N.2 OTTOBRE-NOVEMBRE 2018
LA BUSSOLA
IL MENSILE DELL’IMPRENDITORE w w w . a n g e l a s t r i l e x . c o m
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Presentazione La presente rivista dal titolo “La Bussola. Il mensile dell’imprenditore” ideata e realizzata dallo Studio Legale Angelastri (www.angelastrilex.com) vuol fornire agli Imprenditori ( e ai loro collaboratori) uno strumento chiaro, aggiornato, affidabile per navigare il mare sempre agitato ed in continua evoluzione del diritto e dell’economia. La Rivista, ogni mese, affronterà con taglio pratico i provvedimenti normativi e giurisprudenziali di maggiore rilevanza o di stretta attualità aventi ad oggetto argomenti con cui l’Imprenditore e i suoi collaboratori sono chiamati quotidianamente a confrontarsi nell’ambito del diritto: societario, concorsuale, della concorrenza, della proprietà intellettuale, contrattuale e dei mercati finanziari. In ogni numero ci sarà un approfondimento riservato al settore economico in cui operano i clienti dello Studio Legale Angelastri quali: il food, il tessile, il turismo, l’edilizia, l’information technology, la meccanica. Ogni mese ci sarà una rubrica dedicata al mondo dei cereali curata dal dott. Nicola Panaro – broker internazionale di cereali ed Arbitro Internazionale GAFTA, Arbitro Camera Arbitrale di Genova e Bologna. Con l’auspicio che questa rivista Vi possa essere utile, Vi invito ad inviarmi le vostre opinioni, commenti, suggerimenti al seguente indirizzo email: leonardo.angelastri@angelastrilex.com Saluti Studio Legale Angelastri Avv. Leonardo Angelastri
In questo numero Banca e Impresa
La banca deve risarcire i danni se iscrive un’ipoteca eccessiva
Ammessa la cancellazione della segnalazione alla centrale rischi in corso di causa
Responsabilità professionali
Gli amministratori rispondono dei danni arrecati alla società
Il Collegio Sindacale è responsabile in solido con gli amministratori per i danni arrecati alla società
Contratti e Fallimento (settore edile)
In caso di fallimento del promittente venditore la trascrizione del preliminare puo’ essere determinante.
Notizie e previsioni dal mondo dei cereali
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LA BANCA DEVE RISARCIRE I DANNI SE ISCRIVE UN’IPOTECA ECCESSIVA
L’ipoteca è una garanzia reale che grava sull’immobile a presidio del credito, conferendo al suo titolare ( molto spesso la Banca) la possibilità di procedere ad espropriazione dello stesso per veder realizzate le proprie aspettative di soddisfacimento. L’ iscrizione ipotecaria pone l’immobile in una condizione che ne rende, di fatto, impossibile la commerciabilità. Il Tribunale di Siena con la recente sentenza del 11.09.2018 ha affermato il principio secondo cui “Una
iscrizione ipotecaria su beni aventi un valore eccessivo rispetto all’ammontare del credito, costituisce abuso degli strumenti processuali. Nel caso di specie è stata anche appurata
l’inesistenza parziale del diritto per cui è stata iscritta ipoteca giudiziale, per cui accertata la normale prudenza del creditore nel procedere all’iscrizione dell’ipoteca giudiziale, è ascrivibile in capo al suddetto creditore, la responsabilità ex art. 96 cpc, comma 2, allorquando “...non ha usato la normale diligenza nell’iscrivere ipoteca sui cespiti immobiliari per un valore proporzionato, rispetto al credito garantito, secondo i parametri individuati nella legge (artt. 2875 e 2876 cc), così ponendo in essere, mediante l’eccedenza del valore dei beni rispetto alla cautela, un abuso del diritto della garanzia patrimoniale in danno del debitore”.
Il caso pratico da cui deriva la suddetta sentenza del Tribunale di Siena, deriva da un decreto ingiuntivo richiesto dalla banca e l’iscrizione dell’ipoteca giudiziaria per € 4.000.000,00. All’esito del giudizio di opposizione, a seguito di C.T.U. contabili e’ emerso che il credito della Banca ammonta ad € 180.000,00 e il valore dei beni immobili ipotecati ammontava ad € 4.000.000,00 all’esito del giudizio il Tribunale di Siena ha ordinato alla Banca di ridurre l’ipoteca ad € 180.000,00 e, in considerazione del lasso di tempo del giudizio nel corso del quale il debitore ha subito l’iscrizione ipotecaria sui propri beni per un valore sproporzionato, la Banca e’ stata condannata a risarcire il debitore per la somma di € 300.000,00.
