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RUNTS: COSA CAMBIA PER LE FEDERATE FIDAS
from Noi in FIDAS gennaio 2022
by FIDAS
di Alfio Mangiagli
Organo di controllo FIDAS
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L’attesa è finita: con il Decreto del 26 ottobre 2021 n. 561, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il RUNTS è operativo. La decorrenza è stata il 23 novembre scorso. Guardando in casa FIDAS cosa cambierà? Cosa ancora ci sarà da fare? A queste domande cercherò di dare un breve contributo. Come è noto, il popolamento del RUNTS inizierà automaticamente con il trasferimento delle ODV e delle APS senza alcun nostro intervento. Quest’ultimi saranno i primi a veder apparire i loro dati anagrafici nell’archivio unico nazionale del “Registro”.
Prima di tutto, per le nostre Federate e comunque per la gran parte del mondo dell’associazionismo che opera nel sociale, che per motivi vari non ha potuto adempiere all’adeguamento “facilitato” dei propri Statuti, l’invito è a porre rimedio al più presto. Come è noto, l’adeguamento dello Statuto è un atto propedeutico per evitare di rimanere fuori dal RUNTS: ci sarà tempo fino al 31 maggio 2022. Si presume, per coloro che non hanno ancora adeguato il proprio Statuto, il passaggio automatico avverrà a partire dal mese di giugno 2022. L’adeguamento statutario, permette di avere “allineato” lo stesso, con tutte le novità previste dal d.lgs 3 luglio 2017, n. 117, il quale ha statuito il cosiddetto “Codice del Terzo settore”.
Cosa accade se una Federata o un’associazione in genere non adegua il proprio Statuto alle norme previste dal d.lgs. n. 117/2017? Non potrà accedere automaticamente al RUNTS, dovrà adeguare lo Statuto in presenza del notaio, si tratta di modifica dello Statuto pertanto è un atto “straordinario” e quindi sarà costretta ad iscriversi con il canale telematico al RUNTS, come se fosse una “nuova” associazione, e presentare la documentazione che era presente nel vecchio albo regionale. L’iscrizione al RUNTS comporta il recepimento di un’importante innovazione legislativa prevista dal CTS in materia di riconoscimento della personalità giuridica.
L’iscrizione permette di ottenere la qualifica di ETS (Ente del terzo settore) e a maggior ragione, se la Federata ha le condizioni per diventare un’ “associazione riconosciuta”, il notaio è l’unico soggetto competente alla verifica della sussistenza delle condizioni previste dal D.lgs. n. 117/2017, ivi compreso il patrimonio minimo e avendo ovviamente lo Statuto adeguato.
Infine, bisogna tenere in mente che tutte le istanze, richieste di variazioni, comunicazioni, presentazioni di bilanci, incluse le domande d’iscrizione delle neo associazioni, devono essere trasmesse esclusivamente con modalità telematiche utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione dal Ministero e con la modulistica predefinita. Per il mondo dell’associazionismo e per noi professionisti del settore sarà necessario un periodo di “apprendistato” e di richiesta di formazione, per comprendere in tempo le nuove modalità di accesso e funzionamento della piattaforma che per tutti al momento è un oggetto misterioso.