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BONUS PUBBLICITÀ COMUNICAZIONE DA EFFETTUARE ENTRO IL 31 OTTOBRE 2021
Bonus pubblicità:
In questo articolo andremo a trattare il credito d’imposta Bonus pubblicità, già in essere dal 2018, che nel corso degli anni è stato rafforzato
a cura di ASSOCAAF
L’articolo 57 D.L. n. 50/2017 ha introdotto un credito d’imposta per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica (anche online), sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, il cd. Bonus pubblicità.
MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA E CONDIZIONI
Per tutto il 2018 l’agevolazione consisteva in un credito d’imposta pari al 75% (90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e startup innovative) del valore incrementale degli investimenti effettuati. Dal 2019, alle medesime condizioni dell’anno precedente, è stata prevista un’unica misura del 75%. Al fine di poter beneficiare del credito d’imposta, la condizione necessaria era che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati nell’anno oggetto di richiesta superassero almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d’informazione nell’anno precedente. Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ha fatto chiarezza per i seguenti due casi: ■ imprese già costituite che effettuano investimenti pubblicitari solo nell’anno di richiesta del credito d’imposta; ■ nuove imprese.
Il Dipartimento si era così espresso: “Non è possibile accedere al credito l’imposta se gli investimenti pubblicitari dell’anno precedente a quello per cui si richiede l’agevolazione sono stati pari a zero, come prescritto dal Consiglio di Stato nel parere reso sul Regolamento di cui al Dpcm n. 90 del 16 maggio 2018, che ha disciplinato la misura. Sono esclusi dalla concessione del credito di imposta, pertanto, oltre che i soggetti che nell’anno precedente a quello per il quale si richiede il beneficio non abbiano effettuato investimenti pubblicitari ammissibili, anche quelli che abbiano iniziato l’attività nel corso dell’anno per il quale si richiede il beneficio”. In generale il credito d’imposta Bonus pubblicità spetta alle seguenti due tipologie di investimento: ■ per gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online. Devono essere iscritti presso il Tribunale competente, ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione, e dotati del direttore responsabile; ■ per gli investimenti pubblicitari incrementali sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Le emittenti radiofoniche e televisive devono essere iscritte presso il
Registro degli operatori della comunicazione.
In merito alle spese sostenute per l’acquisto di pubblicità – rilevanti ai fini della concessione del credito d’imposta che concorrono a formare la base di calcolo dell’incremento e, quindi, del bonus fiscale – si sottolinea che queste sono costituite dall’ammontare delle spese di pubblicità al netto dell’IVA, nel caso in cui sia detraibile. Nel caso in cui l’IVA sia indetraibile, l’importo da considerarsi è costituito dall’ammontare complessivo delle spese di pubblicità (imponibile + IVA indetraibile). Non si devono considerare le spese accessorie, i costi di intermediazione e ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se a esso funzionale o connesso.
REGIME DEROGATORIO PER GLI ANNI 2020, 2021 E 2022
Per gli anni 2020, 2021 e 2022 viene meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione fiscale. Per il 2020, il credito d’imposta è stato concesso nella misura unica del 50% dell’intero valore degli investimenti effettuati nell’anno, non più sul solo incremento rispetto all’investimento effettuato nell’anno precedente, sempre nel rispetto delle condizioni analizzate e nei limiti di spesa stabiliti dal legislatore. L’agevolazione è stata estesa agli investimenti effettuati su emittenti televisive e radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato (quindi non locali), analogiche o digitali. Per gli anni 2021 e 2022, la Finanziaria 2021 ha originariamente quantificato l’incentivo nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati con riferimento alle campagne pubblicitarie su giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale; successivamente l’art. 67, commi 10 e 13 D.L. 73/2021, ha esteso la misura unica del 50% anche agli investimenti su emittenti radio televisive.
ADEMPIMENTI PER FRUIRE DEL CREDITO D’IMPOSTA 2021
Per fruire del credito, i soggetti interessati per l’anno 2021 devono: 1. presentare entro il 31 ottobre 2021 (termine ordinario 31 marzo) la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”.
Tale comunicazione contiene i dati degli investimenti effettuati o da effettuarsi nell’anno agevolato. La “Comunicazione telematica per l’accesso al credito d’imposta” per il 2021 potrà essere presentata nel periodo compreso tra il 1° e il 31 ottobre 2021. Le comunicazioni telematiche eventualmente trasmesse nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo 2021 resteranno comunque valide e il calcolo per la determinazione del credito verrà effettuato automaticamente sulla base delle nuove disposizioni. È comunque possibile inviare una nuova prenotazione/istanza che sostituirà quella presentata a marzo 2021; 2. conservare un’apposita attestazione – rilasciata da un soggetto legittimato a concedere il visto di conformità o da un revisore legale – relativa al sostenimento delle spese per pubblicità sostenute. Nel caso in cui il credito richiesto sia superiore a 150.000 euro è necessario anche un accertamento preventivo di regolarità presso la Banca dati nazionale antimafia del
Ministero dell’Interno; 3. presentare entro il 31 gennaio 2022 la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, con cui si dichiara l’effettiva realizzazione degli investimenti indicati nella “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” e che gli stessi soddisfano i requisiti di cui all’art.3 Dpcm 90/2018.
Successivamente, il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, nel limite di spesa stanziato (per il 2021 è pari a 90 milioni di Euro), rende noto l’elenco dei contribuenti ammessi a beneficiare del bonus con indicazione del relativo importo. Il Bonus pubblicità può essere utilizzato in compensazione, tramite modello F24 (codice tributo 6900), dal quinto giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento che comunica l’ammontare effettivamente spettante. È necessario poi indicare il credito d’imposta sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione, sia nelle dichiarazioni successive fino al suo esaurimento. Il credito d’imposta genera ricavi ai sensi dell’art. 85, comma 1, lettera g) del Tuir. Infatti, sono considerati ricavi: i contributi in denaro o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto.