PROSSIMA PELLE Magazine n. 1 Maggio 2018

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PROSSIMAPELLE ^

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maggio 2018

CHIMICA >>TENDENZE > TECNOLOGIA > SOSTENIBILITÀ CHIMICA TENDENZE > MODA > SOSTENIBILITÀ

Spedizione in abbonamento postale - 70% LOM/MI/1493

il tuo invito per l’evento del 7 giugno

FOCUS pagina 29

TI SPIEGO IL REACH Guida ragionata alla comprensione e applicazione del Regolamento Adempimenti pratici per Concerie e Aziende Chimiche

all’interno TENDENZE E COLORI PER L’AUTUNNO/INVERNO 2019.20



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PROSSIMAPELLE CHIMICA >>TENDENZE > TECNOLOGIA > SOSTENIBILITÀ CHIMICA TENDENZE > MODA > SOSTENIBILITÀ

FOCUS

TI SPIEGO IL REACH

Editore:

DINAMICA S.A.S. Via S. Domenico, 6 20025 Legnano (MI) Redazione: Via N. Machiavelli, 4 20025 Legnano (MI) Tel: +39 0331 578851 Fax: +39 0331 578851 www.dinamicasas.it PROSSIMAPELLE, pubblicazione bimestrale registrata presso il Tribunale di Busto Arsizio n. 2151 del 29.03.2018. Poste Italiane SpA Spedizione in abbonamento postale - 70% LOM/MI/1493 Tutti i diritti di proprietà letteraria e artistica sono riservati. È vietata la riproduzione, anche parziale, di testi, fotografie, disegni, marchi o loghi, senza espressa autorizzazione dell’Editore; ogni abuso sarà perseguito a norma di legge. Il materiale ricevuto e non richiesto, testi e fotografie, anche se non ritenuto idoneo alla pubblicazione, non sarà restituito. L’Editore e il Direttore Responsabile declinano ogni responsabilità in merito al contenuto degli articoli pubblicati non a propria firma, per i quali rispondono i singoli autori. L’Editore garantisce la massima riservatezza nell’utilizzo della propria banca dati con finalità di invio del periodico; ai destinatari è data facoltà di esercitare il diritto di cancellazione o rettifica dei dati ad essi riferiti.

Guida ragionata alla comprensione e applicazione del Regolamento Adempimenti pratici per Concerie e Aziende Chimiche

CO N T E N U T I 2 Ti spiego il REACh 5 Le proposte per le tendenze AW19.20

Direttore Responsabile Maurizio Maggioni maggioni@dinamicasas.it

14 La concertazione di filiera una reale opportunità 18 Il settore chimico-conciario in Italia

Segreteria di Redazione valeria@dinamicasas.it

20 Tensione delle materie prime sui mercati industriali e finanziari nel I° trimestre 2018

Grafica e impaginazione raimondi@dinamicasas.it

23 Ausiliari chimico-conciari

Amministrazione e Abbonamenti veronica@dinamicasas.it Stampa Stampato in proprio

24 Circular economy nel distretto della pelle 29 Il regolamento REACh 32 Campo di applicazione del REACh 64 ZDHC - Versione elettronica della MRSL


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EDITORIALE

TI SPIEGO IL REACh La scadenza del 31 maggio vede in dirittura di arrivo gli iter delle registrazioni delle sostanze chimiche per rispettare il Regolamento Europeo denominato REACh. Maurizio Maggioni

Le registrazioni sono effettuate sia da singole aziende che da consorzi formatisi per ridurre i costi di registrazione, in alcuni casi risultati essere di importante impegno.

per quella di impegno temporale dovuto agli adempimenti documentali, ma sicuramente i costi sostenuti a livello settoriale sono importi da calcolare con cifre a 7 zeri.

Le spese sostenute dal comparto chimico conciario sono difficilmente quantificabili, sia per la parte economica che

Le aziende chimico-conciarie che operano sul mercato italiano sono praticamente monosettore nel 95% del loro fatturato (ad esclusione delle cosiddette multinazionali), e da quando è entrato in vigore il REACh nel 2007, le aziende produttrici o di formulazione hanno “adeguato” i loro ausi-

liari con l’utilizzo di sostanze nel pieno rispetto del Regolamento che, ricordiamo, impone che tutte le sostanze non registrate, pericolose e non, non potranno più essere commercializzate né impiegate nella produzione di articoli. È quindi strutturale comprendere che le aziende chimiche, al pari delle concerie per la produzione di pellame, per quanto riguarda le sostanze che producono, importano e immettono sul mercato, di quello vivono, e di quello intendono continuare a vivere, percio’ non faranno mancare al partner conciatore quello di cui ha necessita’, per continuare ad essere sul mercato con pellami in linea con le proprie aspettative, e con la precisa volontà di poter assicurare costanza nelle forniture. Interpretando i timori dei conciatori, e volendoli rassicurare nel contempo, per quanto concerne le eventuali ricadute negative su qualita’ e prestazioni dei prodotti chimici, sarà bene prendere


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atto che potranno intervenire o meno modifiche nella formulazione degli ausiliari, prendendo coscienza che non essendo, se non alcuni, produttori di chimica di base o sintesi o intermedi, non sara’ per volonta’ dei fornitori di chemicals che le formulazioni dovranno essere adeguate a quanto il mercato della chimica permettera’ loro di fare.

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EDITORIALE

CHIMICA > TENDENZE > MODA > SOSTENIBILITÀ

derà vita il Tavolo Tecnico di Confronto < REACH e MRSL > la Filiera si confronta sulla PELLE di domani, dove saranno presenti, quali relatori, responsabili di ZDHC e di importanti Brand, Conciatori, e Chimici.

Prendendo spunto da queste considerazioni abbiamo valutato di realizzare, come elemento portante di questo numero di Prossimapelle, un Dossier sul REACh, una vera e propria guida ragionata alla comprensione e applicazione del Regolamento, riportando adempimenti pratici per concerie e aziende chimiche, con approfondimenti interattivi, ai quali potrete accedere con la lettura del QR code o digitando l’indirizzo http// riportato a corollario dei vari articoli. E se volete approfondire il parallelismo tra REACh e Capitolati ... che tanto stanno a cuore a tutti noi ... utilizzate il biglietto invito che potete staccare dalla copertina della rivista, o registratevi per ottenere il Pass d’entrata, e investite un pò del vostro tempo per presenziare l’Evento PROSSIMAPELLE del 7 giugno al Museo della Conceria di Santa Croce sull’Arno, dove, alle 14.30, pren-

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UNA BABELE DI SOLLECITAZIONI

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EVENTI

LE PROPOSTE PER LE TENDENZE AW 2019.20 La terza edizione di PROSSIMAPELLE si svolgerà il 7 giugno 2018 a Santa Croce sull’Arno, dalle ore 9.30 alle 20.00, sempre presso il Museo della Conceria in via di Pelle n.28, con la partecipazione di 24 aziende che propongono i loro prodotti e servizi. Le aziende chimiche associate ad UNPAC, in sinergia con i produttori di tecnologia e fornitori di servizi, si presentano a PROSSIMAPELLE per coinvolgere il conciatore nelle proposte moda sviluppate per la stagione AW19.20 e per

presentare innovazioni di processo, invitando il visitatore al confronto tecnico, in risposta alle esigenze emergenti dai capitolati pelli richiesti dal mercato del prodotto finito e in linea con il Regolamento Reach, per disegnare la conceria del futuro. Per questo, nel pomeriggio dalle ore 14.30, si sviluppa il tavolo di confronto “”MRSL > la filiera si confronta sulla PELLE di domani”” per richiamare il mondo industriale ad affrontare le tematiche inerenti Capitolati, MRSL e Reach; in veste di relatori saranno presenti anche responsabili di ZDHC per la sostenibilità. L’ingresso, come sempre, è riservato esclu-

prossimapelle.it

sivamente a conciatori e tecnici di conceria italiani che avranno modo di presenziare ad un momento espositivo e di confronto tecnico dove, oltre agli articoli moda visibili nell’area tendenze, avranno modo di valutare pellami realizzati con tecnologie sostenibili, nel rispetto del Regolamento Reach ed in linea con le normative vigenti. Il visitatore viene guidato nei temi espositivi seguendo un percorso ragionato, avendo modo di interagire con le aziende che propongono, oltre agli ausiliari chimici, anche servizi, tecnologia meccanica, strumentazioni e analisi per prove di laboratorio fisico e chimico. Viene inoltre distribuito il TrendBook fotografico AW19.20, realizzato con la collaborazione di Arianna Mereu per PROSSIMAPELLE Lab. Nel prossimo numero della rivista saranno fotografati tutti i pellami realizzati dagli espositori


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EVENTI

CHIMICA > TENDENZE > MODA > SOSTENIBILITÀ

ITALIAN KNOW-HOW L’evento del prossimo 7 giugno, è realizzato da UNPAC con il Patrocinio dell’Associazione Conciatori e del Comune di Santa Croce sull’Arno.

ESPOSITORI Alanchim

Gemata

Alpa

GSC Group

Banca Lajatico

Icap Leather Chem

Cartigliano

Kemia Tau

Centralkimica

KLF Tecnokimica

Chime

Labostudio

Chimica Italiana

Multikimica

Codyeco

Riverchimica

Dermacolor

Sani e Testai

Dermochimica

Shimadzu

FGL International

Sued

Finikem

Tecnochimica

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ZE DEN TEN

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Chimica Sostenibile al servizio dell’Innovazione Conciaria Associata a: UNI > Ente Italiano di Normazione ZDHC > Associate Contributor AICC > Socio Collettivo

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PROSSIMAPELLE CHIMICA >>TENDENZE > TECNOLOGIA > SOSTENIBILITÀ CHIMICA TENDENZE > MODA > SOSTENIBILITÀ

È QUI

MUSEO DELLA CONCERIA . SANTA CROCE SULL’ARNO

07 GIUGNO 2018

AW19.20

PROSSIMA PERCHÈ VICINA, PROSSIMA PERCHÈ FUTURA. PROSSIMAPELLE E’ QUI. NEL CUORE DEL DISTRETTO CONCIARIO TOSCANO.


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TENDENZE E COLORI

CHIMICA > TENDENZE > MODA > SOSTENIBILITÀ

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PROSSIMAPELLE CHIMICA > TENDENZE > TECNOLOGIA > SOSTENIBILITÀ

TRENDLAB

TRENDS F/W 2019/20

ARIANNA MEREU

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TENDENZE E COLORI

OVER

NATURE Fusione Armonia Terra Natura Umana ARIANNA MEREU


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TENDENZE E COLORI

CHIMICA > TENDENZE > MODA > SOSTENIBILITÀ

COLORS

11-0607 TCX Sugar Swizzle

12-0105 TCX Bone White

16-1220 TCX Café Crème

17-1462 TCX Flame

18-1248 TCX Rust

19-1432 TCX Chocolate Fondant

19-6311 TCX Green Pastures

ARIANNA MEREU

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TENDENZE E COLORI

OVER

TIME

Lusso Antico Corrosione Preziosa Storia Vissuta Natura Mutevole

ARIANNA MEREU


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TENDENZE E COLORI

CHIMICA > TENDENZE > MODA > SOSTENIBILITÀ

COLORS

11 0601 TCX Bright White

14 4201 TCX Lunar Rock

13 0210 TCX Fog Green

19 4326 TCX Reflecting Pond

16 5304 TCX Jadeite

16 0924 TCX Croissant

19 5350 TCX Scarab

ARIANNA MEREU

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TENDENZE E COLORI

OVER

HUMAN Contrasto Mutazione Notte

Natura Aliena

ARIANNA MEREU


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TENDENZE E COLORI

CHIMICA > TENDENZE > MODA > SOSTENIBILITÀ

COLORS

16 1508 1CX Adobe Rose

14 3912 TCX Zen Blue

18 3933 TCX Blue Granite

11 0710 TCX Tender Yellow

19 2432 TCX Raspberry Radiance

19 4540 TCX Deep Lagoon

19 3911 TCX Black Beauty

ARIANNA MEREU

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AGENZIA DELLA PELLE

LA CONCERTAZIONE DI FILIERA UNA REALE OPPORTUNITA’ Attualmente, sia per il comparto conciario che per quello chimico, così come per il manifatturiero, si verifica nelle produzioni un grande frazionamento di ordinativi, non esistono più le prerogative che in passato caratterizzavano le collezioni, il pronto moda è velocissimo nel rigenerarsi ma anche a diventare obsoleto. Il ruolo delle Associazioni di settore può giocare un ruolo importante nel rilancio della filiera pelle. Maurizio Maggioni

Il settore deve porsi l’obiettivo di realizzare un unico modello di linguaggio, con uniformità di terminologia, condiviso da tutte le forze di filiera, e quindi armonizzare i vari indirizzi di applicazione per garantire la completa interattività, con lo scopo di una diffusione capillare delle informazioni e dei risultati.

http://www.fao.org/economic/est/est-commodities/hides-skins/hides-skins-meetings/en/ http://www.euroleather.com/index.php/leather-2025

E’ nata di conseguenza l’esigenza di approcciare il mercato in modo diverso: le aziende si sono assicurate la fidelizzazione del cliente fornendo un’assistenza tecnica adeguata e costante, rispondendo alle diversificate richieste di articolistica, vendendo non più solo un pellame o un prodotto chimico, ma fornendo un know-how competente, sostenibile ed innovativo, sviluppando ed investendo in tecnologia produttiva e applicativa, con proposte creative e assistenza qualificata e, basilare, con importanti investimenti in qualità e ricerca. In più, l’affermarsi del pronto moda, e il contestuale proliferare dell’aumento del numero delle collezioni ormai non solo più stagionali, ha imposto una nuova


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tempistica alla quale le aziende conciarie e chimiche hanno dovuto adeguarsi mettendo in campo strategie di risposta immediata e di accentuata flessibilità. Per sviluppare un pellame all’avanguardia e di moda è sempre stata necessaria una forte sinergia fra conciatori, produttori meccanici e chimici in quanto i vari attori della filiera contribuiscono a unire le specializzazioni e a concentrarsi sul risultato. In particolare, l’azienda chimica è diventata nel tempo un laboratorio per la preparazione delle collezioni e delle nuove proposte moda raggiungendo un buon livello di qualificazione non solo riconosciuta per il prodotto e la sua qualità ma, soprattutto, per l’assistenza tecnica e la creatività propositiva; oggi è richiesto un diverso valore aggiunto rappresentato dal servizio e dalla ricerca e sviluppo che vengono affrontati in modo differente in base alla destinazione finale della pelle. Quello che contraddistingue ancora il mercato italiano è l’essere sempre più all’avanguardia nella ricerca moda e nell’innovazione ad ogni livello.

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AGENZIA DELLA PELLE

CHIMICA > TENDENZE > MODA > SOSTENIBILITÀ

Il conciatore che si rivolge a calzatura, pelletteria e abbigliamento ricerca contenuti moda, qualità e innovazione creativa con un ricambio rapido dell’articolistica; il conciatore che si occupa di arredamento, se produce economico, guarda con attenzione soprattutto al prezzo, se si colloca in una fascia più alta di mercato punta maggiormente alla qualità e alla ricerca di contenuti tecnici innovativi; analogamente a quest’ultimo, si comporta il conciatore che si dedica all’automotive dove le pelli devono

labostudio.eu

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necessariamente rispettare i capitolati forniti dalle case automobilistiche, ed è un settore di nicchia, presidiato da pochi gruppi conciari, che devono essere capitalizzati, strutturati finanziariamente e disporre di impanti all’avanguardia. Attualmente la conceria punta a velocizzare la produzione sia come tempi di produzione che come tempo impiegato dalla manodopera: questi obiettivi sono raggiungibili, oltre all’applicazione di tecnologie d’avanguardia, attraverso la


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AGENZIA DELLA PELLE

ricerca chimica di prodotti pronti all’uso che permettono al conciatore una standardizzazione produttiva. Inoltre, il peggioramento della qualità del grezzo lavorato porta ad utilizzare prodotti e sistemi applicativi per coprire e correggere i difetti, tanto che si è affermata la tendenza a utilizzare anche carte transfert come copertura e miglioramento di ogni tipo di pelli. Esiste poi un elemento di debolezza indotto non dalle regole di un mercato dominato da dinamiche commerciali, ma governato da una concorrenza sleale di fatto istituita da regole normative non attuate o perlomeno non controllate dalla comunità europea nei confronti dei Paesi emergenti, specialmente per quanto riguarda i contenuti di sostanze non desiderate o bandite, che si rilevano essere presenti nelle calzature o nei prodotti in pelle provenienti da nazioni dell’Est asiatico in particolare. In questo momento le aziende si vedono così comprimere da una parte dalla richiesta di prodotti con performances stabili ma a minor costo (questa tendenza si registra su tutti i mercati), dall’altra dagli aumenti delle materie prime di

base e dei costi dovuti agli adeguamenti alle normative, Reach in testa, e da una scarsa disponibilità del sistema bancario e finanziario a sostenerne la crescita che passa per forza di cose dall’internazionalizzazione dei mercati di sbocco.

portunità competitive alle aziende occidentali favorendone la crescita.

E se è vero che dal 2008 la Comunità Europea ha attivato un quadro di azioni legislative e non per promuovere produzioni meno inquinanti con prodotti migliori e consumi più intelligenti, è altrettanto vero che sarebbe giusto attivare vere misure di controllo a difesa della salute dei consumatori e delle produzioni europee, che invece non vengono attivate se non sporadicamente.

Nel settore conciario, a livello mondiale, i Paesi produttori e detentori della materia prima, il grezzo, adottano sistemi protezionistici che mirano ad effettuare prime lavorazioni conciarie in loco per produrre valore aggiunto, preservare posti lavoro ed esportare wet blue o crust; questa politica in Europa non è attuata, tanto è vero che è in atto ormai da anni un’emorragia di grezzo, in quanto Paesi produttori e macellatori di carne rossa vendono al miglior offerente senza curarsi di cosa poi accada alla loro salute.