CONSIGLIO Qualora la Banca minacci di agire giudizialmente nei Vostri confronti, vi consiglio di far esaminare attentamente dal vostro consulente legale esperto in diritto bancario i vostri contratti bancari, la vostra debitoria e il vostro patrimonio immobiliare. Per un primo appuntamento inviatemi una e-mail a leonardo.angelastri@angelastrilex.com o contattatemi telefonicamente al seguente recapito telefonico: 080.908.06.28
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AMMESSA LA CANCELLAZIONE DELLA SEGNALAZIONE ALLA CENTRALE RISCHI IN CORSO DI CAUSA
I compiti relativi al “Servizio per la centralizzazione dei rischi bancari” (ossia la c.d. “Centrale dei Rischi”) sono attribuiti alla Banca d’Italia. Le istruzioni della Banca d’Italia specificano quali rischi devono essere segnalati alla Centrale suddividendoli in diverse categorie di censimento. Gli istituti di credito infatti hanno l’obbligo di segnalare alla Centrale le posizioni assunte nei confronti dei propri clienti qualora di importo superiore a una certa soglia, nonché le posizioni di “sofferenza”. Data l’ovvia rilevanza delle conseguenze che l’indicazione a sofferenza comporta per il soggetto segnalato (che successivamente riuscirà ad ottenere accesso al credito con oggettiva difficoltà) è necessario specificare il concetto di “sofferenza”. La segnalazione “a sofferenza” presuppone che il debitore in stato di sostanziale insolvenza, sebbene non giudizialmente accertata, o versi in situazioni sostanzialmente equiparabili, mentre “l’incaglio” corrisponde ad una temporanea situazione di obiettiva difficoltà suscettibile di essere rimossa in un congruo periodo di tempo L’appostazione a sofferenza determina normalmente un tipico effetto negativo, nel senso di negare l’affidabilità bancaria al soggetto, con conseguente revoca degli affidamenti in essere anche da parte di altri istituti di credito e blocco per quelli oggetto di nuove richieste. In sostanza, una errata segnalazione a sofferenza, secondo ciò che accade normalmente, comporta l’impossibilità di accedere al credito bancario, ciò che per l’imprenditore può comportare irreparabili. fini convenuti, l’aver fornito alla banca informazioni inesatte sulla propria situazione finanziaria, il non aver reintegrato la garanzia divenuta insufficiente. Il Tribunale di Padova, con ordinanza del 31.08.2018 ha stabilito che qualora la segnalazione a sofferenza sia stata effettuata in maniera scorretta, come accertato da una C.T.U. redatta in corso di causa, ne è ammessa la cancellazione senza necessità di attendere l’emissione della pronuncia definitiva di merito.
