PIR 2024 1^ BOZZA

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3.2.3 LICENZA L’autorità preposta al rilascio delle licenze alle imprese che hanno sede nel territorio italiano è il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (D.lgs 112/15 art. 3, lett. s).

Contatti: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici Direzione Generale per il Trasporto Ferroviario e le Infrastrutture Via Caraci, 36 – ROMA 00157 sito web: e-mail: dtt.dgtfe@mit.gov.it

3.2.4 CERTIFICATO DI SICUREZZA UNICO Il Certificato di Sicurezza Unico è rilasciato: • dall’European Railway Agency (ERA) in tutti i casi di IF che effettuano servizi ferroviari in più di uno Stato membro dell’UE; • da ANSF o da ERA (la decisione è a scelta delle IF) nei casi di IF che effettuano servizi ferroviari solo in Italia e fino alle stazioni di confine. Tutte le domande e le relative informazioni, le fasi delle pertinenti procedure e i rispettivi risultati riguardanti il rilascio o l’aggiornamento del Certificato di Sicurezza Unico sono veicolate attraverso lo sportello unico (One stop shop - OSS) contattabile tramite l’indirizzo Internet: https://oss.era.europa.eu.

3.2.5 OBBLIGHI DI PRESENTAZIONE DI GARANZIA E ASSICURAZIONI Gli obblighi in capo ai Richiedenti relativamente alla presentazione di una garanzia nell’ambito della sottoscrizione di un Accordo Quadro, sono disciplinate al par. 3.3.1.1. Gli obblighi in capo alle Imprese Ferroviarie relativamente alla presentazione di una garanzia, nonché la stipula di una polizza assicurativa, sono rispettivamente disciplinati ai par. 3.3.2.2 e 3.3.2.3.

3.3 CONDIZIONI DI ACCESSO COMMERCIALI: DISPOSIZIONI DI DETTAGLIO E ALTRE REGOLE STABILITE DAL GI 3.3.1 ACCORDO QUADRO a) Contenuti e durata Il Gestore dell’Infrastruttura ed un Richiedente possono concludere un Accordo Quadro, che costituisce, rispettivamente, garanzia di disponibilità ed impegno all’utilizzazione della capacità di infrastruttura ferroviaria, compresi gli eventuali servizi connessi. L’Accordo Quadro non specifica il dettaglio delle tracce orarie ma mira a rispondere alle legittime esigenze commerciali del Richiedente. Il dettaglio delle tracce orarie costituirà oggetto del contratto di utilizzo. La capacità oggetto dell’Accordo Quadro è espressa tramite i seguenti parametri caratteristici: I. Tipologia del servizio di trasporto; II. Caratteristiche dei collegamenti: relazioni, origine/destinazione, fermate; III. Caratteristiche dei treni: trazione, velocità, massa, lunghezza, peso assiale (merci), sagoma (merci), trasporto di merci pericolose; IV. Individuazione dei binari di ricevimento per i soli servizi AV oggetto di Accordo Quadro; V. Numero di tracce per fascia oraria distintamente per relazione, con indicazione della periodicità e della velocità commerciale di riferimento. Quest’ultima non rappresenta un vincolo per il GI nel caso si renda necessario adottare una diversa velocità commerciale per ottimizzare la capacità

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CAPITOLO 3 - CONDIZIONI DI ACCESSO ALL’INFRASTRUTTURA


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