Occorre riflettere anche su un altro aspetto fondamentale da monitorare, che è la globalizzazione, che ha portato a delocalizzare produzioni manufatturiere per meri interessi economici, a scapito dell’esistenza del settore stesso in Italia e decimando posti di lavoro; un rimedio per riportare produzioni in Italia sarebbe quello di stimolare una crescita sostenibile attraverso l’identificazione di tecnologie emergenti ed innovative che potrebbero, in linea con il concetto di migliorare la qualità della vita e le condizioni di lavoro, offrire nuove op-

Un semplice esempio: la conceria del Paese manifarruriero non europeo acquista grezzo in un Paese CEE, lo lavora con tecniche e prodotti non controllati e talvolta non sostenibili, senza rispettare capitolati vari, e vende pellame al calzaturificio che produce scarpe che poi esporta in Europa e nel mondo, senza subire controlli alle dogane se non sporadicamente e con l’accondiscenza talvolta dei controllori. E tante volte queste scarpe sono prodotte conto terzi per brand importanti che alle concerie italiane ed europee im-


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pongono limiti assurdi ed irraggiungibili nei loro capitolati, cosa che alle concerie fuori europa non chiedono o lasciano spazio ad interpretazioni più permissive. Due pesi e due misure ed una non reciprocità. Cosa si potrebbe fare per tutelare il settore e proteggere i consumatori nel rispetto dell’ambiente? Si potrebbe adottare un sistema che proponga le prime lavorazioni del pellame in Europa ottenendo una serie di benefici quali: controllo ambientale e di prodotto in linea con le normative vigenti; aumento di valore aggiunto; creazione di posti lavoro in Europa; consolidamento ed aumento delle professionalità; ritorno di attività manifatturiere sul territorio grazie ancora alla presenza di professionisti che tramanderebbero le loro competenze, salvaguardando anche istituti professionalizzanti; recupero di concorrenzialità delle aziende europee; maggiori investimenti nella ricerca e sviluppo in materia ambientale e tecnologica; sviluppo di nuove figure professionali; freno a pratiche di concorrenza sleale.

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AGENZIA DELLA PELLE

CHIMICA > TENDENZE > MODA > SOSTENIBILITÀ

Ed il lavoro potrebbe riprendere in maniera importante in Italia, dove esistono ancora professionalità, strutture e distretti in grado di assorbire una importante mole di lavorazioni grazie alla presenza di fabbriche strutturate ed impianti di trattamento reflui centralizzati, fattori che in altri Paesi CEE non esistono ormai più, se non in singole unità scollegate tra loro, a patto che si attui una strategia di sistema che coinvolga anche le strutture pubbliche, che si dovrebbero aprire al dialogo con il mondo imprenditoriale. La valutazione di questi fattori, che ad una prima lettura possono sembrare di estrema debolezza del singolo, devono portare tutti gli attori del sistema pelle a ragionare su un progetto comune di macrodistretto, quello italiano, e portare ad un unico tavolo di lavoro e concertazione le associazioni del settore, sia dei conciatori, che dei fornitori di prodotti chimici e di tecnologia, per individuare una strada comune che possa far crescere quello spirito di collaborazione che fino ad ora è rimasto solo sulla carta e mai si è trasformato in un elemento di forza di tutta la filiera.

STUCCATURA IN BOTTE MINORI TEMPI E COSTI DI RIFINIZIONE MIGLIORE SCELTA DEL CRUST

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ANALISI DI SETTORE

IL SETTORE CHIMICO-CONCIARIO IN ITALIA Il consumo italiano dei prodotti chimici per conceria - commodities, ausiliari, specialities per wetend e rifinizione - è di circa 560.000.000,00 di euro; le vendite su estero delle imprese italiane di prodotti chimici per conceria (commodities, ausiliari, specialties per wet-end e rifinizione) è superiore ai 270.000.000,00 di euro. Redazione economica di Prossimapelle

Il comparto italiano dei prodotti chimici per conceria è composto da 197 aziende e, di queste, circa 50 sono dotate di strutture produttive e di formulazione, mentre le restanti sviluppano un’attività prevalentemente a indirizzo applicativo-commerciale; nel computo totale rientrano anche 22 aziende a capitale straniero che dispongono di una filiale italiana con una quota significativa del loro fatturato globale derivante dall’attività effettuata sul nostro territorio. Circa 70 delle aziende italiane sono presenti stabilmente da anni sui mercati esteri, con strutture proprie o tramite agenti/distributori, e con quote di mercato che le posizionano quali competitors di assoluto valore internazionale; queste aziende dedicano all’export una sempre crescente attenzione con inve-

stimenti strutturali. I dati indicano che circa il 40% del fatturato di queste aziende è realizzato sui mercati internazionali, che vengono affrontati con strategie di mantenimento dei mercati consolidati e con l’individuazione di nuove aree dove si prospettano possibilità di sviluppo. Il comparto chimico-conciario è composto da imprese che hanno creato strutture produttive, di servizio e di assistenza dirette ed indirette, a seconda dei Paesi, e che mettono il loro know-how a disposizione dei clienti; per tutti, comunque ed in maniera imprescindibile, la conceria italiana rappresenta sempre il punto di riferimento irrinunciabile, il più importante laboratorio dove idee e sviluppo prendono forma, il mercato al quale è indispensabile garantire sempre

il meritato e dovuto vantaggio competitivo. Se valutiamo l’evoluzione dell’ultimo decennio, possiamo prendere atto di come il settore chimico-conciario è stato caratterizzato da un trend di crescita sino a tutto il 2007, mentre successivamente, fino ai giorni nostri, si è verificato un marcato rallentamento di vendite in Italia soprattutto per le difficoltà incontrate dalle concerie che lavora(va)no pelli per l’arredamento economico, ubicate nel distretto veneto; la zona toscana ha visto ridursi le quote di mercato in funzione dell’inarrestabile diminuzione e/o delocalizzazione delle aziende calzaturiere e pellettiere, così come la zona campana ha registrato un’inesorabile diminuzione dei volumi del settore abbigliamento.


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La zona lombarda, già da tempo ristrutturata nei numeri, mantiene tutt’ora una sorprendente vitalità dovuta alla riconversione verso una produzione innanzitutto qualitativa. In questo contesto, il settore chimico ha subito negli ultimi anni gli aumenti delle materie prime dovute alla speculazione dei mercati finanziari, fattori che non sottraggono al Made in Italy della chimica conciaria la leadership, ma certamente ne complicano l’attività, erodendone le marginalità. A questi fattori dobbiamo poi aggiungere i costi subiti dal comparto chimico e relativi alle varie registrazioni dei prodotti e formulati per rispettare il regolamento REACH (vedi il Dossier di questo numero) che, se da una parte ha portato ad eliminare prodotti nocivi garantendo la sostenibilità delle sostanze usate nella formulazione dei prodotti, dall’altra comporta un appesantimento economico e finanziario non indifferente, che inciderà sulla redditività delle aziende chimiche per i prossimi anni, con costi aggiuntivi che andranno ad incidere a cascata su tutta la filiera. Altra criticità che da ormai tre/quattro anni ha invaso la quotidianità della filiera

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ANALISI DI SETTORE

CHIMICA > TENDENZE > MODA > SOSTENIBILITÀ

pelle, ed emersa inizialmente dal mercato di prodotti in pelle di fascia alta, è la richiesta/imposizione di capitolati sulle pelli e sui prodotti chimici che il mercato del lusso ha iniziato a produrre, sempre più restrittivi in riferimento all’utilizzo di materie chimiche ritenute indesiderate, talvolta prive di fondamento tecnico e normativo, talvolta con l’imposizione della sottoscrizione di capitolati molto severi, se non penalizzanti. È divenuto quindi indispensabile per le

aziende chimiche garantire la sicurezza e la sostenibilità dei prodotti non solo dal punto di vista qualitativo ma anche di conformità documentali. Il conciatore di tutto il mondo, inoltre, è diventato molto più attento alla documentazione che accompagna i prodotti, fattore che impegna l’azienda chimica a redigere schede di sicurezza e tecniche, certificati di analisi ecc., secondo normative e standard internazionali, talvolta diversi tra loro (ma) non sempre rispettati da tutti i competitors mondiali.

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OSSERVATORIO MERCATI

TENSIONE DELLE MATERIE PRIME SUI MERCATI INDUSTRIALI E FINANZIARI NEL I° TRIMESTRE 2018 Nei primi mesi dell’anno si registrano significativi aumenti soprattutto per energetici e chimica, e difficoltà di approvvigionamento delle materie prime. Il ruolo delle Banche d’Investimento

https://www.truenumbers. it/prezzo-materie-prime/

Osservatorio Mercati - UNPAC Dopo i rincari registrati nell’ultimo trimestre del 2017, anche il primo trimestre 2018 ha segnato importanti aumenti nelle quotazioni delle principali commodities; la dinamica congiunturale segnala incrementi dei prezzi per molte delle macro-famiglie merceologiche di riferimento. In particolare, i dati fotografano come i rincari maggiori abbiano interessato anche Energia, Chimica, Metalli, che mostrano incrementi a doppia cifra compresi tra +12% e +15%, dati questi che si vanno a sommare agli aumenti già registrati nei tre trimestri precedenti. Si segnalano rincari significativi per: Chimica organica di base (+13,7%); Prodotti dell’industria chimica (+8,6%). Si segnala che è stato soprattutto il comparto energetico che, sospinto


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dall’andamento delle quotazioni del petrolio, ha registrato un incremento rispetto +28% rispetto ai precedenti due trimestri. Si possono registrare importanti tensioni sull’approvvigionamento, e relativi costi, per le materie prime che concorrono alla produzione e formulazione di ausiliari conciari: • Solfato basico di Cromo • Biossido di Titanio • Alcooli grassi • Anidride Maleica • Monomeri e Polimeri Acrilici • Polioli e Poliesteri • Oli vegetali • Prodotti base clorosoda – soda caustica • Solventi • Fenoli • Caseine • Aumento significativo del polietilene (imballi) • Acidi e basi in genere, tra i quali Acido formico, Sodio formiato e Calcio formiato Tensioni potranno esprimersi nel breve periodo per i costi dei coloranti e relativi intermedi. In alcuni casi, vedi Biossido di titanio, gli incrementi sono stati superiori al 300% nell’ultimo anno, anche in relazione ad una minor produzione di circa 200.000

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OSSERVATORIO MERCATI

CHIMICA > TENDENZE > MODA > SOSTENIBILITÀ

tons/anno registrato a partire dal 2016 ad oggi, dovuti alla chiusura per ragioni ambientale di diversi impianti cinesi; aumenti simili con dinamiche di poca disponibilità sui mercati anche per monomeri e solventi. Un altro fattore di preoccupazione sono le variazioni di prezzo e disponibilità di monomeri e polimeri acrilici legati all’aumento progressivo dei prodotti petroliferi, che andranno ad incidere anche sui trasporti.

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Comunque sia le indicazioni per il biennio 2018.19 anticipano un aumento di costi correlato ad una diminuzione di disponibilità dei prodotti più comunemente utilizzati nel settore chimico-conciario, anche in funzione delle dinamiche che si andranno sviluppando con l’entrata a regime del Regolamento REACH. Quanto sopra è strettamente legato ad un fatto che poco ha a che fare con le dinamiche industriali, ma che si riverbera negativamente sulle stesse, ed è il

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OSSERVATORIO MERCATI

ruolo delle Grandi Banche sulle dinamiche delle materie prime, soprattutto di quelle legate al settore energia e in special modo al petrolchimico. L’analisi è semplice: il ritorno dell’inflazione ha dato una spinta alle commodity ed un report di Goldman Sachs evidenzia come sia il dollaro sia le materie prime siano destinati a crescere durante il triennio 2018-2020. Spinta dalle Grandi Banche è in atto una fase rialzista di materie prime, pe-

trolio e suoi derivati, anche grazie al ritorno dell’inflazione ma anche perchè le materie prime rappresentano una buona opportunità di diversificazione e di copertura contro la ripresa di prezzi e rischi geopolitici. Si stima che il petrolio si apprezzi del 20% nel 2018 e che i metalli di base vengano scambiati su quotazioni ancora più elevate; di pari passo lo strategico settore della chimica organica di base,

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la cui produzione è dominata da colossi internazionali che definiscono le strategie di offerta sui vari mercati. Nel corso dell’ultimo quinquennio i maggiori gruppi bancari statunitensi sono divenuti “padroni” di interi mercati delle materie prime arrivando a controllarne produzione, trasformazione, logistica, stoccaggio, vendita e distribuzione; tutto questo in funzione di una importanti acquisizioni, realizzando un’integrazione verticalizzata tra banca, industria e società commerciali. Un sistema così profittevole che ha portato le grandi banche a espandere notevolmente la contrattazione fisica delle materie prime delle società controllate, per massimizzare i guadagni del trading finanziario e dei derivati; poiché l’obiettivo è la massimizzazione dei profitti, questi gruppi finanziari operano sostanzialmente in un’ottica di breve periodo e sono poco interessati a dedicare tempo e risorse necessarie alla realizzazione di investimenti infrastrutturali, talvolta richiesti dalle normative vigenti, adottando di fatto una politica di concorrenza sleale sui mercati internazionali, indebolendo l’industria della trasformazione, quale è la filiera chimico-conciaria, e di conseguenza la conceria.


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GLOSSARIO

CHIMICA > TENDENZE > MODA > SOSTENIBILITĂ€

AUSILIARI CHIMICO CONCIARI Riportiamo la corretta definizione della nomenclatura degli ausiliari chimico-conciari, messa a punto dalla Commissione Tecnica di UNPAC, Unione Nazionale Produttori Italiani Ausiliari Conciari, e suddivisa per fasi di lavorazione, in modo da uniformare la glossologia chimica correntemente utilizzata nella descrizione degli ausiliari conciari stessi. Prodotti Chimici Fase Umida Rinverdenti Rinverdenti enzimatici Biocidi Ausiliari di calcinaio Decalcinanti Maceranti Sgrassanti Ausiliari di Piclaggio Concianti Minerali Tannini sintetici Tannini vegetali Riconcianti acrilici Riconcianti diciandiamminici Riconcianti melamminici Coloranti Ingrassi Naturali e Sintetici Ausiliari di concia Ausiliari di tintura Ausiliari idrorepellenti Ausiliari Idro-oleorepellenti Ritardanti di fiamma

Prodotti Chimici Rifinizione Pigmenti Coloranti di Rifinizione Resine Acriliche Resine Poliuretaniche Resine altro Lacche in solvente Nitroemulsioni Reticolanti Compound Fissativi Leganti Proteici Cere ed Emulsioni di Oli Fillers Ausiliari livellanti Ausiliari idro-oleorepellenti Solventi/Diluenti Ritardanti di fiamma Modificatori di Tatto

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SOSTENIBILITÀ

CIRCULAR ECONOMY NEL DISTRETTO DELLA PELLE La prossima rivoluzione industriale avrà una caratteristica particolare: sarà finalizzata al concetto di economia circolare, che va assumendo sempre più un’importanza strategica come modello imprenditoriale di sviluppo e di crescita sostenibile.

Maurizio Maggioni

DA UN’ECONOMIA LINEARE ... MATERIE PRIME

PRODUZIONE DISTRIBUZIONE

... ALL’ECONOMIA CIRCOLARE

MATERIE PRIME

DESIGN

RICICLO

RIFIUTI

PRODUZIONE

DISTRIBUZIONE

RACCOLTA CONSUMO, USO, RIUTILIZZO DIFFERENZIATA

https://drive.google.com/file/ d/1zb57FWS5BBLMvYJjFP8Cv7g0wgphOLWZ/view?usp=sharing

CONSUMO

RIFIUTO

Questo il principio base: gestire e rinnovare le risorse esistenti a ciclo continuo significa che a volte la fine può trasformarsi nell’inizio di un altro nuovo processo, e questo vale nell’industria come nell’economia. In effetti il concetto di Circular Economy, oltre a fondersi con il concetto ormai acquisito di Green Economy, coinvolge un uso efficace delle risorse esistenti basandosi quindi sul valore di riciclo dei prodotti e degli scarti di lavorazione agricole ed industriali. Gli obiettivi che animano questo approccio alla prossima rivoluzione industriale, sono quelli di rendere qualsiasi manufatto, e con esso ogni sua parte, riciclabile in modo che possa essere riutilizzato più e più volte; si prospetta

perciò un modello di industria che tende, attraverso una consapevole progettazione dei prodotti, e con essi del proprio ciclo produttivo, a valorizzare il ciclo di vita dei prodotti immessi nei mercati il più a lungo possibile, eliminando o riducendo il concetto stesso di rifiuto. Questo assunto potrebbe essere il preludio ad una nuova fase di crescita dei consumi nonché un’alternativa intelligente (ed economicamente sostenibile) all’aumento esponenziale del prezzo delle materie prime, che secondo diverse stime è cresciuto, a livello globale, del 150% nell’ultimo decennio e che potrebbe generare nei prossimi 5 anni, su scala planetaria, più di 100.000 posti lavoro creando nuove professioni e generare risparmi per 1.000 miliardi di dollari l’anno entro il 2025.


PROSSIMAPELLE

Raggiungere alti livelli di riciclo in tutte le sue forme, oltre a creare nuovi posti di lavoro, renderebbe l’Europa più competitiva e ridurrebbe drasticamente la domanda di risorse costose e che iniziano a scarseggiare; questo sarà possibile solo a patto che l’intero processo di produzione inizi a focalizzarsi sulla costruzione di una catena di fornitura circolare capace di incrementare il livello di riciclabilità, riutilizzo e ri-manifattura dei diversi prodotti.

