizzo in quanto, con l'istituzione dell'ANP, le attività di sfruttamento del territorio risulteranno limitate ed essi, inoltre, dovranno impegnarsi a conservare il proprio territorio i cui alti valori ambientali, naturalistici e culturali saranno condivisi con tutta la comunità nazionale e internazionale. Questa forma di riconoscimento, si evince ancora dal comma 3, e viene estesa analogamente ai cittadini dei territori dell'AC che partecipano (come il loro territorio) alla vita e agli scopi dell'ANP. La gestione del territorio compreso nell'area contigua (non essendo questa area protetta) è affidata agli enti territoriali; il gestore dell'ANP ha competenza limitatamente a quanto disposto dai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 32, legge n. 394/91 intervenendo, quindi, nella definizione dei confini e nella pianificazione dell'attività venatoria ed aleutica, dell'attività estrattive e di quant'altro eventualmente contenuto nel regolamento dell'AC e sempre di concerto con la Provincia (ente preposto alla gestione dell'attività venatoria e della pesca) e la Regione che resta l'ente responsabile dell'emanazione del regolamento dell'AC. Quindi, a conferma del non essere territorio protetto, la gestione dell'AC non è competenza dell'ente gestore dell'ANP, bensì dell'ente territoriale competente per l'assetto del territorio come per le attività economiche. Questa interpretazione, trova conferma all'interno del MANUALE PER LA ZONIZZAZIONE DEI PARCHI NAZIONALI del MINISTERO DELL'AMBIENTE del 1997. Nel manuale si evidenzia, infatti, come esistano “strette relazioni fra l'area protetta e le
aree immediatamente limitrofe e più in generale con il grande sistema delle bioconnessioni” e come “a tal fine, potrebbe risultare opportuno estendere il disegno del piano (del Parco – n.d.a.) anche al di fuori del perimetro del parco organizzando l’attività di piano in una visione sistemica. Ciò permetterà di studiare e prevedere al meglio il rapporto tra il dentro ed il fuori, sdrammatizzando il problema dei confini”. Quindi, si afferma sia l'influenza dell'area protetta sulle aree limitrofe, sia la necessità di una pianificazione “estesa” oltre i confini dell'area protetta. A conclusione di questa breve analisi del significato di AC, si propone una definizione che va a meglio definire quanto riportato nell’art.32: “l'Area Contigua di un’ANP è costituita da un territorio contiguo all'ANP che partecipa attivamente alla sua valorizzazione e conservazione coinvolgendo tutti gli elementi che lo caratterizzano, ottenendone potenzialmente esso stesso vantaggi in termini di crescita economica e sociale. In tale territorio non si applicano le norme previste dalla presente legge per l’ANP. La gestione dell’AC è demandata ai Comuni che adeguano di concerto con l’ente gestore dell’ANP tutti gli strumenti di gestione territoriale.” Criteri di identificazione del perimetro di un Area Contigua. Delineato il significato di area contigua, proviamo a costruire il processo che può portare alla sua concreta identificazione sul territorio. Tre gli elementi da cui partire: 1. il confine dell'area protetta, che indiscutibilmente individua l'elemento geografico di base dell'AC; 2. il contesto territoriale in cui è inserita l'ANP, considerato nell'accezione più ampia e quindi caratterizzato dall'insieme dei valori ambientali, storico-culturali, antropologici, sociali ed economici e che si identifica con il Sistema a cui appartine l’ANP. L'Area Protetta come sistema territoriale Quando si parla di territorio ci si riferisce solitamente ad una area geografica ben definita. Il dizionario della lingua italiana [Devoto e Oli, 1986], infatti, riporta alla voce territorio: “Porzione di terra di estensione abbastanza considerevole: una striscia di t.; i t. costieri; part., porzione di paese circoscritta entro i confini di uno Stato o comunque costituente un’unità giurisdizionale e amministrativa: il t. dello stato, della provincia, del comune. [dal lat. territorium]”. Possiamo, quindi, affermare che il territorio è caratterizzato da due aspetti: uno materiale costituito da tutti i suoi elementi fisici (il confine, l'estensione, l'orografia, gli ambienti, il paesaggio, le infrastrutture, ecc.), l'altro che possiamo chiamare sistemico e che si identifica nelle relazioni funzionali fra gli elementi che lo costituiscono. Quindi un territorio si può descrivere come un insieme di numerosi elementi fra loro interconnessi da un numero di relazioni di diversa tipologia e coinvolgenti sempre molti elementi; quindi riferendoci alla Teoria Generale dei Sistemi, il territorio può essere considerato come un sistema complesso. Per meglio comprendere questo concetto, conviene soffermarsi sulla definizione di sistema e sulle sue caratteristiche tratte dalla Teoria Generale dei Sistemi. “SISTEMA: ciò che è costituito da più elementi interdipendenti, uniti tra loro in modo organico (sistema sociale, l'insieme dei rapporti e delle interazioni esistenti tra componenti di un corpo sociale – sistema economico, l'insieme dei rapporti che si stabiliscono tra gruppi di individui in relazione alle attività produttive, ai modi di produzione e allo scambio dei beni – sistema musicale, la sua codificazione teorica: sistema tonale, temperato, dodecafonico)” (Enciclopedia UTET).
In ogni caso, studiare le proprietà e le funzioni di un sistema significa ammettere che esso sia riconoscibile come elemento unitario distinguibile da tutto ciò che lo circonda. La determinazione del confine di un sistema ha come scopo fondamentale quello di mettere in evidenza una autonomia degli elementi in esso contenuti, rispetto a quelli esterni. In sostanza, il margine di un sistema identifica e seleziona le relazioni tra le componenti interne del sistema, riconoscendole come più significative (per tipo, intensità, qualità) rispetto ai legami più deboli (e quindi meno significativi) stabiliti dalle componenti del sistema stesso con le componenti dell'ambiente esterno. Altra caratteristica di un sistema è di contenere subsistemi e di appartenere a sovrasistemi, la cui osservazione consente la comprensione delle peculiarità e delle dinamiche del sistema stesso. Quindi, quando si identifica un territorio (per studio, nella pianificazione, nella definizione di specifici ambiti) si individua uno specifico sistema territoriale che raggruppa elementi in relazione fra loro. Ciò che caratterizza un sistema territoriale è l'essere associato ad uno spazio finito e l'essere dotato di struttura: l'organizzazione rappresenta il principio essenziale di un sistema, ed essa costituisce la struttura che connette in modo interdipendente gli elementi che lo costituiscono, e permette al sistema di esistere come elemento unitario nel tempo e nello spazio. Un'area protetta, in quanto identificabile con una porzione di territorio, potrà anch'essa essere descritta come un sistema territoriale. Perché un nuovo sistema territoriale sia reale e non rischi di rimanere una definizione teorica, esso dovrà essere costruito a partire da qualcosa che esiste realmente, in modo da garantire l'efficacia progettuale della sua costruzione. Quali sono, quindi, gli elementi reali, concretamente identificabili, capaci di “costruire” il “sistema area naturale protetta”? Nella legge quadro si legge: “I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.” (art. 2 c.1 così come modificato dall'art.2 c.22 della l. 426/98) Un sistema costituito da ecosistemi e formazioni naturali identificabili per le peculiari caratteristiche la cui importanza trascende i limiti della Nazione e richiede l'intervento dello Stato per assicurane la conservazione. Quindi un sistema basato su entità identificabili sul territorio in funzione di specifici aspetti naturali. Ispirandoci alla coeva Direttiva Habitat (DIRETTIVA 92/43/CEE 21.05.1992) questi elementi potrebbero essere identificati negli habitat che, peraltro, vengono descritti in modo puntuale negli allegati alla direttiva. Potremmo concludere che il sistema area protetta può identificarsi nell'insieme di habitat il cui particolare valore naturalistico è riconosciuto dalla comunità internazionale e che necessita per la conservazione dell'intervento dello Stato. Infatti, i confini della quasi totalità delle aree naturali protette corrono lungo i limiti di ecosistemi e formazioni naturali. Ma, la stessa legge quadro indica obiettivi, attribuisce funzioni, riconosce ruoli nella gestione ad entità territoriali che, pur se collegate al sistema naturalistico descritto, si estendo al di là dei suoi confini.
