Comportamenti scorretti sulla Rete: quali conseguenze?

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COMPORTAMENTI SCORRETTI SULLA RETE QUALI CONSEGUENZE?

29/03/2021 Avv. Alessandra Francesca Gibbin


SCORRETTA MODALITA’ DI VIVERE LA RETE…….. QUALI POSSIBILI VIOLAZIONI DI LEGGE? Violazioni legge penale Violazioni legge civile


VIOLAZIONE DELLA LEGGE PENALE •

IL

DIRITTO

ATTRAVERSO

PENALE

CUI

È

L’INSIEME

LO

STATO

DI

NORME

PROIBISCE

GIURIDICHE

DETERMINATI

COMPORTAMENTI UMANI CONSIDERATI ILLECITI, MEDIANTE LA MINACCIA DI UNA SANZIONE. •

IL COMPORTAMENTO UMANO VIETATO DALLA LEGGE PENALE SI DEFINISCE REATO.


ATTENZIONE! «Il bullismo ed il cyberbullismo sono fenomeni complessi che,

nelle

loro

espressioni

lievi,

possono

essere

frutto

di

incomprensione sociale e di scarsa consapevolezza del proprio

comportamento da parte di bambini e ragazzi, ma che possono avere, come spesso accade, rilevanza e conseguenze anche sul piano Cit. Linee di Orientamento Ministeriali del 9.02.2021

giuridico».


DIFFAMAZIONE ART. 595 C.P. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516 (6). La pena è aumentata fino alla metà se l’insulto è mosso da finalità di odio razziale art. 3 L. 205/1993 - C.d. Hatespeech


Alcune precisazioni sulla diffamazione 

Pubblicare su un blog o sullo spazio pubblico di un social network (es. Facebook)

messaggi offensivi della reputazione altrui integra il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa in quanto “deve presumersi la sussistenza del requisito della comunicazione con più persone qualora l’espressione offensiva sia inserita in un supporto per sua natura destinato ad essere normalmente visionato da più persone” (Corte di Cassazione, V Sezione penale, con la sentenza n. 40083, pubblicata in data 6 settembre 2018).  Inoltre

il computer, cui l’autore si è collegato, ha un proprio “nome e cognome”

conosciuto come indirizzo IP non è quindi possibile nascondere la propria identità. La traccia permane


E le chat di gruppo? •

Non può essere considerata un'ingiuria, ma il più grave reato di diffamazione, l'offesa via WhatsApp in una chat di gruppo, letta oltre che

dall'autore e dalla persona offesa, anche da altri. •

A precisarlo è la Cassazione con una sentenza della quinta sezione penale:

"Sebbene il mezzo di trasmissione/comunicazione adoperato consenta, in astratto, anche al soggetto vilipeso di percepire direttamente l'offesa”, spiegano i giudici della Suprema corte, “il fatto che il messaggio sia diretto a

una cerchia di fruitori” fa sì che la lesione della reputazione “si collochi in una dimensione ben più ampia di quella tra offensore e offeso”.


… e durante la DAD?


Tratto da www.ilmessaggero.it, articolo del 23 marzo 2021


cosa succede se si scopre la pubblicazione di una lezione online?

siamo di fronte ad una violazione della Netiquette scolastica: AGGIUNGERE UN VIDEO DI UNA LEZIONE IN DIDATTICA A DISTANZA SU YOUTUBE, INSTAGRAM O FACEBOOK, È ASSOLUTAMENTE VIETATO.

Per poter operare in accordo con la legge e non rischiare di risarcire i danni, è necessario, prima di mettere in Rete una registrazione del genere, richiedere sempre il consenso di docenti e studenti coinvolti nella lezione. •

come mettersi al riparo da eventuali problemi

È BENE PREMUNIRSI CON UN REGOLAMENTO SCOLASTICO EFFICACE E CHE VIETI IN TOTO TALE PRATICA. Pertanto, tutti questi aspetti vanno chiariti sul decalogo di norme che ogni istituto deve avere.

Ricordiamo che nel caso di registrazioni messe a disposizione dai docenti, il download deve essere sempre ben regolamentato e messo a disposizione solo per coloro che ne fanno richiesta esplicita. Si tratta di materiale extra da divulgare per mail o attraverso piattaforme dedicate a tale funzione.

infine è bene sottolineare il divieto di diffondere ogni mezzo di apprendimento fornito dalla scuola o dagli stessi insegnanti, sui gruppi social o su altri canali della Rete.


