3 minute read

Fisco Alessandra De Feo

ANCORA AIUTI DAL GOVERNO, MA BASTERANNO?

La specifica dei nuovi interventi governativi per ammortizzare il difficile momento economico, derivato dalla pandemia e dalla “crisi ucraina”

In virtù del periodo di difficoltà in cui si trova il nostro Paese, e gran parte del resto del Mondo, il nostro Governo ha previsto altri interventi diretti ad offrire un aiuto alle diverse categorie di contribuenti. Infatti, il prolungarsi della situazione pandemica, e la situazione bellica che ha colpito l’Ucraina con conseguenze per il mondo intero, hanno determinato in Italia un notevole aumento dell’inflazione e dei costi energetici nonché grosse difficoltà nel rifornimento di materie prime. Lo Stato, con diversi interventi (da ultimo con il Decreto Legge n. 50 del 17/05/2022, cosiddetto Decreto Aiuti), sta cercando di tamponare la difficile situazione, riconoscendo ulteriori aiuti, sotto diverse forme, che di seguito si sintetizzano: rinnovo del cosiddetto bonus bollette. Entro fine giugno Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) definirà il nuovo importo in vigore per il terzo trimestre 2022 per gli utenti con ISEE fino a 12.000 euro. A tale riguardo, si chiarisce che ai fini delle dichiarazioni ISEE, l’articolo 6, D.L. n. 21/2022 (che ha innalzato da 8.256 euro a 12.000 euro - dal 1° aprile 2022 al 31 dicembre 2022 - la soglia ISEE ai fini dell’applicazione dei bonus sociali elettricità e gas) si interpreta nel senso che, nel caso in cui le bollette siano state già pagate, l’importo eccedente sarà compensato nelle fatture successive. Se la compensazione è impossibile, l’importo spettante sarà rimborsato automaticamente entro il 31 dicembre 2022. Qualora invece il pagamento non sia stato ancora effettuato, l’importo delle bollette verrà rideterminato con applicazione del bonus; viene riconosciuto il cosiddetto bo-

nus da € 200 una tantum a de-

terminate condizioni. Per contribuire alle difficoltà connesse al caro prezzi, è istituito un bonus di € 200, erogato una tantum, destinato a pensionati e lavoratori dipendenti con reddito inferiore a 35.000 euro, disoccupati, soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza, lavoratori stagionali e lavoratori domestici (articoli 31 e 32). L’indennità è prevista anche a favore di lavoratori autonomi e professionisti. A tal fine viene istituito un fondo da 500 milioni di euro. L’importo e le modalità di concessione dell’aiuto saranno definite con apposito decreto ministeriale (articolo 33).

Bonus trasporto locale. All’articolo 35 viene previsto un bonus per l’acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Avranno diritto al buono (nominativo e non cedibile) le persone fisiche che nell’anno 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro. È demandato ad un decreto del Ministero del Lavoro il compito di definire le modalità operative. Le risorse stanziate ammontano a 79 milioni di euro. Per fruire del cosiddetto Superbonus 110% fino al 31 dicembre 2022, ai fini dell’accesso all’agevolazione, viene prorogato il termine, dal 30 giugno al 30 settembre 2022, per l’effettuazione di almeno il 30% dei lavori complessivi nelle villette unifamiliari. Nel computo potranno essere compresi anche i lavori non agevolati.

Cessione crediti fiscali relativi

ai bonus edilizi. Cambia ancora la disciplina della cessione dei crediti fiscali relativi ai bonus edilizi (articolo 14, comma 1, lettera b). In particolare, con la modifica apportata, si prevede che le banche e le società appartenenti a gruppi bancari possano effettuare sempre cessioni a favore dei clienti professionali privati, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. Si tratta di chi, secondo il Regolamento degli intermediari, “possiede l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume” (allegato 3, delibera Consob 16190/2007); vi rientrano, ad esempio, banche, imprese e organismi di investimento, imprese di assicurazione, fondi pensione, investitori istituzionali, imprese di grandi dimensioni. A tali soggetti non è data la facoltà di ulteriore cessione: dovranno utilizzare i crediti acquistati solo per i propri versamenti in F24. La novità si applica alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022 (articolo 57, comma 3, dello stesso “Decreto Aiuti”).

This article is from: