Aspetti legali

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GLI ASPETTI GIURIDICI:  QUALI SONO LE IMPLICAZIONI LEGALI DI UN ATTO DI BULLISMO /CYBERBULLISMO?  LA LEGGE 71/2017

Avv. Alessandra Francesca Gibbin avvgibbin@gmail.com


QUALI VIOLAZIONI DI LEGGE COMPORTA IL CYBERBULLISMO

Violazioni legge penale Violazioni legge civile


VIOLAZIONE DELLA LEGGE PENALE •

IL

DIRITTO

ATTRAVERSO

PENALE CUI

È LO

L’INSIEME STATO

DI

NORME

PROIBISCE

GIURIDICHE DETERMINATI

COMPORTAMENTI UMANI CONSIDERATI ILLECITI, MEDIANTE LA MINACCIA DI UNA SANZIONE. •

IL COMPORTAMENTO UMANO VIETATO DALLA LEGGE PENALE SI DEFINISCE REATO.


ATTENZIONE! GLI ATTI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO NON SEMPRE CONFIGURANO REATO.


DIFFAMAZIONE ART. 595 C.P. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516 (6). La pena è aumentata fino alla metà se l’insulto è mosso da finalità di odio razziale art. 3 L. 205/1993 - C.d. Hatespeech


Alcune precisazioni sulla diffamazione 

Pubblicare su un blog o sullo spazio pubblico di un social network (es. Facebook) messaggi offensivi della reputazione altrui integra il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa in quanto “deve presumersi la sussistenza del requisito della comunicazione con più persone qualora l’espressione offensiva sia inserita in un supporto per sua natura destinato ad essere normalmente visionato da più persone” (Corte di Cassazione, V Sezione penale, con la sentenza n. 40083, pubblicata in data 6 settembre 2018).

 Inoltre

il computer, cui l’autore si è collegato, ha un proprio “nome e cognome”

conosciuto come indirizzo IP non è quindi possibile nascondere la propria identità. La traccia permane


E le chat di gruppo? •

Non può essere considerata un'ingiuria, ma il più grave reato di diffamazione, l'offesa via WhatsApp in una chat di gruppo, letta oltre che dall'autore e dalla persona offesa, anche da altri.

A precisarlo è la Cassazione con una sentenza della quinta sezione penale: "Sebbene il mezzo di trasmissione/comunicazione adoperato consenta, in astratto, anche al soggetto vilipeso di percepire direttamente l'offesa”, spiegano i giudici della Suprema corte, “il fatto che il messaggio sia diretto a una cerchia di fruitori” fa sì che la lesione della reputazione “si collochi in una dimensione ben più ampia di quella tra offensore e offeso”.


Art.615 ter c.p.

(recl. fino a 5 anni)

Art.167 D. Lvo 196/2003

(recl. Fino a 2 anni)

Accesso abusivo a sistema informatico (introdursi in un account protetto da password contro la volontĂ di chi ha il diritto di escluderlo)

Trattamento illecito di dati (pubblicare sulla rete Internet fotografie che raffigurano altre persone senza il consenso degli interessati al fine di trarre per se’ o per altri profitto od arrecare ad altri un danno)


VIOLENZA PRIVATA ART. 610 C.P. “Chiunque, con violenza [581] o minaccia (1), costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa (2) è punito con la reclusione fino a quattro anni (3). La pena è aumentata [64] se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339”. Commette il reato di violenza privata chi minaccia l’amante/fidanzata di diffondere video intimi in caso di un rifiuto/abbandono» (Cass. pen. sez. V. n. 31758 del 22/05/09) Il reato di violenza privata non sussiste se manca la violenza o la minaccia. esempio: caso delle foto negli spogliatoi


SOSTITUZIONE DI PERSONA ART 494 CP

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno.


APPLICAZIONI GIURISPRUDENZIALI “Integra il delitto di sostituzione di persona la condotta di chi chatta sotto falso nome per poter avviare una corrispondenza con soggetti che, altrimenti, non gli avrebbero concesso la loro amicizia e confidenza” Cass. Sez. V, n. 36094 del 27/09/2006 “Il dolo specifico richiesto dalla norma, ovvero la finalità di recare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio, non deve essere necessariamente economico ma può consistere anche nel soddisfare la propria vanità” Cassazione n. 25774 del 23 aprile 2014


Minaccia

ART. 612 C.P.

Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa con la multa fino a euro 1.032.

Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio.


STALKING (o atti persecutori) Art. 612 bis c.p.

Salvo che il fatto costituisca piÚ grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumita' propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.


Art.600 quater c.p.

(recl. fino a 3 anni)

Detenzione di materiale pornografico (procurarsi o detenere consapevolmente materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni 18)

Pornografia minorile

Art.600 ter c.p.

(recl. fino a 12 anni)

(realizzazione, distribuzione, divulgazione, diffusione, offerta, cessione ad altri, anche a titolo gratuito di materiale pornografico utilizzando minori di anni 18)


ADESCAMENTO DI MINORENNI ART. 600 UNDECIES C.P.

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adesca un minore di anni sedici , è punito, se il fatto non costituisce piÚ grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

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ISTIGAZIONE AL SUICIDIO Art. 580 c.p. •

Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito,  se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni.  Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima [583].

Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 ( minore di anni 14) e 2 dell'articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d'intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative all'omicidio.

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SONO IN GENERE ASSOCIATI AL BULLISMO

PERCOSSE ART. 581 C.P.

LESIONI ART. 582 C.P.

Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309. Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.


DETURPAMENTO DI COSE ALTRUI

ART. 639 C.P.

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui (1) è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a centotre euro (2).

Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro (3).

Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro (4).

Nei casi previsti dal secondo comma si procede d'ufficio


APPLICAZIONI GIURISPRUDENZIALI •

«In caso di sputi innumerevoli e, quindi, idonei ad imbrattare la cosa altrui, si può configurare il reato di deturpamento e imbrattamento di cosa altrui»

Corte di cassazione, sentenza del 24.11.2011, n. 45924


NOVITA LEGISLATIVE: IL REVENGE PORN La legge 19 luglio 2019 n. 69, all’articolo 10 ha introdotto anche in Italia il reato di revenge porn, con la denominazione di diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti. L’articolo 612 ter del codice penale rubricato “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (revenge porn).


“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento. La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procederà tuttavia d’ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.


REVENGE PORN AGGRAVATO LA PENA È AUMENTATA SE :  la

diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti è

commessa dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.  La

pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono stati commessi

in danno di una persona in condizione di inferiorità fisica o psichica, o in danno di una donna in stato di gravidanza.


PERSEGUIBILITÀ A QUERELA DI PARTE •

Deve essere proposta nel TERMINE LUNGO DI SEI MESI (di solito, la querela si propone entro

tre

mesi).

L’eventuale

remissione

della

querela

può

essere

ESCLUSIVAMENTE PROCESSUALE, nel senso che la vittima si deve presentare dal giudice e dichiarare questa intenzione. TUTTAVIA: •

Il delitto di revenge porn è procedibile d’ufficio quando la persona offesa si trova in condizione di inferiorità fisica o psichica, o si tratta di una donna in stato di gravidanza, nonché quando il fatto è commesso in concomitanza con un altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

Ad esempio un revenge porn combinato a una richiesta di estorsione


L’IMPUTABILITA DEL MINORE • IL •

MINORE DI 14 ANNI

Il minore di 14 anni non è mai imputabile.

MINORE TRA I 14 ANNI ED I 18 ANNI Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.


Tuttavia……. Se il minore viene riconosciuto socialmente pericoloso possono essere applicate misure di sicurezza: - RIFORMATORIO GIUDIZIARIO - LIBERTÀ VIGILATA


TERMINI PER PROPORRE QUERELA •

EX ART. 124 CP

TRE MESI CHE DECORRONO DAL GIORNO IN CUI LA VITTIMA VIENE A CONOSCENZA DEL FATTO DI REATO

REMISSIONE DI QUERELA •

EX ART. 152 CP

LA PARTE OFFESA PUO SEMPRE RIMETTERE LA QUERELA, PRIMA DELLA SENTENZA DI CONDANNA


QUALI RESPONSABILITÀ CIVILI ? CHI RISPONDE PER I FATTI DEL MINORE DI BULLISMO / CYBERBULLISMO?