Art.615 ter c.p. (recl. fino a 5 anni)

Art.167 D. Lvo 196/2003 (recl. Fino a 2 anni)

Accesso abusivo a sistema informatico

(introdursi in un account protetto da password contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo)

Trattamento illecito di dati (pubblicare sulla rete Internet fotografie che raffigurano altre persone senza il consenso degli

interessati al fine di trarre per se’ o per altri profitto od arrecare ad altri un danno)


SOSTITUZIONE DI PERSONA ART 494 CP

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno.


APPLICAZIONI GIURISPRUDENZIALI “Integra il delitto di sostituzione di persona la condotta di chi chatta sotto falso nome per poter avviare una corrispondenza con soggetti che, altrimenti, non gli avrebbero concesso la loro amicizia e confidenza”

Cass. Sez. V, n. 36094 del 27/09/2006 “Il dolo specifico richiesto dalla norma, ovvero la finalità di recare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio, non deve essere necessariamente economico ma può consistere anche nel soddisfare la propria vanità” Cassazione n. 25774 del 23 aprile 2014


Minaccia

ART. 612 C.P.

Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa con la multa fino a euro 1.032.

Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio.


STALKING (o atti persecutori) Art. 612 bis c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno

in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumita' propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.


Art.600 quater c.p. (recl. fino a 3 anni)

Detenzione di materiale pornografico (procurarsi o detenere consapevolmente materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni 18)

Pornografia minorile

Art.600 ter c.p. (recl. fino a 12 anni)

(realizzazione, distribuzione, divulgazione, diffusione,

offerta, cessione ad altri, anche a titolo gratuito di materiale pornografico utilizzando minori di anni 18)


Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 9 novembre 2020 (ud. 20 settembre 2020) n. 31192/2020, Pres. Giulio Sarno – Rel. Giuseppe Noviello

In materia di sexting, la Cassazione conferma l’orientamento secondo cui risponde del reato di produzione di materiale pedopornografico ex art. 600-ter c. 1 n. 1 c.p. colui che, pur non realizzando materialmente la condotta di produzione del materiale, trattandosi di autoscatti

realizzati da un minore, abbia istigato o indotto il minore stesso a farlo, facendo sorgere in questi il relativo proposito, prima assente, ovvero rafforzando l'intenzione già esistente, ma non ancora consolidata, in quanto tali condotte costituiscono una forma di manifestazione dell'utilizzazione

del minore, che implica una strumentalizzazione del minore stesso, sebbene l'azione sia posta in essere solo da quest'ultimo. In senso conforme: Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 18 aprile 2019 (ud. 18 aprile 2019) n. 26862/2019, Pres. Vito Di Nicola – Rel. Stefano Corbetta. Per approfondire: L. Picotti, La pedopornografia nel Cyberspace: un opportuno adeguamento della giurisprudenza allo sviluppo tecnologico ed al suo impatto sociale, in Diritto di Internet, 2019, n. 1, pp. 177192.; I. Salvadori, Sexting, minori e diritto penale, in A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa (a cura di), Cybercrime, Torino, 2019, p. 567 ss.; I. Salvadori, I minori da vittime ad autori di reati di pedopornografia? Sui controversi profili penali del sexting, in Ind. pen., 2017, n. 3, p. 789 ss. (B.P.)



ADESCAMENTO DI MINORENNI ART. 600 UNDECIES C.P.

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adesca un minore di anni sedici , è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.

Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

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ISTIGAZIONE AL SUICIDIO Art. 580 c.p. •

Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito,  se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni.  Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre

che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima [583]. •

Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 ( minore di anni 14) e 2 dell'articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d'intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative all'omicidio.

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NOVITA LEGISLATIVE: IL REVENGE PORN La legge 19 luglio 2019 n. 69, all’articolo 10 ha introdotto anche in Italia il reato di revenge porn, con la denominazione di diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti. L’articolo 612 ter del codice penale rubricato “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (revenge porn): Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento. La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procederà tuttavia d’ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio .


REATO DI REVENGE PORN disciplinato dall’articolo 612 ter del codice penale “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti


LA CONDOTTA PUNITA la diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti, sottoponendo alla stessa pena: •

chi ha realizzato o sottratto le immagini compromettenti e le ha diffuse (ad esempio il fidanzato che scatta alcune foto alla fidanzata e poi le pubblica)

chi, ricevendo o acquistando le immagini o i video in questione li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di danneggiarli

chi, entrato in possesso dei contenuti, contribuisca alla loro diffusione.

