Implicazioni legali di un atto di bullismo e cyberbullismo. Conoscere cosa prevede la Legge 71/2017.

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Identificare, prevenire e gestire i fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo

Milano, 18.01.2020 Avv. Alessandra Francesca Gibbin avvgibbin@gmail.com


QUALI VIOLAZIONI DI LEGGE COMPORTA IL CYBERBULLISMO

Violazioni legge penale Violazioni legge civile


VIOLAZIONE DELLA LEGGE PENALE •

IL

DIRITTO

ATTRAVERSO

PENALE CUI

È LO

L’INSIEME STATO

DI

NORME

PROIBISCE

GIURIDICHE DETERMINATI

COMPORTAMENTI UMANI CONSIDERATI ILLECITI, MEDIANTE LA MINACCIA DI UNA SANZIONE. •

IL COMPORTAMENTO UMANO VIETATO DALLA LEGGE PENALE SI DEFINISCE REATO.


ATTENZIONE! GLI ATTI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO NON SEMPRE CONFIGURANO REATO.


DIFFAMAZIONE ART. 595 C.P. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516 (6). La pena è aumentata fino alla metà se l’insulto è mosso da finalità di odio razziale art. 3 L. 205/1993 - C.d. Hatespeech


Alcune precisazioni sulla diffamazione Ø

Pubblicare su un blog o sullo spazio pubblico di un social network (es. Facebook) messaggi offensivi della reputazione altrui integra il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa in quanto “deve presumersi la sussistenza del requisito della comunicazione con più persone qualora l’espressione offensiva sia inserita in un supporto per sua natura

destinato

ad

essere

normalmente

visionato

da

più

persone” (Corte di Cassazione, V Sezione penale, con la sentenza n. 40083, pubblicata in data 6 settembre 2018). Ø Inoltre

il computer, cui l’autore si è collegato, ha un proprio “nome e

cognome” conosciuto come indirizzo IP non è quindi possibile nascondere la propria identità. La traccia permane


E le chat di gruppo? •

Non può essere considerata un'ingiuria, ma il più grave reato di diffamazione, l'offesa via WhatsApp in una chat di gruppo, letta oltre che dall'autore e dalla persona offesa, anche da altri.

A precisarlo è la Cassazione con una sentenza della quinta sezione penale: "Sebbene il mezzo di trasmissione/comunicazione adoperato consenta, in astratto, anche al soggetto vilipeso di percepire direttamente l'offesa”, spiegano i giudici della Suprema corte, “il fatto che il messaggio sia diretto a una cerchia di fruitori” fa sì che la lesione della reputazione “si collochi in una dimensione ben più ampia di quella tra offensore e offeso”.


Art.615 ter c.p.

(recl. fino a 5 anni)

Art.167 D. Lvo 196/2003 (recl. Fino a 2 anni)

Accesso abusivo a sistema informatico (introdursi in un account protetto da password contro la volontĂ di chi ha il diritto di escluderlo)

Trattamento illecito di dati (pubblicare sulla rete Internet fotografie che raffigurano altre persone senza il consenso degli interessati al fine di trarre per se’ o per altri profitto od arrecare ad altri un danno)


VIOLENZA PRIVATA ART. 610 C.P. “Chiunque, con violenza [581] o minaccia (1), costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa (2) è punito con la reclusione fino a quattro anni (3). La pena è aumentata [64] se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339”. Commette il reato di violenza privata chi minaccia l’amante/fidanzata di diffondere video intimi in caso di un rifiuto/abbandono» (Cass. pen. sez. V. n. 31758 del 22/05/09) Il reato di violenza privata non sussiste se manca la violenza o la minaccia. esempio: caso delle foto negli spogliatoi


INTERFERENZE ILLECITE NELLA VITA PRIVATA ART 615 BIS CP

Punisce chi si procura indebitamente notizie o immagini riguardanti la vita privata all'interno dei luoghi indicati dall'articolo 614 c.p. ART 614 c.p.: •

ABITAZIONE

PRIVATA DIMORA

APPARTENENZE DI ESSI


SOSTITUZIONE DI PERSONA ART 494 CP

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno.


