Statuto

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Statuto Associazione Culturale “Distretto creativo NIL 28” art. 1 - Denominazione E' costituita in via Tertulliano 57,20137 - Milano, nel rispetto del codice civile e della L.383/2000 l'Associazione denominata “Distretto creativo NIL 28”. art. 2 - Scopi L'Associazione non ha scopo di lucro, non e' di natura partitica né sindacale. Essa ha il fine di promuovere iniziative ed attività volte a perseguire una maggiore integrazione di sinergie tra attività produttive creative (e di altro tipo) e i cittadini del quartiere. art. 3 - Attività L'Associazione promuove tutte le attività e le iniziative atte al perseguimento degli scopi sociali di cui all'art.2, e in particolare: sollecitare, mediante un'azione continua e diretta, l'interesse della collettività per le problematiche del nucleo di identità locale (NIL); produrre, promuovere, sviluppare e gestire eventi culturali ed artistici multimediali; organizzare dibattiti, mostre, convegni, manifestazioni culturali, concorsi; curare la pubblicazione di documenti, quaderni inchiesta, libri, notiziari e simili; promuovere ed effettuare ricerche; aderire a movimenti, associazioni culturali o quant'altro i cui scopi siano in sintonia con quelli propri; svolgere azioni in collaborazione con enti, associazioni o persone in sintonia con gli scopi sociali; chiedere sussidi e contributi; attivare partenariati e patrocini; organizzare convegni, tavole rotonde, seminari, laboratori i cui contenuti siano coerenti con i fini statutari; compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari e finanziarie per il raggiungimento degli scopi sociali; assumere ogni iniziativa per il raggiungimento degli scopi enunciati. art. 4 - Durata L'Associazione e' duratura e a tempo indeterminato art. 5 - Soci Possono associarsi tutte le persone che sono interessate al raggiungimento dello scopo sociale e culturale. Si conforma, nel suo funzionamento, ai principi di democraticità, trasparenza, partecipazione e mantiene piena indipendenza ed autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione. art. 5.1 Per diventare socio ordinario o sostenitore è necessario ed indispensabile: a) inoltrare la domanda su apposito modulo b) accettare integralmente le norme statutarie ed eventuali regolamenti dell’Associazione. c) versare la quota associativa annuale. La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci. La domanda di ammissione si intende accettata se non interviene comunicazione contraria da parte del Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla presentazione della stessa. art. 5.2 I soci si dividono in: Fondatori, Onorari, Sostenitori, Ordinari . a) Fondatori: coloro che intervengono all’atto costitutivo, sono tenuti al sostegno dell’Associazione b) Onorari: coloro che sono nominati tali dal Consiglio Direttivo per particolari benemerenze. c) Sostenitori: coloro che pur non intervenendo all’atto costitutivo la sostengono nella stessa misura dei soci fondatori d) Ordinari: coloro che sono ammessi dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente articolo


art. 6 - Diritti e Doveri dei soci art. 6.1 I soci hanno i seguenti diritti: a) di partecipare all'Assemblea; b) di elettorato attivo e passivo per le cariche sociali; c) di informazione ed accesso ai documenti ed agli atti dell'associazione. art. 6.2 I soci devono: a) svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro; b) rispettare le norme del presente Statuto ed i deliberati degli organi associativi; c) agire in modo da non danneggiare i beni mobili ed immobili nonché l'immagine dell'organizzazione. Il comportamento verso gli altri soci ed all'esterno dell'organizzazione, e' animato da spirito di correttezza, buona fede, onesta', probità, rigore morale. art. 7 - Quote associative e risorse economiche I soci fondatori e i soci ordinari pagano una quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo, i soci sostenitori pagano meta' della quota annuale e i soci onorari sono esonerati dal pagamento della quota associativa. Le quote associative si distinguono in: - quote ordinarie annuali di esercizio; - contributi straordinari volontari che sono soggettivi e nominativi, a fondo perduto o restituibili senza interessi (infruttiferi) secondo le apposite delibere del Consiglio Direttivo. Il C.D. ha facoltà di definire l'ammontare delle quote suddette, diversificandone anche gli importi in relazione alle categorie dei soci. Tutti i soci fondatori e ordinari in regola coi pagamenti hanno diritto di voto per l'approvazione o la modifica dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Le risorse economiche sono costituite da: -beni mobili e immobili, -contributi, -donazioni e lasciti, -contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, -rimborsi, -attività marginali di carattere commerciale e produttivo, o ogni altro tipo di entrata. E' fatto assoluto divieto di distribuzione degli utili provenienti dall'attività dell'Associazione. art. 7.1 E' obbligatoria la redazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti ed ogni altro elemento rilevante per la gestione economica dell'Associazione. art. 7.2 Il bilancio consuntivo riflette l'esercizio sociale che va dall' 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei soci, che lo approva a maggioranza entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. art. 7.3 Il bilancio preventivo e approvato con le stesse modalità di cui al precedente comma, entro e non oltre i 31 gennaio dell'anno cui si riferisce. art. 7.4 Copie del bilancio preventivo e consuntivo devono essere affisse nella sede sociale per i quindici giorni precedenti le assemblee che approvano i relativi bilanci. art. 7.5 E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione, o la distribuzione, non siano imposte dalla legge. art. 7.6 La quota associativa non è trasmissibile ad alcun titolo ne è rivalutabile. art. 8 - Perdita di qualifica di associato La qualifica di associato potrà venire meno: - per decesso - per recesso - per decadenza - per delibera di esclusione -


