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from IFRU PIR 2023 - bozza finale
by rfi4
Appendice 5 al capitolo 2 (aggiornamento dicembre 2021)
Schema di Accordo per la partecipazione del Richiedente non IF al processo di allocazione di tracce e servizi
TRA
Rete Ferroviaria Italiana - Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – “Società con socio unico soggetta all’ attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., a norma dell’art. 2497 sexies del cod.civ. e del D.Lgs n.112/15” - di seguito denominata “GI” -, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1, CAP 00161, cod. fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Roma 01585570581, R.E.A. n. 758300, partita IVA n. 01008081000, rappresentata da…………………………… nato / a………… il …………….in qualità di……………., in virtù dei poteri attribuitigli dalla…………del………… Repertorio…………Rogito….….
E
“………………………..” -di seguito denominata “Richiedente”- con sede in …………via……., CAP………, iscritta al n. xxxxx del Registro delle Imprese di ………., R.E.A. n. …….., cod. fiscale……………, partita IVA n.…………….. rappresentata da …………………. nato/a …………….. in qualità di …………………., in virtù dei poteri attribuitigli dalla…………del………… come da autocertificazione acquisita agli atti
Di seguito congiuntamente denominate “Parti”
PREMESSO
che GI, in base a quanto stabilito nel D.M. n. 138/T del 31 ottobre 2000, è concessionaria della gestione della infrastruttura ferroviaria nazionale ed in tale qualità espleta le funzioni di cui al D. Lgs. n. 112/15; che il Richiedente è una persona fisica o giuridica diversa da un’impresa ferroviaria (di seguito “IF”) così come definita all’art. 3, co.1 lett. a) del D. Lgs. n. 112/15, in grado di dimostrare al GI di appartenere ad una delle categorie previste dal co.1, lett. cc) del medesimo articolo; che il Richiedente ha manifestato il proprio interesse commerciale ad acquisire la disponibilità di capacità dell’infrastruttura;
Le Parti convengono quanto segue:
1. Il Richiedente dichiara di aver preso piena conoscenza e di accettare integralmente -obbligandosi alla relativa osservanza anche in relazione a tutto quanto concerne le condizioni e modalità di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e dei relativi servizi- quanto contenuto nel Prospetto Informativo della Rete (di seguito “PIR”), edizione vigente, elaborato e pubblicato dal GI secondo quanto disposto dall’art. 14 del D. Lgs. n. 112/15, ivi compreso quanto previsto nel paragrafo 5.6.3.1, relativo alle penali previste per il Richiedente non IF in caso di mancata designazione dell’IF e/o mancata contrattualizzazione da parte dell’IF designata. 2. Il Richiedente ha presentato relativa richiesta al GI ai sensi del par. 4.2, punto 3 del PIR, al fine di partecipare al processo di allocazione della capacità e di presentare le proprie richieste di tracce e servizi. 3. In conformità con quanto previsto dal paragrafo 2.3.1.1. del PIR, il Richiedente è tenuto a designare l’IF che effettuerà, per suo conto, il servizio sulla rete di GI, previa sottoscrizione del Contratto di Utilizzo dell’Infrastruttura, fino a 30 giorni prima della data prevista di effettuazione del trasporto. Le eventuali sostituzioni dell’IF decise dal Richiedente durante il corso dell’orario dovranno avvenire, entro 30 giorni dal subentro, tramite la sottoscrizione, da parte della nuova IF incaricata, di un Contratto di Utilizzo dell’Infrastruttura, ovvero mediante un aggiornamento dei pertinenti allegati al Contratto di Utilizzo già in essere, pena la decadenza dei diritti acquisiti con l’accettazione del progetto orario definitivo e l’eventuale applicazione di penali a carico del Richiedente di cui al punto 1. 4. Il GI assicura la partecipazione del Richiedente non IF al processo di allocazione della capacità in maniera equa, trasparente e non discriminatoria e secondo le regole riportate nel PIR. 5. Il presente Accordo ha validità per l'intero orario di servizio cui fanno riferimento le richieste di allocazione presentate. 6. Trattamento dati personali
Finalità del trattamento e base giuridica
Nel corso dello svolgimento delle attività connesse alla stipula e all’esecuzione del presente Accordo, ciascuna delle Parti tratterà dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell’altra Parte. Con la sottoscrizione del Accordo, le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare tutti gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di Protezione dei Dati Personali,
in particolare le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.
Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità di stipula ed esecuzione del presente
Accordo (Base giuridica: Contrattuale), nonché degli eventuali obblighi di legge (Base giuridica: Legale).
Tipologie di dati personali
I dati personali che potranno essere raccolti nell’ambito delle fasi di stipula ed esecuzione del presente Accordo rientrano nelle seguenti categorie: • Dati dei Rappresentanti dei contraenti: dati anagrafici, codice fiscale, identificativo documenti di identità (n. patente/C.I./Passaporto), dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici). • Dati personali comuni riferiti ai dipendenti dei contraenti: dati anagrafici (nome, cognome, data nascita, codice fiscale), identificativo documento d’identità (n. patente/C.I./Passaporto), dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici), targa veicolo. I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.
Dati di contatto di Titolari e DPO
Per le fasi di stipula ed esecuzione del presente Accordo i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data
Protection Officer (DPO) sono:
Per Rete Ferroviaria Italiana:
Titolare del Trattamento è R.F.I. S.p.A. rappresentata dall’Amministratore Delegato, contattabile all’indirizzo mail titolaretrattamento@rfi.it con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa 1.
Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail protezionedati@rfi.it
Per il Richiedente:
Titolare del Trattamento è [la Società], rappresentata dall’Amministratore Delegato, contattabile all’indirizzo mail [inserire indirizzo email], con sede legale in [inserire indirizzo].
Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail [inserire indirizzo email del DPO].
Conservazione dei dati
I dati personali raccolti nell’ambito di cui al presente Accordo saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza del presente Accordo.
Diritti degli Interessati
Il Regolamento (UE) 2016/679 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di
Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l’esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiara, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.
7. Codice etico Modelli 231 Anti-Bribery Management System
1. Le Parti dichiarano di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti e di adottare e attuare i modelli di organizzazione, gestione e controllo e codici etici in ottemperanza alle linee guida del suddetto D. Lgs. n. 231/2001. 2. Le Parti, nello svolgimento dell’attività oggetto del presente Contratto si impegnano altresì, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti, e/o collaboratori, ex art. 1381 c.c., al rispetto dei principi: a)contenuti nel Codice Etico rispettivamente adottato, che per RFI è il Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, quale parte integrante del “Modello Organizzativo e di Gestione di Rete Ferroviaria Italiana definito ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231”, pubblicato sul sito internet di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. www.rfi.it; per [………..] ……..; b) cui sono ispirati i modelli di gestione, organizzazione e controllo, volti a prevenire i reati previsti dal D. Lgs n. 231/2001; c) dell’Anti-bribery management system di cui alla norma UNI ISO 37001, che definisce i requisiti e guida all’utilizzo dei sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione. 3. Rimane inteso che, in caso di violazione (i) del proprio Codice Etico e/o (ii) dei principi cui sono ispirati i modelli di gestione, organizzazione e controllo, volti a prevenire i reati previsti dal D. Lgs n. 231/2001 e/o (iii) dei principi dell’Anti-bribery management system di cui alla norma UNI ISO 37001, riconducibile alla responsabilità di una delle Parti, anche ex art. 1381 c.c., sarà facoltà della Parte non inadempiente risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 c.c., il presente
Contratto mediante dichiarazione unilaterale, da comunicare a mezzo lettera raccomandata A.R., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.
Roma,
Firma