APPLICAZIONI GIURISPRUDENZIALI “Integra il delitto di sostituzione di persona la condotta di chi chatta sotto falso nome per poter avviare una corrispondenza con soggetti che, altrimenti, non gli avrebbero concesso la loro amicizia e confidenza” Cass. Sez. V, n. 36094 del 27/09/2006 “Il dolo specifico richiesto dalla norma, ovvero la finalità di recare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio, non deve essere necessariamente economico ma può consistere anche nel soddisfare la propria vanità” Cassazione n. 25774 del 23 aprile 2014


Minaccia

ART. 612 C.P.

Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa con la multa fino a euro 1.032.

Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio.


STALKING (o atti persecutori) Art. 612 bis c.p.

Salvo che il fatto costituisca piÚ grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumita' propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.


Art.600 quater c.p. (recl. fino a 3 anni)

Detenzione di materiale pornografico (procurarsi o detenere consapevolmente materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni 18)

Pornografia minorile

Art.600 ter c.p.

(recl. fino a 12 anni)

(realizzazione, distribuzione, divulgazione, diffusione, offerta, cessione ad altri, anche a titolo gratuito di materiale pornografico utilizzando minori di anni 18)


ADESCAMENTO DI MINORENNI ART. 600 UNDECIES C.P.

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adesca un minore di anni sedici , è punito, se il fatto non costituisce piÚ grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

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ISTIGAZIONE AL SUICIDIO Art. 580 c.p. •

Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima [583].

Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 ( minore di anni 14) e 2 dell'articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d'intendere o di volere, si applicano le

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SONO IN GENERE ASSOCIATI AL BULLISMO

PERCOSSE ART. 581 C.P.

LESIONI ART. 582 C.P.

Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309. Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.


DETURPAMENTO DI COSE ALTRUI

ART. 639 C.P.

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui (1) è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a centotre euro (2).

Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro (3).

Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro (4).

Nei casi previsti dal secondo comma si procede d'ufficio


APPLICAZIONI GIURISPRUDENZIALI •

«In caso di sputi innumerevoli e, quindi, idonei ad imbrattare la cosa altrui, si può configurare il reato di deturpamento e imbrattamento di cosa altrui»

Corte di cassazione, sentenza del 24.11.2011, n. 45924


NOVITA LEGISLATIVE: IL REVENGE PORN La legge 19 luglio 2019 n. 69, all’articolo 10 ha introdotto anche in Italia il reato di revenge porn, con la denominazione di diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti. L’articolo 612 ter del codice penale rubricato “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (revenge porn): Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento. La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procederà tuttavia d’ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.


CHI SONO GLI AUTORI DEL REATO DI REVENGE PORN ? •

chi essendo in possesso dei contenuti sessualmente espliciti, li diffonde, pubblica o cede in modo indebito, vale a dire senza il consenso delle persone ritratte.

Il reato di revenge porn può essere commesso anche da terzi che ne hanno la disponibilità perché il contenuto è stato messo in circolazione ( pur non avendolo creato).


LA CONDOTTA PUNITA la diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti, sottoponendo alla stessa pena: •

chi ha realizzato o sottratto le immagini compromettenti e le ha diffuse (ad esempio il fidanzato che scatta alcune foto alla fidanzata e poi le pubblica)

chi, ricevendo o acquistando le immagini o i video in questione li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di danneggiarli

Chi, entrato in possesso dei contenuti, contribuisca alla loro diffusione.

Ad esempio: Caia, per vendicarsi del fidanzato che l’ha tradita, pubblica in rete alcune immagini compromettenti del ragazzo. Tizio, amico di Cai, vede questi contenuti e provvede a pubblicarli e diffonderli a propria volta.


OGGETTO DEL REVENGE PORN •

È oggetto del Revenge Porn il materiale pornografico in cui la vittima è presente e viene ripresa in situazioni intime, private, da sola o con un partner (stabile e occasionale).

