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Emendamenti al D.L. n. 104/13 in materia di Diritto allo Studio e Accesso ai Corsi di laurea Art. 2 (Diritto allo studio) 1. Al fine di garantire una programmazione degli interventi per il diritto allo studio a decorrere dall'anno 2014, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 100 milioni di euro annui. 2. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, finanziati con le risorse statali erogate alle Regioni, nei limiti degli importi previsti per ciascun anno, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni. -Emendamento Sostitutivo All’art. 2 comma 1 le parole “nella misura di 100 milioni di euro annui” sono sostituite con “nella misura di 400 milioni di euro annui”. Presentazione dell’emendamento L’emendamento sostituisce la cifra prevista per il Fondo integrativo statale con quella necessaria, al netto dell’assenza di dell’ammontare delle tasse regionali e del decreto che distribuirà soldi alle regioni, per il raggiungimento della copertura totale delle borse di studio nel nostro paese. In totale le risorse sarebbero pari a 413 milioni di euro, a fronte dei 13 precedentemente previsti per gli anni 2014 e 2015. Emendamento aggiuntivo All’art. 2 è aggiunto il comma 1. Bis “Il Fondo Integrativo statale per l’anno 2013 è incrementato nella misura di 300 milioni di euro. Al netto delle risorse non ancora impegnate, il Fondo integrativo è altresì aumentato della dotazione disponibile relativa al “Disciplina del Fondo per il credito ai giovani” di cui all'articolo 15, comma 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria».” Presentazione dell’emendamento L’emendamento aggiunge al Fondo Integrativo statale per quest’anno la cifra di 300 milioni (pari a raggiungere la copertura totale delle borse di studio) oltre alle risorse ancora disponibili del progetto “Diamogli Futuro” per finanziare prestiti d’onore denominato “Disciplina del Fondo per il credito ai giovani” che in base al Decreto Interministeriale 19 Novembre 2010. Emendamento aggiuntivo All’art. 2 comma 2 dopo le parole “nei limiti degli importi previsti per ciascun anno,” sono aggiunte le parole “i finanziamenti stanziati dalle Regioni con fondi propri e gli importi relativi al tasse regionali per il diritto allo studio, disciplinata all'articolo 3, commi 21, 21, 22, 23 della legge del 28 dicembre 1995 n. 549”. LINK - Coordinamento Universitario - Via IV Novembre, 98 - 00187 Roma - link.universitari@gmail.com Tel. 06/69770332
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Presentazione dell’emendamento L’emendamento prevede la possibilità di estromettere dalle voci ricomprese nel “Patto di Stabilità” le altre voci che concorrono a sostenere il Sistema del Diritto allo Studio nazionale (oltre alle risorse statali già escluse dalla comma in oggetto) ossia le risorse regionali e la contribuzione studentesca regionale per il Diritto allo Studio. Per questa strada si liberano risorse ulteriori per la copertura delle borse, mentre adesso assistiamo in diverse regioni al paradosso della esistenza di risorse che però non possono essere utilizzate a causa del patto di stabilità. Emendamento aggiuntivo All’art. 2 è aggiunto il comma 3. Al fine di riequilibrare le voci di copertura del fabbisogno finanziario per garantire gli strumenti e i servizi del pieno successo formativo di cui all'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 e al fine di rafforzare il principio di progressività nella contribuzione degli studenti e delle loro famiglie al diritto allo studio, l'articolo 18, comma 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68 è così sostituito: “L'importo della tassa per il diritto allo studio è disciplinato dall'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, il cui comma 21 è sostituito dal seguente: «21. A decorrere dal 2014, le regioni e le province autonome rideterminano l'importo della tassa per il diritto allo studio articolandolo in fasce progressive basate sull'indicatore di situazione economica equivalente (I.S.E.E.). Gli studenti che presentano una condizione economica non superiore al livello minimo dell'indicatore di situazione economica equivalente per l'accesso ai LEP del diritto allo studio sono esonerati dal pagamento della tassa euro e si applica a partire dalla condizione economica equivalente immediatamente superiore ai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio. La fascia minima non potrà essere superiore ad una cifra pari a 80 euro e la misura massima è pari a 140 