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SUPERBONUS 110 A CHE PUNTO SIAMO?
Il futuro della detrazione fiscale è ancora incerto, ma vediamo le novità introdotte dalla conversione in legge del D.L. 77/21
di LUCA ALBERTO PITERÀ*
*Segretario Tecnico di AiCARR
La riqualificazione del patrimonio edilizio civile, responsabile del 45% dei consumi di energia finale e del 17,5% delle emissioni di CO2 (Piterà, 2021) è determinante per raggiungere gli obiettivi del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, anche noto come PNIEC, che prevede il conseguimento del 60% dell’obiettivo di efficienza energetica al 2030, pari a un risparmio di 9,3 Mtep/anno di energia finale secondo un ambizioso piano di riqualificazione energetica che ha il supporto di strumenti di incentivazione o detrazione fiscale, tra cui il Superbonus 110% (Piterà, 2021).
SUPERBONUS, I RISULTATI OTTENUTI FINORA
Dalla pubblicazione del Decreto Requisiti (MiSE, 2020a) e del Decreto Asseverazioni (MiSE, 2020b), entrati in vigore il 6 ottobre 2020, a luglio scorso, nell’ambito del Seminario AiCARR “Superbonus al microscopio” ENEA ha mostrato i primi risultati.
Sono state presentate 25.434 asseverazioni, per un totale di lavori programmati pari a poco più 3,5 miliardi di euro; di questi ne sono stati realizzati circa 2,5 miliardi di euro, ovvero il 69,2% dei lavori programmati.
Dalla Tabella 1, in cui è mostrata la distribuzione degli interventi, è evidente che gli edifici unifamiliari sono stati i maggiori fruitori dello strumento in termini di numero di asseverazioni presentate, mentre quelli condominiali hanno avuto un peso maggiore in termini di investimento. Finora, quindi, è stato prenotato solo il 19% dei 18,2 miliardi di euro messi a disposizione della misura, per cui è importante capire fino a quando questa misura sarà disponibile.
IL FUTURO (INCERTO) DELL’AGEVOLAZIONE
A seguito delle modifiche apportate al D.L. 34/2020 (Governo Italiano, 2020), ad oggi sono ammesse alle detrazioni fiscali le spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 fino al:
a. 30 giugno 2022 per gli interventi effettuati dalle persone fisiche su edifici unifamiliari o unità immobiliari funzionalmente indipendenti; b. 31 dicembre 2022 per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a) del Decreto, per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo; c. 31 dicembre 2022 per gli interventi effettuati dai condomini di cui al comma 9, lettera a) del Decreto; d. 31 dicembre 2023 per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c) del Decreto, per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo. Quest’ultima scadenza è prevista dall’articolo 1 del D.L. 59/2021 (Governo Italiano, 2021).
Attualmente si discute di una possibile estensione della misura fino al 2023, che potrà essere confermata solo dalla nuova Legge
Tipologia di edifici
Totale lavori realizzati
Totale lavori realizzati
Totale lavori realizzati
TABELLA 1 — Primi risultati del Superbonus (AiCARR, 2021)
% edifici % investimento % lavori realizzati
Edifici Condominiali
2.850,00 1.530.964.000,59 € 923.721.108,27 €
Edifici Unifamiliari
11,21%
13.131,00 1.240.141.182,48 €
51,63%
938.797.976,30 €
Unità immobiliari funzionalmente indipendenti
9.453,00
37,17%
805.521.040,37 € 613.097.615,45 € 42,80%
34,67%
22,52% 37,31%
37,92%
24,77%
di Bilancio e inoltre sarà importante vedere cosa succederà alla scadenza del beneficio, qualunque essa sia, in quanto sembra improbabile che la misura diventi strutturale. Molto probabilmente ci sarà una riforma complessiva che riguarderà tutti gli strumenti fiscali attuali, circa 15 per gli edifici, con l’obiettivo di prevedere una detrazione del 75 o 80% o un costo al m2 per la riqualificazione energetica, variabile a seconda degli interventi richiesti e basato su un’analisi di ottimizzazione dei costi, anche per ridurre l’effetto dell’aumento dei costi degli interventi, che sono monitorati sia dal Ministero dello Sviluppo Economico, sia dall’ENEA. Infatti, se i costi dovessero aumentare notevolmente sarebbe difficile avere risorse per riqualificare i 32 milioni di metri quadri e rispettare l’impegno preso con l’Europa che per questo scopo ha stanziato i 18,2 miliardi di euro.