Ad esempio: Caia, per vendicarsi del fidanzato che l’ha tradita, pubblica in rete alcune immagini compromettenti del ragazzo. Tizio, amico di Cai, vede questi contenuti e provvede a pubblicarli e diffonderli a propria volta.


OGGETTO DEL REVENGE PORN •

È oggetto del Revenge Porn il materiale pornografico in cui la vittima è presente e viene ripresa in situazioni intime, private, da sola o con un partner (stabile e occasionale).

L’aggressore può entrare in possesso di materiale compromettente attraverso:

Sexting: ovvero una serie di immagini o pose nelle quali è la stessa vittima che si autoriprende e le invia a terze persone, tramite webcam o cellulare;

Riprese durante i momenti di intimità: ad esempio mentre la vittima è in spogliatoi e bagni pubblici, quindi luoghi dove i malintenzionati possono installare delle spy-cam;

Riprese durante un rapporto sessuale: dove la vittima è consenziente;

Hacking dei sistemi usati dalla vittima: e-mail, cloud, smartphone, tablet ecc…


REVENGE PORN AGGRAVATO LA PENA È AUMENTATA SE :  la

diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti è

commessa dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, ovvero se i fatti sono

commessi attraverso strumenti informatici o telematici.  La

pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono stati commessi in

danno di una persona in condizione di inferiorità fisica o psichica, o in danno di una donna in stato di gravidanza.


PERSEGUIBILITÀ A QUERELA DI PARTE •

Deve essere proposta nel TERMINE LUNGO DI SEI MESI (di solito, la querela si propone entro tre

mesi).

L’eventuale

remissione

della

querela

può

essere

ESCLUSIVAMENTE PROCESSUALE, nel senso che la vittima si deve presentare dal giudice e dichiarare questa intenzione. TUTTAVIA: •

Il delitto di revenge porn è procedibile d’ufficio quando la persona offesa si trova in condizione di inferiorità fisica o psichica, o si tratta di una donna in stato di gravidanza, nonché quando il fatto

è commesso in concomitanza con un altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio. •

Ad esempio un revenge porn combinato a una richiesta di estorsione


Il Rapporto sull’applicazione della Legge 96/2019: un anno di “Codice Rosso”

È stato pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia il rapporto sull’applicazione della Legge 69/2019, che ha apportato «modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere» (c.d Codice Rosso). Il rapporto si prefigge di fornire un primo quadro di informazioni relative all’applicazione della riforma sia con riferimento ai nuovi reati introdotti, che con riguardo ai corrispondenti elementi processuali di rilievo in termini di denunce, pendenze e condanne. Tra i dati maggiormente significativi, si segnala che nel periodo compreso tra il 1° agosto 2019 e il 31 luglio 2020 risultano essere stati iscritti ben 1083 procedimenti per il nuovo reato di diffusione illecita di immagini o

video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.).


L’IMPUTABILITA DEL MINORE

• IL •

MINORE DI 14 ANNI

Il minore di 14 anni non è mai imputabile.

MINORE TRA I 14 ANNI ED I 18 ANNI Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.


Tuttavia……. Se il minore viene riconosciuto socialmente pericoloso possono essere applicate misure di sicurezza: - RIFORMATORIO GIUDIZIARIO - LIBERTÀ VIGILATA


QUALI RESPONSABILITÀ CIVILI ? CHI RISPONDE PER I FATTI DEL MINORE DI BULLISMO / CYBERBULLISMO?

LA SCUOLA

I GENITORI

IL MINORE


A CHE TITOLO RISPONDE IL MINORE? •

L’ ARTICOLO 2046 del codice civile prevede che:

“NON risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi NON aveva

la capacità d’intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, A MENO CHE LO STATO D’INCAPACITÀ DERIVI DA SUA COLPA”.

QUINDI:

Anche il minore pertanto, se ritenuto capace di intendere e volere, può essere ritenuto responsabile degli atti di Bullismo insieme ai genitori ed

alla Scuola.


A CHE TITOLO RISPONDONO I GENITORI? • •

L’Articolo 2048 c.c. prevede che:

“Il padre e la madre [c.c. 316], o il tutore [c.c. 357], sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi [c.c. 2047]. La

stessa disposizione si applica all'affiliante. (…) •

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.