L’aggressore può entrare in possesso di materiale compromettente attraverso:

Sexting: ovvero una serie di immagini o pose nelle quali è la stessa vittima che si autoriprende e le invia a terze persone, tramite webcam o cellulare;

Riprese durante i momenti di intimità: ad esempio mentre la vittima è in spogliatoi e bagni pubblici, quindi luoghi dove i malintenzionati possono installare delle spy-cam;

Riprese durante un rapporto sessuale: dove la vittima è consenziente;

Hacking dei sistemi usati dalla vittima: e-mail, cloud, smartphone, tablet ecc…


Problemi di applicazione. Differenze con l’art. 600 ter c.p. Secondo alcuni autori qualora il materiale scambiato coinvolga minori degli anni diciotto e venga realizzato direttamente dal soggetto agente, ovvero per finalità di commercio, la clausola di sussidiarietà contenuta nel primo comma dell’art. 612ter c.p. imporrà l’applicazione del più grave reato, quindi dei commi primo e secondo dell’art. 600-ter c.p.


REVENGE PORN AGGRAVATO LA PENA È AUMENTATA SE : Ø la

diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti è

commessa dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici. Ø La

pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono stati commessi

in danno di una persona in condizione di inferiorità fisica o psichica, o in danno di una donna in stato di gravidanza.


PERSEGUIBILITÀ A QUERELA DI PARTE •

Deve essere proposta nel TERMINE LUNGO DI SEI MESI (di solito, la querela si propone entro

tre

mesi).

L’eventuale

remissione

della

querela

può

essere

ESCLUSIVAMENTE PROCESSUALE, nel senso che la vittima si deve presentare dal giudice e dichiarare questa intenzione. TUTTAVIA: •

Il delitto di revenge porn è procedibile d’ufficio quando la persona offesa si trova in condizione di inferiorità fisica o psichica, o si tratta di una donna in stato di gravidanza, nonché quando il fatto è commesso in concomitanza con un altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

Ad esempio un revenge porn combinato a una richiesta di estorsione


RIASSUMENDO … IL NUOVO REATO DI REVENGE PORN PREVEDE: •

– Comma 1: viene punito chiunque sottragga e diffonda materiale sessuale senza il consenso della persona rappresentata

– Comma 2: viene punito chi ha ricevuto volontariamente il materiale e lo ha poi diffuso senza il consenso.

– Comma 3: inasprisce la pena nel caso in cui a commettere il reato sia il coniuge o l’ex coniuge.

– Comma 4: aumenta la pena nel caso di vittime in condizioni di inferiorità psichica o fisica o di donne in stato di gravidanza.

– Comma 5: ricalca l’art. 612-bis, portando il termine per la proposizione di querela fino a sei mesi, che viene resa revocabile solo durante il processo e attuando la procedura d’ufficio nei casi del Comma 4 o in presenza di un delitto.


CURIOSITÀ: IL REVENGE PORN NELLA NORMATIVA EUROPEA •

Alcuni Paesi europei già da tempo hanno affrontato quello che a tutti gli effetti era un vuoto normativo.

Il Regno Unito ha legiferato già nel 2015, fissando delle pene che arrivano fino a 2 anni di carcere: secondo il servizio finanziario governativo Revenge Porn Helpline, in quattro anni sono state pubblicate oltre 18mila immagini e l’80% sono state rimosse.

La Francia si è dotata di una legge in materia nel 2016, con un emendamento di legge – congiunto poi nell’art. 226-2-1 c.p. – che contrasta il cyberbullismo: la pena per chi diffonde materiale intimo è 2 anni di detenzione e multe fino a 60 mila euro.

In Germania la legge vige dal 2017 e prevede sanzioni esclusivamente civili, agendo attraverso una repressiva legge sul copyright: da sottolineare che molte sentenze hanno punito duramente i trasgressori.


L’IMPUTABILITA DEL MINORE

IL MINORE DI 14 ANNI

Il minore di 14 anni non è mai imputabile.