LA SCUOLA

I GENITORI

IL MINORE


A CHE TITOLO RISPONDE IL MINORE? •

L’ ARTICOLO 2046 del codice civile prevede che:

“NON risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi NON aveva la capacità d’intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, A MENO CHE LO STATO D’INCAPACITÀ DERIVI DA SUA COLPA”.

QUINDI:

Anche il minore pertanto, se ritenuto capace di intendere e volere, può essere ritenuto responsabile degli atti di Bullismo insieme ai genitori ed alla Scuola.


A CHE TITOLO RISPONDONO I GENITORI? • •

L’Articolo 2048 c.c. prevede che:

“Il padre e la madre [c.c. 316], o il tutore [c.c. 357], sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi [c.c. 2047]. La stessa disposizione si applica all'affiliante. (…)

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.


Cass. civ. Sez. III Ord., 10/09/2019, n. 22541 (rv. 655364-01) L'età ed il contesto in cui si è verificato il fatto illecito del minore non escludono né attenuano la responsabilità che l'art. 2048 c.c. pone a carico dei genitori, i quali, proprio in ragione di tali fattori, hanno l'onere di impartire ai figli l'educazione necessaria per non recare danni a terzi nella loro vita di relazione, nonché di vigilare sul fatto che l'educazione impartita sia adeguata al carattere e alle attitudini del minore, dovendo rispondere delle carenze educative cui l'illecito commesso dal figlio sia riconducibile. (La S.C., in applicazione di tale principio, ha confermato la sentenza di merito la quale aveva escluso che i genitori avessero vinto la presunzione di responsabilità su di essi gravante, essendo emerso, nella specie, che il pugno sferrato dal figlio adolescente in faccia ad un compagno non avesse costituito una reazione immediata rispetto all'offesa ricevuta, restando irrilevante inoltre la circostanza che tale fatto si fosse verificato lontano dalla sfera di controllo dei genitori, nelle adiacenze della scuola, in un paese diverso rispetto a quello di residenza).


Come impostare vigilanza e controlli nel rispetto della privacy del minore? •

La Convenzione dei diritti sul Fanciullo, siglata a New York nel 1989, statuisce che «nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione».

Secondo la convenzione, per fanciullo si intende il minore d"età (art. 1) e nelle decisioni che lo riguardano occorre sempre avere riguardo al suo superiore interesse (art. 3).


La Suprema Corte, interrogata in materia di illecita captazione di comunicazioni telefoniche, ha sostenuto che il dovere di vigilanza non può giustificare qualsiasi intromissione indebita nella sfera del minore.

La valutazione, quindi, va effettuata caso per caso, avendo riguardo all"età del ragazzo, al contesto ed all"effettiva necessità del controllo eseguito al fine di tutelare il minore.

«il diritto/dovere di vigilare sulle comunicazioni del minore da parte del genitore non giustifichi indiscriminatamente qualsiasi altrimenti illecita intrusione nella sfera di riservatezza del primo […] ma solo quelle interferenze che siano determinate da una effettiva necessità, da valutare secondo le concrete circostanze del caso e comunque nell"ottica della tutela dell"interesse preminente del minore e non già di quello del genitore». •

In conclusione, al genitore è consentito vigilare sulle comunicazioni del minore a fini educativi o di protezione, ma esclusivamente per il perseguimento delle finalità per cui il potere (di vigilanza) è conferito.


A CHE TITOLO RISPONDE LA SCUOLA? A TITOLO CONTRATTUALE EX ART. 1218 C.C.

A TITOLO EXTRACONTRATTUALE EX ART. 2048 C.C.


LA PRESUNZIONE DI RESPONSABILITÀ DELL’INSEGNANTE – onere della prova DANNEGGIATO

DEVE SOLTANTO PROVARE CHE IL DANNO SIA STATO CAUSATO DURANTE L’ORARIO SCOLASTICO

SCUOLA

per liberarsi dalla culpa in organizzando dovrà rispondere alla domanda: COME POSSO DIMOSTRARE DI AVERE FATTO TUTTO IL POSSIBILE PER EVITARE CHE SI VERIFICASSE L’EVENTO?

L’INSEGNANTE

DIMOSTRARE DI AVER ESERCITATO LA VIGILANZA NELLA MISURA DOVUTA IN RELAZIONE ALL’ETÀ ED AL GRADO DI MATURAZIONE


IL DIRIGENTE SCOLASTICO DEVE: •

SE IL FATTO NON COSTITUISCE REATO:  INFORMARE LE FAMIGLIE  ATTIVARE ADEGUATE AZIONI DI CARATTERE EDUCATIVO

SE IL FATTO COSTITUISCE REATO:  IL REFERENTE DEVE AVVISARE IL DIRIGENTE SCOLASTICO  IL REFERENTE E IL DIRIGENTE INFORMANO LE FAMIGLIE


FOCUS: L’OBBLIGO DI VIGILANZA SI

PROTRAE

PER

TUTTO

IL

TEMPO

DELL’AFFIDAMENTO

DELL’ALUNNO ALLA SCUOLA E CIOÈ ANCHE : 1. INGRESSO 2. RICREAZIONE 3. SPOSTAMENTO DA UN LOCALE ALL’ALTRO DELLA SCUOLA O SU SUE PERTINENZE ( PALESTRA, PISCINA, CAMPO DA CALCIO ETC)

GIURISPRUDENZA: Corte di Cassazione sentenza n. 14701/2016


ATTENZIONE! QUALIFICA DEL PROFESSORE •

SE SCUOLA PUBBLICA O PARITARIA  PUBBLICO UFFICIALE

QUINDI

OFFENDERE

UN

PROFESSORE

CONFIGURA

REATO

DI

OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE EX ART. 341 BIS C.P. • •

IL PROFESSORE, IN QUALITA DI PUBBLICO UFFICIALE DEVE: DENUNCIARE I REATI PROCEDIBILI D’UFFICIO DI CUI VENGA A CONOSCENZA; IN CASO CONTRARIO RISCHIA DI INCORRERE NEL REATO DI OMESSA DENUNCIA EX ART. 361 C.P.


Tribunale Rieti Sent., 25/07/2019 In materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo subito da uno studente all'interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica, incombe sullo studente l'onere della prova dell'illecito commesso da altro studente, quale fatto costitutivo della sua pretesa, mentre è a carico della scuola la prova del fatto impeditivo, ossia l'inevitabilità del danno nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee ad evitare il fatto. Tribunale Firenze Sez. II Sent., 08/03/2018 Qualora un alunno subisca un danno durante l'orario scolastico, spetta all'insegnante fornire la prova che l'inesatto adempimento della prestazione professionale è avvenuto per causa a lui non imputabile, mentre l'attore dovrà quindi soltanto provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto.


Tribunale Roma Sez. XIII, 04/04/2018 Sussiste la responsabilitĂ della Scuola (per "culpa in vigilando" ai sensi dell'art. 2048 c.c.) dei danni non patrimoniali subiti dallo studente per non avere gli insegnanti ed il Dirigente preso adeguati provvedimenti contro l'aggressore, nonostante le ripetute segnalazioni ricevute.


Cass. civ. Sez. III Ord., 31/01/2018, n. 2334 F.L. c. Ministero Istruzione Università Ricerca Posto che il precettore risponde per culpa in vigilando dell'illecito compiuto dagli allievi a lui affidati, anche se maggiorenni, la condotta posta in essere da persona dotata di completa capacità di discernimento o comunque vicina alla maggiore età comporta presunzione del caso fortuito, salva la possibilità, per la parte danneggiata, di dimostrare la prevedibilità della condotta dannosa o l'inadempienza dell'insegnante a uno specifico obbligo di vigilanza.