All'art. 7, infatti, si legge: “Ai comuni ed alle province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco … omissis ... è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali … omissis”. Quindi, se l'individuazione dei confini di una ANP si basa sui perimetri degli ambienti naturali che necessitano di tutela, la gestione dell'area protetta investe nel loro complesso le unità territoriali/amministrative su cui insiste l'area protetta. La legge quadro individua come organo gestionale dell'Ente (oltre al Consiglio Direttivo) la Comunità del Parco costituita dai presidenti delle regioni e delle province, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunità montane nei cui territori sono ricomprese le aree del parco. Il legislatore ha ritenuto necessario coinvolgere nella gestione dell'ANP nel suo complesso il sistema amministrativo/territoriale sul quale insiste l'ANP. Alla Comunità del Parco viene demandata la elaborazione di uno dei due fondamentali strumenti di gestione: Il Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale. Infatti, oltre alla conservazione, l'ANP viene istituita (vedi l'art. 1 della 394/91) per assicurare la valorizzazione delle risorse naturali oggetto di conservazione e lo sviluppo dei territori caratterizzati dalle stesse emergenze tutelate. All'art. 32, in ultimo, come abbiamo già visto, il legislatore definisce l'AC come ulteriore elemento che partecipa attivamente alla vita dell'ANP. Ritorniamo, ora, alla domanda che ci siamo posti: quali sono, quindi, gli elementi reali, concretamente identificabili, capaci di “costruire” il “sistema area protetta”? Il Sistema Area Protetta è costituito dall'insieme fisico di tutti gli habitat il cui valore ambientale è riconosciuto dalla comunità nazionale e internazionale necessitante di tutela e da tutti gli enti territoriali coinvolti nella sua gestione. Il Sistema ANP (SANP) conterrà al suo interno il sotto sistema area naturale protetta (SANP) che viene definito al momento della sua istituzione e quello dell’AC che si identifica negli enti territoriali che più strettamente partecipano alla gestione dell’ANP. Di seguito si propone una metodologia per identificare il perimetro dell'AC e quindi del SANP.
Altri articoli della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 Legge quadro sulle aree protette citati. Art. 7 - Misure di incentivazione 1. Ai comuni ed alle province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco nazionale, e a quelli il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco naturale regionale è, nell'ordine, attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco stesso, dei seguenti interventi, impianti ed opere previsti nel piano per il parco di cui, rispettivamente agli articoli 12 e 25: a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale; b) recupero dei nuclei abitati rurali; c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo; d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali; e) attività culturali nei campi di interesse del parco; f) agriturismo; g) attività sportive compatibili; h) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili. 2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli o associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale o naturale regionale. Art.10 - Comunità del parco 1. La Comunità del parco è costituita dai presidenti delle regioni e delle province, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunità montane nei cui territori sono ricomprese le aree del parco. a) sul regolamento del parco di cui all'articolo 11; b) sul piano per il parco di cui all'articolo 12; c) su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo; d) sul bilancio e sul conto consuntivo. 2. La Comunità del parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente parco. In particolare, il suo parere è obbligatorio: 3. La Comunità del parco delibera, previo parere vincolante del Consiglio direttivo, il piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 14 e vigila sulla sua attuazione; adotta altresì il proprio regolamento. Art. 14 - Iniziative per la promozione economica e sociale 1. Nel rispetto delle finalità del parco, dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, la Comunità del parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti. 2. A tal fine la Comunità del parco, entro un anno dalla sua costituzione, elabora un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma.
Un caso di studio: la Riserva Naturale Regionale Monti Navegna e Cervia. Si è ritenuto opportuno partire da un caso reale per arrivare ad una generalizzazione di un criterio generale. Il caso di studio riguarda il processo di individuazione dell'AC della Riserva Naturale Regionale dei Monti Navegna e Cervia (di seguito Riserva). Come primo passo è stato necessario definire l'area di studio e cioè la porzione di territorio all'interno della quale individuare l'AC. A tale fine ci si è riferiti al territorio delimitato a SE ed a NE dal confine regionale, a SO dal confine del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili e a NO dalla SS4 Salaria importante arteria stradale che collega Rieti a Roma. L’area di studio, così disegnata, è un quadrilatero i cui vertici coincidono con quattro città che rappresentano gli attrattori terriotriali principali: Roma Rieti, L’Aquila e Avezzano. All'interno di questa zona sono stati, successivamente, individuati i 26 Comuni che la costituiscono (figg. ….). L'analisi si è, quindi, sviluppata partendo dall'individuazione dei diversi sistemi territoriali riconoscibili nell'area in esame. Il sistema ambientale La Riserva, pur rappresentando essa stessa un sistema ambientale (fondamentalmente costituito dalle due formazioni montuose Navegna e Cervia inserite nella catena dei monti Carseolani) è compresa nel più vasto sistema ambientale individuato dal bacino imbrifero dei due fiumi Salto e Turano in cui ricade l'area di studio.
I numeri della Riserva Superficie: 3.600 ettari Quota max: M.te Navegna - 1.508 m slm Quota min: 538 m slm Le vette più alte: M.te Navegna – 1.508 m slm M.te Cervia – 1.438 m slm C.le Pobbio – 1.386 m slm Vena Maggiore – 1.370 m slm La rete sentieristica: 19 sentieri, oltre 80 km 1 Provincia: Rieti 2 Comunità Montane: VII Salto-Cicolana; VIII Turano 9 Comuni: Ascrea, Castel di Tora, Collalto Sabino, Collegiove, Marcetelli, Nespolo, Paganico, Roccasinibalda, Varco Sabino.
Il sistema della Rete Natura 2000
E’ una rete a livello comunitario di zone naturali “protette” istituite nel quadro della direttiva 92/43/CEE-HABITAT (SIC), che comprende anche le zone designate nell’ambito della direttiva 79/409/CEE-UCCELLI (ZPS) La Rete Natura 2000 è lo strumento principale della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. ZPS
SIC
NATURA 2000
Num.
Sup/Ha
%
Num.
Sup/Ha
%
Num.
Sup/Ha
%
39
407.910
23,7
182
143.123
8,3
200
441.634
25,7
Italia 601 4.379.683 14,5 2287 4.770.847 15,8 Natura 2000 in Italia e nel Lazio (dati Ministero Ambiente)
2564
6.316.664
21,0
Lazio
La Riserva, al momento, non ricade in nessun sito Natura 2000, ma è comunque necessario verificare se i potenziali comuni della futura AC ve ne facciano parte, poiché uno degli obiettivi (come è stato detto) dell'AC è quello di partecipare alla rete ecologica di interconnessione fra il Sistema delle Aree Protette e il Sistema Natura 2000. I sistemi dei laghi Salto e Turano Nell'area di studio insistono i due laghi artificiali del Salto e del Turano, creati negli anni trenta. Essi hanno comportato un forte mutamento sia del microclima locale, sia dell'assetto socio-economico causando la scomparsa della maggior parte delle aree di interesse agricolo delle valli ed il crollo delle attività connesse, principali risorse economiche per la comunità. Oggi, si è ancora lontani dalla loro naturalizzazione sia riferita agli aspetti più strettamente ecologici e paesaggistici, sia a quelli sociali, culturali ed economici. Anche se sono ancora vive le conseguenze del drastico cambiamento ambientale, essi rappresentano due sottosistemi chiaramente definiti dai perimetri dei due bacini lacustri e dalle loro aree di influenza. Il sistema politico-amministrativo L'area di studio è composta da 26 comuni ricadenti nella Provincia di Rieti, confinanti a NE e SE con la Regione Abruzzo, a SO con la Provincia di Roma e a NO con gli altri comuni del reatino separati dalla SS4 Salaria e afferenti ad altri sistemi territoriali. I comuni interessati dalla Riserva ricadono in due Comunità Montane (la VII del Salto e l'VIII del Turano) ed alcuni hanno costituito, in applicazione dell'art. 32 del Dlgs 267/2000, unioni di comuni. Il sistema socio-economico L'area della Riserva è situata all'interno di una zona rurale (il Salto-Cicolano) circondata da diversi poli attrattori culturali, sociali e soprattutto economici (Roma, Rieti, Carsoli, Avezzano, Tivoli-Guidonia e L'Aquila) tra loro interconnessi mediante un sistema infrastrutturale particolarmente importante ed efficiente (autostrada A24, ferrovia RomaTivoli-Carsoli-Avezzano-Pescara, SS4 Salaria, ferrovia Fiumicino-Roma-Poggio Mirteto, raccordo autostradale Orte-Fiano-Valmontone, SuperStrada Rieti-Borgorose-Torano).