MINORE TRA I 14 ANNI ED I 18 ANNI Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.


Tuttavia……. Se il minore viene riconosciuto socialmente pericoloso possono essere applicate misure di sicurezza: - RIFORMATORIO GIUDIZIARIO - LIBERTÀ VIGILATA


TERMINI PER PROPORRE QUERELA •

EX ART. 124 CP

TRE MESI CHE DECORRONO DAL GIORNO IN CUI LA VITTIMA VIENE A CONOSCENZA DEL FATTO DI REATO

REMISSIONE DI QUERELA •

EX ART. 152 CP

LA PARTE OFFESA PUO SEMPRE RIMETTERE LA QUERELA, PRIMA DELLA SENTENZA DI CONDANNA


QUALI RESPONSABILITÀ CIVILI ? CHI RISPONDE PER I FATTI DEL MINORE DI BULLISMO / CYBERBULLISMO?

I GENITORI

LA SCUOLA

IL MINORE


A CHE TITOLO RISPONDE IL MINORE? •

L’ ARTICOLO 2046 del codice civile prevede che:

“NON risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi NON aveva la capacità d’intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, A MENO CHE LO STATO D’INCAPACITÀ DERIVI DA SUA COLPA”.

QUINDI:

Anche il minore pertanto, se ritenuto capace di intendere e volere, può essere ritenuto responsabile degli atti di Bullismo insieme ai genitori ed alla Scuola.


A CHE TITOLO RISPONDONO I GENITORI? • •

L’Articolo 2048 c.c. prevede che:

“Il padre e la madre [c.c. 316], o il tutore [c.c. 357], sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi [c.c. 2047]. La stessa disposizione si applica all'affiliante. (…)

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.


A CHE TITOLO RISPONDE LA SCUOLA? A TITOLO CONTRATTUALE EX ART. 1218 C.C.

A TITOLO EXTRACONTRATTUALE EX ART. 2048 C.C.


LA PRESUNZIONE DI RESPONSABILITÀ DELL’INSEGNANTE – onere della prova

DANNEGGIATO

DEVE SOLTANTO PROVARE CHE IL DANNO SIA STATO CAUSATO DURANTE L’ORARIO SCOLASTICO

SCUOLA

per liberarsi dalla culpa in organizzando dovrà rispondere alla domanda: COME POSSO DIMOSTRARE DI AVERE FATTO TUTTO IL POSSIBILE PER EVITARE CHE SI VERIFICASSE L’EVENTO?

L’INSEGNANTE

DIMOSTRARE DI AVER ESERCITATO LA VIGILANZA NELLA MISURA DOVUTA IN RELAZIONE ALL’ETÀ ED AL GRADO DI MATURAZIONE


IL DIRIGENTE SCOLASTICO DEVE: •

SE IL FATTO NON COSTITUISCE REATO: INFORMARE LE FAMIGLIE ATTIVARE ADEGUATE AZIONI DI CARATTERE EDUCATIVO

SE IL FATTO COSTITUISCE REATO: IL REFERENTE DEVE AVVISARE IL DIRIGENTE SCOLASTICO IL REFERENTE E IL DIRIGENTE INFORMANO LE FAMIGLIE


FOCUS: L’OBBLIGO DI VIGILANZA SI

PROTRAE

PER

TUTTO

IL

TEMPO

DELL’AFFIDAMENTO

DELL’ALUNNO ALLA SCUOLA E CIOÈ ANCHE : 1. INGRESSO 2. RICREAZIONE 3. SPOSTAMENTO DA UN LOCALE ALL’ALTRO DELLA SCUOLA O SU SUE PERTINENZE ( PALESTRA, PISCINA, CAMPO DA CALCIO ETC)

GIURISPRUDENZA: Corte di Cassazione sentenza n. 14701/2016


ATTENZIONE! QUALIFICA DEL PROFESSORE •

SE SCUOLA PUBBLICA O PARITARIA à PUBBLICO UFFICIALE

QUINDI

OFFENDERE

UN

PROFESSORE

CONFIGURA

REATO

DI

OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE EX ART. 341 BIS C.P. •

IL PROFESSORE, IN QUALITA DI PUBBLICO UFFICIALE DEVE: DENUNCIARE I REATI PROCEDIBILI D’UFFICIO DI CUI VENGA A CONOSCENZA; IN CASO CONTRARIO RISCHIA DI INCORRERE NEL REATO DI OMESSA DENUNCIA EX ART. 361 C.P.