Cass. civ. Sez. III Ord., 10/09/2019, n. 22541 (rv. 655364-01) L'età ed il contesto in cui si è verificato il fatto illecito del minore non escludono né attenuano la responsabilità che l'art. 2048 c.c. pone a carico dei genitori, i quali, proprio in ragione di tali fattori, hanno l'onere di impartire ai figli l'educazione necessaria per non recare danni a terzi nella loro vita di relazione, nonché di vigilare sul fatto che l'educazione impartita sia adeguata al carattere e alle attitudini del minore, dovendo rispondere delle carenze educative cui l'illecito commesso dal figlio sia riconducibile. (La S.C., in applicazione di tale principio, ha confermato la sentenza di merito la quale

aveva escluso che i genitori avessero vinto la presunzione di responsabilità su di essi gravante, essendo emerso, nella specie, che il pugno sferrato dal figlio adolescente in faccia ad un compagno non avesse costituito una reazione immediata rispetto all'offesa ricevuta,

restando irrilevante inoltre la circostanza che tale fatto si fosse verificato lontano dalla sfera di controllo dei genitori, nelle adiacenze della scuola, in un paese diverso rispetto a quello di residenza).



A CHE TITOLO RISPONDE LA SCUOLA? A TITOLO CONTRATTUALE EX ART. 1218 C.C.

A TITOLO EXTRACONTRATTUALE EX ART. 2048 C.C.


LA PRESUNZIONE DI RESPONSABILITÀ DELL’INSEGNANTE – onere della prova

DANNEGGIATO

DEVE SOLTANTO PROVARE CHE IL DANNO SIA STATO CAUSATO DURANTE L’ORARIO SCOLASTICO

SCUOLA

per liberarsi dalla culpa in organizzando dovrà rispondere alla domanda: COME POSSO DIMOSTRARE DI AVERE FATTO TUTTO IL POSSIBILE PER EVITARE CHE SI VERIFICASSE L’EVENTO?

L’INSEGNANTE

DIMOSTRARE DI AVER ESERCITATO LA VIGILANZA NELLA MISURA DOVUTA IN RELAZIONE ALL’ETÀ ED AL GRADO DI MATURAZIONE


IL DIRIGENTE SCOLASTICO DEVE: •

SE IL FATTO NON COSTITUISCE REATO:  INFORMARE LE FAMIGLIE  ATTIVARE ADEGUATE AZIONI DI CARATTERE EDUCATIVO

SE IL FATTO COSTITUISCE REATO:  IL REFERENTE DEVE AVVISARE IL DIRIGENTE SCOLASTICO  IL REFERENTE E IL DIRIGENTE INFORMANO LE FAMIGLIE


FOCUS: L’OBBLIGO DI VIGILANZA SI

PROTRAE

PER

TUTTO

IL

TEMPO

DELL’AFFIDAMENTO

DELL’ALUNNO ALLA SCUOLA E CIOÈ ANCHE : 1. INGRESSO 2. RICREAZIONE 3. SPOSTAMENTO DA UN LOCALE ALL’ALTRO DELLA SCUOLA O SU

SUE PERTINENZE ( PALESTRA, PISCINA, CAMPO DA CALCIO ETC)

GIURISPRUDENZA: Corte di Cassazione sentenza n. 14701/2016


ATTENZIONE! QUALIFICA DEL PROFESSORE •

SE SCUOLA PUBBLICA O PARITARIA  PUBBLICO UFFICIALE

QUINDI

OFFENDERE

UN

PROFESSORE

CONFIGURA

REATO

DI

OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE EX ART. 341 BIS C.P. • •

IL PROFESSORE, IN QUALITA DI PUBBLICO UFFICIALE DEVE: DENUNCIARE I REATI PROCEDIBILI D’UFFICIO DI CUI VENGA A CONOSCENZA; IN CASO CONTRARIO RISCHIA DI INCORRERE NEL REATO DI OMESSA DENUNCIA EX ART. 361 C.P.


Tribunale Rieti Sent., 25/07/2019 In materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo subito da uno studente all'interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica, incombe sullo studente l'onere della prova dell'illecito commesso da altro studente, quale fatto costitutivo della sua pretesa, mentre è a carico della scuola la prova del fatto impeditivo, ossia l'inevitabilità del danno nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee ad evitare il fatto. Tribunale Firenze Sez. II Sent., 08/03/2018 Qualora un alunno subisca un danno durante l'orario scolastico, spetta all'insegnante fornire la prova che l'inesatto adempimento della prestazione professionale è avvenuto per causa a lui non imputabile, mentre l'attore dovrà quindi soltanto provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto.