n° 1
comuni ascrea
popolazio superfici ne e (kmq) 279
14,41
reddito medio
cittadini stran (%)
età media
alt max (m slm)
tasso natività (%)
€ 10.047
7,1
53,5
1296
7,3
2
belmonte in sabina
677
23,61
€ 7.593
1,5
44,2
820
5,9
3
borgorose
4644
148,93
€ 8.965
7,2
43,6
2239
9,7
4
casaprota
774
14,55
€ 9.583
10
45,8
740
11,7
5
castel di tora
310
15,66
€ 9.329
6,6
47,1
1463
9,8
6
collalto sabino
458
22,18
€ 11.438
3,9
52,7
1149
2,2
7
colle di tora
380
14,16
€ 9.707
5,4
47,5
1143
10,4
8
collegiove
190
10,76
€ 12.285
2,9
53
1438
0
9
concerviano
319
21,47
€ 9.660
2,1
50,9
1100
0
10 fiamignano
1525
100,7
€ 8.952
4,1
50,5
1888
5,9
11
604
34,05
€ 8.616
5,3
50,3
1337
8,1
12 marcetelli
111
11,02
€ 9.450
0,9
59,9
1160
0
monteleone 13 sabino
1278
18,86
€ 8.594
4,3
44,8
900
3,1
14 nespolo
281
8,66
€ 9.782
8,2
48,4
1131
14,2
15 orvinio
472
24,55
€ 9.392
9,6
48,8
1116
2,1
16 paganico
180
9,2
€ 9.353
8,3
53,6
1438
11,1
pescorocchian 17 o
2290
94,58
€ 8.642
3
49,5
1624
5,7
18 petrella salto
1271
102,16
€ 9.196
5
49,3
1888
4,7
19 poggio moiano
2959
26,81
€ 8.836
11,1
42,5
1125
9,9
poggio san 20 lorenzo
589
8,67
€ 10.544
6,3
46,9
627
3,4
pozzaglia 21 sabina
368
25,22
€ 8.159
3,5
61,8
1228
2,7
22 rocca sinibalda
844
49,41
€ 9.784
4,3
47,8
1508
10,6
23 scandriglia
3140
63,06
€ 9.197
13
43,4
1368
9,9
torricella 24 sabina
1404
25,78
€ 9.951
7,9
47
825
7,9
25 turania
247
8,6
€ 9.263
1,6
50
975
4
26 varco sabino
221
24,64
€ 9.786
9,7
54,6
1450
0
Valori Medi
993
35,45
€ 9.466
5,88
49,52
1268,31
6,17
longone sabino
Tutta l'area risente della presenza di Roma che rappresenta il polo attrattore primario di tutte le attività produttive e culturali. Il pendolarismo ne è il fenomeno principale che testimonia questa capacità accentratrice della Capitale e che ne fornisce anche una misura spaziale indiretta della sua area di influenza. Infatti, si può assumere che fin dove si manifesta questo fenomeno, la capacità attrattiva di Roma esercita la sua forza più intensa, testimoniata da una limitata capacità produttiva del territorio di residenza dei pendolari. In altre parole, nei territori dove è presente il pendolarismo, la capacità produttiva di quella popolazione risulta fortemente ridotta, in quanto espressa altrove. Non è il caso, in questa sede, di approfondire questa problematica, ma è opportuno sottolineare ancora che l'azione centripeta di Roma si manifesta con effetti fortemente limitanti, per i territori limitrofi, in tutti i settori culturali, turistici e commerciali, comportandosi come un buco nero che risucchia tutte le energie e le risorse. Il territorio in esame è racchiuso da infrastrutture di comunicazione che mettono in
collegamento il polo romano con gli altri poli attrattori sedi di attività industriali, di strutture socio-sanitarie, di istituti scolastici e universitari. Questo contesto disegna di fatto un sistema omogeneo che rimane escluso dalle linee di comunicazione e dalle principali dinamiche socio-economiche e culturali, caratterizzato da una serie di comuni con popolazioni in media al di sotto dei 1000 abitanti e con una età media di 50 anni (vedi tab. ….). Queste considerazioni evidenziano anche un rapporto socio-economico rilevante tra i comuni della riserva e alcuni comuni della Provincia de L’Aquila e, tra questi, in particolare con Carsoli. Questo comune, infatti, rappresenta per molti cittadini dei comuni della riserva il riferimento per le esigenze sanitarie, commerciali, scolastiche e