Culpa in educando e responsabilità genitoriale

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«Culpa in educando e responsabilità genitoriale nei comportamenti connessi a episodi di bullismo e cyberbullismo.» Istituto Artogne (BS) 23 febbraio 2021

Avv. Stefano Giovagnoli Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

I dati della giornata nazionale contro il Bullismo e Cyberbullismo Definizione di Bullismo e Cyberbullismo Il regime delle responsabilità: civile, penale e minorile Legge 71/2017 I reati più frequenti commessi a mezzo internet Cenni sul GDPR e l’uso dei Social La didattica a distanza Avv. Stefano Giovagnoli

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Definizioni di BULLISMO E CYBERBULLISMO Ø BULLISMO: «Abuso di potere premeditato e ripetitivo diretto contro uno o più individui incapaci di difendersi a causa di una differenza di status sociale o di potere. Può essere fisico, verbale, relazionale, sessuale, cyberbullismo». Ø CYBERBULLISMO: «qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identita', alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonche' la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o piu' componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo». (art. 1, 2° comma L.71/2017) Avv. Stefano Giovagnoli

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I soggetti coinvolti in un atto di BULLISMO E CYBERBULLISMO

Ø Il Bullo Ø La Vittima Ø Lo Spettatore Ø Il Difensore Ø Il Sostenitore Ø L’Aiutante

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AMBITI DEL DIRITTO CHE COINVOLGONO IL BULLISMO E CYBERBULLISMO Diritto Civile: perché il bullo può cagionare dei danni alle cose o alle persone ed essere tenuto a risarcirli: - Responsabilità per danni di tipo contrattuale ed extra contrattuale degli insegnati e dei genitori (Culpa in vigilando, culpa in educando ex art. 2048 c.c.); Diritto Penale: perché gli episodi di bullismo o cyberbullismo, se il minore è imputabile (capacità di intendere e di volere artt. 97 e 98 c.p.), possono integrare fattispecie tipiche di reato : - Percosse, Lesioni, diffamazione, reati a sfondo sessuale, sostituzione di persona, violenza privata, minaccia, stalking, ecc.; Diritto Minorile: perché coinvolge il Tribunale per i minorenni ed i servizi sociali. Se il minore è riconosciuto socialmente pericoloso possono essere applicate misure di sicurezza: - Riformatorio giudiziario; - Libertà vigilata Avv. Stefano Giovagnoli

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IL REGIME DELLE RESPONSABILITÀ IL MINORE: Il minore, se ritenuto capace di intendere e di volere, può essere considerato responsabile degli atti illeciti che ha commesso insieme ai genitori e alla scuola; GENITORI: Il padre e la madre o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. (Culpa in educando ex art. 2048 c.c.); DOCENTI: Dimostrare di aver esercitato la vigilanza sui minori affidati a loro dalla scuola nella misura dovuta in relazione all’età ed al grado di maturazione dell’alunno/a, per non incorrere nella c.d. Culpa in vigilando ex. art. 2048 c.c.; DIRIGENTE SCOLASTICO: Dimostrare che abbia posto in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell’ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni, avendo fatto tutto il possibile per evitare che l’evento si verificasse. Questo per evitare di incorrere nella c.d. Culpa in organizzando ex art. 2043 c.c.. Avv. Stefano Giovagnoli

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L’IMPUTABILITA’ Nel diritto penale è la condizione sufficiente ad attribuire ad un soggetto il fatto commesso e subirne le conseguenze giuridiche. Nessuno può essere imputabile se al momento del reato non era in grado di intendere o di volere (= comprendere il valore o disvalore del proprio comportamento) ð fino a 14 anni il minore non è mai imputabile, dunque non ha mai responsabilità penale, perché nei suoi confronti è prevista una presunzione assoluta di incapacità (art. 97 cp), ma potranno essere applicate misure rieducative (es. libertà vigilata, affidamento al servizio sociale, collocamento in una casa di rieducazione) soltanto nei casi più gravi, quando il minore è giudicato come pericoloso. Fra i 14 e i 18 anni il minore è imputabile solo se il giudice ha accertato che al momento del fatto egli aveva la capacità di intendere e di volere (art. 98 cp) = accertamento caso per caso Avv. Stefano Giovagnoli

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LEGGE n. 71 del 29 maggio 2017. Prima firmataria Elena Ferrara Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto al fenomeno del cyberbullismo (in vigore dal 18/06/2017) Scopi principali: - Definizione di Cyberbullismo: per contrastare il problema è necessario prima identificarlo - Carattere preventivo: Obiettivo di contrasto al fenomeno del cyberbulllismo, in tutte le sue manifestazioni, con strategie di tutela ed educazione nei confronti di tutti i soggetti coinvolti, sia vittime che responsabili di illeciti Avv. Stefano Giovagnoli

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L’ART. 2, L.71/2017 – L’ISTANZA DI OSCURAMENTO • In caso di atto di Cyberbullismo, anche se non costituisce reato o illecito ai sensi del GDPR • Il Genitore, o il minore stesso se ha più di 14 anni • può' inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet • Il titolare del Sito deve prendere in carico l’istanza entro 24 ore • Entro 48 ore deve provvedere • Altrimenti l’istante può inoltrare il reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, all’indirizzo:cyberbullismo@gpdp.it il quale, entro 48 ore dal ricevimento della richiesta, provvede a far rimuovere od oscurare il contenuto ritenuto lesivo.

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L’ART. 4, 3° comma L.71/2017 – IL REFERENTE SCOLASTICO PER IL CYBERBULLISMO • Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

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L’ART. 5, L.71/2017 – L’INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE • Salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale e attiva adeguate azioni di carattere educativo. • I regolamenti delle istituzioni scolastiche e il patto educativo di corresponsabilità sono integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti. Avv. Stefano Giovagnoli

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L’ART. 7, L.71/2017 - L’AMMONIMENTO DEL QUESTORE • Quando non sia stata proposta denuncia o querela per taluno dei reati di cui agli articoli 594 (ingiuria), 595 (diffamazione) e 612 (minaccia) del codice penale e all'articolo 167 del codice privacy (trattamento illecito dei dati personali), commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni 14 nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento. • Ai fini dell'ammonimento, dopo istruttoria sommaria, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. • Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età. Avv. Stefano Giovagnoli

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I REATI A MEZZO INTERNET frequenti nelle dinamiche del cyberbullismo: ü Diffamazione aggravata (art. 595, 3° comma c.p.); ü Sostituzione di persona (art. 494 c.p.) = c.d. «furto d’identità digitale» (“complesso di risultanze anagrafiche che servono ad identificare il soggetto nei suoi rapporti con i poteri pubblici ed a distinguerlo dagli altri consociati”- Cassazione) ü Trattamento illecito dei dati personali (art. 167 d.lgs. 196/2003 – Nuovo codice della Privacy) ü Detenzione e diffusione di materiale pedo pornografico (artt. 600 ter e 600 quater c.p.) Un problema di percezione: il virtuale è molto reale…è possibile risalire all’autore di un post, anche anonimo o cancellato, tramite le tracce informatiche lasciate, come l’indirizzo IP (che identifica un dispositivo in rete) da cui l’utente si è collegato .

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Art. 595 c.p. - diffamazione “chiunque […] comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1032 Euro”. Ai commi 2 e 3 del medesimo articolo si sottolinea che se l’offesa consiste nell’attribuzione di un determinato fatto, la pena aumenta, e se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516 (diffamazione aggravata). i social network sono mezzi idonei per realizzare la pubblicizzazione e la circolazione, tra un numero indeterminato di soggetti, di commenti, opinioni e informazioni offensivi, configurando il reato di diffamazione aggravata (c.d. haters) Ad esempio può costituire reato… - Scrivere frasi offensive rivolte a terze persone sulla propria bacheca personale di Facebook - Se un minore offende un compagno in una chat di gruppo; offendere una persona pubblicando frasi offensive verso la stessa nella propria bacheca personale di Facebook (anche senza nome ma con elementi che valgano ad identificarla); Avv. Stefano Giovagnoli

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Art. 494 c.p. - sostituzione di persona Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome o un falso stato ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno. ü DOVE: soprattutto nell'ambito dei social network ü PERCHE’: modalità erronee di creazione e/o custodia delle credenziali ü CASI: Chi crea un profilo su un social network sotto falso nome, inducendo in errore i terzi (es. per denigrare terzi, per

commettere reati), un account mail sotto falso nome (es. per fare acquisti), un account falso per partecipare ad aste on line. Avv. Stefano Giovagnoli

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Art. 167 Nuovo Codice Privacy - D.lgs. 196/2003 Trattamento illecito di dati personali Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali* in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23 (consenso) 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.

Se ne deriva un danno e/o un profitto PUO’ quindi COSTITUIRE REATO… • pubblicare una foto e/o un video e/o «taggare» una persona senza il suo consenso; • diffondere in una chat un numero di telefono senza il consenso ð Anche un nome e cognome sono dati personali (non necessariamente dati sensibili)

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Artt. 600-ter e 600-quater c.p. - Detenzione e diffusione di materiale pedo pornografico • Chiunque distribuisce, divulga, diffonde, offre o cede, anche a titolo gratuito, con qualsiasi mezzo, materiale pornografico ritraente minori degli anni 18 è punito… • Chiunque consapevolmente si procura o detiene materiale pedo-pornografico è punito… Casi pratici: - La detenzione di foto a sfondo sessuale realizzate utilizzando un minorenne è illegale se chi li detiene è consapevole della minore età della persona ritratta - Se un minore inoltra ad un amico una foto intima della sua fidanzata minorenne che lui stesso ha scattato, compie il reato di diffusione di materiale pedopornografico

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L’accesso dei minori ai social network ðValido consenso al trattamento 14 anni (Italia), ma anche meno con il consenso dei genitori

