CARATTERISTICHE STRUTTURALI DEL CONTRATTO DI TRASPORTO DI CARICO
Dott.ssa Pasquariello Maddalena
1.DEFINIZIONE Nel trasporto di carico il vettore si obbliga, dietro un determinato corrispettivo chiamato NOLO, a trasferire, da uno o piĂš porti di caricazione ad uno o piĂš porti di discarica, un carico TOTALE o PARZIALE, mediante una nave determinata. Questa specie di contratto risulta utile per il trasferimento dei carichi completi di merci omogenee consistenti, generalmente, in materie prime alla RINFUSA.
Si può difatti affermare che la parte della flotta mercantile mondiale, non impiegata in servizi in linea o in servizi speciali, viaggia sotto il regime di questo contratto.
Il contenuto essenziale del contratto di trasporto di carico consiste quindi: ❖Da una parte nell’obbligazione del vettore di trasferire un carico completo o parziale per conto del caricatore da uno o più porti di caricazione ad uno o più porti di discarico adibendovi una nave determinata, attrezzata ed idonea al trasporto
❖Dall’altra parte nell’obbligazione del caricature di pagare per tale prestazione un determinato compenso chiamato NOLO.
2. I FORMULARI TIPO DI CONTRATTO DI TRASPORTO DI CARICO Accanto a queste stipulazioni principali ricorrono comunemente apposite FORMULARI definiti STANDARD FORMS I quali sono predisposti con riferimento a particolari settori merceologici (carbone, legname, grano, minerali) nonchè alle rotte I formulari più diffusi sono quelli normalmente detti approvati (APPROVED FORM) perchè preparati da organizzazioni particolarmente qualificate, alcune delle quali di importanza mondiale. Altri formulary detti PRIVATE FORM sono spesso derivazione di quelli APPROVATI o emanazione dei noleggiatori che li impongono per I propri trasporti.
Quasi tutti I formulari hanno la medesima struttura: le principali clausole che vi appaiono sono relative a: ❖ AL CARICO DA IMBARCARSI
❖AL LUOGO E ALL’EPOCA DI CARICAZIONE ❖AL TEMPO CONCESSO PER LA CARICAZIONE E LA DISCARICA ❖AL NOLO
❖ALL’ESONERO E ALLA CESSAZIONE DI RESPONSABILITà ❖AGLI IMPEDIMENTI NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO ❖ALL’EMISSIONE DELLE POLIZZE DI CARICO
❖ALLE AVARIE E ALL’ARBITRATO
3. PRESENTAZIONE DELLA NAVE AL PORTO DI IMBARCO Nel contratto di trasporto di carico viene precisato che la nave in perfette condizioni di navigabilità (IN SEAWORTHY CONDITIONS) ed idonea per il viaggio deve dirigersi al più presto possibile al porto di Imbarco e presentarsi “non prima” restando in facoltà del noleggiatore di cancellare il contratto se la nave non sarà pronta a caricare. Il contratto indica dunque una data iniziale (LAYDAYS DATE o LOADING DATE), prima della quale la nave non può essere presentata e far sorgere per il noleggiatore l’obbligo della caricazione, ed una data successiva (CANCELLING DATE) trascorsa la quale senza che la nave sia arrivata il noleggiatore ha la facoltà di rifiutarla e di RISOLVERE IL CONTRATTO .
Tale facoltà deve essere manifestata: ❖ PER ISCRITTO ❖NOTIFICATA AL VETTORE O CAPITANO O AL SUO AGENTE ALL’ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELL’AVVISO DI PRONTEZZA O ENTRO IL TERMINE INDICATO DAL CONTRATTO.
La clausola del CANCELLO offre al noleggiatore 3 possibilità: ❖Accettare la nave ed eseguire il contratto alle condizioni stabilite
❖Offrire al vettore ritardatario per il mantenimento dell’impegno contrattuale il NOLO CORRENTE INFERIORE A QUELLO PATTUITO ❖Non caricare e risolvere il contratto ma senza alcun diritto ad indennizzi a meno che il ritardo non sia stato causato da DOLO o COLPA del vettore. Ovviamente la decisione dipende da tanti fattori primo tra tutti l’andamento del mercato dei noli.
4. LUOGO DI PRESENTAZIONE Il luogo di presentazione della nave viene indicato in vari modi. Molto spesso si mette solo
il nome del PORTO: questo avviene quando il noleggiatore che ha precedentemente definite l’operazione mercantile conosce all’atto della stipulazione del contratto di trasporto il luogo in cui la merce deve essere imbarcata.