ricreative. Inoltre, parte del confine del Comune di Carsoli corre lungo il confine della stessa riserva, per cui, secondo l’art. 32 della 394 almeno parte del territorio del Comune di Carsoli rientrerà nell’AC. Il sistema per la Pianificazione Integrata Territoriale (PIT RL245 – PSR 2007-2013) La Riserva ha partecipato al bando della Regione Lazio finalizzato a sostenere lo sviluppo locale dei territori rurali per mezzo della Progettazione Integrata Territoriale prevista dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Ha quindi presentato in collaborazione con la Riserva Montagne della Duchessa il progetto: “Iniziative di sviluppo rurale nel comprensorio dei Comuni del Salto-Cicolano e della Valle del Lago del Turano, a sostegno dell’occupazione e delle imprese del settore agricolo ed extra-agricolo” (PIT RL245). La PIT RL245 interessa 19 comuni del comprensorio del Salto-Cicolano e del Lago del Turano, tutti appartenenti alla Provincia di Rieti. Essi sono: Ascrea, Belmonte in Sabina, Borgorose, Castel di Tora, Collalto Sabino, Colle di Tora, Collegiove, Concerviano, Fiamignano, Longone Sabino, Marcetelli, Nespolo, Paganico Sabino, Pescorocchiano, Petrella Salto, Pozzaglia Sabina, Rocca Sinibalda, Turania, Varco Sabino. La PIT raccoglie le progettualità espresse da un’eterogenea compagine di soggetti pubblici e privati che operano sul territorio: amministrazioni comunali, enti territoriali, associazioni culturali, agricoltori, imprenditori e privati cittadini. Gli interventi sono coerenti con le criticità emerse dall’analisi di contesto coinvolgendo gli operatori locali, nel pieno rispetto e continuità con gli obiettivi di tutela ambientale e valorizzazione sostenibile indotti dalla presenza di ben due Riserve Naturali. La PIT persegue l’obiettivo della valorizzazione integrata di tutte le risorse (ambientali, paesaggistiche, storico-culturali) dell’area per lo sviluppo di processi virtuosi di sviluppo sostenibile. Intorno al progetto della PIT si è delineato autonomamente un Sistema Territoriale costituito da tutti i comuni e dalle singole imprese partecipanti.
L'individuazione del Sistema Area Contigua Dalla definizione di AC discende che, mentre l’ANP delimita gli habitat, l’AC delimiterà gli enti territoriali che più strettamente partecipano alla gestione dell’ANP Indiscutibilmente, in questo caso, gli enti territoriali che sono principalmente coinvolti nella gestione dell’ANP sono i comuni limitrofi. Inoltre, va notato che tutti i sistemi territoriali più complessi (tranne le ANP) sono costituiti dall'associazione di più comuni: Comunità montane, GAL, Province, Progetti Integrati Territoriali, PRUSST, patti territoriali, ecc.. Scelto il sistema comunale come unità costitutiva di base, il procedimento elaborato prevede ora la verifica dell'appartenenza di ogni comune ai sistemi territoriali ai quali è collegata l'AC. Si tratta di confrontare ciascun comune appartenente all'area di studio, con i sistemi territoriali a cui appartiene l'ANP in parte o totalmente. Per ciascun comune, l'appartenenza ad un numero maggiore di sistemi comporterà anche il possesso di maggiore affinità e coinvolgimento nella gestione dell'ANP. A questo scopo è stata costruita una matrice dove i comuni sono riportati sulle ordinate e i sistemi territoriali sulle ascisse. Nella matrice il numero di ricorrenze può essere interpretato come una misura del grado di appartenenza di ogni singolo comune al sistema ANP-AC.