SE ACCERTATA RESPONSABILITÀ DANNO PATRIMONIALE

DANNO NON PATRIMONIALE

DANNO ECONOMICO DA PROVARE Es. Spese mediche

- DANNO MORALE - WEB REPUTATION - DANNO PSICHICO


LA LEGGE 71/2017 «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo» Ø IN

VIGORE DAL 18 GIUGNO 2017

Ø PRIMA

FIRMATARIA ELENA FERRARA

QUALI NOVITA?

Ø NUOVE

RESPONSABILITA

Ø NUOVE

FIGURE DI RIFERIMENTO

Ø NUOVI

OBBLIGHI


DEFINIZIONE DI CYBERBULLISMO ART. 1 «Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto di identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito dei dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo».


ART. 2 – FORME DI TUTELA •

SE MINORE ULTRAQUATTORDICENNE PUÒ AVANZARE ISTANZA A: TITOLARE DEL TRATTAMENTO GESTORE DEL SITO SOCIAL NETWORK

TEMPI?

Presa in carico (24h)

Rimozione (48 h)

Segnalazione al garante in caso di omessa rimozione


CONTENUTO DEL RECLAMO AL GARANTE •

DESCRIZIONE DI QUANTO ACCADUTO;

INDICARE EVENTUALI REATI CHE SI RITENGONO ESSERE STATI COMMESSI;

INDICARE ANCHE LA FONTE DEL SITO INTERNET E DOVE SONO STATI DIFFUSI I CONTENUTI OFFENSIVI;

ALLEGARE FOTO DELLA SEGNALAZIONE EFFETTUATA E DEL POST;

INVIARE SEGNALAZIONE A CYBERBULLISMO@GPDP.IT;

IL GARANTE : A. POTRÀ RIMUVERE, OSCURARE O BLOCCARE IL CONTENUTO B. DARNE NOTIZIA ALL’INTERESSATO


PROCEDURA DI AMMONIMENTO (ART. 7) Misura monitoria di “diritto mite”, finalizzata a: Ø

tutelare preventivamente la vittima dal perpetuarsi di condotte lesive della sua dignità personale;

Øa

preservare l’autore dei fatti, in ragione della minore età, da un eventuale

processo penale, richiamandolo sul disvalore sociale dei suoi comportamenti.


Come si svolge ? Ø

la richiesta di ammonimento potrà essere presentata presso qualsiasi ufficio di Polizia;

Ø

dovrà contenere una dettagliata descrizione dei fatti, delle persone a qualunque titolo coinvolte ed eventuali allegati comprovanti quanto esposto;

Ø

l’ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti, essendo sufficiente la sussistenza di un quadro indiziario che garantisca la verosimiglianza di quanto dichiarato;

Ø

Qualora l’istanza sia considerata fondata, anche a seguito degli approfondimenti investigativi ritenuti più opportuni, il Questore convocherà il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente, varieranno in base ai casi;

Ø

La legge non prevede un termine di durata massima dell'ammonimento ma specifica che i relativi effetti cesseranno al compimento della maggiore età. Pur non prevedendo un’aggravante specifica per i reati che il minore potrà compiere successivamente al provvedimento di ammonimento, tale strumento rappresenta un deterrente per incidere in via preventiva sui minori ed evitare che comportamenti, frequentemente assunti con leggerezza, possano avere conseguenze gravi per vittime e autori.