La designazione del porto d’imbarco può avvenire anche in un tempo successivo con la facoltà di scelta per il noleggiatore fra più porti indicati nominativamente. Tale facoltà viene di solito esercitata prima che la nave lasci l’ultimo porto di discarica, in navigazione o in porto d’ordine (PORT OF CALL) previsto dal contratto. Molti contratti prevedono talvolta, insieme al porto o ai porti d’imbarco, la designazione della banchina (BERTH) alla quale la nave deve accostarsi per ricevere il carico.
Dalla data di presentazione (LAYDAYS DAYS) e quella di cancello si distingue la data di previsto arrive (EXPECTED TIME ARRIVAL) comunemente indicate con la sigla ETA
5. IL PREAVVISO
Il vettore secondo il contratto ha la facoltà di presentare la nave al porto di imbarco in qualsiasi giorno compreso tra il
TERMINE
Ed il
INIZIALE, DELLE STALLIE
TERMINE DI CANCELLO
Senza che il noleggiatore possa eccepire ritardo nell’adempimento contrattuale.
Il noleggiatore deve invece procedere alla caricazione quando riceve l’aviso di prontezza. Questo impegna implicitamente il caricatore o a tenere pronto il carico oppure a utilizzare parte di stallia che gli è stata concessa per l’organizzazione dei servizi di imbarco.
Ad attenuare una condizione cosi’ gravosa per il caricature ( pensiamo ad eempio una società la cui sede è distante dal porto di imbarco) interviene la
CLAUSOLA DI PREAVVISO
Questa clausola fa obbligo
al vettore o al Capitano di comunicare al caricature la data in cui si presume la
nave possa regolarmente giungere al PORTO DI CARICAZIONE
❖Penalità per l’inesatta comunicazione del preavviso limitate peraltro al prolungamento del periodo di stallie di 24 o 48 ore.
ALCUNI CONTRATTI PREVEDONO:
L’avviso di prontezza è: LA COMUNICAZIONE CHE IL CAPITANO O CHI PER ESSO DEVE FARE AL CARICATORE O AL RICEVITORE QUANDO LA NAVE SIA GIUNTA AL LUOGO DESIGNATO
DAL
CONTRATTO PER RICEVERE O
6. L’AVVISO DI PRONTEZZA
CONSEGNARE IL CARICO
Nè LA LEGGE ITALIANA Nè GLI USI INTERNAZIONALI RICHIEDONO ALCUNA FORMA PARTICOLARE PER L’AVVISO DI PRONTEZZA. PER CUI ESSO Può ESSERE DATO ANCHE VERBALMENTE ALCUNI FORMULARI ESIGONO CHE LA COMUNICAZIONE VENGA DATA CON LETTERA ( LETTER OF READINESS) SIA CHE ESSA VENGA FATTA CON TELEGRAMMA O CON TELEX. L’AVVISO DI PRONTEZZA Può ESSERE VALIDATO ED AVERE EFFICACIA SE RICORRONO PER LA NAVE LE SEGUENTI CONDIZIONI:
❖LA NAVE SIA ARRIVATA IN PORTO ❖LA NAVE SIA IN LIBERA PRATICA ❖LA NAVE SIA PRONTA A RICEVERE O CONSEGNARE IL CARICO
La nave è in libera pratica
sanitaria
quando
il
Capitano abbia ottenuto
l’autorizzazione
ufficiale
ad effettuare le operazioni
QUANDO UNA NAVE PUÒ DIRSI IN LIBERA PRATICA?
commerciali.
COME OTTENERE LA LIBERA PRATICA?
Per ottenere la libera pratica il Cpitano al suo arrive deve presentare alle autorità sanitarie la DICHIARAZIONE MARITTIMA DI SANITà (BILL OF HEALTH) con la quale si forniscono tutte le informazioni relative alla situazione sanitaria di bordo. La libera pratica viene concessa anche via RADIO prima che la nave arrivi in porto.
Una nave è considerate PRONTA (READY SHIP) quando:
❖Sia in grado di mettere a disposizione del caricature o ricevitore tutti i boccaporti in piena efficienza operative e I locali utilizzabili per il carico;
QUANDO UNA NAVE È CONSIDERATA PRONTA?
❖Possegga tutti i requisiti di idoneità a ricevere, conservare la merce e riconsegnarla al destinatario.