ESPULSIONE I soci che si astengono, anche dopo invito esplicito, dal versamento della quota sociale annuale, saranno ritenuti morosi e automaticamente dimissionari. Il Consiglio direttivo potrà inoltre estromettere d'autorità i soci i cui atti o attività siano in contrasto con le norme statutarie o comunque dannosi all'Associazione. I soci colpiti da provvedimento di espulsione possono ricorrere all'Assemblea dei soci entro 30 giorni dalla data del provvedimento. Il ricorso non sospende la deliberazione del Consiglio direttivo. art. 9 - Organi dell'Associazione Sono organi dell'Associazione: −

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il Consiglio direttivo, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, l'Assemblea dei Soci fondatori e dei soci ordinari.

art. 10 - Il Consiglio Direttivo Il Consiglio direttivo è composto da tre a nove membri. E' eletto dall'Assemblea dei soci con lista aperta e scrutinio segreto. Nell'elezione del Consiglio direttivo, ciascun socio potrà esprimere massimo una preferenza. Rimane in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti. Il Consiglio direttivo, in base alle indicazioni dell'Assemblea, elabora il programma di attività, promuove la formazione di commissioni o gruppi di lavoro su temi specifici, e' responsabile della gestione economica dell'Associazione. Il Consiglio direttivo si convoca almeno una volta all'anno. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di uno dei componenti del Consiglio direttivo, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso ai candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci. I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio direttivo. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio. art. 11 - Il Presidente Il Presidente viene eletto dal Consiglio direttivo, nella seduta di insediamento e a scrutinio segreto a maggioranza di voti dei presenti, tra i membri del Consiglio direttivo medesimo. Il Presidente o in sua mancanza il Vicepresidente rappresenta l'esecutivo dell'Associazione nei confronti di terzi, garantisce la continuità dell'attività e può assumere impegni di natura finanziaria che dovranno essere successivamente ratificati dal Consiglio direttivo. Convoca e presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea dei soci, sottoscrive gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi previa deliberazione favorevole del Consiglio direttivo art. 12 - Il segretario Il Segretario assicura l'organizzazione dell'Associazione e funge da Amministratore dell'Associazione stessa; attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente nello svolgimento del suo mandato; cura la tenuta dei verbali e dei libri sociali. art. 13 – Il tesoriere Il tesoriere ha cura della cassa sociale e provvede alle operazioni finanziarie. art. 14 - L'assemblea dei soci L'Assemblea dei soci e' composta da tutti i soci FONDATORI e ORDINARI dell'Associazione in regola con il pagamento delle quote. All'Assemblea dei soci compete la formulazione delle linee programmatiche dell'Associazione, l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, l'elezione del Consiglio direttivo. L'Assemblea dei soci


viene convocata dal Consiglio direttivo in via ordinaria almeno una volta all'anno ed in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei soci. L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, il luogo, il giorno, la data e l'ora della prima ed eventualmente della seconda convocazione deve essere inviato anche a mezzo e-mail ai soci almeno 5 giorni prima. Ove all'ordine del giorno vi fosse la proposta di modifica statutaria, questa va precisata con richiamo agli articoli e con l'indicazione del nuovo testo proposto. L'assemblea dei soci delibera in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e sempre a maggioranza semplice degli stessi. Le deliberazioni prese in seconda convocazione devono ottenere la maggioranza qualificata dei soci aventi diritto al voto, iscritti da almeno un anno e in regola con la quota associativa. Ciascun socio puo' presentare al massimo una delega conferitagli da altro socio dell'Associazione. L'Assemblea dei soci delibera di anno in anno le quote sociali di adesione all'Associazione. art. 15 - Scioglimento, cessazione, estinzione In caso di scioglimento dell’associazione per qualunque causa, l’eventuale patrimonio sarà devoluto a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, salva diversa destinazione imposta dalla legge. art. 16 - Modifiche allo Statuto Per la modifica dello statuto , salvo quanto previsto dall'art. 12, l'Assemblea dei soci delibera in prima convocazione con la presenza dei 2/3 degli iscritti e il voto favorevole della maggioranza assoluta, in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. art. 17 - Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile.

Milano 24/03/2011

Il presidente Il vicepresidente

Il tesoriere

Il segretario I soci fondatori



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