Lo scorso luglio è stato convertito in legge il D.L. 77 del 31 maggio 2021 che contiene diverse novità, in particolare: a) viene riconosciuta l’agevolazione fiscale anche agli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, eseguiti congiuntamente agli interventi antisismici relativi al Sismabonus; b) viene specificata la modalità per determinare il limite di spesa in relazione agli interventi effettuati da ONLUS rientranti nelle categorie catastali B/1 B/2 e D/4, per esempio caserme, ospedali, case di cura e conventi. Per queste tipologie di immobili, generalmente caratterizzati da grandi superfici e riconosciute come un’unica unità immobiliare, gli interventi agevolabili non erano convenienti, in quanto i massimali calcolati in base al numero delle unità immobiliari, così come richiesto dall’Agenzia delle Entrate, risultavano troppo bassi.
È stato quindi corretto il metodo di calcolo, rapportando gli incentivi alla superficie media di un’unità immobiliare ovvero moltiplicando il massimale relativo alle singole unità immobiliari per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi e la superficie media di un’unità abitativa immobiliare in base ai dati dell’Osservatorio del
Mercato Immobiliare (OMI). Resta da chiarire se le superfici medie OMI da prendere in considerazione sono quelle nazionali, o quelle per zona e se ci saranno altri dettagli applicativi al momento non emersi; c) viene chiarito che gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime riportate all’art. 873 del CC; d) viene confermata e ampliata la disposizione per la quale tutti gli interventi previsti dal Superbonus possono essere
assentiti con la semplice CILA (a esclusione di quelli realizzati per demolizione e costruzione). Di conseguenza, il tecnico non deve certificare lo “Stato Legittimo” dell’immobile, ma deve semplicemente indicare gli estremi del titolo edilizio che ha assentito l’immobile o dichiarare la non necessità del titolo in base all’epoca di realizzazione dell’immobile, purché questo sia antecedente al 1967; eventuali violazioni commesse successivamente non sono ritenute ostative e quindi non fanno decadere le agevolazioni sempre che l’intervento per cui si chiede l’agevolazione sia in sé legittimo e che l’attestazione concernente il titolo edilizio esista e sia veritiera. È bene precisare che quanto fin qui evidenziato non comporta alcuna sanatoria di eventuali interventi edilizi abusivi realizzati sull’immobile, che potranno pertanto in futuro essere perseguiti, senza che questo comporti la decadenza delle agevolazioni per il Superbonus, come per gli oneri di urbanizzazione che, se dovuti, vanno calcolati in base alla tipologia di intervento proposto; e) quando gli interventi ricadenti nel Superbonus rientrano nel regime di edilizia libera, quindi con l’obbligo di presentazione della CILA in sostituzione dell’autocertificazione che ne attesti tale circostanza, viene richiesta la sola descrizione dell’intervento; f) le varianti in corso d’opera devono essere comunicate a fine lavori a integrazione della CILA presentata; g) viene stabilito il termine di 30 mesi dalla data di stipula dell’atto di compravendita per stabilire la residenza se l’immobile è soggetto a interventi ricadenti nel Superbonus, chiarendo quindi le situazioni per le prime case.