SE ACCERTATA RESPONSABILITÀ DANNO PATRIMONIALE

DANNO ECONOMICO DA PROVARE Es. Spese mediche

DANNO NON PATRIMONIALE

- DANNO MORALE

- WEB REPUTATION - DANNO PSICHICO


Uso improprio della rete: un focus sulle problematiche emerse con l’attivazione della didattica a distanza Privacy: aspetto chiave della DAD
 Il rientro a scuola nel contesto Covid-19 ► Didattica a distanza Da svolgere: 

evitando indagini sulla sfera privata,

 senza

interferire con la libertà di insegnamento,

 garantendo

la continuità didattica, tutelando le libertà e i diritti di docenti,

genitori, studenti – anche minori.


Definizione di Didattica a distanza: fornita dal Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Nota 17 marzo 2020 •

Un collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo; la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il docente, l’interazione su sistemi e app interattive educative propriamente digitali.


Nota 17 marzo 2020 – M.I.U.R.
 «Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza» Nella nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sono indicati, tra gli altri, i seguenti aspetti privacy: ► Individuazione della base giuridica del trattamento: svolgimento del compito istituzionale, quale la didattica, sia pure in modalità “virtuale” e non nell’ambiente fisico della classe. Sono escluse le richieste di consenso per la finalità didattica ► Obblighi di informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) ► Stipula di contratti o atti di individuazione del responsabile del trattamento ex articolo 28 del GDPR, il quale tratta i dati personali necessari per l’attivazione della modalità didattica a distanza per conto delle istituzioni scolastiche ► Sottoporre i trattamenti dei dati personali coinvolti a Valutazione di impatto privacy ex articolo 35 del GDPR (Data Privacy Impact Assessment o «DPIA»)


Provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali n. 64 del 26 marzo 2020 «Didattica a distanza: prime indicazioni»

Inoltre, nella Nota istituzionale: ► Base giuridica del trattamento dei dati personali ► Privacy by design e by default: scelta e configurazione degli strumenti da utilizzare ► Limitazione delle finalità del trattamento ► Liceità, correttezza e trasparenza del trattamento


Inoltre, è precisato: «[...] Le straordinarie potenzialità del digitale [...] non devono, però, indurci a sottovalutare anche i rischi, suscettibili di derivare dal ricorso a un uso scorretto o poco consapevole degli strumenti telematici, spesso dovuto anche alla loro oggettiva complessità di funzionamento. Si tratta di rischi assai più concreti di quanto si possa immaginare e dai quali è bene proteggere chiunque (in primo luogo, ma non soltanto i minori) utilizzi questi nuovi strumenti di formazione. Molte delle piattaforme suscettibili di utilizzo a fini didattici, ad esempio, funzionano come veri e propri social network che necessitano, come tali, di una sia pur minima cognizione delle loro regole di utilizzo e delle implicazioni di ciascun “click”, anche tra l’altro sui diritti della personalità di terzi. Considerando che, spesso, per i minori che accedono a tali piattaforme si tratta delle prime esperienze (se non addirittura della prima) di utilizzo di simili spazi virtuali, è evidente come anche quest’attività vada svolta con la dovuta consapevolezza, anche sulla base delle indicazioni fornite a livello centrale. La corretta gestione dei dati personali di tutti i soggetti coinvolti, a vario titolo, nell’attività didattica a distanza rappresenta, in questo senso, il presupposto quantomai indispensabile per rendere il digitale una risorsa straordinaria per la promozione dei diritti (quello allo studio, in particolare), al riparo da rischi di abusi o violazioni. [...]»


3. Il ruolo dei fornitori dei servizi on line e delle piattaforme.

Le istituzioni scolastiche e universitarie dovranno assicurarsi (anche in base a specifiche previsioni del contratto stipulato con il fornitore dei servizi designato responsabile del trattamento), che i dati trattati per loro conto siano utilizzati solo per la didattica a distanza. Saranno, in tal senso, utili specifiche istruzioni, tra l’altro, sulla conservazione dei dati, sulla cancellazione - al temine del progetto didattico - di quelli non più necessari, nonché sulle procedure di gestione di eventuali violazioni di dati personali.

