PIR IFRU 2023 – bozza definitiva settembre 2021
Appendice 5 al capitolo 2 (aggiornamento dicembre 2021) Schema di Accordo per la partecipazione del Richiedente non IF al processo di allocazione di tracce e servizi TRA Rete Ferroviaria Italiana - Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – “Società con socio unico soggetta all’ attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., a norma dell’art. 2497 sexies del cod.civ. e del D.Lgs n.112/15” - di seguito denominata “GI” -, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1, CAP 00161, cod. fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Roma 01585570581, R.E.A. n. 758300, partita IVA n. 01008081000, rappresentata da…………………………… nato / a………… il …………….in qualità di……………., in virtù dei poteri attribuitigli dalla…………del………… Repertorio…………Rogito….…. E “………………………..” -di seguito denominata “Richiedente”- con sede in …………via……., CAP………, iscritta al n. xxxxx del Registro delle Imprese di ………., R.E.A. n. …….., cod. fiscale……………, partita IVA n.…………….. rappresentata da …………………. nato/a …………….. in qualità di …………………., in virtù dei poteri attribuitigli dalla…………del………… come da autocertificazione acquisita agli atti Di seguito congiuntamente denominate “Parti” PREMESSO che GI, in base a quanto stabilito nel D.M. n. 138/T del 31 ottobre 2000, è concessionaria della gestione della infrastruttura ferroviaria nazionale ed in tale qualità espleta le funzioni di cui al D. Lgs. n. 112/15; che il Richiedente è una persona fisica o giuridica diversa da un’impresa ferroviaria (di seguito “IF”) così come definita all’art. 3, co.1 lett. a) del D. Lgs. n. 112/15, in grado di dimostrare al GI di appartenere ad una delle categorie previste dal co.1, lett. cc) del medesimo articolo; che il Richiedente ha manifestato il proprio interesse commerciale ad acquisire la disponibilità di capacità dell’infrastruttura; Le Parti convengono quanto segue: 1.
Il Richiedente dichiara di aver preso piena conoscenza e di accettare integralmente -obbligandosi alla relativa osservanza anche in relazione a tutto quanto concerne le condizioni e modalità di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e dei relativi servizi- quanto contenuto nel Prospetto Informativo della Rete (di seguito “PIR”), edizione vigente, elaborato e pubblicato dal GI secondo quanto disposto dall’art. 14 del D. Lgs. n. 112/15, ivi compreso quanto previsto nel paragrafo 5.6.3.1, relativo alle penali previste per il Richiedente non IF in caso di mancata designazione dell’IF e/o mancata contrattualizzazione da parte dell’IF designata.
2.
Il Richiedente ha presentato relativa richiesta al GI ai sensi del par. 4.2, punto 3 del PIR, al fine di partecipare al processo di allocazione della capacità e di presentare le proprie richieste di tracce e servizi.
3.
In conformità con quanto previsto dal paragrafo 2.3.1.1. del PIR, il Richiedente è tenuto a designare l’IF che effettuerà, per suo conto, il servizio sulla rete di GI, previa sottoscrizione del Contratto di Utilizzo dell’Infrastruttura, fino a 30 giorni prima della data prevista di effettuazione del trasporto. Le eventuali sostituzioni dell’IF decise dal Richiedente durante il corso dell’orario dovranno avvenire, entro 30 giorni dal subentro, tramite la sottoscrizione, da parte della nuova IF incaricata, di un Contratto di Utilizzo dell’Infrastruttura, ovvero mediante un aggiornamento dei pertinenti allegati al Contratto di Utilizzo già in essere, pena la decadenza dei diritti acquisiti con l’accettazione del progetto orario definitivo e l’eventuale applicazione di penali a carico del Richiedente di cui al punto 1.
4.
Il GI assicura la partecipazione del Richiedente non IF al processo di allocazione della capacità in maniera equa, trasparente e non discriminatoria e secondo le regole riportate nel PIR.
5.
Il presente Accordo ha validità per l'intero orario di servizio cui fanno riferimento le richieste di allocazione presentate.
6.
Trattamento dati personali Finalità del trattamento e base giuridica Nel corso dello svolgimento delle attività connesse alla stipula e all’esecuzione del presente Accordo, ciascuna delle Parti tratterà dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell’altra Parte. Con la sottoscrizione del Accordo, le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare tutti gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di Protezione dei Dati Personali,
73