Novità introdotte dal nuovo codice della nautica da diporto 2017

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Attuazione della Direttiva sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri riguardanti le imbarcazioni da diporto, semplificazioni che favoriscano la competitività, istituzione dello sportello telematico del diportista (STED) e molto altro: così il Codice Della Nautica viene rivisto nella sua interezza per un maggior riconoscimento, dignità e promozione dell’intero settore. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio, ha difatti approvato, in secondo esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione dell’art. 1 della legge 7 ottobre 2015 n.167, integra il Codice della Nautica da diporto ed approva un nuovo “Codice della nautica da diporto”. L’obiettivo primo è quello di introdurre semplificazioni allineando la normativa nazionale a quella dei Paesi europei. Il nuovo codice riguarda l’intero settore, dalle barche ai diportisti, dai porti turistici alle imprese produttrici.

Tra le novità introdotte la modifica dell’art.2, 3°comma del d.lsg. 171/2005 con l’abolizione del riferimento ai registri cartacei in vista dell’adozione dell’Archivio telematico per gli atti riguardanti la proprietà delle unità da diporto e dello Sportello Telemativo del Diportista (STED). Sarà lo STED infatti a rilasciare la licenza di navigazione ed ancora, in caso di perdita della disponibilità dell’unità da diporto “a notificare l’avvenuta cancellazione dell’annotazione al proprietario e all’utilizzatore dell’unità da diporto in locazione finanziaria richiedendo a quest’ultima la restituzione della licenza.” Svolgerà poi anche le procedure di rilascio, rinnovo e convalida del certificato di sicurezza e del certificato di idoneità al noleggio e quelle per l’autorizzazione alla navigazione temporanea e per il rilascio di una nuova licenza provvisoria.


Di rilievo anche l’istituzione dei titoli professionali del diporto con l’introduzione, all’art. 36-bis, dell’ufficiale di navigazione del diporto di seconda classe e del mediatore del diporto (art.49-ter): “E’ mediatore del diporto colui che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, due o più porti per la conclusione dei contratti di costruzione, compravendita, locazione, noleggio e ormeggio di unità da diporto. Il mediatore può svolgere esclusivamente l’attività indicata al comma 2 nonché, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui alla legge 4 aprile 1977 n.135, e alla legge 8 agosto 1991 n.264, le attività connesse o strumentali e svolge la propria attività professionale, senza essere legato ad alcune delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza, di rappresentanza o da rapporti che ne possano compromettere l’indipendenza.” Di particolare rilievo la rimozione del limite di mille t. per l’iscrizione dei grandi yacht in noleggio al Registro Internazionale e l’introduzione di un Passenger Yacht Code italiano per le unità che trasportano piu di 12, ma meno di 36 passeggeri. Aggiornate anche le disposizioni per le strutture ricettive quali porti e marine, con riferimento al transito e al ricovero a secco delle unità, ma anche con la creazione di campi ormeggio e campi boe. I concessionari delle strutture dedicate alla nautica da diporto dovranno riservare alla unità da diporto, a vela o a motore, tratti di banchina per gli accosti in transito o che approdano per rifugio, commisurate alle dimensioni delle unità da ormeggiare in termini di pescaggio, agitazione residua all’ormeggio e apprestamenti impiantistici con prestazioni simili agli altri ormeggi della concessione. I tratti di banchina saranno riservati per la durata massima di 72 ore, rinnovabili per un ulteriore periodo di pari durata nei casi di avaria all’unità, salvo che la permanenza oltre tali termini non sia giustificata da ragioni di sicurezza della navigazione. L’ormeggio per le unità da diporto in transito o che approdano per rifugio è gratuito per un tempo non inferiore a 4 ore giornaliere individuato dal concessionario nella fascia oraria dalle 9:00 alle 19:00 e per non più di 3 ormeggi nell’arco di ciascun mese. Le tariffe e gli orari relativi all’utilizzazione gratuita degli accosti in transito o per rifugio sono rese pubbliche dal gestore dei porti e degli operatori turistici. Quanto alla percentuale di accosti riservati al transito viene determinata nella misura dell’8% dei posti barca disponibili nel periodo che va dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno. Negli altri periodi dell’anno il numero dei posti barca è stabilito come segue: ▪

fino a 50 posti barca: 2


▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

fino a 100 posti barca: 3 fino a 150 posti barca: 5 fino a 250 posti barca: 10 da 251 a 500: 15 da 501 a 750: 20 oltre 750: 25

Disciplinato altresì la percentuale degli accosti riservati al transito di unità da diporto, a vela o motore, condotte da persone diversamente abili o con persone diversamente abili a bordo: 1% dei posti barca disponibili nel periodo che va dal 15 giugno al 15 settembre. Negli altri periodi dell’anno il numero dei posti barca è stabilito come segue: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

fino a 80 posti barca: 1 fino a 150 posti barca: 2 fino a 300 posti barca: 3 da 300 a 400 posti barca: 4 da 400 a 700 posti barca: 6 oltre 700 posti barca: 8

Infine, viene modificato il titolo IV del d.lsg. 171/2005 il quale, all’art. 52, introduce la Giornata del Mare e cultura marinara nel giorno 11 aprile di ogni anno presso gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado realizzati tramite specifici progetti formativi con il Corpo delle Capitanerie di Porto, Coni, Federazione Italiana Vela, Lega Navale, associazioni nazionali di categoria nonché istituti tecnici del settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, al fine di sviluppare la cultura del mare inteso come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico.



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