CONSIGLIO Nel caso in cui la Banca minacci, o ponga a sofferenza la Vostra azienda, Vi consiglio di contattare con urgenza un avvocato esperto in diritto bancario per valutare le azioni da intraprendere a Vostra tutela. Per un primo appuntamento inviatemi una e-mail a leonardo.angelastri@angelastrilex.com o contattatemi telefonicamente al seguente recapito telefonico: 080.908.06.28
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GLI AMMINISTRATORI SONO RESPONSABILI DEI DANNI ARRECATI ALLA SOCIETA’
Gli amministratori sono tenuti a risarcire i danni subiti dalla società soltanto se sono causati direttamente dalla loro condotta, pertanto, deve sussistere un nesso di causalità che leghi in maniera diretta ed immediata il danno ad un comportamento negligente posto in essere dagli amministratori. Le conseguenze dannose subite dalla società, dunque, devono derivare, con nesso di causalità materiale, dalla condotta illegittima degli amministratori, come peraltro emerge dalla stessa lettera dell’art. 2476, comma 1, c.c., secondo il quale gli amministratori sono responsabili dei danni “derivanti” dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti. Pertanto, il nesso fra condotta e danno sussiste quando il nocumento non si sarebbe verificato se il comportamento fosse stato conforme agli obblighi. Parimenti, il legame di causalità è escluso se il danno si sarebbe realizzato comunque, vale a dire indipendentemente dalla condotta illegittima dell’organo amministrativo, in quanto l’azione o l’omissione degli amministratori, anche se contraria ai loro doveri, non ha influito sulla realizzazione dell’evento lesivo. Applicando i suddetti principi la Corte di Appello di Brescia con sentenza del 19.3.2018 n.400 ha statuito che In tema di responsabilità degli amministratori il danno risarcibile è soltanto quello che si pone come conseguenza immediata e diretta della violazione degli obblighi che incombono su di essi e, pertanto, in mancanza di un inadempimento almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, non può essere loro imputato alcun effetto patrimoniale dannoso che la società sostenga di avere subito. Il caso affrontato dalla Corte d’Appello di Brescia prende in esame il contezioso tra la socita’ e i soci contro il precedente amministratore, il quale, non aveva rinnovato due contratti a tempo determinato, ritenuti dai soci, fondamentali per la società. La Corte d’Appello di Brescia non ha rinvenuto la responsabilità dell’amministratore, in quanto, non è ravvisabile alcuna responsabilità in capo all’amministratore unico, non dipendendo in alcun modo la cessazione automatica degli effetti di entrambi i contratti (di appalto e di locazione) da una autonoma scelta dell’amministratore unico, che avrebbe potuto integrare mala gestio, ed essendo peraltro tale circostanza ben nota anche agli altri soci, che pertanto non avrebbero avuto al riguardo nulla da discutere in sede assembleare.
CONSIGLIO La responsabilità per mala gestio dell’amministratore va provata in maniera rigorosa, pertanto, qualora e’ vostra intenzione azionare un’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore della vostra azienda, Vi consiglio di rivolgervi ad un avvocato specializzato in materia. Per un primo appuntamento inviatemi una e-mail a leonardo.angelastri@angelastrilex.com o contattatemi telefonicamente al seguente recapito telefonico: 080.908.06.28
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IL COLLEGIO SINDACALE RISPONDE PER OMESSA VALUTAZIONE DEI CONTRATTI
Con una recente pronuncia la Cassazione con la sentenza depositata il 25 luglio 2018, n.19743 ha sancito “ la responsabilità dei sindaci che omettono di valutare il contenuto economico dei contratti preliminari stipulati dalla società ad un prezzo molto inferiore al valore di mercato dei beni promessi in vendita o, comunque, non congruo, condannandoli in solido ai componenti del consiglio di amministrazione al risarcimento dei danni cagionati alla società”. Nel caso in esame la Suprema Corte, rigettando il ricorso proposto da uno dei sindaci, statuisce la responsabilità solidale dei componenti dell’organo di controllo per avere omesso di valutare il contenuto economico di tre contratti preliminari stipulati dalla società ad un prezzo vile, peraltro pagato con rilevante rateizzazione o, addirittura, senza la prova dell’incasso della somma dichiarata come versata nel contratto. E’ stato imputato al Collegio Sindacale l’omesso controllo sul contenuto di tali contratti con la conseguente superficialità nella valutazione dell’operazione, anche in considerazione del fatto che essi avrebbero dovuto, se necessario, fare rilevare l’impossibilità di effettuare la verifica contabile. Nel decidere il ricorso i giudici di legittimità richiamano l’orientamento già espresso, secondo il quale l’inosservanza del dovere di vigilanza imposto dalla legge ai sindaci non richiede l’individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, essendo sufficiente che “essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità” così da non assolvere l’incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente segnalando all’assemblea le irregolarità gestionali riscontrate o denunziando i fatti al Pubblico Ministero per consentirgli di provvedere ai sensi dell’art. 2409 c.c.