Genitori devono avere un ruolo attivo e consapevole per cui: 1. Imparate a conoscere Internet e gli strumenti digitali 2. Fissate dei limiti sull’uso e sull’età 3. Fate domande sul modo in cui viene usato Internet 4. Controllate, non delegate Avv. Stefano Giovagnoli

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Social network e applicazioni per la condivisione di foto e video • Effettuando l’iscrizione ad un social network e accettando le condizioni d’uso, cedo al social network la licenza d’uso dei contenuti che andrò a pubblicare sul mio profilo; • Il contratto che gli utenti sottoscrivono al momento dell’iscrizione ad un social network può essere considerato un contratto di licenza d’uso non esclusiva; Inoltre ci sono molte altre attività di trattamento dei dati personali che sono svolte dai social e riguardano prevalentemente la sfera degli interessi a carattere commerciale e di profilazione, di cessione di dati ad altri soggetti Avv. Stefano Giovagnoli

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Cenni al GDPR (General data protection regulation) (Reg. UE 679/16) Cos’è?: Un regolamento dell'Unione Europea in materia di trattamento dei dati personali e di privacy entrato in vigore in Italia il 25 maggio 2018 Cosa contiene: nuovi diritti gratuiti per tutti gli utenti, che possono: - revocare il consenso al trattamento, in qualsiasi momento - chiedere al Titolare la cancellazione dei dati; - presentare un reclamo al Garante Privacy contro il trattamento che viola il Regolamento - ricorrere direttamente all’autorità giurisdizionale contro il Titolare Avv. Stefano Giovagnoli

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Didattica a distanza ai tempi del Covid19 e tutela della Privacy • Il regolamento scolastico sull’uso del cellulare o altri mezzi di comunicazione è sempre valido anche durante la didattica a distanza; • La registrazione delle lezioni e l’utilizzo dei contenuti è consentito solo per uso privato e per fini di studio; • Un’eventuale diffusione delle immagini/video raffiguranti volti di minorenni - senza il consenso dei loro genitori - costituisce violazione della privacy da parte del soggetto che effettua la diffusione, fermo ovviamente il reato di diffamazione aggravata qualora la foto venga modificata e possa costituire offesa della reputazione del soggetto/i ritratto/i; • Una buona prassi potrebbe essere comunque informare gli studenti del fatto che non possono scattare foto/fare video e divulgarle per fini diversi dallo studio e che, in caso contrario, verranno presi provvedimento sanzionatori; Avv. Stefano Giovagnoli

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BUONE PRASSI NELLA DIDATTICA A DISTANZA • Informare studenti, genitori e docenti che con l’utilizzo della piattaforma digitale saranno trattati dati personali a fini scolastici e che anche l’utilizzo effettuato da parte loro deve essere conforme alla finalità dello strumento didattico; • Le sessioni della didattica a distanza sono destinate agli alunni ed è consentita la partecipazioni dei genitori solamente quando indispensabile o strettamente necessaria; • Comunicare a studenti, genitori e docenti che l’effettuazione di foto e/o video delle lezioni on-line è consentito solo per motivi di studio personale e ne è dunque vietata la diffusione o manipolazione; • Segnalare che l'eventuale diffusione di immagini e/o video ottenute durante le sessioni di didattica a distanza raffiguranti elementi della vita privata o i volti dei docenti senza il loro consenso e/o di minorenni - senza il consenso dei loro genitori – costituisce violazione della norma sulla privacy da parte del soggetto che effettua la diffusione, il quale potrebbe a seconda del caso integrare fattispecie di illeciti civile e penali; • Qualora emerga un uso improprio della piattaforma, l'insegnante segnalerà l'accaduto (anche descrivendo il fatto sul registro digitale) al dirigente e la scuola adotterà i provvedimenti sanzionatori ritenuti più opportuni nei confronti dei responsabili.


Comprendere come proteggere i propri dati di accesso • Scegliere password lunghe che contengano sequenze di nomi numeri e simboli; • Basare le proprie password su sequenze casuali di caratteri e numeri; Comprendere i motivi per proteggere le informazioni personali su internet: • Per evitare che un ragazzo acceda ad un profilo altrui e commetta atti di cyberbullismo a nome di altri è bene creare password di accesso complesse e tenerle riservate; Avv. Stefano Giovagnoli

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COMPRENDERE CHE TUTTO CIÒ CHE VIENE MESSO SU INTERNET RESTA PER SEMPRE • Una foto pubblicata su social network non può essere eliminata dalla rete poiché in nessun caso è possibile averne certezza (specie se qualcuno ne possiede una copia su proprio dispositivo) • L’attività di raccolta e monitoraggio di tutto quanto viene detto on line riguardo ad una persona, viene chiamata «private web reputation» • E’ bene sapere che un datore di lavoro può svolgere indagini sull'attività svolta su social network da un suo possibile dipendente, tramite la sua web reputation

Avv. Stefano Giovagnoli

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