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SOSTENIBILITÀ

CHIMICA > TENDENZE > MODA > SOSTENIBILITÀ

Occorre a questo punto fare una riflessione per analizzare e contestualizzare anche la tematica di sostenibilità e competitività dell’Italia nei confronti dei Paesi emergenti, specialmente per quanto riguarda i contenuti di sostanze non desiderate o bandite, che si rilevano essere presenti nei prodotti in pelle provenienti da nazioni dell’Est asiatico in particolare, quando in Europa è in vigore il Regolamento Reach sulle sostanze chimiche.

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SOSTENIBILITÀ

E se è vero che dal 2008 la Comunità Europea ha attivato un quadro di azioni legislative e non, per promuovere produzioni meno inquinanti con prodotti migliori e consumi più intelligenti, è altrettanto vero che sarebbe giusto attivare vere misure di controllo a difesa della salute dei consumatori e delle produzioni europee, che invece non vengono attivate se non sporadicamente. A questo punto occorre focalizzare l’attenzione anche su un altro aspetto fondamentale da monitorare, che è la globalizzazione, che ha portato a delocalizzare produzioni calzaturiere eppellettiere per meri interessi economici, a scapito dell’esistenza del settore stesso in Italia e decimando posti di lavoro; un rimedio per riportare produzioni in Italia

sarebbe quello di stimolare una crescita sostenibile attraverso l’identificazione di tecnologie emergenti ed innovative che potrebbero, in linea con il concetto di migliorare la qualità della vita e le condizioni di lavoro, offrire nuove opportunità competitive alle aziende occidentali. In effetti, nel settore conciario sta emergendo forte, negli ultimi tempi, la necessità di effettuare lavorazioni sostenibili rispettando le risorse, con la valutazione di un ciclo di lavorazione teso ad eliminare, o perlomeno ridurre significativamente, la presenza di inquinanti nei prodotti e nelle acque di

scarico, sviluppando tecnologie di preparazione e trattamento delle acque reflue che permetta di rispettare appieno il concetto di circular economy, con un processo in continuo di riutilizzo delle acque delle varie fasi di lavorazione, risparmiandone un notevolissimo volume. Se prendiamo ad esempio l’intero comparto conciario italiano, che può essere considerato a livello mondiale l’unico veramente rispettoso dell’ambiente, possiamo evidenziare come sia l’unico vero macro-distretto al Mondo dove vengono prodotte pelli per ogni utilizzo, dalla calzatura alla pelletteria, dall’abbigliamento all’arredamento living, contract ed automotive, fino a concludere con un ciclo virtuoso di trattamento dei reflui e di recupero per un uso efficace del-


PROSSIMAPELLE

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SOSTENIBILITÀ

CHIMICA > TENDENZE > MODA > SOSTENIBILITÀ

le risorse esistenti, basandosi quindi sul valore di riciclo dei prodotti. In sintesi il principio di base d e l l ’e c o nomia circolare che interessa il sistema pelle è la possibilità, pressoché infinita, di reimmettere in circuito il ‘già utilizzato’, cioè gestire e rinnovare le risorse esistenti a ciclo continuo, in definitiva una vera miniera inesauribile di risorse. Un meccanismo che spingerà anche le aziende a concepire i prodotti partendo dal presupposto che ogni merce diventerà qualcos’altro, senza mai trasformarsi in un ‘rifiuto’ o in oggetto di cui doversi disfare. Il comparto italiano, composto da concerie, aziende chimiche e meccaniche, impianti di trattamento consortili dei reflui, organizzazioni di filiera e aziende del terziario, è assolutamente all’avanguardia a livello globale, sia per tecno-

logie, che per investimenti in ricerca, che come movimento autodeterminato di filiera, con politiche che potremmo definire di fertilizzazione incrociata tra le varie componenti. Per raggiungere questi risultati sarebbe ipotizzabile una condivisione tra pubblico e privato delle problematiche relative alle strutture centralizzate di trattamento reflui, aprendo a tavoli di

AUTOMOTIVE

concertazione le Utility pubbliche dando accesso ai privati, e coinvolgendo tutti gli attori protagonisti della filiera, dalle concerie, alle aziende chimiche, a quelle meccaniche, alle strutture che riutilizzano i sottoprodotti del settore; questo approccio sarebbe il preludio ad una nuova fase industriale più consapevole, nonché un’alternativa intelligente, ed economicamente sostenibile, ad una crescita del settore conciario in Italia.

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COMMISSIONE TECNICA

Linee Guida Prodotti Chimici per Cuoio ottobre 2017

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FOCUS IL REGOLAMENTO REACh

PROSSIMAPELLE ^

ADEMPIMENTI PRATICI PER CONCERIE E AZIENDE CHIMICHE

CHIMICA > TENDENZE > MODA > SOSTENIBILITÀ

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Regolamento completo

Prescrizioni in materia di sostanze chimiche contenute nei manufatti

Dal 1 giugno 2018, le sostanze chimiche non registrate ai fini del regolamento Europeo REACh, a meno che non siano esentate (per quantitativi prodotti/ importati per quantità inferiori a 1 ton/ anno), non potranno più essere immesse in commercio, tantomeno impiegate

nella produzione di articoli, ad eccezione delle scorte acquistate a tutto il 31 maggio. Alla base del regolamento REACh vige il principio che se le imprese non registrano le sostanze chimiche entro il 31 maggio 2018 presso l’ECHA, Agenzia europea che sovrintende il Regolamento e la sua applicazione, non potranno più produrle, importarle e/o utilizzarle. Proprio in funzione del basso tonnellaggio di utilizzo, il timore è che molte sostanze non saranno registrate per gli elevati costi da sostenere, causando preoccupazione per il settore conciario in quanto potrebbero verificarsi difficoltà di valide alternative. Questo Dossier intende essere una Guida alla comprensione del Regolamento REACh, rivolta ai dirigenti e responsabili delle decisioni delle imprese che producono, importano e/o forniscono articoli

nello Spazio economico europeo, in particolare se hanno scarsa esperienza nel campo della regolamentazione delle sostanze chimiche, e intende fornire una sintetica spiegazione delle disposizioni che si applicano alle sostanze contenute in articoli e manufatti. La consultazione dei contenuti interattivi che potrete scaricare con la lettura del codice QR, permetterà di decidere se è necessario leggerne la versione integrale degli Orientamenti per approfondire la competenza degli obblighi da rispettare per le sostanze presenti negli articoli. Per acquisire maggior consapevolezza, il conciatore può consultare gli approfondimenti di pagina 52 Il sito ECHA fornisce utili consigli

https://echa.europa.eu/it /suppor t /dossier-submission-tools/reach-it


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COMPRENSIONE E APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO REACh

POSSIBILI SCENARI INERENTI LA REGISTRAZIONE

31 MAGGIO 2018

1. Sostanze NON pre-registrate E’ necessario prima di qualsiasi cosa predisporre un dossier di inquiry in cui si sottopone all’ECHA l’identificazione analitica della propria sostanza. L’ECHA poi dirà se esiste già un dossier oppure se già altre aziende hanno presentato analoga richiesta. Sarà fornita quindi l’identità dei precedenti registranti o richiedenti. Si applicano quindi le due possibilità seguenti.

2. Sostanze pre-registrate per cui esiste un dossier di registrazione Trovare e contattare immediatamente il consorzio e/o il Lead Registrant e iniziare l’iter per la richiesta della Lettera di accesso e l’identificazione analitica della sostanza (se non già effettuata per l’inquiry)

3. Sostanze pre-registrate per cui NON esiste un dossier di registrazione In teoria sarebbe possibile ancora predisporre un dossier di registrazione, seppur incompleto, prima della dead-line, utilizzando la possibilità di chiedere all’ECHA un «percorso in deroga», purchè i tests necessari siano richiesti prima del 31 marzo: «You can benefit from solution 10.3 of the Directors’ Contact Group (DCG) – a situation where data is not available by the registration deadline - provided that you have ordered the tests related to data required in annexes VII and VIII to REACH by 31 March. If this is your situation, contact us and you will receive instructions from us on what to do next.»

POSSIBILI SCENARI INERENTI LA REGISTRAZIONE

31 MAGGIO 2018


PROSSIMAPELLE ^

ADEMPIMENTI PRATICI PER CONCERIE E AZIENDE CHIMICHE

CHIMICA > TENDENZE > MODA > SOSTENIBILITÀ

POSSIBILI SCENARI INERENTI LA REGISTRAZIONE 2018

31 MAGGIO

E’ SEMPRE NECESSARIO PRESENTARE PRIMA UN DOSSIER DI INQUIRY!!!

Verrà comunicata l’identità del Lead Registrant e degli altri registranti. Stesso percorso visto precedentemente.

Predisposizione di un dossier di registrazione, effettuare gli studi in base alla fascia di tonnellaggio e scegliere il Lead Registrant (*).

(*) fino ad ora le comunicazioni ai potenziali registranti e la proposta di assumere il ruolo di LR erano indirizzate ai «Sief». Questi ultimi cesseranno al 1 giugno secondo il regolamento Reach. L’ECHA sta ancora valutando cosa proporre per mantenere una piattaforma di questo genere (indipendentemente dal nome che assumerà) per garantire comunque uno scambio di informazioni.

POSSIBILI SCENARI INERENTI LA REGISTRAZIONE

31 MAGGIO 2018

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COMPRENSIONE E APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO REACh

CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REACh Il Regolamento 1907/06 si applica a tutte le sostanze in quanto tali o facenti parte di un preparato o di un articolo, fabbricate, importate o utilizzate nella Comunità Europea.

approfondimento Allegati IV e V

Paola Ulivi - Danger&Safety

IIl Regolamento 1907/06 si applica a tutte le sostanze in quanto tali o facenti parte di un preparato o di un articolo, fabbricate, importate o utilizzate nella Comunità Europea. All’art, 5 infatti troviamo quello che è il pilastro portante di tutto il Regolamento, ovvero: NO DATA, NO MARKET. Questo vuol dire che, dopo la fine del periodo transitorio (31 maggio 2018), nessuna sostanza potrà essere fabbricata o immessa sul mercato europeo, in quanto tale o come facente parte di un preparato, in quantità superiore ad 1 t/anno a meno che sia stata registrata o si possa applicare una esenzione (v. in seguito). Nel caso si tratti di polimeri (esentati come descritto di seguito) la registrazione dell’unità monomeriche sarà obbligatoria qualora il polimero

contenga il 2% o più di monomero e che questo superi 1 t/anno. Infine qualora si tratti di sostanze contenute in articoli si dovrà procedere alla registrazione se la sostanza contenuta supera la tonnellata/anno e se tale sostanza è destinata ad essere rilasciata nelle normali condizioni d’uso. (v. casi particolari) Per poter comprendere meglio alcuni concetti del Regolamento è necessario definire in maniera corretta alcuni significati delle parole fin qui utilizzate (per altri significati controllare il glossario in appendice). Sostanza: un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale od ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurezze derivanti dal processo produttivo utilizzato, ma esclusi i

solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione Sostanza soggetta a regime transitorio: una sostanza che soddisfa almeno una delle seguenti condizioni: a) è compresa nell’inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS); b) è stata fabbricata nella Comunità o nei paesi che hanno aderito all’Unione europea il 1° gennaio 1995 o il 1° maggio 2004, ma non immessa sul mercato dal fabbricante o dall’importatore, almeno una volta nei quindici anni precedenti l’entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che ne sia fornita la prova documentale; c) è stata immessa sul mercato nella Comunità o nei paesi che hanno aderito all’Unione europea


il 1° gennaio 1995 o il 1° maggio 2004 prima dell’entrata in vigore del presente regolamento dal fabbricante o dall’importatore ed è stata considerata notificata a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, primo trattino della direttiva 67/548/CEE, ma non corrisponde alla definizione di polimero contenuta nel presente regolamento, a condizione che ne sia fornita la prova documentale; Produttore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che fabbrica una sostanza all’interno della Comunità Importatore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità responsabile dell’importazione all’interno della Comunità Utilizzatore a valle: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante o dall’importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, nell’esercizio delle sue attività industriali o professionali. I distributori e i consumatori non sono considerati utilizzatori a valle. Un re-importatore a cui si applica l’esenzione di cui all’articolo

2, paragrafo 7, lettera c) è considerato un utilizzatore a valle; sono compresi gli importatori di una stessa catena di approvvigionamento per cui è stato nominato un rappresentante esclusivo di un fabbricante non europeo. Articolo: un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica;

PROSSIMAPELLE ^

ADEMPIMENTI PRATICI PER CONCERIE E AZIENDE CHIMICHE

CHIMICA > TENDENZE > MODA > SOSTENIBILITÀ

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Esclusioni: Il Regolamento non si applica: o Alle sostanze radioattive (Direttiva 96/29/Euratom) o Alle sostanze in quanto tali o in quanto componenti di preparati o articoli, che sono assoggettate a controllo doganale, purché non siano sottoposte ad alcun trattamento o ad alcuna trasformazione e che siano in deposito temporaneo o in zona franca o in deposito franco in vista di una riesportazione, oppure


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COMPRENSIONE E APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO REACh

a valle-, Titolo VI -Valutazione del in transito; fascicolo-, Titolo VII-autorizzazione) o Alle sostanze intermedie non isolate;  Sostanze utilizzate in alimenti o o Ai rifiuti animali anche se o Al trasporto per ferrovia, su strada, L 268/16 in alimentiGazzettaper ufficiale dell’Unione europea per via navigabile interna, marittimo scarica da pagina 32 l’approfondimento o aereo di sostanze pericolose in quanto tali e in quanto componenti di preparati. IT

ALLEGATO I

«ALLEGATO IV

utilizzati come additivi o sostanze aromatizzanti (Esentati anche dal titolo V -Valutazione della sicurezza chimica effettuata dall’utilizzatore 9.10.2008 a valle-, Titolo VI -Valutazione del fascicolo-, Titolo VII-autorizzazione)  Le sostanze elencate nell’allegato IV in quanto presentano un rischio minimo (Esentati anche dal titolo V -Valutazione della sicurezza chimica effettuata dall’utilizzatore a valle-, Titolo VI -Valutazione del fascicolo)  Le sostanze elencate nell’allegato V (Esentati anche dal titolo V -Valutazione della sicurezza chimica effettuata dall’utilizzatore a valle-, Titolo VI -Valutazione del fascicolo) L 268/17 9.10.2008 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

ESENZIONI DALL’OBBLIGO DI REGISTRAZIONE A NORMA DELL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 7, LETTERA a)

Sostanze considerate registrate: a) per tutti  Sostanze utilizzate nei prodotti fitosanitari (*)  Sostanze utilizzate in prodotti biocidi (*) b) solo per particolari aziende  Che hanno notificato delle sostanze secondo la Direttiva 67/548/CEE (che possono tuttavia necessitare di informazioni aggiuntive se per esempio si passa ad una fascia di tonnellaggio superiore) (*) ma solo per il quantitativo destinato a quell’uso Esenzioni: A) Esenzione dall’obbligo di registrazione (Titolo II):  Medicinali per uso umano o veterinario (Esentati anche dal titolo V -Valutazione della sicurezza chimica effettuata dall’utilizzatore

N. Einecs

Nome/Gruppo

N. CAS

200-061-5

D-glucitolo C6H14O6

50-70-4

200-066-2

Acido ascorbico C6H8O6

50-81-7

200-075-1

Glucosio C6H12O6

50-99-7

200-233-3

Fruttosio C6H12O6

57-48-7

200-294-2

L-lisina C6H14N2O2

56-87-1

200-334-9

Saccarosio, puro C12H22O11

57-50-1

200-405-4

Acetato di α-tocoferile C31H52O3

58-95-7

200-416-4

Galattosio C6H12O6

59-23-4

200-432-1

DL-metionina C5H11NO2S

59-51-8

200-559-2

Lattosio C12H22O11

63-42-3

200-711-8

D-mannitolo C6H14O6

69-65-8

201-771-8

L-sorbosio C6H12O6

87-79-6

204-664-4

Stearato di glicerolo, puro C21H42O4

123-94-4

204-696-9

Biossido di carbonio CO2

124-38-9

205-278-9

Pantotenato di calcio, forma D C9H17NO5.1/2Ca

137-08-6

205-756-7

DL-fenilalanina C9H11NO2

150-30-1

IT

N. Einecs

232-442-7

Nome/Gruppo

Sego idrogenato

N. CAS

8030-12-4

232-675-4

Destrina

9004-53-9

232-679-6

Amido Sostanza glucidica composta di alti polimeri generalmente derivata da semi di cereali, come il granoturco, il frumento o il sorgo, o da radici e tuberi, come la tapioca e le patate. Include anche l’amido pregelatinizzato con il riscaldamento in presenza d’acqua

9005-25-8

232-940-4

Maltodestrina

9050-36-6

238-976-7

D-gluconato di sodio C6H12O7.xNa

14906-97-9 26836-47-5

208-407-7

Gluconato di sodio C6H12O7.Na

527-07-1

215-665-4

Oleato di sorbitano C24H44O6

1338-43-8

231-098-5

Krypton Kr

7439-90-9

231-110-9

Neon Ne

7440-01-9

248-027-9

Monostearato di D-glucitolo C24H48O7

231-147-0

Argon Ar

7440-37-1

262-988-1

Acidi grassi di cocco, esteri metilici

61788-59-8

231-168-5

Elio He

7440-59-7

265-995-8

Pasta di cellulosa

65996-61-4

231-172-7

Xenon Xe

7440-63-3

266-948-4

Azoto N2

7727-37-9

Gliceridi, C16-18 e insaturi C18 Questa sostanza è identificata da SDA Nome sostanza: C16-18 e C18 trialchilgliceride insaturo e da SDA Reporting Number: 11-001-00.