Caratterizzazione dei Sistemi Comunali Prossim Ricorr ità enze all'ANP
SISTEMI TERRITORIALI Lago Com. Com. Aree NATU Socio del Lago Mont. Mont. Protet RA Econo Ambie Turan del VII VIII te 2000 mico ntale o Salto Roccasinibald 1 a
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2 Ascrea
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3 Castel di Tora
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Collalto 4 Sabino
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5 Collegiove
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6 Marcetelli
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Paganico 7 Sabino
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Pescorocchian 8 o
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9 Varco Sabino
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10 Nespolo 11 Borgorose
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12 Colle di Tora 13 Fiamignano
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8
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7
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16 Turania
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17 Carsoli 18 Concerviano
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Pozzaglia 19 Sabina 20 Belmonte
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Longone 14 Sabino 15 Petrella Salto
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5
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5
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21 Orvinio
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22 Poggio Moiano
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2
23 Scandriglia
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1
24 Monteleone
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P.I.T.
3
25 Torricella # 1 Tab. … Caratterizzazione dei Sistemi Comunali dell'area di studio in riferimento ai sistemi territoriali individuati (in grassetto i 9 Comuni della Riserva).
Oltre ai comuni della Riserva e quelli confinanti (che vanno a costituire l’AC in
applicazione della norma) si evidenziano altri comuni con punteggi maggiori a 5 i cui territori presentano caratteristiche analoghe e/o sinergiche con l’ANP. Questi saranno presi in considerazione per un eventuale ampliamento funzionale dell’AC. I criteri saranno legati alla continuità ambientale e ad aspetti socio-economici e amministrativi.
Fig. ...in arancione l’Area Contigua così come definita seguendo i criteri esposti nel testo.
Conclusioni Il sistema territoriale dell'AC dovrà fisicamente contenere l'ANP che diviene il suo subsistema centrale. Pur partendo necessariamente dall'ANP per definire l'AC alla fine del processo sarà questa a costituire un sistema più ampio che contiene l'ANP. Quindi, è evidente che AC e ANP costituiscono un solo sistema i cui elementi (sociali, ambientali, economici, culturali, ecc.) non saranno legati da gerarchie, ma solo da rapporti funzionali e caratterizzati dalla condivisione di obiettivi comuni che possiamo identificare nella valorizzazione e conservazione dei valori del territorio da esse individuato.
BIBLIOGRAFIA 1
F. PEDROTTI, M. SARGOLINI, D. GAFTA, a cura di - 1997 - MANUALE PER LA ZONIZZAZIONE DEI PARCHI NAZIONALI - MINISTERO DELL'AMBIENTE Servizio per la Conservazione della Natura
2
BELLOC P., Analisi socio-economica delle aree protette del Lazio, ARP – Agenzia Regionale Parchi, dicembre 2001
3
DEMATTEIS G:, SLoT. Uno strumento per rappresentare, leggere e trasformare il territorio. Documento del convegno “Per un patto di sostenibilità. Sviluppo locale e sostenibilita’ tra teoria e pratica”, Pinerolo, 2003
4
Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention - UNESCO World Heritage Centre - January 2008
5
Piva G., Russo L., Gallo M. 2013 Progettazione Territoriale Integrata e gestione delle aree protette: esperienze in territorio reatino, in "Identità territoriali. Metodi, esperienze, prospettive a confronto" a cura di Tiziana Banini - Franco Angeli