Newsletter mensile per i clienti dello Studio Ing. Oppini
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Ambiente
RIFIUTI INERTI DA COSTRUZIONE, CHIARIMENTI SU AMBITO DI APPLICAZIONEEAUTORIZZAZIONI
Con una nota in risposta a istanza di interpello in materia ambientale della Città Metropolitana di Milano del 14 novembre 2022 (prot. 174315), il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha fornito chiarimenti sull’applicazione del regolamento(decreto15luglio2022,n. 278) che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiutiinertidiorigineminerale,aisensi dell’art.184-ter,comma2,delD.Lgs.n. 152/2006.
deldecretostesso.
TRATTAMENTO DI RAEE, INCENTIVI PERLACERTIFICAZIONEAMBIENTALE EMAS
Facendo seguito ad alcune richieste pervenutedaclienti,sievidenziacheil Ministero della Transizione Ecologica (ora Ministero dell’Ambiente e della SicurezzaEnergetica)havaratonuove misure per incentivare l'introduzione volontaria dei sistemi certificati di gestioneambientaleEMASdisciplinati dal regolamento (CE) n. 1221/2009, nelle imprese che effettuano le operazioniditrattamentodeirifiutida apparecchiature elettriche ed elettroniche(RAEE).
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Per quanto concerne l’ambito di applicazione del regolamento, esso è limitato esclusivamente ai rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi, identificati al capitolo 17 dell'Elenco Europeo dei Rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/CE e indicati al punto 1 della tabella 1 dell'allegato 1, nonché ai rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale elencati al punto 2 della tabella 1 dell’Allegato 1. Non sono ammessi i rifiuti delle attività di costruzione e di demolizione abbandonati o sotterrati. Quanto alle operazioni di recupero aventiaoggettorifiutinonrientrantinel campo di applicazione del decreto, finalizzateallacessazionedellaqualifica di rifiuto, il MASE conferma che esse sono soggette al rilascio delle autorizzazioni “endofwaste” cosiddette “caso per caso” ai sensi degli artt 208,209e211edicuialTitoloIIIbis della Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, in conformità a quanto previsto dall'articolo 184-ter, comma3,
Le misure, previste dal decreto 15 giugno2022,pubblicatosullaGazzetta Ufficiale n. 180del 3 agosto 2022, consistonoincontributieconomicinel limitemassimodi500milaeuro annui. Il contributo concesso sarà pari all'importo sostenuto per l'ottenimento dellacertificazione EMASe comunque fino ad un massimo di euro 15.000,00 per ciascuna impresa beneficiaria. Le imprese che, al momento di presentazione dell’istanza, hanno già ottenuto la registrazione EMAS o hannoconclusoilprocedimentoperil suo ottenimento sono escluse dalle agevolazioni.
I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti con successivo provvedimento del Direttore Generale per l'economia circolare del Ministero della transizione ecologica nel quale saranno resi disponibili lo schema di riferimentoper lapresentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni e l’ulteriore
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Raggiungicisu…
SCADENZE
31dicembre2022
NOMINA DEL CONSULENTE ADR DA PARTE DEGLI SPEDITORI
• Soggetti: imprese la cui attività comporta la spedizione di merci pericoloseperstrada
• Riferimento normativo: ADR,sottosezione1.8.3.1
20gennaio2023
DENUNCIAPERIODICADEGLI IMBALLAGGI DEL MESE/ TRIMESTRE/ANNO
PRECEDENTE
• Soggetti: produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e in regime di dichiarazione mensile/ trimestrale/annuale
• Riferimento normativo: art. 7, commi 9 e 10, regolamentoCONAI
documentazione necessaria per lo svolgimentodell’attivitàistruttoria.
INTERVENTI EDILIZI, ENTRATA IN VIGORE DEI NUOVI CRITERI AMBIENTALIMINIMI
Èentratoinvigoreil4dicembre2022il decreto del Ministero della Transizione Ecologica 23 giugno 2022, n. 256, recantecriteriambientaliminimi(CAM) per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.
I CAM introdotti dal nuovo decreto, in sostituzione dei precedenti criteri adottatinel2017conilD.M.11ottobre 2017, si applicano a tutti gli interventi edilizidilavoridisciplinatidalCodicedei contrattipubblici(decretolegislativo18 aprile 2016, n. 50), fatta salva l’applicazione di norme più restrittive derivantidavincoli,pianieregolamenti (ad esempio, vincoli paesaggistici, culturali, idrogeologici, piani paesistici, pianieregolamenticomunali,ecc.).
Tra le novità più significative si segnalano:
• Il riconoscimento, tra i criteri premianti, del possesso disistemi di gestione ambientale(EMAS –Regolamento 1221/2009 o norma UNIENISO14001),coneliminazione della previsione in base alla quale il possesso di tali certificazioni ambientalirisultavaobbligatorio;
• L’eliminazione del piano di gestione deirifiutielaconfermache,neicasi di ristrutturazione, manutenzione e demolizione, almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati in cantiere dovrà essere avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazionidirecupero.
