CONSULENZA FISCALE
Bonus pubblicità: comunicazione da effettuare entro il 31 ottobre 2021 In questo articolo andremo a trattare il credito d’imposta Bonus pubblicità, già in essere dal 2018, che nel corso degli anni è stato rafforzato a cura di ASSOCAAF
L’
articolo 57 D.L. n. 50/2017 ha introdotto un credito d’imposta per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica (anche online), sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, il cd. Bonus pubblicità.
MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA E CONDIZIONI Per tutto il 2018 l’agevolazione consisteva in un credito d’imposta pari al 75% (90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e startup innovative) del valore incrementale
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degli investimenti effettuati. Dal 2019, alle medesime condizioni dell’anno precedente, è stata prevista un’unica misura del 75%. Al fine di poter beneficiare del credito d’imposta, la condizione necessaria era che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati nell’anno oggetto di richiesta superassero almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d’informazione nell’anno precedente. Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ha fatto chiarezza per i seguenti due casi: ■ imprese già costituite che effettuano investimenti pubblicitari solo nell’anno di richiesta del credito d’imposta; ■ nuove imprese.