COME INTERVENIRE? Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo Ø

indicano al mondo scolastico ruoli, responsabilità e azoni utili a prevenire e gestire i casi di cyberbullismo: Ø formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica; Ø sviluppo delle competenze digitali, tra gli obiettivi formativi prioritari (L.107/2015); Ø promozione di un ruolo attivo degli studenti (ed ex studenti) in attività di peer education; Ø previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; Ø Integrazione dei regolamenti e del patto di corresponsabilità con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti;


Ø Il sistema scolastico deve prevedere azioni preventive ed educative e non solo sanzionatorie.

Ø Nomina del REFERENTE PER LE INIZIATIVE DI PREVENZIONE E CONTRASTO che: Ø Deve essere adeguatamente formato; Ø Ha il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo. A tal fine, può avvalersi della collaborazione delle Forze di polizia e delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile del territorio. Ø Potrà svolgere un importante compito di supporto al dirigente scolastico per la revisione/stesura di Regolamenti (Regolamento d’istituto), atti e documenti (PTOF, PdM, Rav);


Qualche indicazione operativa… ØSalvo che il fatto costituisca reato, il DS qualora venga a conoscenza di atti di cyberbullismo deve informare tempestivamente i genitori dei minori coinvolti (art.5) ØFondamentale diventa per l’Istituto scolastico fornirsi di regolamenti e procedure interne condivise da tutti (come le e-policy) in modo che oltre alle attività educative, anche le azioni di presa in carico degli episodi siano efficaci, riconoscendo ruoli, responsabilità e azioni di protezione.


FOCUS: Regolamenti scolastici e patto di corresponsabilità •

l Patto educativo di Corresponsabilità è il documento che richiama i principi e i comportamenti che la Scuola, la Famiglia e gli Alunni condividono e che si impegnano reciprocamente a rispettare: è lo strumento essenziale ed imprescindibile che realizza l’interazione sinergica e valoriale tra Scuola-Famiglia;

La finalità dell’impegno formale è di rendere esplicite e condivise, per l’intero percorso di istruzione, aspettative e visione d’insieme del percorso formativo degli studenti.

il Patto di Corresponsabilità ha una valenza non tanto giuridica, quanto di principio: il rapporto tra la scuola e la famiglia è una sorta di “spazio virtuale di incontro” in cui le due istituzioni si coalizzano contro indisciplina, bullismo, vandalismo, uso scorretto dei social network, purtroppo sempre più diffusi negli ultimi anni tra i giovani; ha come scopo quello di attivare procedure di prevenzione e di tutela.


Piano di azione integrato •

La legge prevede anche la stesura di un piano di azione integrato e di un codice di coregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, a cui devono attenersi gli operatori che forniscono servizi di social networking e gli altri operatori della rete internet.

•

La normativa intende promuovere il corretto comportamento in rete e l’uso consapevole di internet anche attraverso la prevenzione e l’educazione continua nelle scuole, secondo linee di orientamento per il contrasto del cyberbullismo diffuse dal Ministero.


Nuovo regolamento UE 2016/679 art. 8 •

Il trattamento dei dati personali resi manifestatamente pubblici dall’interessato non sfugge al principio di liceità del trattamento ex art. 6 GDPR e, più specificatamente: nell’ipotesi di dati personali pubblici “funzionali” la base giuridica del trattamento potrà rinvenirsi nell’adempimento di un obbligo legale cui è soggetto il Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c (si pensi agli albi professionali); nell’ipotesi di dati personali pubblici “non funzionali” il trattamento può avvenire, all’inizio, se necessario all’esecuzione del contratto di servizio ai sensi dell’art. par. 1, lett. b, (per esempio quando ci si iscrive al social-network) e, successivamente, per consenso espresso o comportamento dell’interessato (per esempio ogni post o foto inseriti sul social network) rispetto alla finalità. Deve evidenziarsi, infatti, che anche laddove l’art. 9, par. 2, lett. e, GDPR rende lecito il trattamento di dati personali particolari se resi pubblici dall’interessato, la base giuridica del trattamento è, indirettamente, proprio il consenso che l’interessato esercita con atto concludente quando rende noto il proprio dato personale. In tal senso l’art. 4, n.11, identifica il consenso come qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata ed inequivocabile dell’interessato con la quale manifesta il proprio assenso mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile. Ne consegue che richiedere di condividere dati su un social network costituisce indubbio consenso a rendere pubblicamente accessibili quelle informazioni, ovviamente nei limiti delle finalità cui il trattamento è teso.