CONSIGLIO Se siete componenti del Collegio Sindacale consultatevi con un legale esperto in materia di responsabilità professionale, al fine di sottoporgli eventuali situazioni da cui potrebbe derivare una vostra possibile responsabilità. Per un primo appuntamento inviatemi una e-mail a leonardo.angelastri@angelastrilex.com o contattatemi telefonicamente al seguente recapito telefonico: 080.908.06.28
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IL CURATORE FALLIMENTARE NON PUO’ SCIOGLIERSI DAL CONTRATTO PRELIMINARE TRASCRITTO
Con una recentissima pronuncia la Corte di Cassazione con ordinanza del 22.10.2018 n.26641 ha statuito che Il curatore fallimentare del promittente venditore di un immobile, invero, non può sciogliersi dal contratto preliminare ex art. 72 L. Fall., con effetto verso il promissario acquirente, ove questi abbia trascritto la domanda ex art. 2932 c.c. prima del fallimento e la domanda stessa sia stata accolta con sentenza trascritta, in quanto, a norma dell’art. 2652, co. 1, n. 2), c.c., la trascrizione della sentenza di accoglimento prevale sull’iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese.
CONSIGLIO Trascrivete sempre i contratti preliminari aventi ad oggetto beni immobili, in quanto, solo con la trascrizione si ha piena tutela nei confronti del promittente venditore qualora lo stesso fallisca o dedica di vendere il medesimo immobile ad altro soggetto. Se siete interessati all’acquisto di un bene immobile, rivolgetevi ad un avvocato esperto di diritto contrattuale. Per un primo appuntamento inviatemi una e-mail a leonardo.angelastri@angelastrilex.com o contattatemi telefonicamente al seguente recapito telefonico: 080.908.06.28
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NOTIZIE E PREVISIONI DAL MONDO DEI CERALI
Dott. Nicola Panaro Broker internazionale di cereali Arbitro Internazionale GAFTA Arbitro Camera Arbitrale di Genova e Bologna nicola.panaro@ptrade.it Le prospettive per il grano duro a livello mondiale nel 2018/19 sono particolarmente pesanti. La produzione anno su anno diminuisce in Europa, Australia e Messico ma questo non riuscirà a controbilanciare le produzioni in Nord America. La domanda di importazione tra i paesi nordafricani nel 2018/19 sarà inferiore per i loro ottimi raccolti domestici. Le importazioni del Marocco sono previste ad un livello più basso del solito come quelle dell’Algeria che dipenderanno dal volume finale del raccolto e dall’alta qualità necessaria per correggere i difetti qualitativi del raccolto domestico. C’è anche una grande incertezza circa le importazioni turche e venezuelane. I problemi economici in entrambi i paesi, in particolare nei valori delle loro valute, potrebbero impedire loro di importare le quantità che normalmente sarebbero necessarie per mantenere il consumo a livelli tradizionali. Quindi si prevede che le eccedenze di grano in Canada si espanderanno ancora di più durante l’anno colturale 2018/19, stimolando la pressione al ribasso dei prezzi dovuta anche all’eccellente qualità dell’intero raccolto del 2018. Le origini europee non avranno altra scelta data l’esistenza di eccedenze in Italia, Spagna e Francia - e tanto più che la qualità delle scorte di grano duro dell’UE non buono come quelli in Canada e negli Stati Uniti. Al fine di mantenere la quota di mercato in Tunisia, il grano duro dell’UE dovrà essere offerto a prezzi significativamente più bassi del grano canadese. Nonostante questo si pensa che il grano duro sarà comunque supportato dal grano tenero nel 2018/19. L’impatto rialzista del grano tenero sarà probabilmente più pronunciato durante la primavera del 2019, quando gli agricoltori canadesi e americani prendono decisioni circa il loro seminativo primaverile. Se in quel momento il prezzo del grano duro sarà troppo basso rispetto al prezzo del tenero, si ridurranno i seminativi di grano duro. Il fatto che il grano duro di buona qualità si sia prodotto solo in Nord America nel 2018/19 è un altro fattore che dovrebbe limitare la diminuzione dei prezzi del grano duro perché è improbabile che gli agricoltori canadesi accetteranno di vendere i loro grani di ottima qualità per molto meno del prezzo corrente. Di qui le scorte in eccedenza in Europa alla fine del 2018/19 potrebbero essere ancora significative, sebbene esse diminuiranno in linea con la riduzione del raccolto di circa 900.000 tonnellate metriche anno su anno. Per evitare di terminare la campagna con grosse scorte sarà necessario che il grano duro dell’UE catturi una significativa parte della domanda in Tunisia, minacciata dalla concorrenza dal grano duro in Canada nel 2018/19 e limitare anche l’incursione del duro nordamericano in Europa. Cordiali Saluti Dott. Nicola Panaro
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