L’Autorità vigilerà sull’operato dei fornitori delle principali piattaforme per la didattica a distanza, per assicurare che i dati di docenti, studenti e loro familiari siano trattati nel pieno rispetto della disciplina di protezione dati e delle indicazioni fornite dalle istituzioni scolastiche e universitarie.

Al fine di garantire la massima consapevolezza nell’utilizzo di strumenti tecnologici delle cui implicazioni non tutti gli studenti (soprattutto se minorenni) hanno piena cognizione- sarebbero auspicabili, in ogni caso, iniziative di sensibilizzazione in tal senso, rivolte a famiglie e ragazzi.


4. Limitazione delle finalità del trattamento

Ancora, con riferimento al trattamento dei dati degli studenti svolti dalle piattaforme quali responsabili del trattamento stesso, si ricorda che esso deve limitarsi a quanto strettamente necessario per la fornitura dei servizi richiesti ai fini della didattica on line, senza l’effettuazione di operazioni ulteriori, preordinate al perseguimento di finalità proprie del fornitore. L’ammissibilità di tali operazioni dovrà, infatti, essere valutata di volta in volta, rispetto ai requisiti richiesti dal Regolamento quali, in particolare, i presupposti di liceità e i principi applicabili al trattamento dei dati personali (artt. 5 e ss.). Il trattamento ulteriore dei dati degli utenti, da parte dei gestori delle piattaforme, nella diversa veste di titolari del trattamento, dovrà naturalmente osservare, tra gli altri, gli obblighi di informazione e trasparenza secondo quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento.

E’ peraltro inammissibile il condizionamento, da parte dei gestori delle piattaforme, della fruizione dei servizi di didattica a distanza alla sottoscrizione di un contratto o alla prestazione– da parte dello studente o dei genitori – del consenso al trattamento dei dati connesso alla fornitura di ulteriori servizi on line, non necessari all’attività didattica. Il consenso non sarebbe, infatti, validamente prestato perché, appunto, indebitamente condizionato al perseguimento di finalità ultronee rispetto a quelle proprie della didattica a distanza (art. 7; cons. 43 del Regolamento).

I dati personali dei minori, del resto, “meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali” (cons. 38 del Regolamento). Tale specifica protezione dovrebbe, in particolare, riguardare l’utilizzo di tali dati a fini di marketing o di profilazione e, in senso lato, la relativa raccolta nell’ambito della fornitura di servizi ai minori stessi (cons. 38 cit.).


5. Liceità, correttezza e trasparenza del trattamento Al fine di garantire la trasparenza e la correttezza del trattamento, le istituzioni scolastiche e universitarie devono assicurare la trasparenza del trattamento informando gli interessati (alunni, studenti, genitori e docenti), con un linguaggio comprensibile anche ai minori, in ordine, in particolare, alle caratteristiche essenziali del trattamento, che deve peraltro limitarsi all’esecuzione dell’attività didattica a distanza, nel rispetto della riservatezza e della dignità degli interessati (d.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, spec. art. 1; art. 13 del Regolamento). Nel trattare i dati personali dei docenti funzionali allo svolgimento della didattica a distanza, le scuole e le università dovranno rispettare presupposti e condizioni per il legittimo impiego di strumenti tecnologici nel contesto lavorativo (artt. 5 e 88, par. 2, del Regolamento, art. 114 del Codice in materia di protezione dei dati personali e art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300) limitandosi a utilizzare quelli strettamente necessari, comunque senza effettuare indagini sulla sfera privata (art. 113 del citato Codice) o interferire con la libertà di insegnamento.



Caricamento sulla piattaforma di documenti “inappropriati” Quale responsabilità dell’amministrazione scolastica? FENOMENO DI ZOOMBOMBING •

Funzione di condivisione dello schermo;

E stata utilizzata per “dirottare” le riunioni, interrompere sessioni eucative e postare messaggi razzisti ad un webinair sull’antisemitismo o per condividere materiali violenti e pornografici.