67701-30-8

231-783-9 231-791-2

Acqua distillata, di conduttività o purezza simile H2O

7732-18-5

268-616-4

Sciroppi di granoturco disidratati

68131-37-3

232-307-2

Lecitine Combinazione complessa di digliceridi di acidi grassi legati all’estere di colina dell’acido fosforico

8002-43-5

269-658-6

Gliceridi di sego, mono-, di- e tri- idrogenati

68308-54-3

270-312-1

68424-61-3

Sciroppi d’amido idrolizzato Combinazione complessa ottenuta mediante idrolisi acida o enzimatica d’amido di granoturco. È costituita principalmente da d-glucosio, maltosio e maltodestrine

8029-43-4

Gliceridi, C16-18 e insaturi C18, mono- e diQuesta sostanza è identificata da SDA Nome sostanza: C16-18 e C18 alchil-glice­ ride insaturo e C16-18 e C18 dialchil-gliceride insaturo e da SDA Reporting Number: 11-002-00.

288-123-8

Gliceridi, C10-18

85665-33-4»

232-436-4


9.10.2008

PROSSIMAPELLE

IT Gazzetta ufficiale europea 9.10.2008 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione dell’Unione europea CONCERIE E AZIENDE 9.10.2008 ADEMPIMENTI PRATICI PER CHIMICHE

^

LL 268/18 268/18

CHIMICA > TENDENZE > MODA > SOSTENIBILITÀ

35

ALLEGATO ALLEGATO IIII

scarica da pagina 32 l’approfondimento «ALLEGATO «ALLEGATO VV

ESENZIONI ESENZIONI DALL’OBBLIGO DALL’OBBLIGO DI DI REGISTRAZIONE REGISTRAZIONE A A NORMA NORMA DELL’ARTICOLO DELL’ARTICOLO 2, 2, PARAGRAFO PARAGRAFO 7, 7, LETTERA LETTERA b) b) 1. 1. Sostanze Sostanze risultanti risultanti da da una una reazione reazione chimica chimica che che sisi produca produca in in connessione connessione con con l’esposizione l’esposizione di di un’altra un’altra sostanza sostanza oo di di un un altro altro articolo articolo aa fattori fattori ambientali ambientali quali quali aria, aria, umidità, umidità, organismi organismi microbici microbici oo luce luce naturale. naturale. 2. 2. Sostanze Sostanze risultanti risultanti da da una una reazione reazione chimica chimica che che sisi produca produca in in connessione connessione con con l’immagazzinamento l’immagazzinamento di di un’altra un’altra sostanza, sostanza, di di un un altro altro preparato preparato oo di di un un altro altro articolo. articolo. 3. 3. Sostanze Sostanze risultanti risultanti da da una una reazione reazione chimica chimica che che sisi produca produca in in conseguenza conseguenza dell’uso dell’uso finale finale di di altre altre sostanze, sostanze, altri altri preparati preparati oo altri altri articoli, articoli, ee che che non non sono sono fabbricate, fabbricate, importate importate oo immesse immesse sul sul mercato. mercato. 4. 4. Sostanze Sostanze che che non non sono sono esse esse stesse stesse fabbricate, fabbricate, importate importate oo immesse immesse sul sul mercato mercato ee che che risultano risultano da da una una reazione reazione chimica chimica che che ha ha luogo luogo quando quando agiscono agiscono come: come: a) a) agente agente stabilizzante, stabilizzante, colorante, colorante, aromatizzante, aromatizzante, antiossidante, antiossidante, riempitivo, riempitivo, solvente, solvente, eccipiente, eccipiente, tensioattivo, tensioattivo, plastifi­ plastifi­ cante, cante, inibitore inibitore di di corrosione, corrosione, antischiuma antischiuma oo de-schiumante, de-schiumante, disperdente, disperdente, inibitore inibitore di di precipitazione, precipitazione, disseccante, disseccante, legante, legante, emulsionante, emulsionante, de-emulsionante, de-emulsionante, disidratante, disidratante, agglomerante, agglomerante, promotore promotore di di adesione, adesione, modificatore modificatore di di flusso, flusso, neutralizzatore del pH, sequestrante, coagulante, flocculante, ignifugo, lubrificante, chelante o reagente di neutralizzatore del pH, sequestrante, coagulante, flocculante, ignifugo, lubrificante, chelante o reagente di con­ con­ trollo; trollo; ovvero ovvero

 Le sostanze re-importate all’interno della Comunità europea senza aver subito variazioni a condizione che ciò venga dimostrato e che siano state fornite le informazioni tramite la scheda dati di sicurezza o, se questa non è richiesta, i dati secondo l’art. 32. (Esentati anche dal titolo V -Valutazione della sicurezza chimica effettuata dall’utilizzatore a valle-, Titolo VI -Valutazione del fascicolo)

 Le sostanze recuperate a condizione che non siano intervenute variazioni. (Esentati anche dal titolo V -Valutazione della sicurezza chimica effettuata dall’utilizzatore a valle-, Titolo VI -Valutazione del fascicolo)  Polimeri (Esentati anche dal titolo VI-Valutazione del fascicolo) B) Esenzione dal titolo IV (informazioni all’interno della catena di approvvigio-

b) b) sostanza sostanza destinata destinata unicamente unicamente aa conferire conferire una una caratteristica caratteristica fisico-chimica fisico-chimica specifica. specifica. 5. 5. Sottoprodotti, Sottoprodotti, tranne tranne se se sono sono essi essi stessi stessi importati importati oo immessi immessi sul sul mercato. mercato. 6. 6. Idrati Idrati di di una una sostanza sostanza oo ioni ioni idratati, idratati, formati formati dall’associazione dall’associazione di di una una sostanza sostanza con con l’acqua, l’acqua, aa condizione condizione che che tale tale sostanza sostanza sia sia stata stata registrata registrata dal dal fabbricante fabbricante oo dall’importatore dall’importatore sulla sulla base base di di questa questa esenzione. esenzione. 7. 7. Le Le seguenti seguenti sostanze sostanze presenti presenti in in natura, natura, se se non non sono sono chimicamente chimicamente modificate: modificate: minerali, minerali, minerali minerali metallici, metallici, concentrati concentrati di di minerali minerali metallici, metallici, gas gas naturale naturale greggio greggio ee lavorato, lavorato, petrolio petrolio greggio, greggio, carbone. carbone. 8. 8. Sostanze Sostanze presenti presenti in in natura natura diverse diverse da da quelle quelle elencate elencate al al punto punto 77 se se non non sono sono chimicamente chimicamente modificate, modificate, tranne tranne se se corrispondono corrispondono ai ai criteri criteri di di classificazione classificazione come come sostanze sostanze pericolose pericolose aa norma norma della della direttiva direttiva 67/548/CEE 67/548/CEE oo tranne tranne se se sono sono sostanze sostanze persistenti, persistenti, bioaccumulabili bioaccumulabili ee tossiche tossiche oo molto molto persistenti persistenti ee molto molto bioaccumulabili bioaccumulabili in in conformità conformità dei dei criteri di cui all'allegato XIII o tranne se sono state individuate a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, almeno due anni criteri di cui all'allegato XIII o tranne se sono state individuate a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, almeno due anni prima come sostanze che danno adito a un livello di preoccupazione equivalente di cui all'articolo 57, lettera f). prima come sostanze che danno adito a un livello di preoccupazione equivalente di cui all'articolo 57, lettera f). 9. 9. Le Le seguenti seguenti sostanze sostanze ottenute ottenute da da fonti fonti naturali, naturali, se se non non sono sono modificate modificate chimicamente, chimicamente, tranne tranne quando quando soddisfano soddisfano ii criteri criteri di di classificazione classificazione come come sostanze sostanze pericolose pericolose aa norma norma della della direttiva direttiva 67/548/CEE, 67/548/CEE, con con l’eccezione l’eccezione di di quelle quelle classificate classificate solo solo come come infiammabili infiammabili [R10], [R10], irritanti irritanti per per la la cute cute [R38] [R38] oo irritanti irritanti per per gli gli occhi occhi [R36] [R36] oo tranne tranne se se sono sono sostanze sostanze persistenti, persistenti, bioaccumulabili bioaccumulabili ee tossiche tossiche oo molto molto persistenti persistenti ee molto molto bioaccumulabili bioaccumulabili in in conformità conformità dei dei criteri criteri di di cui cui all'allegato all'allegato XIII XIII oo tranne tranne se se sono sono state state individuate individuate aa norma norma dell'articolo dell'articolo 59, 59, paragrafo paragrafo 1, 1, almeno almeno due due anni anni prima prima come come sostanze sostanze che che danno danno adito adito aa un un livello livello di di preoccupazione preoccupazione equivalente equivalente di di cui cui all'articolo all'articolo 57, 57, lettera lettera f): f): grassi e i rispettivi grassi vegetali, vegetali, oli oli vegetali, vegetali, cere cere vegetali; vegetali; grassi grassi animali, animali, oli oli animali, animali, cere cere animali; animali; acidi acidi grassi grassi da da CC66 aa CC24 24 e i rispettivi sali sali di di potassio, potassio, sodio, sodio, calcio calcio ee magnesio; magnesio; glicerolo. glicerolo. 10. sostanze, chimicamente modificate: IT 10. Le Le seguenti seguenti sostanze, se se non non sono sono Gazzetta chimicamente modificate: ufficiale dell’Unione europea

L 268/19

gas gas di di petrolio petrolio liquefatto, liquefatto, condensato condensato di di gas gas naturale, naturale, gas gas del del processo processo ee relativi relativi componenti, componenti, coke, coke, clinker/cemento, clinker/cemento, magnesia. 11. Le seguenti sostanze, tranne quando soddisfano i criteri di classificazione come pericolose a norma della direttiva magnesia. 67/548/CEE e a condizione che non contengano determinati costituenti che soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi a norma della direttiva 67/548/CEE presenti in concentrazioni superiori ai limiti minimi di concen­ trazione applicabili stabiliti dalla direttiva 1999/45/CE o al limite di concentrazione di cui all’allegato I della direttiva 67/548/CEE, tranne quando dati scientifici sperimentali conclusivi mostrano che i componenti in questione non sono disponibili per l’intero ciclo di vita della sostanza ed è stato constatato che i dati sono adeguati e affidabili: fritte ceramiche e vetro. 12. Compost e biogas. 13. Idrogeno e ossigeno.»

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COMPRENSIONE E APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO REACh

namento) ovvero scheda dati di sicurezza o informazioni sulla sicurezza chimica per i preparati allo stato finito, destinati all’utilizzatore finale: a) medicinali per uso umano o veterinario che rientrano nell’ambito d’applicazione del regolamento (CE) n. 726/2004 e s.m.i. e della direttiva 2001/82/CE e s.m.i. e come definiti nella direttiva 2001/83/CE e s.m.i.; b) prodotti cosmetici, come definiti nel Regolamento (CE) 1223/2009; c) dispositivi medici invasivi o usati a contatto diretto con il corpo umano purché disposizioni comunitarie fissino per le sostanze e i preparati pericolosi disposizioni in materia di classificazione e etichettatura che assicurino lo stesso livello di informazione e di protezione del Regolamento (CE) n. 1272/2008; d) alimenti e alimenti per animali a norma del regolamento (CE) n. 178/2002, anche se utilizzati: i) come additivi in prodotti alimentari che rientrano nell’ambito d’applicazione del Regolamento (CE) n. 1333/2008; ii) come sostanze aromatizzanti in prodotti alimentari che rientrano nell’ambito d’applicazione del Regolamento (CE) n. 1334/2008 e

registrazione è stata quella riportata nello del Regolamento 872/2012; pag. 9 iii) come additivi negli alimenti per schema riportato in questa pagina. per le sostanze non soggette animali che rientrano nell’ambito Al contrario, REGISTRAZIONE ad un regime transitorio o per quelle d’applicazione del regolamento Lo scopo della(CE) registrazione è quello di costruire un fascicolo tecnico riportante soggette a regime transitorio, ma per n. 1831/2003 e s.m.i.; caratteristiche di una specifica sostanza compreso la proposta di classificazione ed etiche le quali non sia stata effettuata la preiv) nell’alimentazione degli animali che In più devono essere forniti tutti gli scenari di esposizione per gli usi consentiti e per i registrazione nei tempi stabiliti, dovrà rientrano nell’ambitoeffettua d’applicazione la registrazione stessa. essere effettuata domanda (inquiry) del Regolamento (CE) n. 767/2009; all’Agenzia, quale comunicherà al(cfr. de Le sostanze soggette a registrazione possonolaessere divise in due raggruppamenti dichiarante sequelle è giànon stata fatta REGISTRAZIONE precedenti) ovvero quelle potenziale soggette a regime transitorio e soggette. Le prime domanda di registrazione da altri soggetti. Lo scopo della registrazione è quello di avuto una tempistica di registrazione dilazionata nel tempo (art. 23) a patto che foss costruire un fascicolo tecnico riportante effettuata tra il 1° giugno 2008 e il 1° dicembre 2008 una pre-registrazione. La tempi tutte le caratteristiche di una specifica registrazione è stata quella riportata nello schema seguente: sostanza compreso la proposta di classificazione ed etichettatura. In più devono essere forniti tutti gli scenari di esposizione per gli usi consentiti e per i quali si effettua la registrazione stessa. Le sostanze soggette a registrazione possono essere divise in due raggruppamenti (cfr. definizioni precedenti) ovvero quelle soggette a regime transitorio e quelle non soggette. Le prime hanno avuto una tempistica di registrazione dilazionata nel tempo (art. 23) a patto che fosse stata effettuata tra il 1° giugno 2008 e il 1° dicembre 2008 una preregistrazione. La tempistica di


TRASMISSIONE COMUNE DI DATI (art. 11): Il Regolamento prevede, nel caso di più registranti per la stessa sostanza, ovvero rispondente agli stessi criteri di sameness (v. capitolo sull’identificazione delle sostanze), una trasmissione comune dei dati dove un dichiarante capo-fila (Lead Registrant) provvederà alla presentazione del dossier completo (studi, sommari e CSR) per conto anche di tutti gli altri registranti. Ciascun registrante successivo (Member registrant) trasmetterà poi separatamente i dati individuali di registrazione (produzione, quantitativi, siti produttivi, eventuali usi non considerati nel main dossier…) potendo fare riferimento, per tutto il resto, al dossier principale. Per favorire la confluenza di più registranti sulla stessa sostanza il Regolamento Reach ha previsto la formazione dei SIEF (Substance Identification Exchange Forum) a cui si accedeva effettuando la preregistrazione. D’altro canto, sempre il Regolamento Reach, ne prevede la fine con l’ultima dead-line di registrazione. Sarà l’Agenzia ECHA stessa che, successivamente al 31 maggio 2018, comunicherà al potenziale registrante che avrà presentato un dossier di inquiry

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ADEMPIMENTI PRATICI PER CONCERIE E AZIENDE CHIMICHE

CHIMICA > TENDENZE > MODA > SOSTENIBILITÀ

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su una data sostanza, se esistono altri dei dati, cerca di dare anche indicazioni registranti o potenziali registranti e i più precise sul concetto di condivisione rispettivi contatti. E’ ancora incerto dei costi. Questo problema infatti è stato se i Sief o qualcosa di simile potranno ampliamente dibattuto in questi ultimi essere mantenuti allo scopo di facilitare anni, specie da parte delle PMI. I Siefs la comunicazione tra tutti i (potenziali) infatti sono stati il punto di partenza per registranti. l’effettivo raggruppamento di aziende L’obbligo di una sola registrazione con lo scopo di registrare una stessa per ogni sostanza (principio OSOR- sostanza, ma la regolamentazione One Substance One Registration) è vera e propria del lavoro tecnico e stato ulteriormente enfatizzato dal amministrativo ha richiesto l’istituzione regolamento 2016/09/CE che, oltre a di Consorzi, dove i potenziali registranti Cartigliano - PP Prossimapelle.qxp_Layout 1 04/05/18 17:13 Pagina 1 ribadire anche il concetto di condivisione di una o più sostanze si sono riuniti per

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COMPRENSIONE E APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO REACh

finalizzare l’elaborazione del/i dossier In entrambi i casi il pagamento deve E’ da tener presente tuttavia che pag. 11 principali, nonché la nomina dello stesso essere calcolato sui dati necessari in le aziende possono concordare Lead Registrant. Questo è avvenuto funzione della fascia di tonnellaggio per di presentare le informazioni anche a seguito di comunicazioni cui si richiede la registrazione. Solo dopo congiuntamente con tutti i coentrambi i del casi ilil pagamento deve essere dati necessari in funzione dellaalcune fascia di (obbligatorie) a tutti i In partecipanti saldo della propria quota, ilcalcolato potenzialesui dichiaranti oppure di presentare Sief, che erano invitati a comunicare registrante riceverà il “token” per poter informazioni, o tutte, separatamente, tonnellaggio per cui si richiede la registrazione. Solo dopo il saldo della propria quota, il potenziale la loro approvazione e l’eventuale attivare la propria membership alla nel caso in cui non siano d’accordo sulle informazioni trasmesse congiuntamente disponibilità di dati. registrante riceveràregistrazione congiunta. il “token” per poter attivare la propria membership alla registrazione congiunta. (es. condivisioni di Le regole per l’istituzione e l’organizzazione di questi Consorzi costi, classificazione (senza personalità giuridica) non erano della sostanza, studi prestabilite da nessun regolamento, proposti…), presentando tranne per la regola generale di un dossier in “opt-out”. condivisione dei dati e dei costi che doveva essere: “fair, transparent and non-discriminatory”. Ci sono stati casi in cui anche questo semplice principio non è stato rispettato e ha richiesto l’apertura di una disputa all’ECHA. Inoltre l’accesso ai dati può avvenire con due modalità: - Entrando a far parte del Consorzio (qualora lo stesso sia ancora aperto a nuovi membri) e quindi acquisendo la proprietà dei dati elaborati e degli studi eseguiti; - Acquistando la cosiddetta “Lettera di Accesso” grazie alla quale si acquisisce il diritto a far riferimento al dossier principale per la propria registrazione ma senza avere la REACh - punti salienti (fonte: Echa) proprietà dei dati. (fonte: Echa)


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ADEMPIMENTI PRATICI PER CONCERIE E AZIENDE CHIMICHE

CHIMICA > TENDENZE > MODA > SOSTENIBILITÀ

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Il secondo passaggio è quello di individuare le tecniche analitiche e i parametri che rendono univoca l’identificazione della sostanza stessa. Registration Statistics deadline 2018

CONTENUTI DEL DOSSIER All EU countries* Le informazioni da comunicare ai fini generali della registrazione sono Overall Summary secondo l’articolo 10: REACH registrations byDELLA companies fromSOSTANZA 1st June 2008 (excluding NONS) IDENTIFICAZIONE  Il fascicolo tecnico Per impostare il lavoro finalizzato alla  La # Registrations # Unique Substances relazione sulla sicurezza chimica 21 761 8 551 TOTAL registrazione della sostanza il Sief/ (per sostanze prodotte o importate Consorzio deve prima di tutto stabilire sopra le 10 ton.) Detailed Registration Statistics i criteri di uguaglianza (sameness) elaborando un profilo di identificazione. Nell’Allegato VI vengono date le linee Breakdown by Registration Type Il primo passaggio è valutare a quale guida sugli adempimenti generali per la tipologia appartiene la sostanza in %registrazione e sul tipo di informazioni # Registrations # Substances questione: registered as full registration 16 652 5 439 76% da riportare nel fascicolo tecnico. Si registered as intermediate 5 188 3 708 24% - Mono-costituente Transported isolated intermediates 3 915 2distinguere 658 possono 4 fasi per tutti i On-site isolated intermediates 1,425 1,317 - Multi-costituente TOTAL 21 840 100%dichiaranti:- UVCBJoint Submission is a fundamental principle of REACH. Its aim is to reduceFase Raccolta di tutti i dati disponibili costs and 1: avoid

SEDI OPERATIVE

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Data as of: 30/04/2018

Number of new registration numbers granted by ECHA following submission of a registration dossier and substances related to these registrations.