euro e si applica per i livelli di indicatore di situazione economica equivalente superiori a 100.000 euro. Qualora le Regioni e le province autonome non stabiliscano, entro il 30 giugno di ciascun anno, l'importo della tassa di ciascuna fascia, la stessa è dovuta nella misura di 100 euro. Per ciascun anno il limite massimo della tassa è aggiornato sulla base del tasso di inflazione programmato.». Presentazione dell’emendamento L'emendamento è finalizzato a ridurre l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio pagata da tutti gli studenti e divenuta, a seguito dell'approvazione del D.lgs. n. 68/2012, la principale fonte di finanziamento del sistema di diritto allo studio a livello nazionale. Significa che gli studenti contribuiscono alla copertura delle borse con un gettito maggiore alla somma delle risorse stanziate da Regioni e Stato. Le Regioni possono attualmente scegliere fra una tassa pari a 140 euro per tutti gli studenti o importi diversi in base al reddito secondo tre fasce rigide e scarsamente progressive (120 euro, 140 euro e 160 euro). Introduce un sistema di fasciazione progressiva della tassa fissando un importo minimo pari a 80 euro e un importo massimo pari a 140 euro che si applica solo a partire da ISEE superiori a 100 euro. Se, invece, le Regioni non stabiliscono gli importi della tassa per ciascuna fascia di reddito, la stessa è fissata per tutti gli studenti a 100.000 euro (- 40 euro) euro rispetto alla situazione attuale. Emendamento Aggiuntivo All’art. 2 è aggiunto il comma 4. “All’ art. 9 comma 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 le parole “non sono tenuti al pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi, sino alla pubblicazione delle graduatorie per il conseguimento della borsa di studio.” sono sostituite dalle parole “sono esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione e
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LINK - Coordinamento Universitario Via IV novembre 98, 00187 Roma www.coordinamentouniversitario.it link.universitari@gmail.com dai contributi. A tal fine, tali soggetti non sono tenuti al pagamento della suddetta tassa sino alla pubblicazione della graduatoria per il conseguimento delle borse di studio.” Presentazione dell’emendamento L’emendamento prevede, insieme alla prima parte di quello successivo, l’esenzione totale e diretta dal pagamento della contribuzione studentesca regionale per il Diritto allo Studio tutte le studentesse e gli studenti idonei beneficiari che attualmente pagano comunque la tassa venendo rimborsati solo dopo alcuni mesi dalla pubblicazione delle graduatorie (spesso con enormi ritardi). Emendamento Cassativo All’art. 2 è aggiunto il comma 5. “Il comma 8 dell'art 9 e il comma 6 dell’art. 20 decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 sono abrogati. Presentazione dell’emendamento Per la prima parte dell’emendamento vedi la precedente Presentazione; la seconda parte dell’emendamento elimina le norme che non assicurano una copertura finanziaria all’Osservatorio nazionale per il Diritto allo Studio che ancora resta solo sulla carta essendo sprovvisto di qualsiasi budget.
Art. 20 Corsi di laurea ad accesso programmato L’articolo 4 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 è abrogato. L’articolo 4 del citato decreto legislativo n. 4 del 2008 non è applicato agli esami di ammissione ai corsi universitari già indetti e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente decreto. -Emendamento sostitutivo L’art. 20 comma 1 è così sostituito: “Per l'anno accademico 2013-2014 per l'accesso ai corsi di laurea universitari di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264 non si applicano le disposizioni previste dalla citata legge.” Presentazione dell’emendamento Visto l’enorme pasticcio legislativo creatosi prima con la re-introduzione del Bonus di Maturità, la sua modifica ed infine la sua cancellazione proprio durante lo svolgimento del test a numero programmato, riteniamo che l’unica soluzione attualmente percorribile sia quella di sospendere l’intero sistema del numero chiuso nel nostro paese per quest’anno, evitando anche la valanga di ricorsi che verranno presentati, dando la possibilità a tutti gli studenti che hanno subito queste inaspettate modifiche di accedere al corso di laurea prescelto. Resta la nostra contrarietà assoluta all’intero sistema previsto dalla L. 264/99 che porti sin dall’anno prossimo alla sostituzione di questo strumento discriminante.
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