Tribunale Roma Sez. XIII, 04/04/2018 Sussiste la responsabilità della Scuola (per "culpa in vigilando" ai sensi dell'art. 2048 c.c.) dei danni non patrimoniali subiti dallo studente per non avere gli insegnanti ed il Dirigente preso adeguati provvedimenti contro l'aggressore, nonostante le ripetute segnalazioni

ricevute.


Cass. civ. Sez. III Ord., 31/01/2018, n. 2334

F.L. c. Ministero Istruzione Università Ricerca Posto che il precettore risponde per culpa in vigilando dell'illecito compiuto dagli allievi a lui affidati, anche se maggiorenni, la condotta posta in essere da persona dotata di completa capacità di discernimento o comunque vicina alla maggiore età comporta presunzione del caso fortuito, salva la possibilità, per la parte danneggiata, di dimostrare la prevedibilità della condotta dannosa o l'inadempienza dell'insegnante a uno specifico obbligo di vigilanza.


SE ACCERTATA RESPONSABILITÀ DANNO PATRIMONIALE

DANNO NON PATRIMONIALE

DANNO ECONOMICO DA PROVARE Es. Spese mediche

- DANNO MORALE - WEB REPUTATION - DANNO PSICHICO


LA LEGGE 71/2017 «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo»  IN

VIGORE DAL 18 GIUGNO 2017

 PRIMA FIRMATARIA ELENA FERRARA

QUALI NOVITA?

 NUOVE

RESPONSABILITA

 NUOVE

FIGURE DI RIFERIMENTO

 NUOVI

OBBLIGHI


DEFINIZIONE DI CYBERBULLISMO ART. 1

«Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto di identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito dei dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo».


ART. 2 – FORME DI TUTELA •

SE MINORE ULTRAQUATTORDICENNE PUÒ AVANZARE ISTANZA A:  TITOLARE DEL TRATTAMENTO  GESTORE DEL SITO  SOCIAL NETWORK

TEMPI?

Presa in carico (24h)

Rimozione (48 h)

Segnalazione al garante in caso di omessa rimozione


CONTENUTO DEL RECLAMO AL GARANTE •

DESCRIZIONE DI QUANTO ACCADUTO;

INDICARE EVENTUALI REATI CHE SI RITENGONO ESSERE STATI COMMESSI;

INDICARE ANCHE LA FONTE DEL SITO INTERNET E DOVE SONO STATI DIFFUSI I CONTENUTI OFFENSIVI;

ALLEGARE FOTO DELLA SEGNALAZIONE EFFETTUATA E DEL POST;

INVIARE SEGNALAZIONE A CYBERBULLISMO@GPDP.IT;

IL GARANTE : A. POTRÀ RIMUVERE, OSCURARE O BLOCCARE IL CONTENUTO B. DARNE NOTIZIA ALL’INTERESSATO


PROCEDURA DI AMMONIMENTO (ART. 7) Misura monitoria di “diritto mite”, finalizzata a: 

tutelare preventivamente la vittima dal perpetuarsi di condotte lesive della sua dignità personale;

a

preservare l’autore dei fatti, in ragione della minore età, da un eventuale processo

penale, richiamandolo sul disvalore sociale dei suoi comportamenti.


Come si svolge ? 

la richiesta di ammonimento potrà essere presentata presso qualsiasi ufficio di Polizia;

dovrà contenere una dettagliata descrizione dei fatti, delle persone a qualunque titolo coinvolte ed eventuali allegati comprovanti quanto esposto;

l’ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti, essendo sufficiente la sussistenza di un quadro indiziario che garantisca la verosimiglianza di quanto dichiarato;

Qualora l’istanza sia considerata fondata, anche a seguito degli approfondimenti investigativi ritenuti più opportuni, il Questore convocherà il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente, varieranno in base ai casi;

La legge non prevede un termine di durata massima dell'ammonimento ma specifica che i relativi effetti

cesseranno al compimento della maggiore età.


Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo 

LINEE GUIDA DEL 9 FEBBRAIO 2021

indicano al mondo scolastico ruoli, responsabilità e azoni utili a prevenire e gestire i casi di cyberbullismo:  formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica;

 sviluppo delle competenze digitali, tra gli obiettivi formativi prioritari (L.107/2015);  promozione di un ruolo attivo degli studenti (ed ex studenti) in attività di peer education;  previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti;

 attività di rilevazione e monitoraggio della attività di previsione con questionari o piattaforma ELISA;  integrazione dei regolamenti e del patto di corresponsabilità con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.


