2. Fatta salva l’osservanza dei principi richiamati al comma 1 del presente paragrafo, il GI nella fase di armonizzazione di due o più tracce configgenti procede al soddisfacimento delle stesse seguendo i criteri di cui al paragrafo 4.4.5.2 4.6.2. 3. È facoltà delle IF adire l’ART per il riesame delle determinazioni adottate dal GI.
4.5.5 Processo di coordinamento di tracce [ex 4.4.4] Nel caso non risultasse possibile la definizione del progetto orario sulla base di quanto indicato al paragrafo 4.4.3 4.5.4.1, GI avvia la procedura di coordinamento al fine di conciliare le richieste in conflitto, sentite le IF richiedenti e coinvolgendo, in caso di tracce ricomprese in contratti di servizio pubblico, anche le Amministrazioni pubbliche committenti. Durante la fase di consultazione il GI trasmette, alle parti interessate, le seguenti informazioni:
tracce ferroviarie richieste da tutte le IF sugli stessi itinerari;
tracce ferroviarie assegnate in via preliminare a tutte le altre IF sugli stessi itinerari;
tracce ferroviarie alternative proposte sugli itinerari pertinenti;
descrizione dettagliata dei criteri utilizzati nella procedura di assegnazione della capacità.
Dette informazioni sono fornite garantendo la riservatezza commerciale delle informazioni, a meno che i soggetti interessati non vi abbiano acconsentito. GI all’atto della consegna del progetto orario comunica, unitamente alle tracce armonizzate, le proposte alternative oggetto di procedura di coordinamento. Le IF potranno far pervenire motivate osservazioni e proposte di modifica entro 30 giorni, in concomitanza alle osservazioni al progetto orario. In assenza di osservazioni le proposte saranno ritenute accettate. In presenza di osservazioni il GI le valuterà congiuntamente ai soggetti interessati, garantendo trasparenza, equità e non discriminazione nella determinazione finale dell’offerta di tracce. La procedura di coordinamento si concluderà al più tardi entro il 30 settembre. Qualora si verificassero conflitti tra le richieste di tracce non coperte da un Accordo Quadro e le richieste di tracce presentate in coerenza con la capacità quadro già assegnata, il GI applicherà la procedura di allocazione delle tracce prevista nel presente capitolo, in conformità con quanto prescritto dal Regolamento 2016/545/UE, art. 10, c. 5.
4.5.5.1 Esito delle richieste [ex 4.4.6] Al termine del processo di allocazione GI comunica il dettaglio delle tracce orarie alle IF. L’assegnazione formale avverrà con la stipula del Contratto. Le richieste rigettate per insufficiente capacità saranno riesaminate d’accordo con l’istante in occasione del successivo adeguamento dell’orario per gli itinerari interessati. Fanno eccezione le richieste presentate in gestione operativa, per le quali la risposta è da considerarsi definitiva.
4.5 ALLOCAZIONE DI CAPACITÀ PER MANUTENZIONE DELL’INFRASTRUTTURA [spostato all’interno del 4.3.2] Le esigenze manutentive dell’infrastruttura verranno assolte di norma al di fuori dell’orario di abilitazione delle linee. È facoltà di GI, in caso di lavori di particolare entità, rendere temporaneamente indisponibile l’infrastruttura, dandone comunicazione alle IF nei tempi indicati in capitolo 3.
4.6
LINEE SATURE [EX 4.4.5]
4.6.1 Dichiarazione di saturazione [ex 4.4.5.1] Qualora la proposta di modifica delle tracce, richieste per servizi di cui alle fattispecie del par. 4.4.3 4.5.4.1 n.1 lett. a) e b), formulata dal GI nell’ambito della procedura di coordinamento differisca, rispetto alla richiesta delle IF, di un
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CAPITOLO 4 – ALLOCAZIONE DELLA CAPACITÀ