Responsabilità dell’istituzione scolastica •

definire contrattualmente gli oneri del fornitore del servizio della piattaforma in materia di adozione delle misure di sicurezza; Analisi per valutare se evento abbia causato VIOLAZIONE dati personali.

Responsabilità del fornitore -

Inadempimento contrattuale

-

possibilità di rivalersi sul fornitore/responsabile del trattamento


Best practice nella gestione dei fornitori •

Domande sentinella

Quali sono le misure di sicurezza tecniche e organizzative che offre il fornitore?

Quali sono le finalità di trattamento?

Ci sono finalità ulteriori rispetto al didattica a distanza?

Gli strumenti per la didattica a distanza sono privacy-by-design con minimizzazione dei dati personali da trattare?

Sono coinvolti soggetti terzi? I dati sono trasferiti a terzi? In che ruolo?

Sono presenti vademecum esplicativi per le istituzioni scolastiche in merito all’utilizzo privacy compliant degli strumenti per la realizzazione della didattica a distanza?

Sono trattati dati di geolocalizzazione, dati biometrici? Sono presenti sistemi di social login?


LA LEGGE 71/2017 «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo»  IN

VIGORE DAL 18 GIUGNO 2017

 PRIMA

FIRMATARIA ELENA FERRARA

QUALI NOVITA?

 NUOVE

RESPONSABILITA

 NUOVE

FIGURE DI RIFERIMENTO

 NUOVI

OBBLIGHI


DEFINIZIONE DI CYBERBULLISMO ART. 1 «Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto di identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito dei dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo».


ART. 2 – FORME DI TUTELA •

SE MINORE ULTRAQUATTORDICENNE PUÒ AVANZARE ISTANZA A:  TITOLARE DEL TRATTAMENTO  GESTORE DEL SITO  SOCIAL NETWORK

TEMPI?

Presa in carico (24h)

Rimozione (48 h)

Segnalazione al garante in caso di omessa rimozione


CONTENUTO DEL RECLAMO AL GARANTE •

DESCRIZIONE DI QUANTO ACCADUTO;

INDICARE EVENTUALI REATI CHE SI RITENGONO ESSERE STATI COMMESSI;

INDICARE ANCHE LA FONTE DEL SITO INTERNET E DOVE SONO STATI DIFFUSI I CONTENUTI OFFENSIVI;

ALLEGARE FOTO DELLA SEGNALAZIONE EFFETTUATA E DEL POST;

INVIARE SEGNALAZIONE A CYBERBULLISMO@GPDP.IT;

IL GARANTE : A. POTRÀ RIMUVERE, OSCURARE O BLOCCARE IL CONTENUTO B. DARNE NOTIZIA ALL’INTERESSATO


PROCEDURA DI AMMONIMENTO (ART. 7) Misura monitoria di “diritto mite”, finalizzata a: 

tutelare preventivamente la vittima dal perpetuarsi di condotte lesive della sua dignità personale;

a

preservare l’autore dei fatti, in ragione della minore età, da un eventuale

processo penale, richiamandolo sul disvalore sociale dei suoi comportamenti.


la richiesta di ammonimento potrà essere PRESENTATA PRESSO QUALSIASI UFFICIO DI POLIZIA;

dovrà contenere una DETTAGLIATA DESCRIZIONE DEI FATTI, DELLE PERSONE A QUALUNQUE TITOLO COINVOLTE ED EVENTUALI ALLEGATI COMPROVANTI QUANTO ESPOSTO;

l’ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti, ESSENDO SUFFICIENTE LA SUSSISTENZA DI UN QUADRO INDIZIARIO CHE GARANTISCA LA VEROSIMIGLIANZA DI QUANTO DICHIARATO;

Qualora l’istanza sia considerata fondata, anche a seguito degli approfondimenti investigativi ritenuti più opportuni, il QUESTORE CONVOCHERÀ IL MINORE RESPONSABILE INSIEME AD ALMENO UN GENITORE O AD ALTRA PERSONA ESERCENTE LA POTESTÀ GENITORIALE, AMMONENDOLO ORALMENTE E INVITANDOLO A TENERE UNA CONDOTTA CONFORME ALLA LEGGE CON SPECIFICHE PRESCRIZIONI CHE, OVVIAMENTE, VARIERANNO IN BASE AI CASI;

La legge non prevede un termine di durata massima dell'ammonimento ma specifica che I RELATIVI EFFETTI CESSERANNO AL COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ.