 Il sistema scolastico deve prevedere azioni preventive ed educative e non solo sanzionatorie .

 Nomina del REFERENTE PER LE INIZIATIVE DI PREVENZIONE E CONTRASTO che:  Deve essere adeguatamente formato;  Ha il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo. A tal fine, può avvalersi della collaborazione delle Forze di polizia e delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile del territorio.

 Potrà svolgere un importante compito di supporto al dirigente scolastico per la revisione/stesura di Regolamenti (Regolamento d’istituto), atti e documenti (PTOF, PdM, Rav);


I documenti allegati alle Linee Operative del 9.02.2021:  Tabella contenente apposito «protocollo di intervento per un primo esame nei casi acuti e di emergenza» suddiviso in tre tipologie di intervento: quello con la vittima, quello con il bullo, quello con il gruppo;  Tabella contenente «raccomandazioni e responsabilità degli organi e del

personale della scuola»;  Modulo fac-simile di segnalazione di comportamento a rischio ovvero di evento o situazione di rischio da consegnare alle Forze dell’Ordine che andrà debitamente compilato da parte del Dirigente Scolastico secondo le procedure adottate dall’istituzione scolastica.


Qualche indicazione operativa… Salvo che il fatto costituisca reato, il DS qualora venga a conoscenza di atti di cyberbullismo deve informare tempestivamente i genitori dei minori coinvolti (art.5) Fondamentale diventa per l’Istituto scolastico fornirsi di regolamenti e procedure interne condivise da tutti (come le e-policy) in modo che oltre alle attività educative, anche le azioni di presa in carico degli episodi siano efficaci, riconoscendo ruoli, responsabilità e azioni di protezione.


Azioni di prevenzione (linee guida del 9.02.2021) •

PREVENZIONE PRIMARIA O UNIVERSALE:  A titolo esemplificativo sono le misure volte ad accrescere la diffusa consapevolezza del fenomeno del bullismo e delle prepotenze a scuola attraverso attività curriculari sul tema ( es. letture, film, video) ed a responsabilizzare il gruppo classe attraverso sensibilizzazione/ attività collettive / dibattiti sul tema.

PREVENZIONE SECONDARIA O SELETTIVA:  Attività focalizzate su un «gruppo a rischio» per condizioni di disagio o perché si è già manifestato il problema a titolo esemplificativo: piano di intervento in collaborazione con i servizi dei territorio che coinvolga insegnanti e le famiglie con approccio sistematico al fine di promuovere un percorso di vicinanza e ascolto sul tema.

PREVENZIONE TERZIARIA O INDICATA:  Attività che volte ad intervenire in contesti ove si è già manifestato il fenomeno. Ad esempio nelle singole classi). Tali attività dovranno essere poste in essere da TEAM antibullismo / per l’emergenza.


FOCUS: Regolamenti scolastici e patto di corresponsabilità •

l Patto educativo di Corresponsabilità è il documento che richiama i principi e i comportamenti che la Scuola, la Famiglia e gli Alunni condividono e che si impegnano

reciprocamente a rispettare: è lo strumento essenziale ed imprescindibile che realizza l’interazione sinergica e valoriale tra Scuola-Famiglia; •

La finalità dell’impegno formale è di rendere esplicite e condivise, per l’intero percorso di

istruzione, aspettative e visione d’insieme del percorso formativo degli studenti. •

il Patto di Corresponsabilità ha una valenza non tanto giuridica, quanto di principio: il rapporto tra la scuola e la famiglia è una sorta di “spazio virtuale di incontro” in cui le due istituzioni si coalizzano contro indisciplina, bullismo, vandalismo, uso scorretto dei social network, purtroppo sempre più diffusi negli ultimi anni tra i giovani; ha come scopo quello di attivare procedure di prevenzione e di tutela.


Piano di azione integrato •

La legge prevede anche la stesura di un piano di azione integrato e di un codice di coregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, a cui devono attenersi gli operatori che forniscono servizi di social networking e gli altri

operatori della rete internet. •

La normativa intende promuovere il corretto comportamento in rete e l’uso consapevole di internet anche attraverso la prevenzione e l’educazione continua nelle scuole, secondo linee di orientamento per il contrasto del cyberbullismo diffuse dal Ministero.


GRAZIE PER L’ATTENZIONE.


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