Newsletter mensile per i clienti dello Studio Ing. Oppini
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Salute e sicurezza sul lavoro VERIFICHE PERIODICHE DI ATTREZZATURE DI LAVORO, NUOVO ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto Direttoriale n. 85 del 20 ottobre 2022, ha adottato il trentaquattresimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del decreto 11 aprile 2011, ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. LAVORO AGILE, DIFFERIMENTO PER LE COMUNICAZIONI Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali comunica che, al fine di consentire ai soggetti obbligati e abilitati di effettuare le comunicazioni di lavoro agile secondo le modalità definite dal decreto ministeriale 22 agosto 2022, n. 149, per assolvere agli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 23, primo comma, della legge n. 81/2017 (come modificato dall’art. 41-bis del decreto-legge n. 73/2022, convertito con modificazioni in legge 4 agosto 2022, n. 122), il termine per l’adempimento fissato al 1° novembre si intende differito al 1° dicembre 2022. Per richieste di supporto relative all’attivazione della modalità massiva REST, occorre inviare una richiesta di contatto tramite un form disponibile nell’URP online del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo le modalità comunicate dal D.M. n. 149/2022.
nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, l’Ordinanza 31 ottobre 2022, con le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19 concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È prorogato l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte dei lavoratori, degli utenti e dei visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017. Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: • I bambini di età inferiore ai sei anni; • Le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo. L’Ordinanza produce effetti dal 1° novembre 2022 al 31 dicembre 2022.
Ambiente ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI, ADOTTATE LE LINEE GUIDA Il Ministero dell’Ambiente e della STRUTTURE SANITARIE, PROROGA PER Sicurezza Energetica ha pubblicato sul L’OBBLIGO DI UTILIZZO DELLE suo sito ufficiale il decreto 28 MASCHERINE settembre 2022, n. 360, recante Il Ministero della Salute ha pubblicato, "Linee Guida sull'etichettatura degli Pag. 1
SCADENZE 21 dicembre 2022 DENUNCIA PERIODICA DEGLI IMBALLAGGI DEL MESE PRECEDENTE • Soggetti: produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e in regime di dichiarazione mensile • Riferimento normativo: art. 7, commi 9 e 10, regolamento CONAI 31 dicembre 2022 NOMINA DEL CONSULENTE ADR DA PARTE DEGLI SPEDITORI • Soggetti: imprese la cui attività comporta la spedizione di merci pericolose per strada • Riferimento normativo: ADR, sottosezione 1.8.3.1
imballaggi ai sensi dell'art. 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152". Le Linee Guida si riferiscono all’obbligo di etichettatura degli imballaggi, introdotto al fine di agevolare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, nonché per fornire una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi; i produttori hanno, inoltre, l’obbligo di indicare, ai fini dell’identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE. L’operatività degli obblighi di etichettatura degli imballaggi decorrerà dal prossimo 1° gennaio 2023; le nuove norme si applicheranno a tutti gli imballaggi, ad esclusione di quelli per farmaci e dispositivi medici. Gli imballaggi privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati alla data del 1° gennaio 2023 possano essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte. MOBILITY MANAGER, MODIFICHE PER LE MODALITÀ ATTUATIVE Con decreto 16 settembre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19 novembre scorso, il Ministero della Transizione Ecologica ha apportato modifiche alle modalità attuative delle disposizioni relative alla figura del mobility manager. Il nuovo provvedimento precisa che in caso di società infragruppo ubicate nella stessa unità locale, la soglia dei cento dipendenti è calcolata sommando i dipendenti delle diverse società del
raggruppamento. Le ulteriori modifiche riguardano comuni e pubbliche amministrazioni: • I comuni devono individuare il mobility manager d'area tra il personale in ruolo del comune, di una sua società partecipata o dell'agenzia della mobilità avente i requisiti richiesti mentre le pubbliche amministrazioni devono individuare il mobility manager aziendale tra il personale di ruolo, in possesso dei requisiti richiesti; Pag. 2
• Al mobility manager scelto fra il
personale in forze nel proprio organico può essere riconosciuto il rimborso delle spese da questi sostenute per lo svolgimento delle attività svolte debitamente documentate e approvate dall'amministrazione.
Trasporto di merci pericolose TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE SU STRADA, NUOVE PROCEDURE DI CONTROLLO UNIFORMI È entrata in vigore il 13 novembre scorso la direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 274/6 del 24/10/2022. Il provvedimento, che abroga la precedente direttiva 95/50/CE, si applica ai controlli che gli Stati membri esercitano sui trasporti di merci pericolose via strada a mezzo di veicoli che circolano nel loro territorio o che vi entrano in provenienza da un paese terzo, fatta eccezione per i veicoli che appartengono alle forze armate o che si trovano sotto la responsabilità di queste ultime. Gli Stati membri devono accertarsi che una proporzione rappresentativa dei trasporti di merci pericolose via strada venga sottoposta ai controlli previsti dalla presente direttiva per verificare la conformità dei medesimi alla legislazione in materia di trasporto su strada di merci pericolose. In particolare, per effettuare i controlli previsti nella presente direttiva gli Stati membri utilizzano la lista di controllo di cui all’allegato I. I controlli dovranno essere effettuati a campione e copriranno nella misura del possibile un’ampia parte della rete stradale.