APE CONVENZIONALE
L’ENEA ha recentemente pubblicato un vademecum che fornisce chiarimenti in merito alla compilazione degli APE cosiddetti “convenzionali”, ante e post operam, redatti per le finalità di accesso alle detrazioni fiscali del “Superbonus 110%”. L’APE “convenzionale” differisce da quello redatto secondo le Linee guida nazionali per la certificazione energetica del 26 giugno del 2015 per più aspetti. Il primo riguarda le finalità, in quanto l’obiettivo dell’APE “convenzionale” è dimostrare il miglioramento di due classi energetiche ai fini della richiesta del Superbonus, laddove L’APE fornisce informazioni sulla qualità energetica a proprietari e/o utilizzatori delle unità immobiliari nel caso di compravendita, locazione e così via. Inoltre, gli APE “convenzionali” non vanno depositati nei catasti regionali, in quanto sono da intendersi come allegati all’asseverazione che il professionista deve inviare all’Enea. Ancora, al contrario di quanto avviene per l’APE, non è richiesta “l’indipendenza” del professionista che li redige: l’APE “conven-
zionale” può essere redatto, per esempio, anche dallo stesso progettista o dal direttore dei lavori, purché sia un tecnico abilitato. Un’altra differenza fondamentale tra l’APE “convenzionale” e l’APE riguarda la modellizzazione dell’edificio e i servizi da considerare nella situazione ante e in quella post operam: nel caso di edifici pluri-unità, il primo è redatto per l’intero edificio, o per l’unione di più unità immobiliari nel caso di edifici pluri-unità, secondo le indicazioni contenute nel punto 12 dell’allegato A del D.L. 6 agosto 2020 (MiSE, 2020a), mentre l’APE è sempre redatto per singola unità immobiliare. Inoltre, il valore dell’EPgl,nren nell’APE “convenzionale” post- intervento si ottiene dalla somma degli EPnren relativi ai soli servizi già presenti nella situazione “ante”, anche se nell’input di calcolo per la modellizzazione della situazione “post” possono essere incorporati i servizi eventualmente aggiunti con i lavori; per la determinazione dell’EPgl,nren nell’APE, invece, sono sempre considerati tutti i servizi eventualmente presenti al momento della redazione dell’attestato. Ciò comporta che, anche nel caso di edificio unifamiliare, APE “convenzionale” post intervento e APE (eventualmente redatto dopo gli interventi per finalità diverse dalla richiesta degli incentivi) potrebbero avere un EPgl differente. Va sottolineato che l’input e la modellizzazione dell’edificio o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente devono tenere sempre conto di tutti i servizi e di tutti gli impianti presenti e che è solo nella sommatoria per la determinazione dell’EPgl finalizzata alla dimostrazione del miglioramento di classe che vengono sommati solo gli EP relativi ai servizi presenti nella situazione “ante”; infatti, se così non fosse, cioè se venissero esclusi dalla modellizzazione “post” i servizi eventualmente aggiunti nel corso dei lavori, potrebbe crearsi una situazione irrealistica nella ripartizione dell’energia elettrica prodotta in sito, ad esempio da fotovoltaico, sui servizi presenti. A titolo esemplificativo si immagini una situazione “ante” con i soli servizi di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria soddisfatti da una caldaia a gas e una situazione post con i servizi riscaldamento, acqua calda sanitaria e raffrescamento, quest’ultimo di nuova installazione, soddisfatti da pompa di calore con aggiunta, contestuale, di impianto fotovoltaico. Qualora venisse escluso il raffrescamento dalla modellizzazione “post”, l’intera produzione del fotovoltaico andrebbe a compensare nel calcolo solamente i servizi di riscaldamento e acqua calda sanitaria e non quello di raffrescamento, creando un beneficio non realistico relativamente al miglioramento della classe, che verrebbe appunto valutato solo sui servizi riscaldamento e ACS.
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
1. AiCARR 2021. Atti Seminario AiCARR “Superbonus al microscopio”. 12 luglio 2021. Milano. Associazione Italiana Condizionamento dell’Aria, Riscaldamento e Refrigerazione. 2. Governo Italiano. 2020. Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. 19 maggio 2020, n. 34. Gazzetta Ufficiale n. 128 del 29 maggio 2020, S.O. n. 21. 3. Governo Italiano. 2021a. Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. D.L. 6 maggio 2021, n. 59. Gazzetta Ufficiale n. 108 del 7 luglio 2021. 4. Governo Italiano. 2021b. Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure D.L. 31 maggio 2021, n. 77. Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31 maggio 2021. 5. MiSE. 2020a. Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus. DECRETO 6 agosto 2020. Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020. 6. MiSE. 2020b. Requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus. Decreto 6 agosto 2020. 7. Piterà L.A. 2021. Superbonus 110% Novità di inizio anno. AiCARR Journal, 66, 14-16.
ASSEVERAZIONI
Per concludere, sono state pubblicate da ENEA ulteriori note di chiarimento sulle asseverazioni richieste dal Superbonus nel caso di utilizzo diretto (invio a fine lavori), cessione del credito e sconto in fattura (SAL 30%, SAL 60% e a fine lavori). L’asseverazione, infatti, riguarda i soli requisiti tecnici e la congruità delle spese e non può essere mai sostituita dalla dichiarazione del fornitore/installatore. A questo proposito si ricorda che nel portale bisogna sempre allegare il computo metrico a supporto della documentazione inviata.
Il presente articolo è stato pubblicato anche sul n° 69/2021 di “AiCARR journal”