The following tables are based on Overall Summary data, new registrations under REACH (NONS are excluded). Percentages are from total DL2018 values.

Three different types of registrations can be done under REACH: Full registration (Article 10), registration as an on-site isolated intermediate (Article 17) and registration as a transported isolated intermediate (Article 18). In one registration dossier any combination of one up to three different types can be covered. This is why the numbers below do not add up to the total number of registrations. Percentages are from total DL2018 values.

unnecessary testing on animals

IDENTIFICAZIONE ANALITICA DELLE SOSTANZE # Registrations

con condivisione dei dati per evitare sperimentazioni inutili. # Substances % 7 866 96% Fase II: Determinazione delle 5,405 27% informazioni necessarie in funzione del 4,031 73% 936 5% tonnellaggio. 100% Queste sono riportate negli allegati da VII a X# ovvero: Substances % 7 602VII: fascia da 1 a 10 ton 84%  Allegato 2 139 16%  Allegato 1 142VIII: fascia da 10 a 100 ton 1,051  Allegato 279IX: fascia da 100 a 1000 ton 100%  Allegato -X: fascia > 1000 ton

This table provides a breakdown of the number of registrations submitted in a joint submission (multiple registrants) compared to individual submissions (single registrants).

Registrations in Joint Submissions Lead Member

Individual Registrations under REACH TOTAL

20 800 5 595 15 205

961 21 761

Breakdown by Registrant Company Size # Registrations Registered by Large company Registered by SME Medium company Small company Micro company

TOTAL

18 248 3 513 1 687 1,289 537

21 761

Breakdown by Role in Supply Chain # Registrations

%

# Substances

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Fascicolo tecnico

COMPRENSIONE E APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO REACh

Il fascicolo tecnico dovrà contenere le seguenti informazioni: Fase III: Comparazione tra i dati necessari e quelli disponibili per determinare i dati mancanti (data-gap). Fase IV: Produzione di nuovi dati e eventuale proposta di una strategia di sperimentazione se sono richiesti studi su animali secondo l’Allegato IX e X. Qualora alcune sperimentazione o produzione di dati non siano considerati necessari (waiving) occorre indicare chiaramente le ragioni. E’ previsto un sistema di aggiornamento dei dati al superamento delle soglie quantitative integrando le informazioni con quanto previsto nell’allegato corrispondente. Negli ultimi anni inoltre si è sempre più andato affermando il principio di limitare il più possibile l’esecuzione di test su animali orientandosi verso test in vitro. Ad oggi molti di questi test sono stati validati (e quindi utilizzabili ai fini della registrazione Reach) e altri sono in via di validazione (OECD) in particolar modo per gli end-points relativi all’irritazione (cutanea e oculare) e sensibilizzazione. Fascicolo tecnico Il fascicolo tecnico dovrà contenere le seguenti informazioni:

i)

l'identità del o dei fabbricanti o importatori, come specificato nell'allegato VI, punto 1;

ii)

l'identità della sostanza, come specificato nell'allegato VI, punto 2;

iii)

informazioni sulla fabbricazione e sull'uso o sugli usi della sostanza, come specificato nell'allegato VI, punto 3; tali informazioni si riferiscono a tutti gli usi identificati del dichiarante; esse possono includere, se il dichiarante lo ritiene opportuno, le pertinenti categorie d'uso e d'esposizione;

iv)

la classificazione e l'etichettatura della sostanza, come specificato nell'allegato VI, punto 4;

v)

istruzioni sulla sicurezza d'uso della sostanza, come specificato nell'allegato VI, punto 5;

vi)

sommari di studio delle informazioni risultanti dall'applicazione degli allegati da VII a XI;

vii)

sommari esaurienti di studio delle informazioni risultanti dall'applicazione degli allegati da VII a XI, laddove richiesto in forza dell'allegato I;

viii)

un'indicazione che specifichi se le informazioni trasmesse in applicazione dei punti iii), iv), vi) e vii) o della lettera b), sono state esaminate da un consulente tecnico che è stato scelto dal fabbricante o dall'importatore e che ha un'adeguata esperienza;

ix)

proposte di sperimentazioni di cui agli allegati IX e X;

x)

per sostanze in quantitativi compresi tra 1 e 10 tonnellate, informazioni in merito all'esposizione, come specificato nell'allegato VI, punto 6;

xi)

Richiesta di non disseminare alcune informazioni se ritenute confidenziali


INTRODUZIONE AI TEST TOSSICOLOGICI

Relazione sulla sicurezza chimica (CSR): Deve essere effettuata una valutazione della sicurezza chimica e deve essere compilata una relazione sulla sicurezza chimica per tutte le sostanze soggette a registrazione prodotte o importate in quantità superiori a 10 t/anno secondo quanto indicato in allegato I. Per quantitativi inferiori (i.e. tra 1 e 10 ton/anno) non deve essere compilata; tuttavia sono da fornire le informazioni sull’esposizione secondo quanto indicato al punto 6 dell’Allegato VI. La valutazione della sicurezza chimica di una sostanza comprende le seguenti fasi: a) la valutazione dei pericoli per la salute umana;  Valutazioni di informazioni non sull’uomo

 Valutazioni di informazioni sull’uomo  Classificazione e etichettatura  Determinazione dei DNEL (Derived no effect level) b) la valutazione dei pericoli fisicochimici;  esplosività  infiammabilità  potere ossidante c) la valutazione dei pericoli per l’ambiente;  Valutazione delle informazioni  Classificazione e etichettatura  Determinazione del PNEC (Prevedible no effect concentration) d) la valutazione persistente, bioaccumulabile e tossico (PBT) e molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB). Se sulla base di queste considerazioni, se la sostanza risponde ai criteri di pericolosità del regolamento 1272/08 (CLP) o a quelli di PBT o vPvB, allora si procederà anche con: e) la valutazione dell’esposizione  Descrizione dello scenario/i di esposizione applicati per la fabbricazione o per l’uso/i identificati o per tutte le fasi di vita della sostanza compreso lo smaltimento f) La caratterizzazione dei rischi

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COMPRENSIONE E APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO REACh

 A cui seguono le misure di gestione dei rischi e l’indicazione delle condizioni operative che il fabbricante o l’importatore ha applicato o raccomanda agli utilizzatori a valle in modo che il rischio sia adeguatamente controllato. Gli usi considerati negli scenari di esposizione dal dichiarante sono detti USI IDENTIFICATI e possono riguardare l’uso industriale, professionale e del consumatore. Per descrivere questi usi identificati vengono utilizzati dei descrittori: - Di uso (SU) - Di processo (PROC) - Di destino ambientale (ERC) In più sono stati codificate le categorie di prodotto (PC) in cui la sostanza oggetto della registrazione viene impiegata e le tipologie di articolo (AC) prodotti a seguito dell’impiego della sostanza stessa. Per maggiori informazioni in appendice è riportato l’elenco e il significato di tali descrittori. Qualora un utilizzatore a valle non trovi l’uso che intende fare della sostanza tra gli usi identificati può: o Comunicare al fornitore tale uso e quest’ultimo provvederà ad integrare la registrazione se lo ritiene opportuno;

Procedere alla comunicazione del chimiche all’ ECHA, tuttavia secondo nuovo uso identificato fornendo la l’art. 8 del REACH possono nominare relazione sulla sicurezza chimica un rappresentante esclusivo stabilito (CSR) direttamente se vuole in Europa che si assuma i compiti e mantenere riservata l’informazione le responsabilità che spettano agli o se il fornitore gli comunica di non importatori in modo da garantire la voler procedere con l’inserimento conformità con il Regolamento REACH. dell’uso richiesto. (V. capitolo In questo caso tutti gli importatori che pag. 16 Utilizzatori a valle) si approvvigionano da quel produttore In caso di più sostanze con le stesse saranno considerati come “utilizzatori a caratteristiche stessi dati può valle” (art.8). Spetta alle società echeglinon sono stabilite nel SEE informare gli importatori della stessa catena d essere presentato un CSR che copre in Il rappresentante esclusivo deve: approvvigionamento nomina un rappresentante esclusivo, fornire fisica idoneaodocumentazione gran parte tutte ledella sostanze deldigruppo. - essere una persona giuridica materialmente stabilita nel SEE; comprensiva dell’identità del rappresentante esclusivo stesso. RAPPRESENTANTE ESCLUSIVO - disporre di conoscenze sufficienti Il rappresentante esclusivo non è esso stesso un importatore. Nel caso che l’azienda nominata (Only Representative) nella manipolazione pratica delle come OR abbia necessità di effettuare importazioni, dovrà nonché presentare uninformazioni ulteriore dossier d In base al Regolamento Reach, le imprese sostanze, delle che hanno sede al di fuori dell’UE non ad esse connesse; registrazione nel ruolo di importatore. sono autorizzate a presentare fascicoli - essere nominato d’intesa con un di registrazione REACH per le sostanze fabbricante, un formulatore o un o


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CHIMICA > TENDENZE > MODA > SOSTENIBILITÀ

Per un produttore extra-EU è fondamentale scegliere un rappresentante esclusivo in modo

di approvvigionamento. produttore di articoli, non stabilito Spetta alle società che non sono nel SEE; perché il rappresentante esclusivo dovrà agire e comportarsi da proprioSEE garante informare nei confronti delle stabilite nel gli - essere responsabile della stessa catena di dell’adempimento prescrizioni autorità competenti. Per idelle produttori che non hannoimportatori aziende collegate (es. Multinazionali) la scelta approvvigionamento della nomina di di legge per gli importatori ai sensi più frequente ricade su aziende di servizio che possiedono le capacità e le conoscenze per poter un rappresentante esclusivo, fornire del regolamento Reach affrontare la registrazione e gli obblighi successivi con competenza. idonea documentazione comprensiva dell’identità del rappresentante I rappresentanti esclusivi possono esclusivo stesso. rappresentare più fornitori non stabiliti nel SEE, ma devono mantenere Il rappresentante esclusivo non è esso separate le informazioni relative a stesso un importatore. Nel caso che CASI PARTICOLARI ciascuno di essi, ovvero presentare per l’azienda nominata come OR abbia Articoli: ciascuno una registrazione separata necessità di effettuare importazioni, in cui vengono fornite all’ECHA dovrà presentare un ulteriore dossier di tutte le informazioni relative al registrazione nel ruolo di importatore. un produttore extra-EU produttore extra-CE e agli importatori Per fondamentale scegliere un appartenenti a quella specifica catena è opportuno non solo perché una tale nomina garantirà l’accesso al mercato europeo ma anche

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o importatore e

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2. La sostanza è destinata ad essere rilasciata in normali condizioni di utilizzo

COMPRENSIONE E APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO REACh

rappresentante esclusivo in modo opportuno non solo perché una tale nomina garantirà l’accesso al mercato europeo ma anche perché il rappresentante esclusivo dovrà agire e comportarsi da proprio garante nei confronti delle autorità competenti. Per i produttori che non hanno aziende collegate (es. Multinazionali) la scelta più frequente ricade su aziende di servizio che possiedono le capacità e le conoscenze per poter affrontare la registrazione e gli obblighi successivi con competenza. CASI PARTICOLARI Articoli: Per gli articoli come definiti all’inizio, le sostanze ivi contenute andranno registrate qualora siano soddisfatte contemporaneamente le seguenti due condizioni: 1. La sostanza è contenuta in tali articoli in quantitativi superiori ad 1 ton./anno per fabbricante o importatore e 2. La sostanza è destinata ad essere rilasciata in normali condizioni di utilizzo ragionevolmente prevedibili (per es. pennarello)

ragionevolmente prevedibili (per es. pennarello)

Nel seguente schema si riassumono gli adempimenti per gli articoli:

Nel seguente schema si riassumono gli adempimenti per gli articoli:


Qualora invece tali sostanze vengono separate possiamo avere due casi: A) Intermedi isolati in situ: se prodotti in quantità > 1 t/anno è prevista una

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registrazione semplificata (art. 17) ADEMPIMENTI PRATICI PER CONCERIE E AZIENDE CHIMICHE

CHIMICA > TENDENZE > MODA > SOSTENIBILITÀ

B) Intermedi trasportati: se prodotti in quantità > 1 t/anno è prevista una registrazione se si supera la quantità diregistrazione 1000 t/anno dovranno essere prodotte le Intermedi: Lesemplificata sostanzee intermedie non semplificata (art. 17) isolate (ovvero quelle diche rimangono informazioni cui all’allegato VII (art.B) 18)Intermedi trasportati: se prodotti nella miscela di reazione) non sono in quantità > 1 t/anno è prevista La registrazione semplificata può aver luogo solo se il dichiarante dichiara che le condizioni di sottoposte al regolamento Reach. una registrazione semplificata e utilizzo sono rigidamente controllate e che si applicano tecniche procedurali per ridurre al minimo Qualora invece tali sostanze vengono se si supera la quantità di 1000 t/ emissioni epossiamo esposizioni.avere due casi: separate anno dovranno essere prodotte le A) isolati in situ: se prodotti informazioni di cui all’allegato VII Nel Intermedi seguente schema vengono riassunti i principali obblighi relativi agli intermedi. in quantità > 1 t/anno è prevista una (art. 18)

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COMPRENSIONE E APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO REACh

La registrazione semplificata può aver luogo solo se il dichiarante dichiara che le condizioni di utilizzo sono rigidamente controllate e che si applicano tecniche procedurali per ridurre al minimo emissioni e esposizioni. Nello schema a pagina precedente vengono riassunti i principali obblighi relativi agli intermedi. Sostanze per ricerca e sviluppo (R&S): Qualora una sostanza sia prodotta o importata ai fini di ricerca per nuovi prodotti o processi il Regolamento prevede una esenzione della procedura di registrazione, dietro però presentazione di notifica ai sensi dell’art. 9. L’agenzia dopo aver valutato le informazioni nella notifica concede un esenzione di 5 anni prorogabili a 10. Le informazioni da presentare alla notifica sono: o l’identità del fabbricante, dell’importatore o del produttore di articoli, come specificato nell’allegato VI, punto 1; o l’identità della sostanza, come specificato nell’allegato VI, punto 2; o l’eventuale classificazione della sostanza come specificato all’allegato VI, punto 4; o il quantitativo stimato come specificato all’allegato VI, punto 3.1; o l’elenco dei clienti di cui al paragrafo 1, inclusi nomi e indirizzi.

Polimeri: Abbiamo già detto che i polimeri sono esenti dalla registrazione (e dalla valutazione) ma non altrettanto dall’autorizzazione o dalla notifica della classificazione ed etichettatura se risultano rispondere ai criteri del regolamento CLP. Tuttavia chi produce o importa polimeri dovrà registrare le unità monomeriche se sono soddisfatte le seguenti due condizioni: 1. Il polimero contiene più del 2% di una unità monomerica o altre sostanze 2. La quantità totale di unità monomerica supera la tonnellata annua Per un poliacrilato, per esempio importato nella UE, si dovrà procedere alla registrazione dell’acido acrilico per quel particolare uso identificato pag. 20 a meno che il monomero impiegato non sia pag. 20in Europa. stato prodotto e registrato In quest’ultimo caso deve essere dimostrata l’origine del monomero stesso con adeguata documentazione. Un produttore di poliacrilato che acquista il monomero in Europa dovrà invece accertarsi che un soggetto situato a monte della catena di approvvigionamento abbia provveduto alla registrazione dell’acido acrilico per quello specifico uso.

In questo contesto vale la pena sottolineare che il concetto di polimero prescritto dal regolamento Reach si discosta leggermente da quello che ognuno di noi ha in senso generale. Per poter essere definito un polimero ai sensi del regolamento Reach devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: - Presenza di almeno 3 unità monomeriche e - Più del 50% è rappresentato da molecole polimeriche e - Nessuna molecola polimerica rappresenta più del 50% del peso In caso contrario il polimero viene considerato come una sostanza (NLPNo Longer Polymer) e quindi soggetto a registrazione. Nella figura seguente è schematizzato il caso in cui alcune di queste condizioni non sono rispettate:

Fenolo etossilato


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TASSE DI REGISTRAZIONE

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ADEMPIMENTI PRATICI PER CONCERIE E AZIENDE CHIMICHE

CHIMICA > TENDENZE > MODA > SOSTENIBILITÀ

VALUTAZIONE (Titolo VI)

Qualsiasi registrazione o autorizzazione è accompagnata dal pagamento della tariffa richiesta a norma del titolo IX.

Il processo di valutazione effettuato dall’Agenzia riguarda il dossier e si attua su due livelli:

1. Controllo di qualità e conformità alle REGISTRAZIONE Le TASSE tariffeDIsono calcolate sulla base prescrizioni dei vari titoli e allegati della fascia di tonnellaggio e sulla pertinenti (questo tipo richiesta di controllo Qualsiasi registrazione o autorizzazione è accompagnata dal pagamento della tariffa a RAZIONE trasmissione comune o meno dei dati e dovrebbe avvenire nella misura di norma del titolo IX. o autorizzazione è accompagnata pagamento a prevedono una riduzionedalper le PMI. della tariffa richiesta ca. il 5-10% del totale dei fascicoli Le tariffe sono calcolate sulla base della fascia di tonnellaggio e sulla trasmissione comune o presentati) meno dei dati esiprevedono una riduzione per le PMI. Di seguito riportano le tariffe di e sulla base della fascia di tonnellaggio e sulla trasmissione2. comune o Esame di ogni proposta di registrazione secondo il Regolamento Diriduzione seguito siper riportano il Regolamento 864/2015 per le Grandi alla ono una le PMI.le tariffe di registrazione secondo esperimento destinato 864/2015 per le Grandi imprese e imprese e per le PMI così come definite dalla Raccomandazione CE 2003/361. dei dati richiesti per le e tariffe di registrazione secondo il Regolamento 864/2015 per produzione le Grandi per le PMI così come definite dalla fasce di tonnellaggio più alte (100 Grandi aziende osì come definite dalla Raccomandazione CE 2003/361. Raccomandazione CE 2003/361. e 1000 t). Tale proposta può essere Fascia annua Joint Submission Grandi aziende accettata, rifiutata, modificata 1-10 tons Eo UR 1possono 304 essere richiesti test Fascia annua Joint Submission 10-100 tons E UR 3 5 0 6 supplementari. La procedura e i 1-10 tons E UR 1 3 0 4 tempi per l’esame di tali proposte per 100-1000 tons E UR 9 3 7 6 10-100 tons E UR 3 5 0 6 l’ultima dead-line di registrazione >1000 tons E UR 2 4 2 7 4 100-1000 tons E UR 9 3 7 6 sono i seguenti: >1000 tons

E UR 2 4 2 7 4

PMI Fascia annua

Medie aziende-(Joint Submission)

1-10 tons nde-(Joint Submission)

E UR 8 4 8 Piccole aziende-(Joint Submission)

10-100 tons

PMI

Piccole aziende-(Joint Submission) E UR 4 5 7 Micro aziende-(Joint Submission)

Micro aziende-(Joint Submission) E UR 6 5

E UR 2 2 7 9 E UR 4 5 7

E UR 1 2 2 7 E UR 6 5

E UR 1 7 5

100-1000 UR 2 2 7 9 tons

E UR 6 0 9 4 E UR 1 2 2 7

E UR 3 2 8 2 E UR 1 7 5

E UR 4 6 9

UR 6 0 9 4>1000 tons

E UR 3 2 8 2 E UR 1 6 4 2 8

E UR 4 6 9 E UR 8 8 4 6

E UR 1 2 6 4

E UR 8 4 8

UR 1 6 4 2 8

E UR 8 8 4 6

E UR 1 2 6 4

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COMPRENSIONE E APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO REACh

1. Nel caso delle sostanze non soggette a un regime transitorio, l’agenzia elabora un progetto di decisione a norma dell’articolo 40, paragrafo 3 entro centottanta giorni dal momento in cui riceve una registrazione o una relazione di un utilizzatore a valle contenente una proposta di sperimentazione. 2. Nel caso delle sostanze soggette a un regime transitorio, l’agenzia elabora i progetti di decisione a norma dell’articolo 40, paragrafo 3: - entro 1° giugno 2022 per le registrazioni contenenti proposte di sperimentazioni ricevute entro 1° giugno 2018. La valutazione delle sostanze invece viene effettuata dalle Autorità competenti degli Stati membri*. L’Agenzia infatti di concerto con gli Stati membri elabora periodicamente un piano di azione progressivo a livello comunitario (Corap) con le sostanze da valutare sulla base di priorità in funzione della possibilità di un rischio per la salute umana o per l’ambiente e anche sulla base del tonnellaggio complessivo risultante dalla registrazione di più dichiaranti. Il piano d’azione a rotazione copre un periodo di tre anni e viene

aggiornato entro il 28 febbraio di ogni anno (**). Dalla valutazione possono scattare proposte e/o misure di restrizione o autorizzazione. (*) Con il D.L. n. 10 del 15/02/07 il Ministero della Salute viene designato quale Autorità competente per l’Italia. (**)https://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/ evaluation/community-rolling-action-plan/corap-list-of-substances

AUTORIZZAZIONE ( Titolo VII- artt. 55-64) E’ una procedura del tutto innovativa rispetto alla normativa attuale istituita nell’ottica di controllare i rischi legati alle sostanze particolarmente problematiche per la salute e per l’ambiente con lo scopo di una loro sostituzione (art. 55). Le sostanze che soggette a richiesta di autorizzazione vengono incluse nell’Allegato XIV sulla base di una lista redatta dall’Agenzia di sostanze prioritarie (SVHC). Tale procedura è scissa da quella di registrazione e prescinde il limite di 1 tonnellata/anno. Le autorizzazioni inoltre vengono concesse per un periodo stabilito. Le sostanze candidate ad essere inserite

nell’All. XIV sono: o Sostanze CMR di categoria 1A e 1B, o Sostanze rispondenti ai criteri di PBT (persistenti, bioaccumulabili e tossici) e vPvB (molto persistenti e molto bioaccumulabili) secondo i criteri dell’ All. XIII (che riportiamo di seguito). o Distruttori endocrini Quando una sostanza viene inclusa in All. XIV viene precisato quanto segue: 1. Identità della sostanza 2. Proprietà che hanno determinato l’inclusione 3. Gli usi esentati dall’obbligo di autorizzazione perché i rischi possono essere adeguatamente controllati (come per es. se il rischio è modificato dalla forma fisica) 4. Se del caso i periodi di revisione per alcuni usi 5. Disposizioni transitorie: o “data di scadenza” ovvero la data a partire dalla quale sarà vietato ogni uso per il quale non sia pervenuta richiesta di autorizzazione. o “data di termine” ovvero la data (antecedente almeno 18 mesi quella di scadenza, entro la quale devono pervenire le richieste di autorizzazione.


per il quale non sia pervenuta richiesta di autorizzazione. “data di termine” ovvero la data (antecedente almeno 18 mesi quella di scadenza, entro la quale devono pervenire le richieste di autorizzazione.

Inclusione in All.XIV

Data di scadenza

Data di termine

(data in cui l’iimissione sul mercato è vietata salvo per quegli usi per i quali è stata richiesta autorizzazione)

CHIMICA > TENDENZE > MODA > SOSTENIBILITÀ

Le autorizzazioni sono legate a chi  Gli usi nei materiali destinati a venire autorizzazioni legate aessere chi le richiede e possonoinessere valide solo una singola le Lerichiede e sono possono valide contatto conlungo prodotti alimentari solo una singola catenaunadisostanza (no esenzione dalla registrazione) catenalungo di approvvigionamento. Per esempio inclusa in All. XIV può essere utilizzata approvvigionamento. e/o commercializzata se: Per esempio una sostanza inclusa in All. XIV può essere o l’utilizzatore immediatamente a valle ha richiesto autorizzazione per tale uso o utilizzata e/o commercializzata se:

 Gli usi nei preparati in cui le sostanze sono in concentrazione inferiore allo 0,1% o al di sotto dei limiti previsti dal regolamento CLP per i quali il preparato diventa pericoloso.

Le domande d’autorizzazione sono inoltrate all’agenzia dal o dai fabbricanti, importatori e/o utilizzatori a valle della sostanza. Possono essere inoltrate da una o più persone.

l’utilizzatore a valle può utilizzare la sostanza se l’uso è stato autorizzato ad un attore

o l’utilizzatore immediatamente a situato a monte della catena di approvvigionamento (art. 56 c2) valle ha richiesto autorizzazione per tale uso o o l’utilizzatore a valle può utilizzare la sostanza se l’uso è stato autorizzato ad un attore situato a monte della catena di approvvigionamento (art. 56 c2) Esclusioni: Sono esclusi dalla richiesta di autorizzazione:  Gli usi nei prodotti fitosanitari  Gli usi in prodotti biocidi  Carburanti e combustibili  Gli usi nei prodotti cosmetici (no esenzione dalla registrazione)

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Domanda di autorizzazione

Richiesta di autorizzazione per usi specifici

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PROSSIMAPELLE ^

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COMPRENSIONE E APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO REACh

Allegato XIII: criteri per la determinazione delle sostanze PBT e vPvB: 1.

Sostanze PBT

Una sostanza che soddisfa i tre criteri enunciati qui di seguito è una sostanza PBT. 1.1.

Persistenza Una sostanza soddisfa il criterio di persistenza (P-) quando:

il periodo di emivita nell'acqua di mare è superiore a 60 giorni, o

il periodo di emivita in acqua dolce o di estuario è superiore a 40 giorni, o

il periodo di emivita in sedimenti marini è superiore a 180 giorni, o

il periodo di emivita in sedimenti d'acqua dolce o di estuario è superiore a 120 giorni, o

il periodo di emivita nel suolo è superiore a 120 giorni. La valutazione della persistenza nell'ambiente è basata sui dati disponibili relativi al periodo di emivita, raccolti in condizioni appropriate che sono descritte dal dichiarante.

1.2.

Bioaccumulo Una sostanza soddisfa il criterio di bioaccumulo (B-) quando:

il fattore di bioconcentrazione (BCF) è superiore a 2000. La valutazione del bioaccumulo è basata su dati misurati relativi alla bioconcentrazione in specie acquatiche. I dati utilizzati possono riguardare specie d'acqua dolce e specie d'acqua di mare.

1.3.

Tossicità Una sostanza soddisfa il criterio di tossicità (T -) quando:

la concentrazione senza effetti osservati (NOEC) a lungo termine per gli organismi marini o d'acqua dolce è inferiore a 0,01 mg/l, o

-

la sostanza è classificabile come cancerogena (categoria 1A o 1B), mutagena di cellule germinali (categoria 1A o 1B) o tossica per la riproduzione (categoria 1A, 1B o 2) in base al regolamento (CE) n. 1272/2008;

-

esistono altre prove di tossicità cronica, date dalla classificabilità della sostanza come sostanza con tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta (STOT RE categoria 1 o 2), in base al regolamento (CE) n. 1272/2008.

2.

Sostanze vPvB Una sostanza che soddisfa i criteri enunciati qui di seguito è una sostanza vPvB.

2.1.

Persistenza Una sostanza è considerata molto persistente (vP-) quando:

il periodo di emivita in acqua di mare, acqua dolce o acqua di estuario è superiore a 60 giorni, o

il periodo di emivita in sedimenti d'acqua di mare, d'acqua dolce o d'acqua di estuario è superiore a 180 giorni, o

il periodo di emivita nel suolo è superiore a 180 giorni.

2.2.

Bioaccumulo Una sostanza è considerata molto bioaccumulabile (vB-) quando:

il fattore di bioconcentrazione è superiore a 5.000.

Le domande possono essere inoltrate per uno o più usi. Possono essere inoltrate per l’uso o gli usi propri del richiedente e/o per gli usi per i quali egli intende immettere la sostanza sul mercato. Una domanda d’autorizzazione contiene gli elementi seguenti:  l’identità della o delle sostanze  il nome e i dati per un contatto della o delle persone che inoltrano la domanda;  una richiesta d’autorizzazione, indicante l’uso o gli usi per i quali l’autorizzazione è richiesta, compresi l’uso della sostanza in preparati e/o, se pertinente, la sua incorporazione in articoli;  salvo qualora sia già stata presentata nell’ambito della registrazione, una relazione sulla sicurezza chimica, elaborata a norma dell’allegato I, relativa ai rischi che comporta per la salute umana e/o per l’ambiente l’uso della o delle

sostanze a motivo delle proprietà intrinseche di cui all’allegato XIV;  un’analisi delle alternative, che prenda in considerazione i rischi che esse comportano e la fattibilità tecnica ed economica di una sostituzione  se l’analisi di cui sopra indica che esistono alternative idonee, un piano di sostituzione comprendente un calendario delle azioni proposte dal richiedente. A corredo della precedente documentazione è spesso richiesta anche un’analisi socioeconomica realizzata a norma dell’allegato XVI; Rilascio dell’autorizzazione: Responsabile del rilascio o del rifiuto dell’autorizzazione è la Commissione dopo che ha ricevuto dall’Agenzia i pareri dei comitati sulla valutazione dei rischi e delle analisi socio-economiche e dopo un periodo in cui il richiedente o gli Stati membri possono presentare osservazioni. Obblighi a seguito di autorizzazioni (art. 65-66) I titolari di un’autorizzazione come pure gli utilizzatori a valle indicano il numero dell’autorizzazione sull’etichetta prima


mercato di talune sostanze preparati pericolosi)con sono trasposte nell’All. XVII. S tratta di ed un uso elenco di sostanze o egruppi di sostanze la state descrizione delle condizioni d tratta di unrelativamente elenco di sostanze o gruppi di sostanzee/o con la descrizione delle condizioni d restrizione alla produzione e/o immissione uso. PROSSIMAPELLE 51

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ADEMPIMENTI PRATICI PER CONCERIE E AZIENDE CHIMICHE

CHIMICA > TENDENZE > MODA > SOSTENIBILITÀ

restrizione relativamente alla produzione e/o immissione e/o uso.

di immettere la sostanza o un preparato per un uso autorizzato Gli utilizzatori a valle che utilizzano una sostanza ne danno notifica all’agenzia entro tre mesi dalla prima fornitura della sostanza. L’agenzia compila e tiene aggiornato un registro degli utilizzatori a valle che hanno proceduto alla notifica. L’agenzia accorda alle autorità competenti degli Stati membri l’accesso a tale registro.

……. ……. …….

Esempio entry Allegato XVII Esempio entry Allegato XVII

Come Le perdisposizione le autorizzazioni le restrizioni indipendenti dalla sogliaediper 1 tonn./anno. (autorizzazione) le quali nessuna della Direttiva sono 76/769/ impresa ha richiesto un’autorizzazione CEE (Restrizioni in materia di produzione, Come per le autorizzazioni le restrizioni sono indipendenti dalla soglia di 1 tonn./anno. E’ inoltre ovvio che le sostanze che vengono incluse nell’All. XIV (autorizzazione) e per le qual immissione sul mercato ed uso di talune specifica vengano trasposte in All. E’ inoltre ovvio cheha le sostanze che vengono incluse nell’All. XIV (autorizzazione) percon le quale nessuna impresa richiestopericolosi) un’autorizzazione specifica vengano trasposte ine All. XVII e depennate dal precedente sostanze e preparati sono XVII su tutti glitrasposte usi. state trasposte nessuna impresa ha nell’All. richiesto un’autorizzazione specifica vengano in All. XVII e depennate dal precedente conXVII. restrizione su tutti glirestrizione usi. Si tratta di un elenco di sostanze o gruppi depennate dal precedente con restrizione su tutti gli usi. di sostanze con la descrizione delle condizioni di restrizione relativamente APPROFONDIMENTO 5 >>> INSERIRE FILE alla produzione e/o immissione e/o uso. ALLEGATO XVII APPROFONDIMENTO 5 >>> INSERIRE FILE RESTRIZIONE (Titolo VIII) La procedura di restrizione integra il concetto base del Reach di garantire un elevato livello di sicurezza nell’uso dei chemicals.

Come per le autorizzazioni le restrizioni sono indipendenti dalla soglia di 1 tonn./ anno. E’ inoltre ovvio che le sostanze che vengono incluse nell’All. XIV

RESTRIZIONI

Allegato XVII – RESTRIZIONI


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COMPRENSIONE E APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO REACh

INFORMAZIONI ALL’INTERNO DELLA CATENA DI APPROVIGIONAMENTO (Titolo IV) Una delle novità più rilevanti del Regolamento Reach è l’istituzione di un flusso di informazioni non solo dall’alto verso il basso (fornitore-cliente) ma anche in senso inverso. L’utente a valle di una catena di approvvigionamento deve infatti comunicare all’attore a monte:  Nuove informazioni sulle proprietà pericolose  Informazioni circa la possibile inadeguatezza delle misure di gestione dei rischi per gli usi identificati  Collaborare con il fornitore ad individuare gli scenari di esposizione per l’uso identificato per cui utilizza la sostanza.

