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CREDITO d’imposta BONUS pubblicità
IN QUESTO ARTICOLO ANDREMO A TRATTARE IL CREDITO D’IMPOSTA BONUS PUBBLICITÀ, GIÀ IN ESSERE DAL 2018, CHE CON L’ART. 186 DEL D.L. 34/2020 È STATO RAFFORZATO a cura di Assocaaf
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oggetto di richiesta, superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d’informazione nell’anno precedente. Il Dipartimento Informazione ed Editoria ha fatto chiarezza per i seguenti due casi: • imprese già costituite che effettuano investimenti pubblicitari solo nell’anno di richiesta del credito d’imposta; • nuove imprese.
al 2018 è stato istituito un credito d’imposta per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali: il cosiddetto Bonus pubblicità.
Misura del credito d’imposta e condizioni
Il Dipartimento si è così espresso: “Non è possibile accedere al credito d’imposta se gli investimenti pubblicitari dell’anno precedente a quello per cui si richiede l’agevolazione sono stati pari a zero, come prescritto dal Consiglio di Stato nel parere reso sul Regolamento di cui al DPCM n. 90 del 16 maggio 2018,
L’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati. Al fine di poter beneficiare del credito d’imposta, la condizione necessaria è che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari, realizzati nell’anno
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