Trasporto di merci pericolosi
SPEDITORI DI MERCI PERICOLOSE, CHIARIMENTIDALMITPERLANOMINA DELCONSULENTEADR
Connotaesplicativaprot.40141 del21 dicembre 2022 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fornito
chiarimenti in merito ai casi di non obbligatorietà della nomina del consulente per la sicurezza dei trasportidimercipericolosesustrada (cosiddetto “consulenteADR”).
Con riferimento alla scadenza del 1° gennaio2023riguardantel’estensione dell’obbligo di nomina del consulente ADR, oltre che per i soggetti già previsti in precedenza, anche alle imprese operanti solamente come speditori di merci pericolosi (secondo la definizione del punto 1.2.1 dell’ADR), la nota ministeriale evidenzia che le casistiche di esenzione dall’obbligo di nomina del consulente ADR già definite dalla normativa nazionale (D.M. 4 luglio 2000ecircolare14novembre2000,n. A26) per altri operatori trovano applicazione ancheneiconfrontidegli speditori, a parità di condizioni operative.
La nota ministeriale conclude evidenziando che, anche nelle condizioni di non obbligatorietà della nomina del consulente ADR, gli operatori coinvolti sono tenuti a ottemperare alle prescrizioni sancite dall’accordo.
Qualità PARITÀ DI GENERE, DALL
’
INPS ESONERI CONTRIBUTIVI PER LE AZIENDECERTIFICATE
L'articolo 5 dellalegge 5 novembre 2021, n. 162ha previsto,a decorrere dall'anno 2022 e nel limite di 50 milioni di euro annui, unesonero dal versamentodeicomplessivicontributi previdenzialiper i datori di lavoro del settore privato che conseguano lacertificazionedellaparitàdigenere, quale attestazione del loro concreto impegno per la riduzione delle disparitàdigenere.
Ildecreto 20 ottobre 2022, adottato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con i Ministri per le Pari Opportunità e la Famiglia e dell'Economia e delle Finanze, di attuazione della disposizione sopra richiamata, definiscecriteri e modalitàdi concessioneditaliesoneri,periquali
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QUESITO
IL DATORE DI LAVORO È
TENUTO A VALUTARE I RISCHI SPECIFICI RELATIVI ALLOSTATODIGRAVIDANZA ANCHE IN CASO DI LAVORATRICI DI ETÀ TALE DA POTER LASCIAR RAGIONEVOLMENTE PRESUMERE UNA CONDIZIONEDIINFERTILITÀ?
Consentenzan.36538del27 settembre 2022, la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che incombe su ogni datore di lavoro che occupa personale femminile l’obbligo di valutare i rischi specifici relativiallagravidanzapurse nonhadonneintale “status” e a prescindere da una presunta infertilità legata all’età della lavoratrice (art. 28, comma 2, lettera a deldecreto legislativo n. 81/2008).
occorre presentare apposita domanda all'INPS, secondo le istruzioni dell’Istitutostesso.
Sull’argomento,concircolaren.137del 27 dicembre 2022, l’INPS ha fornito le prime istruzioni operative per consentire ai datori di lavoro che abbiano conseguito la certificazione della parità di genereentro il 31 dicembre 2022di accedere alla nuova misura di esonero. Per le successive annualità saranno date ulteriori indicazioni,allalucedegliesitidiquesta primafaseapplicativa.
Protezione dei dati personali
GARANTE PRIVACY, NO ALLA RILEVAZIONE DELLE IMPRONTE DIGITALI IN ASSENZA DI REQUISITI SPECIFICI
Il Garante per la protezione dei dati personalihachiarito,nellaNewslettern. 498del22dicembre2022,qualidevono essere i requisiti per l’attivazione, da partedeldatoredilavoro,diunsistema dirilevazionedelleimprontedigitaliper accertarelapresenzadeidipendentinei luoghidilavoro.
Il trattamento di dati biometrici sul posto di lavoro è consentito solo se necessarioperadempieregliobblighied esercitare i diritti del datore di lavoro previstidaunadisposizionenormativae conadeguategaranzie.
L’Autoritàèintervenutaaseguitodiuna segnalazione di un’organizzazione sindacale, che lamentava l’introduzione del sistema biometrico da parte della società, nonostante la richiesta del sindacato di adottare mezzi di rilevazionemenoinvasivi.
Nel corso dell’istruttoria e degli accertamenti ispettivi, effettuati dal Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologichedellaGuardiadiFinanza,è emerso che la società aveva effettuato, per quasi quattro anni, la rilevazione delle impronte digitali dei 132 dipendenti senza un’adeguata base normativa.
E,violandoiprincipidiminimizzazionee proporzionalità,avevatrattatoperscopi di ordinaria gestione (consentire maggiore velocità e snellezza dell’attività di rilevazione delle
presenze) una tipologia di dati protetta dal Regolamento europeo con particolari garanzie. La società aveva inoltre fornito ai lavoratori informazioni del tutto carenti sulle caratteristiche dei trattamenti biometrici.
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