QUALCHE CHIARIMENTO….. •

Al momento della registrazione si stipula con il social network un vero e proprio contratto che può essere considerato un contratto di licenza d’uso non esclusiva;

Gli utenti cedono ai social network (e ai terzi cessionari pubblicitari) tutto ciò che pubblicano sul proprio profilo;

la responsabilità penale per quanto pubblicato è in prima istanza dell’utente.


Minori e servizi digitali (social network, messagistica) post GDPR •

Il nuovo regolamento europeo (GDPR) ha fissato, con l'articolo 8, una regolamentazione specifica, che però non tocca la capacità di agire del minore, la quale rimane fissata dall'ordinamento civile nazionale.

La norma non riguarda genericamente tutti i trattamenti di dati di minori, ma per la sua applicabilità richiede due requisiti: che vi sia un'offerta diretta di servizi della società dell'informazione a soggetti minori di 16 anni; che il trattamento dei dati dei minori sia basato sul consenso.

In presenza di questi due requisiti, l'articolo 8 prevede il divieto di offerta diretta di servizi digitali (quindi iscrizione ai social network e ai servizi di messagistica), ai minori di 16 anni, a meno che non sia raccolto il consenso dei genitori (occorre accertare che il consenso sia dato dall'esercente la patria potestà) o di chi ne fa le veci.

In sostanza il GDPR introduce una deroga per i casi specifici indicati (i requisiti) alla regola generale fissata dall'ordinamento, abbassando il limite dei 18 anni (per l'Italia), quindi una sorta di maggiore età digitale raggiunta la quale è ammesso il consenso al trattamento dei propri dati personali anche con riferimento a profilazione.

Inoltre, tale limite può essere ulteriormente abbassato dagli Stati nazionali (ma il limite non può scendere al

di sotto dei 13 anni). In tale prospettiva il legislatore italiano ha fissato il limite di età da applicare in Italia in 14 anni, col decreto di adeguamento del Codice Privacy.


I LIMITI DI ETĂ€ PREVISTI DAI PRINCIPALI SOCIAL: Non ammessa iscrizione dei minori di 13 anni;

Non ammessa iscrizione dei minori di 13 anni; Minore di 16 anni ( in Italia 14) solo con il consenso dei genitori

Non ammessa iscrizione dei minori di 13 anni


generalmente i social network prevedono un apposito modulo per comunicare l'esistenza di profili (account) di persone con etĂ inferiore a quella consentita, nel qual caso provvedono a rimuovere l'account.


E GLI INTERNET SERVICE PROVIDER? •

sostanzialmente è un intermediario che mette in contatto i mittenti e i destinatari di un'informazione web: ogni attività della rete passa necessariamente attraverso di lui e suoi server;

Il provider risponde sempre civilmente e penalmente dei fatti commessi direttamente ma non dei fatti posti in essere da coloro che sfruttano i suoi servizi.

Chiaramente, il problema non sorge laddove siano i provider stessi a commettere un illecito o a porre in essere un comportamento dannoso: in tal caso non ci sono dubbi nell'affermare che la responsabilità sia direttamente la loro. Peraltro, è lo stesso codice di regolamentazione dell'AIIP - Associazione Italiana Internet Provider che afferma inequivocabilmente che "il fornitore di contenuti è responsabile delle informazioni che mette a disposizione del pubblico".


NELLA PRATICA ….. Ø Scarsa Ø

collaborazione del provider;

Aumento app che “consentono” anonomato snapchat, dustapp, sarahah à Difficoltà di identificare autori;

Ø Assenza Ø Diversi

di reciprocità – mancanza di omogeneità giuridica;

tempi di data retention;


GRAZIE PER L’ATTENZIONE!!!!


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