Il REACHh significa SCAMBIO DI INFORMAZIONI A) Flusso up and down: dal produttore all’utilizzatore e viceversa.

B) Flusso trasversale: dall’utilizzatore all’Agenzia

Il REACh significa SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Lo strumento principale attraverso il quale avviene il flusso delle informazioni è la scheda di sicurezza, elaborata ai sensi del Regolamento Reach-Allegato II e ai sensi del Regolamento 830/2015. Struttura della scheda di sicurezza La SDS è strutturata secondo i seguenti punti: 1. identificazione della sostanza/del preparato e della società/impresa; 2. identificazione dei pericoli; 3. composizione/informazioni sugli ingredienti; 4. misure di pronto soccorso; 5. misure di lotta antincendio; 6. misure in caso di rilascio accidentale; 7. manipolazione e immagazzinamento; 8. controlli dell’esposizione/protezione individuale; 9. proprietà fisiche e chimiche; 10. stabilità e reattività; 11. informazioni tossicologiche; 12. informazioni ecologiche; 13. considerazioni sullo smaltimento; 14. informazioni sul trasporto; 15. informazioni sulla regolamentazione; 16. altre informazioni. Qualora la sostanza sia stata registrata sopra le 10 t/anno e sia risultata classificata pericolosa ai sensi del Regolamento CLP gli scenari

SCHEDE DI SICUREZZA E SCENARI ESPOSITIVI

approfondimento + link

di esposizione presenti nella Relazione sulla sicurezza chimica devono essere riportati in un allegato alla SDS, e i punti della scheda devono essere coerenti con le informazioni riportate nella suddetta relazione. UTILIZZATORI A VALLE Un utilizzatore a valle (downstream user) è un’azienda o un soggetto che utilizza sostanze o miscele per produrre altre miscele (prodotti chimici) o che utilizza sostanze o miscele per altri scopi: es. produzione di articoli, attività professionali. Tra gli obblighi spettanti all’utilizzatore a un DU possiamo elencare: · informare il fornitore in merito al tipo di utilizzo della sostanza nel caso in cui si tratti di una sostanza non


ancora registrata; · individuare e mettere in atto misure appropriate per controllare adeguatamente i rischi quando la sostanza utilizzata è accompagnata da una scheda di dati di sicurezza; · attuare le misure indicate nello scenario di esposizione riportato nella scheda di dati di sicurezza; · comunicare al fornitore, quando lo scenario di esposizione non copre l’utilizzo della sostanza, le informazioni necessarie per aggiornare gli scenari di esposizione e/o le categorie d’uso, oppure elaborare una apposita relazione sulla sicurezza chimica; · informare immediatamente il fornitore se ritiene non adeguate le misure di gestione del rischio individuate; · adottare le misure indicate nella licenza di autorizzazione qualora si usi una sostanza inclusa nell’Allegato XIV del Regolamento REACH (elenco delle sostanze soggette all’obbligo di autorizzazione) · verificare che l’uso della sostanza sia conforme alle prescrizioni contenute nell’Allegato XVII del Regolamento REACH (se si tratta di una sostanza sottoposta a restrizione) · fornire (obbligo per i formulatori) ai propri clienti informazioni appropriate

sui pericoli e sulle corrette condizioni di uso delle miscele di sostanze prodotte attraverso le proprie SDS; • registrare o notificare (obbligo per i fabbricanti di articoli) le sostanze estremamente preoccupanti contenute negli articoli destinati ai consumatori ai sensi dell’art. 7 del Regolamento REACH. Un DU ha quindi il diritto/dovere di comunicare al produttore/importatore una descrizione dell’uso che intende fare della sostanza al fine di farlo diventare

PROSSIMAPELLE ^

ADEMPIMENTI PRATICI PER CONCERIE E AZIENDE CHIMICHE

CHIMICA > TENDENZE > MODA > SOSTENIBILITÀ

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un uso identificato. Qualora per ragioni di riservatezza decida di non comunicarlo deve procedere personalmente alla notifica all’Agenzia elaborando una Relazione sulla sicurezza chimica salvo che: a) se non è prescritto che sia trasmessa, unitamente alla sostanza o al preparato, una scheda di dati di sicurezza; b) se il suo fornitore non è tenuto a predisporre una relazione sulla sicurezza chimica (< 10t/anno); c) se l’utilizzatore a valle usa la


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COMPRENSIONE E APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO REACh

sostanza o il preparato in quantitativi totali inferiori a 1 tonnellata all’anno; d) se l’utilizzatore a valle attua o raccomanda uno scenario d’esposizione che include quanto meno le condizioni descritte nello scenario d’esposizione che gli è stato comunicato nella scheda di dati di sicurezza; e) se l’utilizzatore a valle utilizza la sostanza per attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi, a condizione che i rischi per la salute umana e l’ambiente siano adeguatamente controllati conformemente alle prescrizioni della normativa in materia di protezione dei lavoratori e dell’ambiente. Inoltre il DU dovrà comunicare all’Agenzia le seguenti informazioni nel caso in cui sia obbligato a presentare una Relazione sulla sicurezza chimica o nel caso in cui ne sia esentato secondo i punti c) ed e) precedentemente descritti: a) la sua identità e i suoi dati; b) il numero o i numeri di registrazione, se disponibili; c) l’identità della o delle sostanze d) l’identità del o dei fabbricanti o importatori o altri fornitori; e) una breve descrizione generale dell’uso o degli usi, come specificato nell’allegato VI, punto 3.5 e delle condizioni di uso; f) se utilizza la sostanza in quantitativi > 1 t/anno una proposta di sperimentazione supplementare su animali vertebrati, quando l’utilizzatore a valle lo ritenga necessario per poter completare la sua valutazione della sicurezza chimica.

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GLOSSARIO GLOSSARIO Agenzia ECHAArticolo Attività di ricerca e sviluppo orientata ai prodotti e ai processi Attori della catena d’approvvigionamento Autorità competente Categoria d’uso e d’esposizione CMRs Destinatario di una sostanza o di un preparato Destinatario di un articolo Dichiarante Distributore DNEL Downstream user EINECS ELINCS Esposizione GHS HPV Immissione sul mercato Importatore Importazione

Organismo centrale incaricato della gestione quotidiana del REACH Un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica Qualsiasi attività scientifica connessa allo sviluppo di un prodotto o all’ulteriore sviluppo di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di preparati o articoli, nel corso della quale si utilizzano impianti pilota o produzioni sperimentali per mettere a punto il processo di produzione e/o sperimentare i campi d’applicazione della sostanza Tutti i fabbricanti e/o importatori e/o utilizzatori a valle in una catena d’approvvigionamento La o le autorità o gli organi istituiti dagli Stati membri per controllare l’adempimento degli obblighi risultanti dall’applicazione del regolamento REACH Uno scenario d’esposizione che copre una gamma di processi o usi Sostanze o preparati classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione di Categoria 1A, 1B e 2 Un utilizzatore a valle o un distributore a cui viene fornita una sostanza o un preparato Un utilizzatore industriale o professionale cui viene fornita una sostanza o un preparato Il fabbricante o l’importatore, o il produttore o l’importatore di un articolo che presenta una registrazione per una sostanza Ogni persona fisica o giuridica stabilita dalla Comunità, compresi i dettaglianti, che si limita ad immagazzinare e a immettere sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, ai fini della sua vendita a terzi Livello derivato senza effetto ovvero livello massimo d’esposizione alla sostanza al quale la persona può essere sottoposta Formulatori e utilizzatori industriali di chemicals European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances: inventario europeo delle sostanze chimiche commerciali esistenti il quale raccoglie sostanze presenti sul mercato UE nel periodo compreso tra il 1/1/1971 e il 18/9/1981 ed è un elenco chiuso di 100.106 sostanze European List of Notified Chemical Substance: lista europea delle sostanze chimiche notificate dopo il 1981 L’avvenuto contatto con una sostanza attraverso una via quale l’inalazione, l’ingestione o il contatto con la pelle Globally Harmonised System: sistema di classificazione ed etichettatura dei chemicals armonizzato a livello mondiale High Production Volume: sostanze prodotte in quantità superiore a 1.000 ton/anno L’offerta o la messa a disposizione di terzi, contro pagamento o gratuita. L’importazione è considerata come un’immissione sul mercato Ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità responsabile dell’importazione L’introduzione fisica nel territorio doganale della Comunità


HPV Immissione sul mercato

Importazione

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GLOSSARIO Fabbricante Fabbricazione Fornitore di una sostanza o di un preparato pag. 30 Lega Monomero PBTs Polimero

PNEC POPs Preparato Principio di sostituzione QSAR Rapporto completo di studio Registrante Registrazione Restrizione Ricerca e sviluppo scientifici Scenario d’esposizione

Sommario esauriente di studio Sommario di studio

Ogni persona fisica o giuridica stabilita dalla Comunità che fabbrica una sostanza all’interno della Comunità La produzione o l’estrazione di sostanze allo stato naturale Ogni fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o distributore che immette sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, o un preparato Materiale metallico, omogeneo su scala macroscopica, composta da due o più elementi combinati in modo tale da non poter essere facilmente separati con processi meccanici Sostanza in grado di formare legami covalenti con una sequenza di molecole aggiuntive, uguali o diverse, nelle condizioni della pertinente reazione di formazione del polimero utilizzata per quel particolare processo Sostanze di comune impiego che sono persistenti, bioaccumulanti e tossiche Sostanza le cui molecole sono caratterizzate dalla sequenza di uno o più tipi di unità monometriche. Tali molecole devono essere distribuite su una gamma di pesi molecolari in cui le differenze di peso molecolare siano principalmente attribuibili a differenze nel numero di unità monometriche Prevedibile concentrazione priva di effetti ovvero la concentrazione della sostanza al di sotto della quale è prevedibile che non vi siano effetti nocivi per l’ambiente Persistent Organic Pollutants: sostanze organiche inquinanti persistenti ovvero difficilmente degradabili Miscela o soluzione composta di due o più sostanze Sostituire sostanze aventi proprietà pericolose con sostanze meno pericolose, senza considerare l’utilizzo o l’esposizione Quantitative Structure Activity Relationship : relazione quantitativa strutturaattività ovvero modello revisionale utilizzato per determinare in anticipo le proprietà di sostanze e preparati chimici in funzione della loro struttura molecolare Descrizione esauriente e generale delle attività svolte per generare le informazioni Un fabbricante o importatore che effettua la registrazione Primo obbligo del regolamento REACH in base al quale fabbricanti o importatori forniscono informazioni secondo un protocollo stabilito al fine di dimostrare la corretta gestione per quello che concerne la sicurezza delle sostanze da essi prodotte o importate Qualsiasi condizione o divieto riguardante la fabbricazione, l’uso o l’immissione sul mercato Qualsiasi sperimentazione scientifica, analisi o ricerca chimica eseguita in condizione controllate su quantitativi inferiori a 1 tonnellata all’anno L’insieme delle condizioni che descrivono il modo in cui la sostanza è fabbricata o utilizzata durante il suo ciclo di vita e il modo in cui il fabbricante o l’importatore controlla o raccomanda agli utilizzatori a valle di controllare l’esposizione delle persone e dell’ambiente Una sintesi degli obbiettivi, dei metodi, dei risultati e delle conclusioni di un rapporto completo di studio, che fornisca informazioni sufficienti a permettere una valutazione indipendente dello studio stesso, in modo da ridurre al minimo la necessità di consultare il rapporto completo di studio Una sintesi degli obbiettivi, dei metodi, dei risultati e delle conclusioni di un rapporto completo di studio, che fornisca informazioni sufficienti per valutare la pertinenza della valutazione dei rischi dello studio stesso

Sostanza Sostanza esistente Sostanza intermedia Sostanza intermedia non isolata Sostanza intermedia isolata in sito Sostanza intermedia isolata trasportata Sostanza notificata Sostanza non modificata chimicamente

Sostanza presente in natura

Sostanze nuove Sostanze presenti in articoli Sostanze vPvB Sostituzione Test in vivo Test in vitro Tossicità Uso

Uso identificato Uso proprio del dichiarante Utilizzatore a valle

Valutazione

PROSSIMAPELLE ^

ADEMPIMENTI Importatore

High Production Volume: sostanze prodotte in quantità superiore a 1.000 ton/anno L’offerta o la messa a disposizione di terzi, contro pagamento o gratuita. L’importazione è considerata come un’immissione sul mercato Ogni persona fisica o giuridica stabilitaEnella Comunità responsabile PRATICI PER CONCERIE AZIENDE CHIMICHE dell’importazione L’introduzione fisica nel territorio doganale della Comunità

CHIMICA > TENDENZE > MODA > SOSTENIBILITÀ

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Elemento chimico e il suoi composti, allo stato naturale od ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurità derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione Sostanze presenti sul mercato dell’UE prima del 1981 Sostanza fabbricata, consumata o utilizzata per essere trasformata, mediante un processo chimico, in un’altra sostanza Sostanza intermedia che durante la sintesi non è intenzionalmente rimossa (tranne che per il prelievo di campioni) dalle apparecchiature in cui la sintesi ha luogo Sostanza intermedia che non presenta le caratteristiche che definiscono una sostanza intermedia non isolata, nel caso in cui la fabbricazione della sostanza intermedia e la sintesi di una o più altre sostanze derivate da essa avvengono nello stesso sito, gestito da una o più persone giuridiche Sostanza intermedia che non presenta le caratteristiche che definiscono una sostanza intermedia non isolata e che è trasportata tra altri siti o fornita ad altri siti Sostanza per la quale è stata presentata una notifica in conformità alla direttiva 67/548/CEE Sostanza la cui struttura chimica rimane immutata, anche se è stata soggetta ad un processo o trattamento chimico, ad esempio al fine di rimuovere le impurità Sostanza presente in natura in quanto tale, non lavorata o lavorata esclusivamente con mezzi manuali, meccanici o gravitazionali, per dissoluzione in acqua, per flottazione, per estrazione con acqua, per distillazione a vapore o per riscaldamento unicamente per eliminare l’acqua, o estratta dall’aria con qualsiasi mezzo Sostanze non presenti sul mercato dell’UE prima del 1981 e pertanto non incluse nell’EINECS ma registrate nell’ELINCS Sostanze rilasciate dagli oggetti in cui sono contenute allo scopo di fare loro esercitare la funzione per cui sono stati progettati e immessi sul mercato Very Persistent and very Bio-accumulative: sostanze molto persistenti e molto bioaccumulanti Evitare l’utilizzo di sostanze pericolose sostituendole con altre non pericolose o modificando i processi produttivi/lavorativi Studi di ricerca effettuati sugli animali, essenzialmente ratti, topi e conigli, al fine di effettuare previsioni sui possibili effetti di una sostanza sull’uomo e sugli animali Studi effettuati su culture di cellule o di tessuti, alternativi ai test in vivo Proprietà di un chemical di produrre effetti dannosi all’uomo, alla flora e alla fauna Ogni operazione di trasformazione, formulazione, consumo, immagazzinamento, conservazione, trattamento, riempimento di contenitori, trasferimento da un contenitore ad un altro, miscelazione, produzione di un articolo od ogni altra utilizzazione L’uso di una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, o l’uso di un preparato, previsto da un attore della catena d’approvvigionamento, compreso l’uso proprio o che gli è stato notificato per iscritto da un utilizzatore immediatamente a valle Un uso industriale o professionale da parte del dichiarante Ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante e dall’importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, nell’esercizio delle sue attività industriali o professionali. I distributori e i consumatori non sono considerati utilizzatori a valle Valutazione qualitativa del dossier di registrazione e/o delle sostanze registrate


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COMPRENSIONE E APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO REACh

MODIFICHE AL REGOLAMENTO REACH E/O SUOI ALLEGATI  Regolamento (CE) N. 340/2008 della Commissione del 5 Gennaio 2016 sulla trasmissione congiunta dei dati e la condivisione dei dati.  Regolamento (CE) N. 440/2008 della Commissione del 30 Maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).  Regolamento (CE) n. 987/2008 della Commissione dell’8 Ottobre 2008 che modifica gli Allegati IV e V del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).  Regolamento (CE) n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 Dicembre 2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 199/45/CE e che reca modifica al Regolamento (CE) n. 1907/2006.  Regolamento (CE) n. 134/2009/CE della Commissione del 16 Febbraio 2009 recante modifica del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del

Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’Allegato XI.  Regolamento (CE) n. 552/2009 della Commissione del 22 Giugno 2009 recante modifica del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’Allegato XVII.  Regolamento (CE) N. 761/2009 della Commissione del 23 Luglio 2009 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico, del Regolamento (CE) N. 340/2008 della Commissione del 30/ Maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).  Regolamento (CE) n. 276/2010 della Commissione del 31 Marzo 2010 recante modifica del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’Allegato XII (diclorometano, oli per lampade, liquidi accendigrill e composti organostannici).  Regolamento (UE) n. 453/2009 della Commissione del 20 Maggio 2010 re-

cante modifica del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’Allegato II.  Regolamento (UE) N. 1152/2010 della Commissione Europea dell’8 Dicembre 2010 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico, del Regolamento (CE) N. 440/2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).  Regolamento (UE) n. 143/2011 della Commissione Europea del 17 Febbraio 2011 recante modifica dell’Allegato XIV al Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).  Rettifica del Regolamento (UE) n. 143/2011 della Commissione Europea del 24 Febbraio 2011 recante modifica dell’Allegato XIV al Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).  Regolamento (UE) n. 207/2011 della Commissione Europea del 2 Marzo 2011


recante modifica del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’Allegato XVII (Difeniletere, pentabromo derivato e PFOS).  Regolamento (UE) n. 252/2011 della Commissione del 15 Marzo 2011 recante modifica dell’Allegato I al Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).  Regolamento (UE) n. 253/2011 della Commissione Europea del 15 Marzo 2011 recante modifica dell’Allegato XIII al Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).  Regolamento (UE) n. 366/2011 della Commissione Europea del 14 Aprile 2011 recante modifica dell’Allegato XVII (acrilammide) al Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).  Regolamento (UE) n. 494/2011 della Commissione del 20 Maggio 2011 recante modifica del Regolamento (CE) n.