EFFETTI DELL’AMMONIMENTO CESSANO AL COMPIMENTO DEI 18 ANNI

TRACCIA DELL’AMMONIMENTO RIMANE SOLO NEI VERBALI DELLA PG FINO AL COMPIMENTO DEI 18 ANNI DI ETA’


COME INTERVENIRE? Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo 

indicano al mondo scolastico ruoli, responsabilità e azoni utili a prevenire e gestire i casi di cyberbullismo:  FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO, prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica;  SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI, TRA GLI OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (L.107/2015);  PROMOZIONE DI UN RUOLO ATTIVO DEGLI STUDENTI (ED EX STUDENTI) IN ATTIVITÀ DI PEER EDUCATION;  PREVISIONE DI MISURE DI SOSTEGNO E RIEDUCAZIONE DEI MINORI COINVOLTI;  INTEGRAZIONE DEI REGOLAMENTI E DEL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ CON SPECIFICI RIFERIMENTI A CONDOTTE DI CYBERBULLISMO E RELATIVE SANZIONI DISCIPLINARI COMMISURATE ALLA GRAVITÀ DEGLI ATTI COMPIUTI;


 Il sistema scolastico deve prevedere azioni preventive ed educative e non solo

sanzionatorie.  Nomina del REFERENTE PER LE INIZIATIVE DI PREVENZIONE E CONTRASTO che:  Deve essere ADEGUATAMENTE FORMATO;  Ha il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo. A tal fine, può avvalersi della COLLABORAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA E DELLE ASSOCIAZIONI E DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DEL TERRITORIO.  Potrà svolgere un IMPORTANTE COMPITO DI SUPPORTO AL DIRIGENTE scolastico per la revisione/stesura di Regolamenti (Regolamento d’istituto), atti e documenti (PTOF, PdM, Rav);


Qualche indicazione operativa… Fondamentale diventa per l’Istituto scolastico fornirsi di regolamenti e procedure interne condivise da tutti (come le e-policy) in modo che oltre alle attività educative, anche le azioni di presa in carico degli episodi siano efficaci, riconoscendo ruoli, responsabilità e azioni di protezione.


FOCUS: Regolamenti scolastici e patto di corresponsabilità •

l Patto educativo di Corresponsabilità è il documento che richiama i principi e i comportamenti che la Scuola, la Famiglia e gli Alunni condividono e che si impegnano reciprocamente a rispettare: è lo strumento essenziale ed imprescindibile che realizza l’interazione sinergica e valoriale tra Scuola-Famiglia;

LA

FINALITÀ

DELL’IMPEGNO

FORMALE

È

DI

RENDERE

ESPLICITE

E

CONDIVISE, PER L’INTERO PERCORSO DI ISTRUZIONE, ASPETTATIVE E VISIONE D’INSIEME DEL PERCORSO FORMATIVO DEGLI STUDENTI. •

il Patto di Corresponsabilità ha una valenza non tanto giuridica, quanto di principio: il rapporto tra la scuola e la famiglia è una sorta di “spazio virtuale di incontro” in cui le due istituzioni si coalizzano contro indisciplina, bullismo, vandalismo, uso scorretto dei social network, purtroppo sempre più diffusi negli ultimi anni tra i giovani; ha come scopo quello di attivare procedure di prevenzione e di tutela.


Piano di azione integrato •

La legge prevede anche la stesura di un piano di azione integrato e di un codice di coregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, a cui devono attenersi gli operatori che forniscono servizi di social networking e gli altri operatori della rete internet.

•

La normativa intende promuovere il corretto comportamento in rete e l’uso consapevole di internet anche attraverso la prevenzione e l’educazione continua nelle scuole, secondo linee di orientamento per il contrasto del cyberbullismo diffuse dal Ministero.


GRAZIE PER L’ATTENZIONE!!!!


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