1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’Allegato XVII (Cadmio).  Regolamento (UE) N. 109/2012 della Commissione del 9 Febbraio 2012 recante modifica del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’Allegato XVII (so-

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ADEMPIMENTI PRATICI PER CONCERIE E AZIENDE CHIMICHE

CHIMICA > TENDENZE > MODA > SOSTENIBILITÀ

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stanze CMR).  Regolamento (UE) n. 125/2012 della Commissione Europea del 14 Febbraio 2012 recante modifica dell’Allegato XIV al Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).  Regolamento (UE) n. 412/2012 della Commissione del 15 Maggio 2012 recante modifica del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del


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COMPRENSIONE E APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO REACh Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’Allegato XVII (dimetilfumarato).

 Regolamento (UE) N. 835/2012 della Commissione del 18 Settembre 2012 recante modifica del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’Allegato XVII (cadmio).  Regolamento (UE) N. 836/2012 della Commissione del 18 Settembre 2012 recante modifica del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’Allegato XVII (piombo).  Regolamento (UE) N. 847/2012 della Commissione del 19 Settembre 2012 recante modifica dell’Allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il mercurio.  Regolamento (UE) N. 848/2012 della Commissione del 19 Settembre 2012 recante modifica dell’Allegato XVII del

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda i composti di fenilmercurio.  Regolamento (UE) N. 126/2013 della Commissione del 13 Febbraio 2013 recante modifica dell’Allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).  Regolamento (UE) N. 254/2013 della Commissione del 20 Marzo 2013 recante modifica del Regolamento 340/2008 della Commissione relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all’Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del Regolamento (CE) n. 1907/2006.  Regolamento (UE) N. 1272/2013 della Commissione del 6 Dicembre 2013 recante modifica dell’Allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici.  Regolamento (UE) N. 301/2014 della Commissione del 25 Marzo 2014 recante modifica dell’Allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente

la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda i composti del cromo VI.  Regolamento (UE) N. 371/2014 della Commissione del 27 Marzo 2014 recante modifica dell’Allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le sostanze CMR.  Regolamento (UE) N. 474/2014 della Commissione dell’8 Maggio 2014 recante modifica dell’Allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’1,4-diclorobenzene.  Regolamento (UE) N. 900/2014 della Commissione del 15 Luglio 2014 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico, del Regolamento (CE) N. 440/2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).  Regolamento (UE) n. 125/2014 della Commissione del 14 Agosto 2014 recante modifica dell’Allegato XIV del Regola-


mento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).  Regolamento (UE) n. 282/2015 della Commissione del 20 Febbraio 2015 recante modifica degli Allegati VIII, IX e X del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda lo studio esteso di tossicità per la riproduzione su una generazione.

Commissione del 28 Maggio 2015 recante modifica del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’Allegato II.  Regolamento di esecuzione (UE) N. 864/2015 della commissione del 4 Giugno 2015 recante modifica del Regolamento 340/2008 della Commissione relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all’Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del Regolamento (CE)

 Regolamento (UE) N. 326/2015 della Commissione del 2 Marzo 2015 recante modifica dell’Allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici e gli ftalati.  Regolamento (UE) N. 628/2015 della Commissione del 22 aprile 2015 recante modifica dell’Allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo e i suoi composti.  Regolamento (UE) N. 830/2015 della

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1907/2006.  Regolamento (UE) N. 1494/2015 della Commissione del 4 Settembre 2015 recante modifica dell’Allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il benzene.  Regolamento (UE) N. 266/2016 della Commissione del 7 Dicembre 2015 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico, del Regolamento (CE)

Transfer

video

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www.icapleather.eu


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COMPRENSIONE E APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO REACh N. 440/2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

 Regolamento (UE) N. 9/2016 della Commissione del 5 Gennaio 2016 sulla trasmissione congiunta dei dati e la condivisione dei dati.  Regolamento (UE) N. 26/2016 della Commissione del 13 Gennaio 2016 recante modifica dell’Allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda i nonilfenoli etossilati.  Regolamento (UE) N. 217/2016 della Commissione del 16 Febbraio 2016 recante modifica dell’Allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il cadmio.  Regolamento (UE) N. 227/2017 della Commissione del 9 Febbraio 2017 recante modifica dell’Allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze

chimiche (REACH) per quanto riguarda l’ossido di bis(pentabromofenile) (DecaBDE).  Regolamento (UE) N. 999/2017 della Commissione del 13 Giugno 2017 recante modifica dell’Allegato XIV del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).  Regolamento (UE) N. 1000/2017 della Commissione del 13 Giugno 2017 recante modifica dell’Allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi Sali e le sostanze correlate al PFOA.  Regolamento (UE) N. 1510/2017 della Commissione del 30 Agosto 2017 recante modifica delle appendici dell’Allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda le sostanze CMR.  Regolamento (UE) N. 35/2018 della Commissione del 10 Gennaio 2018 recante modifica dell’Allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la

registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’ottametilciclotetrasilossano (<<D4>>) e il decametilciclopentasilossano (<<D5>>).  Regolamento (UE) N. 558/2018 della Commissione del 18 Aprile 2018 recante modifica dell’Allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda la sostanza 1-metil-2-pirrolidone. Uso dei descrittori Settore di utilizzo [SU]: Le categorie per il settore d’uso sono concepite per fornire informazioni sul settore dell’economia o del mercato nel quale si svolge l’uso. I settori d’uso non sono pertinenti a fasi del ciclo di vita come consumo, formulazione o reimballaggio Categoria prodotto [PC]: Nel contesto dello ES (Exposure Scenario) è appropriato caratterizzare l’uso di una sostanza in base alla tipologia di preparazione o prodotto (e.g. pittura o vernice etc) nel quale la sostanza verrà usata. Questo perché la tipologia di prodotto ha stretta relazione con la potenziale esposizione Categoria di Processo [PROC]: La categoria di processo è il modo in cui la sostanza è usata o trasformata in un prodotto (preparato o articolo). La tecnica di


applicazione o la tipologia di processo hanno impatto diretto sull’esposizione e quindi sulla gestione del rischio da mettere in atto. Categoria Articolo [AC]: Per le sostanze pericolose trasformate in articoli, il produttore / importatore può avere la necessità di specificare la tipologia

di articoli coperti dal CSA (Chemical Safety Assesment) e dagli Scenari Espositivi. Categoria Rilascio [ERC]: Le categorie ERC sono concepite per definire le caratteristiche di un uso sulla base di diversi aspetti di interesse dal punto di vista ambientale

Tabella 1. Elenco dei descrittori per i settori d’uso (SU) CODICE SU1 SU2a SU2b SU4 SU5 SU6a SU6b SU7 SU8 SU9 SU11 SU12 SU13 SU14 SU15 SU16 SU17 SU18 SU19 SU20 SU23 SU24 SU0

NOME Agricoltura, silvicoltura, pesca. Attività minerarie (tranne le industrie offshore). Industrie offshore. Industrie alimentari. Confezioni di articoli in tessuto, pelle e pelliccia. Lavorazione di legno e prodotti in legno. Produzione di pasta per l’industria cartaria, carta e prodotti di carta. Stampa e riproduzione di supporti registrati. Produzione di prodotti chimici di base su larga scala (compresi i prodotti petroliferi). Fabbricazione di prodotti di chimica fine. Fabbricazione di articoli in gomma. Fabbricazione di materie plastiche, compresa la miscelazione (compounding) e la conversione. Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi, ad esempio intonaci, cemento Attività metallurgiche, comprese le leghe. Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature. Fabbricazione di computer, prodotti di elettronica e ottica, apparecchiature elettriche. Fabbricazione di macchine di impiego generale, ad esempio macchinari, apparecchiature, veicoli e altri mezzi di trasporto. Fabbricazione di mobili. Costruzioni. Servizi sanitari. Elettricità, vapore, gas, fornitura di acqua e trattamento delle acque reflue. Ricerca e sviluppo scientifici. Altro.

PROSSIMAPELLE ^

ADEMPIMENTI PRATICI PER CONCERIE E AZIENDE CHIMICHE

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COMPRENSIONE E APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO REACh

Tabella 2. Elenco dei descrittori per le categorie dei prodotti chimici (PC) CODICE PC1 PC2 PC3 PC4 PC7 PC8 PC9a PC9b PC9c PC11 PC12 PC13 PC14 PC15 PC16 PC17 PC18 PC20 PC21 PC23 PC24 PC25 PC26 PC27 PC28 PC29 PC30 PC31 PC32 PC33 PC34 PC35 PC36 PC37 PC38 PC39 PC40 PC41 PC42 PC0

NOME Adesivi, sigillanti. Assorbenti. Depuratori dell’aria. Prodotti antigelo e prodotti per lo sbrinamento. Metalli di prima trasformazione e leghe. Biocidi. Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni dacapanti. Additivi, stucchi, intonaci, argilla da modellare. Colori a dita. Esplosivi. Fertilizzanti. Combustibili. Prodotti per il trattamento di superfici metalliche. Prodotti per il trattamento delle superfici non metalliche. Fluidi per il trasferimento di calore. Liquidi idraulici. Inchiostri e toner. Coadiuvanti tecnologici quali regolatori di pH, flocculanti, precipitatori, agenti neutralizzanti. Sostanze chimiche per laboratorio. Prodotti per il trattamento delle pelli. Lubrificanti, grassi e prodotti di rilascio. Liquidi per la lavorazione dei metalli. Prodotti per il trattamento di carta e cartone. Prodotti fitosanitari. Profumi, fragranze. Prodotti farmaceutici. Prodotti fotochimici. Lucidanti e miscele di cera. Preparati e composti polimerici. Semiconduttori. Coloranti e prodotti per l’impregnazione di materie tessili. Prodotti per la pulizia e il lavaggio. Depuratori d’acqua. Prodotti chimici per il trattamento delle acque. Prodotti per la saldatura e la brasatura, prodotti flussanti. Cosmetici, prodotti per la cura personale. Agenti per l’estrazione. Prodotti per l’esplorazione o la produzione di petrolio e gas. Elettroliti per batterie. Altro.

Tabella 3. Elenco dei descrittori per le categorie dei processi (PROC) CODICE PROC1

NOME Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processi chiusi, senza possibilità di esposizione o in processi con condizioni di contenimento equivalenti. PROC2 Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata o processi con condizioni di contenimento equivalenti. PROC3 Fabbricazione o formulazione di sostanze chimiche in processi a lotti chiusi, con occasionale esposizione controllata o processi con condizioni di contenimento equivalenti. PROC4 Produzione di sostanze chimiche con possibilità di esposizione. PROC5 Miscelazione o mescolamento in processi a lotti. PROC6 Operazioni di calandratura. PROC7 Applicazioni a spruzzo industriali. PROC8a Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso strutture non dedicate. PROC8b Trasferimento di una sostanza o di una miscela (riempimento/svuotamento) presso strutture dedicate. PROC9 Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la pesatura). PROC10 Applicazione con rulli e pennelli. PROC11 Applicazioni a spruzzo non industriali. PROC12 Uso di agenti di soffiatura nella produzione di schiume. PROC13 Trattamento di articoli per immersione e colata. PROC14 Pastigliatura, compressione, estrusione, pellettizzazione, granulazione. PROC15 Uso come reagenti per laboratorio. PROC16 Uso di combustibili. PROC17 Lubrificazione in condizioni energetiche gravose nelle operazioni di lavorazione dei metalli. PROC18 Ingrassaggio/lubrificazione generale in condizioni cinetiche gravose. PROC19 Attività manuali con contatto diretto. PROC20 Uso di fluidi funzionali in piccoli dispositivi. PROC21 Manipolazione a bassa energia di sostanze incorporate o di rivestimento in materiali e/o articoli. PROC22 Produzione e lavorazione di minerali e/o metalli a temperature notevolmente elevate. PROC23 Operazioni di lavorazione e trasferimento nell’ambito di processi aperti, a temperature notevolmente elevate. PROC24 Lavorazione in condizioni meccaniche gravose di sostanze incorporate o di rivestimento in materiali e/o articoli. PROC25 Altre operazioni a caldo con metalli. PROC26 Manipolazione di sostanze inorganiche solide a temperature ambiente. PROC27a Produzione di polveri metalliche (processi a caldo). PROC27b Produzione di polveri metalliche (processi a umido). PROC28 Manutenzione manuale (pulizia e riparazione) di macchinari. PROC0 Altro.


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Tabella 4. Descrizione delle categorie di rilascio nell’ambiente (ERC) CODICE

NOME

ERC1

Fabbricazione della sostanza.

ERC2

Formulazione di miscele.

ERC3

Formulazione in matrice solida.

ERC4 ERC5

Uso industriale di coadiuvanti tecnologici non reattivi (senza inclusione all’interno o sulla superficie dell’articolo. Uso industriale con conseguente inclusione all’interno o sulla superficie di un articolo.

ERC6a

Uso di sostanze intermedie

ERC6b

Uso industriale di coadiuvanti tecnologici reattivi (senza inclusione all’interno o sulla superficie dell’articolo). Uso industriale di monomeri in processi di polimerizzazione (con o senza inclusione all’interno o sulla superficie dell’articolo). Uso industriale di regolatori dei processi di reazione nella polimerizzazione (con o senza inclusione all’interno o sulla superficie dell’articolo). Uso industriale di fluidi funzionali.

ERC6c ERC6d ERC7 ERC8a ERC8b ERC8c ERC8d

Uso generalizzato di coadiuvanti tecnologici non reattivi (senza inclusione all’interno o sulla superficie di un articolo, uso in interni). Uso generalizzato di coadiuvanti tecnologici reattivi (senza inclusione all’interno o sulla superficie di un articolo, uso in interni). Uso generalizzato con inclusione all’interno o sulla superficie di un articolo (uso in interni).

ERC9a

Uso generalizzato di coadiuvanti tecnologici non reattivi (senza inclusione all’interno o sulla superficie di un articolo, uso in esterni). Uso generalizzato di coadiuvanti tecnologici reattivi (senza inclusione all’interno o sulla superficie di un articolo, uso in esterni). Uso generalizzato con conseguente inclusione all’interno o sulla superficie di un articolo (uso in esterni). Uso generalizzato di fluidi funzionali (uso in interni).

ERC9b

Uso generalizzato di fluidi funzionali (in esterni).

ERC10a

Uso generalizzato di articoli a basso rilascio (uso in esterni).

ERC10b

Uso generalizzato di articoli a rilascio elevato o intenzionale (uso in esterni).

ERC11a

Uso generalizzato di articoli a basso rilascio (uso in interni).

ERC11b

Uso generalizzato di articoli a rilascio elevato o intenzionale (uso in interni).

ERC12a

Lavorazione di articoli presso siti industriali a basso rilascio.

ERC12b

Lavorazione di articoli presso siti industriali a rilascio elevato.

ERC12c

Uso di articoli presso siti industriali a basso rilascio.

ERC8e ERC8f

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ADEMPIMENTI PRATICI PER CONCERIE E AZIENDE CHIMICHE

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CAPITOLATI

ZDHC - Versione elettronica della MRSL Sul sito ufficiale di ZDHC è disponibile la versione elettronica della MRSL (Manufacturing Restricted Substances List) a supporto dell’industria tessile, dell’abbigliamento, del pellame e delle calzature, per una miglior monitorizzazione delle sostanze chimiche utilizzate nella catena delle varie filiere, da poter consultare e utilizzare in modo interattivo e non più come documento statico in formato PDF, anch’esso ancora disponibile. Il documento ZDHC MRSL comprende un elenco di sostanze chimiche che vengono monitorate ed il cui uso intenzionale non è accettato nella produzione di tessuti, abbigliamento, pellami e calzature, aumentando significativamente l’esperienza dell’utente, fornendo una ricerca e una funzionalità di navigazione molto più semplici all’interno della struttura stessa del documento elettronico, denominato e-MRSL. Con ZDHC e-MRSL, gli utenti saranno in grado di identificare facilmente sostanze chimiche, inserendo come chiave di ricerca il nome della sostanza o il numero CAS; in futuro sarà anche possibile filtrare per diversi criteri e tradurre lo strumento in più lingue. Questo nuovo formato digitale non solo consente all’utilizzatore di trovare facilmente prodotti chimici all’interno dello ZDHC MRSL, ma consente anche un

facile processo di aggiornamento poiché l’e-MRSL sarà sempre aggiornato; è prevista la possibilità di aggiornare ZDHC e-MRSL alla versione 2.0 per il primo trimestre del 2019. MRSL ZDHC in definitiva stabilisce i limiti di concentrazione accettabili per le sostanze presenti nelle formulazioni chimiche utilizzate all’interno delle filiere di produzione dei manufatti. Questi limiti sono stabiliti per eliminare la possibilità di uso intenzionale delle sostanze elencate. L’intento di ZDHC MRSL è di non far utilizzare tali sostanze considerate pericolose per l’ambiente e la salute nei processi produttivi; in definitiva è un documento interattivo che verrà costantemente aggiornato e al quale potranno essere aggiunte sostanze chimiche che dovrebbero essere gradualmente eliminate.

http://mrsl.roadmaptozero.com/mrsl_online/



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TENDENZE Anticipazioni, colori, superfici, mood per la stagione AW 19.20

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SOSTENIBILITÀ Competenza tecnica in linea con le esigenze dei capitolati

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